CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 30 del 09/05/2025 – A.S.D. Victoria Solofra / FIGC / A.S.D. Rione Cicalesi
Decisione n. 30
Anno 2025
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente
Piero Floreani - Relatore
Angelo Canale
Angelo Maietta
Enzo Paolini - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 15/2025, presentato, in data 22 febbraio 2025, dalla A.S.D. Victoria Solofra, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Ricci, elettivamente domiciliata in Roma, Via Emilio Faà di Bruno, n. 15,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente pro tempore, dott. Gabriele Gravina, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Viglione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17,
e
la A.S.D. Rione Cicalesi, con sede in Nocera Inferiore (SA), in persona del Procuratore e rappresentante legale pro-tempore, sig. Massimiliano Petti, rappresentata e difesa dagli avv. Guglielmo Guarracino e Dario Libroia,
nonché contro
il Comitato Regionale Campania FIGC-LND, non costituitosi in giudizio,
avverso
la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale del C.R. Campania FIGC-LND del 31 gennaio 2025, pubblicata sul C.U. n. 22/CSATR del 23 gennaio 2025.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 9 aprile 2025, il difensore della parte ricorrente - ASD Victoria Solofra - avv. Fabio Ricci; gli avv.ti Guglielmo Guarracino e Dario Libroia, per la resistente A.S.D. Rione Cicalesi; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, cons. Piero Floreani.
Ritenuto in fatto
1. La ASD Victoria Solofra, con ricorso in data 22 febbraio 2025, ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisione dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Comitato Regionale Campania presso la Lega Nazionale Dilettanti FIGC, di cui al Comunicato Ufficiale n. 22/CSAT del 23 gennaio 2025, con la quale era stato rigettato il reclamo proposto dalla medesima ricorrente avverso la decisione resa dal Giudice Sportivo LND presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 34/C5 del 12 dicembre 2024.
La vicenda retrostante attiene ai fatti accaduti in occasione della gara svoltasi tra ASD Rione Cicalesi e ASD Victoria Solofra - valevole per il Campionato di Serie C2, Girone C, di Calcio a 5 - il 7 dicembre 2024, ed in particolare a quanto avvenuto nell’intervallo della partita.
1.1. Il Giudice Sportivo Territoriale aveva inflitto: la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 6-0 in favore della società Rione Cicalesi, poiché la società Victoria Solofra aveva abbandonato il terreno di gioco a seguito di incidenti, pur essendo state ripristinate le condizioni per continuare l'incontro, anche tenuto conto della presenza presso l'impianto delle Forze dell'ordine; ed, inoltre, l'ammenda di euro 500,00 alla società Rione Cicalesi per omessa vigilanza, in quanto accedevano allo spazio antistante gli spogliatoi persone non presenti in distinta e partecipazione a rissa di propri tesserati; l'ammenda di euro 200,00 alla società Victoria Solofra, in quanto accedevano allo spazio antistante gli spogliatoi persone non presenti in distinta e partecipazione a rissa di propri tesserati; ha deciso, altresì, di inibire per due mesi il sig. Fabio Bove, dirigente della società Rione Cicalesi, che, con il proprio comportamento, ingenerava la rissa al termine del primo tempo di gioco; di disporre che tutti gli incontri della stagione sportiva 2024/2025 tra Rione Cicalesi e Victoria Solofra sarebbero stati disputati a porte chiuse con due commissari di campo a carico delle società (uno per società); di disporre che la società Rione Cicalesi avrebbe disputato le prossime due partite casalinghe di campionato a porte chiuse con un commissario di campo a proprio carico; di disporre che la società Victoria Solofra avrebbe disputato le prossime due partite casalinghe di campionato a porte chiuse con un commissario di campo a proprio carico. Aveva, infine, disposto il non luogo a procedere per il preannuncio di reclamo depositato dalla società Rione Cicalesi, restituendo la tassa di reclamo versata.
1.2. La Corte Sportiva d’Appello, con la decisione impugnata, previa acquisizione di chiarimenti resi da parte del direttore di gara, appositamente convocato dinanzi alla stessa Corte, ha rigettato il gravame interposto dalla ASD Victoria Solofra e confermato la decisione di primo grado, disponendo l’incameramento del contributo d’accesso.
2. L’Associazione soccombente, con unico articolato motivo, lamenta dinanzi a questo Collegio la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 CGS e degli artt. 62 e 64 delle NOIF e l’omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia”, norme di cui la decisione d’appello non avrebbe fatto corretta applicazione, poiché - in sintesi - i fatti accaduti avrebbero dovuto essere valutati come tali da non garantire il proseguimento della gara, atteso che le forze dell’ordine non avrebbero potuto garantire con certezza la loro permanenza per l’intero secondo tempo della partita in questione a causa del possibile sopravvenire di (eventuali) ragioni di servizio.
Deduce, in particolare, che la squadra ospite si è ritrovata nelle condizioni per cui, se fosse continuata la gara, i giocatori della propria compagine sarebbero stati esposti al rischio che si Conclude, pertanto, per l’annullamento della decisione impugnata, con vittoria delle spese e la restituzione della tassa di reclamo.
2.1. La FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio -, con sede in Roma, via Gregorio Allegri, n. 14, (C.F.: 05114040586 – P.IVA: 01357871001), in persona del Presidente pro tempore, dott. Gabriele Gravina, si è costituita in giudizio con memoria del 4 marzo 2025, nella quale deduce l’inammissibilità del ricorso in quanto preordinato ad ottenere un nuovo esame nel merito dei fatti oggetto del ricorso e, comunque, conclude per il rigetto dell’impugnazione.
Analoghe conclusioni sono state rassegnate dall’ASD Rione Cicalesi, costituitasi in giudizio con memoria in pari data.
All’udienza del 9 aprile 2025, le parti hanno insistito nell’accoglimento delle già rassegnate conclusioni. La Procura Generale dello Sport ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
L’impugnazione mira all’annullamento della decisione di secondo grado, a mezzo della quale la Corte Sportiva d’Appello ha confermato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che aveva irrogato in confronto della squadra avversaria la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di: Rione Cicalesi 6 - Victoria Solofra 0.
Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.
L’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in materia di competenza, prevede che il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. L’associazione ricorrente sostiene che i fatti accaduti - disordini e rissa verificatasi alla fine del primo tempo di un incontro di calcio a cinque - avrebbero dovuto essere valutati come tali da non garantire il proseguimento della gara, atteso che le forze dell’ordine non avrebbero potuto garantire con certezza la loro permanenza per l’intero secondo tempo della partita in questione a causa del possibile sopravvenire di (eventuali) ragioni di servizio, sicché, se la gara fosse continuata, i giocatori della propria compagine sarebbero stati esposti al rischio che si La Corte Sportiva d’Appello, a seguito di istruttoria disposta per l’acquisizione di dichiarazioni specifiche da parte del direttore di gara, ha offerto una ricostruzione completa del fatto, osservando che l’arbitro, per garantire la sua sicurezza, si era allontanato dalla zona interessata dai disordini ed aveva chiamato le forze dell’ordine, che dopo pochi minuti erano intervenute (due carabinieri e tre o quattro appartenenti alla Polizia di Stato). Successivamente, su richiesta della società ospitata, l’arbitro si era portato nello spogliatoio di questa squadra e, dopo aver rilevato che gli atleti avevano già dismesso la tenuta di gara e uno di essi aveva del ghiaccio sintetico su un gomito, aveva ricevuto dal capitano della Victoria Solofra una dichiarazione scritta contenente la rinuncia a proseguire la gara, non sussistendo più le condizioni perché questa potesse continuare regolarmente, anche a seguito dei danni fisici che alcuni calciatori avevano subito in precedenza dopo l’aggressione.
I giudici di merito, tuttavia, hanno posto a fondamento della relativa decisione il fatto che la squadra ospitata Victoria Solofra aveva dichiarato di rinunciare alla prosecuzione della gara, deducendo di non essere in grado di proseguirla poiché non vi erano i presupposti mentali per le minacce subite, anche fisiche, in quanto tre calcettisti si sarebbero infortunati durante la rissa. In tal modo, le circostanze dedotte, del tutto sovrapponibili all’accertamento compiuto dalla Corte d’Appello, costituiscono soltanto una parte del fatto rilevante, poiché il ricorso trascura l’essenziale circostanza secondo la quale vi era stata la rinuncia alla prosecuzione, da sola abilitante alla decisione di provvedere all’applicazione della sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 53 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF). La disposizione, infatti, prevede che le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate. Inoltre, la società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria, nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1, primo comma, CGS.
In altri termini, la contraddittorietà lamentata dalla ricorrente non ha ragion d’essere, atteso che il fatto prospettato, perfettamente sovrapponibile dal punto di vista materiale a quanto accertato, è direttamente incidenti sulla validità del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo.
Tale profilo ricostruttivo toglie ragione anche all’ipotetica supposizione circa l’esistenza di una causa di forza maggiore, qualora si volesse fare applicazione analogica dell’art. 55 delle NOIF in materia di rinuncia collegata alla mancata partecipazione (presentazione) di una squadra ad una gara, posto che la ricorrente non ha dedotto alcuna situazione di forza maggiore, comunque elisa dal volontario abbandono del terreno di gioco.
Va, infine, tenuto presente che l’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva contiene la previsione di articolati poteri degli organi di giustizia sportiva in relazione alla verificazione, nel corso di una gara, di fatti che per la loro natura non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici, per l’ipotesi in cui - se e in quale misura - tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Ma tale evenienza presuppone, in ogni caso, l’avvenuto svolgimento di essa e non riguarda i casi di rinuncia o ritiro dalla competizione.
In definitiva, non solo non emerge alcun vizio della motivazione dell’impugnata decisione, ma, non ricorrendo alcun travisamento del fatto posto a fondamento della decisione, l’impugnazione va dichiarata inammissibile.
Le spese vanno poste a carico dell’associazione soccombente e liquidate nell’importo complessivo di € 3.000,00, oltre accessori di legge, di cui € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ed € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della ASD Rione Cicalesi.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate complessivamente in € 3.000,00, oltre accessori di legge, di cui € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della FIGC, ed € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della ASD Rione Cicalesi.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il
mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 9 aprile 2025.
Il Presidente Il Relatore
F.to Vito Branca F.to Piero Floreani
Depositato in Roma, in data 9 maggio 2025.
Il Segretario
F.to Alvio La Face