CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 38 del 27/05/2025 – omissis – FIGC

Decisione n. 38

Anno 2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE

composta da

Emanuela Loria - Presidente

Roberto Vitanza - Relatore

Alessandro di Majo

Oreste Michele Fasano

Mauro Sferrazza - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 19/2025, presentato, in data 10 marzo 2025, dal sig. [omissis], rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Paolini,

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,

la Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituitasi in giudizio,

e

il Comitato Regionale Lazio LND-FIGC, non costituitosi in giudizio,

avverso

la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio LND-FIGC, di cui al Comunicato Ufficiale n. 255 del 7 febbraio 2025, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Viterbo, di cui al Comunicato Ufficiale n. 26 del 5 dicembre 2024 (che aveva comminato, a carico del sig. [omissis], la squalifica fino al 5 dicembre 2029, con preclusione alla permanenza in ogni rango e categoria della FIGC), è stata annullata la richiesta di preclusione del medesimo sig. [omissis],

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 15 maggio 2025, il difensore della parte ricorrente - sig. [omissis] - avv. Nicola Paolini; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Villani, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, cons. Roberto Vitanza.

In fatto ed in diritto

Il calciatore [omissis], assistito dal difensore di fiducia, ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI chiedendo l’annullamento della "decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso la L.N.D. – C.R. Lazio, contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 255 del 07.02.2025", con la quale lo stesso è stato sanzionato con la squalifica fino al 5 dicembre 2029.

L’odierno ricorrente ha reagito avverso il riportato provvedimento con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, affidato a sei motivi di gravame.

Si è costituita in giudizio la FIGC.

La parte ricorrente ha precisato i motivi di ricorso con successiva memoria.

All’udienza del giorno 15 maggio 2025, il ricorso, previa audizione delle parti e della Procura Generale dello Sport, è stato trattenuto in decisione.

Con il primo motivo di ricorso, la parte ha contestato l’omessa o insufficiente motivazione circa più punti decisivi della controversia.

Per il ricorrente tale omissione è consistita nel mancato accoglimento delle richieste istruttorie avanzate dalla difesa del calciatore nel giudizio di appello.

Sostiene la parte ricorrente che, sul punto, il Giudice di appello non si è espresso.

Inoltre, non risultano considerate le numerose dichiarazioni sottoscritte dai calciatori in merito ai fatti oggetto di contestazione.

Il motivo è inammissibile.

La questione sottoposta allo scrutinio del Collegio, invero, attiene ad aspetti e considerazioni afferenti al merito della vicenda, che non possono essere ricondotti, come ha sostenuto la difesa, al vizio di difetto di motivazione di cui all’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva.

Il difetto di motivazione, per pacifica e ferma giurisprudenza, attiene alla sua totale mancanza, ovvero alla obiettiva contraddizione del ragionamento esposto per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

A tali evenienze è equiparabile, sia la motivazione apparente, che la motivazione perplessa ed oggettivamente incomprensibile (Cass., Sez. Un. civ., sent. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., 5 settembre 2022, n. 26011 e Cass., 8 marzo 2022, n. 75959).

Nessuno dei riportati criteri è stato sollevato dalla parte ricorrente, che non ha censurato la motivazione contestata secondo canoni afferenti al giudizio espresso, ma ha offerto una diversa e soggettiva ricostruzione del dato fattuale non condiviso dal giudicante.

In altre parole, per il ricorrente il difetto di motivazione della decisione contestata si sarebbe realizzato unicamente per il mancato riscontro alle avanzate istanze istruttorie.

È appena il caso di segnalare che il mancato accoglimento di richieste istruttorie non può costituire un difetto della motivazione della decisione, atteso che il relativo aspetto attiene al merito della vicenda, né sussiste un obbligo per il giudice di appello di addivenire ad ogni richiesta della parte appellante.

Nella valutazione del dato fattuale compete alla discrezionalità del giudicante ritenere esaustiva o meno l’attività istruttoria, senza che ciò debba comportare un preciso onere motivazionale.

Ciò, come detto, comporta che il motivo di reclamo è inammissibile proprio perché la censura è volta, in buona sostanza, a riproporre una rivalutazione del fatto, così come scrutinato dal Giudice di appello e non a segnalare i difetti propri della motivazione.

Con il secondo motivo di gravame, la parte ha eccepito la errata applicazione degli artt. 35 e 36 CGS FIGC.

In particolare, la parte ricorrente ha sostenuto che l’azione commessa dal calciatore [omissis] non rientri in quelle gravemente violente.

Anche tale motivo è inammissibile, in quanto si chiede alla Corte di intervenire su un aspetto afferente, all’evidenza, al merito della decisione, così come definita dal Giudice di appello.

In altre parole, la parte ricorrente ha contestato una evenienza fattuale già scrutinata dal Giudice sportivo, rispetto alla quale non è ammissibile un’ulteriore valutazione.

Stabilire la natura del fatto oggetto di contestazione pertiene, in via esclusiva, allo scrutinio affidato al Giudice di merito, rispetto al quale, a questo Collegio è precluso qualsivoglia intervento, proprio perché ciò comporterebbe, in buona sostanza, l’ingresso di un terzo grado di giudizio, non consentito dall’ordinamento sportivo.

Con il terzo motivo, la parte si duole per la violazione e insufficiente motivazione riguardo l’applicazione dell’art. 57 CGS FIGC.

La norma recita: “Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali”.

Ora, la censura avanzata dalla parte ricorrente si basa sul fatto che la motivazione in merito alla prova del fatto è stata ricavata, esclusivamente, sul referto di gara redatto dall’arbitro, così che la relativa motivazione sarebbe insufficiente.

Ebbene, tale rilievo non può essere condiviso.

In disparte il fatto che il verbale redatto dall’arbitro è stato confortato dal referto medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, la valutazione delle prove attiene esclusivamente al merito della vicenda oggetto scrutinio.

La conseguente censura deve riguardare, non già, come rappresentato dalla difesa, gli aspetti che attengono al processo valutativo dei fatti causa, ma le obiettive contraddizioni, le incongruenze nella rappresentazione ed esternazione degli argomenti probatori forniti dalle parti.

È di palese evidenza che il giudizio sulla completezza ed esaustività della prova costituisce un aspetto del merito della vicenda processuale, sottratto al giudizio di Questo Giudice, considerato che la motivazione della decisione non risulta contradittoria e/o illogica.

Per cui la censura è inammissibile. Anche il quarto motivo è inammissibile.

La parte ricorrente sostiene che il Giudice di appello ha violato e/o omesso la motivazione sull’applicazione dell’art. 13 CGS FIGC.

In buona sostanza, la parte ricorrente lamenta la mancata applicazione, ovvero la mancata motivazione, in merito alle chieste attenuanti.

Osserva la Corte.

La valutazione circa la concessione di attenuati riguarda esclusivamente la decisione affidata agli organi di giustizia sportiva di primo e secondo grado, atteso che tale evenienza attiene ad aspetti afferenti alla complessa valutazione del fatto oggetto di esame.

La mancata applicazione delle chieste attenuanti non richiede, da parte del giudicante, alcuna specifica motivazione, essendo sufficiente l’adozione o meno della misura in conseguenza dell’esame dei fatti in contestazione.

Con il quinto motivo di ricorso, la parte ha eccepito la “violazione del principio della parità delle parti e del contraddittorio ex II° Principio di Giustizia Sportiva, ex art. 2 del CGS CONI e art. 44 del CGS FIGC”.

Sostiene il ricorrente che: “Nella fattispecie del caso, risulta manifesta la violazione del principio della parità delle parti e del contraddittorio in quanto la Corte Sportiva d’Appello territoriale ha deciso ascoltando l’ufficiale di gara inaudita altera parte, violando quindi gli anzidetti “inviolabili” principi…”.

In buona sostanza, la parte lamenta che l’assunzione testimoniale del direttore di gara è avvenuta senza contraddittorio.

La censura è inammissibile.

È appena il caso di segnalare che i “chiarimenti” chiesti all’arbitro giammai potevano costituire un motivo per aprire un contraddittorio tra le parti, attesa la valenza privilegiata del referto arbitrale, sicché nessuna violazione risulta operata nei confronti della situazione giuridica del calciatore.

Pertanto, è necessario ribadire la valenza privilegiata del referto arbitrale, che può essere demolita solo attraverso il positivo esito dell’azione di cui agli artt. 221 e ss. del c.p.c.

Con l’ultimo motivo di gravame, la parte ha eccepito la illegittimità Costituzionale dell’art. 61, comma 1, CGS FIGC ex artt. 24 e 111 della Costituzione.

La riportata censura è inammissibile, in quanto al Collegio non possono essere avanzate questioni attinenti alla legittimità delle norme statutarie del peculiare ordinamento sportivo dotato di ampia autonomia rispetto alle norme statuali,  la cui funzione,  come più volte rappresentato, è giustiziale, sicché tale questione potrà, eventualmente, essere sollevata innanzi al giudice amministrativo.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione

Dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 maggio 2025.

Il Presidente                                                                             Il Relatore

F.to Emanuela Loria                                                                F.to Roberto Vitanza

Depositato in Roma, in data 27 maggio 2025.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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