CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 33 del 20/05/2025 – SSD Ausonia 1931 e omissis / FIGC

Decisione n. 33

Anno 2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE

composta da

Attilio Zimatore - Presidente

Ferruccio Auletta - Relatore

Piero Sandulli

Giorgio Vercillo

Roberto Vitanza - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 19/2024, presentato congiuntamente, in data 28 marzo 2024, dalla SSD Ausonia 1931 e dal sig. omissis quale genitore esercente la potestà genitoriale sul minore omissis rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Catapano,

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,

 e

la Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituitasi in giudizio,

avverso

la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale del Comitato Regionale Lombardia FIGC - LND, pubblicata nel C.U. n. 56 del 7 marzo 2024, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del reclamo proposto dai suddetti ricorrenti avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il medesimo Comitato Regionale, di cui al C.U. n. 48 del 9 febbraio 2024, che ha comminato, ai sensi dell'art. 35 CGS FIGC, la squalifica fino al 4 febbraio 2026 a carico del sig. omissis

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 28 aprile 2025, il difensore delle parti ricorrenti - SSD Ausonia 1931 e sig. omissis, quale genitore esercente la potestà genitoriale sul minore omissis - avv. Francesco Catapano; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Avv. Prof. Ferruccio Auletta.

Fatto e procedimento

I.         In data 3 febbraio 2024, presso il Centro Sportivo Ausonia di Milano, ove si disputava la gara Ausonia - Sported Maris nell’ambito del Campionato Regionale “Under 16”, stagione sportiva 2023/2024, il giocatore omissis, ricevuta un’ammonizione, veniva immediatamente dopo espulso. Si legge nel referto arbitrale che «il n. 16 dell’Ausonia omissis, mentre [l’Arbitro] annotav[a] il provvedimento di ammonizione che gli avev[a] appena comminato, continuava a protestare dicendo “Dire[ttore], ha iniziato lui, mi ha spinto lui!!”, guardando [l’Arbitro] negli occhi, quindi, [lo] attingeva con uno sputo volontario e indirizzato verso [l’Arbitro], che [lo] colpiva sulla scarpa destra e sul calzettone destro».

II.        In data 9 febbraio 2024, veniva pubblicato il comunicato e la decisione del Giudice Sportivo, il quale «SQUALIFICA(VA) FINO AL 4/2/2026 omissis (AUSONIA 1931)» perché «A seguito di provvedimento di ammonizione comunicatogli dall'arbitro reagiva colpendolo con uno sputo su una scarpa e sul calzettone venendo espulso.

Sentito in proposito il direttore di gara e visto il supplemento di rapporto si riscontra la volontarietà dell'azione violenta che non può che essere sanzionata ai sensi dell'art. 35 del C.G.S. come modificato dalla F.I.G.C. con comunicato n. 165/A del 20/04/2023».

III.      In data 12 febbraio 2024, i (prospettici) ricorrenti preannunciavano reclamo alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale, richiedendo l'invio del referto arbitrale. Ricevuta (ed esaminata), in data 14 febbraio 2024, la documentazione, il 19 febbraio successivo la Società e il Tesserato (minore debitamente integrato nella capacità dal genitore) depositavano, a mezzo pec, il reclamo ex art. 76 CGS FIGC.

IV.      La Corte, all’esito della camera di consiglio in data 29 febbraio 2024, dichiarava l'inammissibilità del reclamo proposto. Si legge nella Decisione che «Ai sensi dell'art. 76, comma 2 CGS, il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

Ai sensi, poi, del successivo comma 5 il reclamante ha diritto di ottenere a proprie spese copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia, formulando la relativa richiesta nella dichiarazione con la quale preannuncia il reclamo. In caso di richiesta di documentazione il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti.

Come questa Corte ha più volte chiarito, il termine perentorio di cinque giorni per il deposito del reclamo decorre dalla ricezione da parte del reclamante della documentazione solo se la relativa richiesta risulta pervenuta nel termine di cui all'art. 76, comma 2 CGS.

In caso di mancato rispetto del predetto termine di due giorni per il deposito del preannuncio di reclamo, la reclamante non può beneficiare della proroga di cui all'art. 76, comma 5 CGS, dovendo provvedere al deposito del reclamo entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato.

Nel caso di specie la reclamante ha depositato preannuncio di reclamo in data 12.02.2024, quindi oltre il termine di due giorni previsto dall'art. 76, comma 2 CGS, formulando richiesta di documentazione, che veniva inoltrata da questa Corte Sportiva di Appello in data 14.02.2024, e depositando, infine, reclamo in data 19.02.2024, quindi ben dieci giorni dopo la pubblicazione del provvedimento impugnato.

Il reclamo è tardivo e, pertanto, inammissibile».

V.        In data 28 marzo 2024, la SSD Ausonia 1931 e il Sig. omissis, nella sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore omissis, hanno adito il Collegio di Garanzia dello Sport avverso tale Decisione, pubblicata nel C.U. del 7 marzo 2024.

VI.      Il ricorso è articolato in un motivo di impugnazione per violazione degli artt. 76 e 52 (ovvero il loro combinato disposto) CGS Federale.

La parte ricorrente rileva che la pubblicazione della Decisione del Giudice Sportivo è del 9 febbraio 2024 (venerdì) e che il preannuncio di reclamo è stato trasmesso il 12 febbraio 2024 (lunedì). In aggiunta, rileva che i documenti sono stati ricevuti in data 14 febbraio 2024 (mercoledì) e che il reclamo è stato trasmesso in data 19 febbraio 2024 (lunedì): tali date e termini non sono mai venuti in discussione.

Secondo la Corte, i ricorrenti avrebbero depositato il preannuncio di reclamo (soltanto) il terzo giorno successivo alla Decisione e, pertanto, il reclamo avrebbe potuto essere depositato non oltre il quinto giorno successivo alla Decisione stessa, e non già nel termine più ampio decorrente dalla data di invio dei documenti richiesti stante l’infrazione del limite iniziale di due giorni stabilito per il preannuncio e l’acquisizione, suo tramite, della proroga.

A fondamento dell’errore denunciato, i ricorrenti richiamano l’art. 52 CGS FIGC, ove è previsto che nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale, e, altresì, che, se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Ora, essendo la pubblicazione della Decisione avvenuta venerdì 9 febbraio 2024 (dies a quo), il termine di due giorni per il preannuncio di reclamo sarebbe scaduto domenica 11 febbraio 2024, ma, in applicazione dell'articolo 52 CGS, il termine di preannuncio è venuto a scadere – assumono gli odierni ricorrenti – non prima di lunedì 12 febbraio 2024, sicché l’onere di parte risulta  tempestivamente  assolto  appunto  in  tale  data.  Dunque,  la  Corte  ha  omesso  di pronunciare nel merito del reclamo – questa è la denuncia – per violazione delle norme sul computo  dei  termini  del  gravame;  gravame  del  quale  –  peraltro  –  gli  odierni  ricorrenti riproducono le censure di fondo, richiedendo che «l'Il.mo Collegio di Garanzia dello Sport, accertata la violazione della norma di diritto da parte della Corte Sportiva Territoriale, previa riforma della decisione impugnata, voglia ai sensi dell'articolo 12 bis dello Statuto del Collegio di Garanzia dello Sport, in via principale: - Decidere la controversia di cui al ricorso dinanzi la Corte, con l'accoglimento delle conclusioni ivi assunte […]; in via alternativa: - rinviare il procedimento dinanzi alla Corte Sportiva territoriale competente affinché voglia giudicare, in diversa composizione, applicando il principio di diritto enunciato da Codesto Collegio, ove necessario».

VII.     In data 8 aprile 2024, si è costituita la FIGC, che assume doversi computare altrimenti il termine previsto dall’art. 76 CGS FIGC, dato che nella fattispecie si sarebbe trattato di uno dei casi in cui, a norma dell’art. 49, comma 12, CGS FIGC, è stata disposta «l'abbreviazione dei termini previsti dal Codice».

Segnatamente,  con  il  C.U.  FIGC  n.  159/A  del  2  febbraio  2024,  veniva  disposta  la «abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per fasi finali dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi dilettanti (stagione sportiva 2023/2024)».

Nel Comunicato de quo si legge: «- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi regionali sopra citate;

-           visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

-           visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;

delibera di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citati, le seguenti abbreviazioni di termini:

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale: il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo».

Ne conseguirebbe che il reclamo dei ricorrenti non è tempestivo.

In ragione di tanto, la FIGC ha richiesto al Collegio di Garanzia dello Sport di dichiarare il ricorso (comunque) infondato.

VIII.   All’udienza pubblica del 28 aprile 2025, le Parti hanno ribadito le rispettive posizioni e il rappresentante della Procura Generale dello Sport ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è ammissibile, sussistendo una chiara e univoca denuncia di invalidità della Decisione impugnata per violazione del dovere di corrispondenza alla domanda di giustizia rivolta all’Organo Federale competente; in aggiunta, l’operata devoluzione ulteriore del merito stesso dell’impugnazione, pur richiedendo accertamenti di fatto inibiti in questa sede, contribuisce a qualificare e specificare oltremodo l’interesse leso dall’errore di attività compiuto dal Giudice Federale.

Il ricorso, inoltre, è fondato.

Premesso che la Decisione impugnata non fa applicazione della fonte normativa di abbreviazione del termine di proposizione del reclamo, sopra la quale univocamente si fonda la difesa della Parte resistente, appare evidente come quest’ultima rimane incompatibile con la pretesa di conseguire ugualmente il rigetto del ricorso (ove) in assenza della riferita correzione della motivazione. Il che induce a ritenere, per un verso, che l’affermazione dei ricorrenti in ordine al dovuto computo dei termini ordinari non risulta in alcun modo contrastata circa l’attitudine (almeno) a invalidare la Decisione; per altro verso, che l’onere di compiuta allegazione dei presupposti di applicazione del regime normativo alternativo spetta alla Parte che innovativamente lo viene promuovendo qui.

Ritiene il Collegio che non consta in alcun modo trattarsi, quanto alla vicenda da cui muove il giudizio, di evento sportivo collocabile nelle «fasi finali dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi dilettanti (stagione sportiva 2023/2024)», vale a dire inerente all’ambito applicativo del regime speciale asseritamente disciplinante le condizioni di ammissibilità del reclamo di cui occupa. Né può indursi dalla mera datazione dell’evento sportivo (3 febbraio 2024) alcuna notorietà riguardante la fase del campionato rilevante, al contrario potendosi ragionevolmente inferire proprio dalla stessa che non trattavasi di alcuna gara della fase finale, quanto – e piuttosto – della stagione regolare.

Dunque, non è dato ritenere che la dichiarazione di inammissibilità del reclamo possa riuscire fondata sulla base, alternativa rispetto a quella impiegata dal Giudice Sportivo (la cui ratio decidendi pure ne implica l’esclusione), della normativa speciale di abbreviazione dei termini. Ciò che esime, peraltro, da un sindacato di intima sostenibilità della stessa normativa sulla base dei principi del processo sportivo sanciti dal Codice di Giustizia Sportiva del CONI ove soltanto si consideri che l’insieme degli adempimenti (i.e., atti e attività) ai quali dare corso per preservare modalità distese quanto effettive di difesa in giudizio, nel quale si riassume l’onere complessivo del preannuncio, risulterebbe – all’estremo – esigibile in un numero non esattamente pre-stabilito di ore (fin-anche) di un giorno festivo.

Tanto osservato, non può esporsi al dubbio che nella fattispecie il preannuncio sia intervenuto nel primo giorno utile successivo a quello di scadenza, coincidente con la domenica; in tal modo, i ricorrenti hanno acquisito il diritto di proporre il reclamo nel termine ulteriore decorrente dall’invio dei documenti richiesti, e nel limite di tale nuova scadenza hanno debitamente proposto il mezzo di impugnazione. Né si può opporre, come sostenuto dal difensore della Federazione nel corso della discussione orale, che il c.d. “preannuncio” si estranei dalla disciplina ordinaria di cui all’art. 52 CGS, dato che la disciplina dei termini ivi dettata è intesa al governo, in generale, del loro “computo” e non già alla disciplina, in particolare, di singoli atti o attività del procedimento.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto e del procedimento dev’essere disposto il rinvio al Giudice Federale per gli accertamenti di fatto senz’altro necessari e la decisione di merito conseguente.

La spese del presente grado possono essere convenientemente liquidate all’esito della fase di rinvio.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione

Accoglie il ricorso e rinvia il procedimento alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale del Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND per la decisione del merito e per la pronuncia sulle spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 aprile 2025.

Il Presidente                                                                               Il Relatore

F.to Attilio Zimatore                                                                  F.to Ferruccio Auletta

Depositato in Roma, in data 20 maggio 2025.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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