CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 39 del 27/05/2025 – A.S.D. Città di Campagna 1919 / A.S.D. Polisportiva Rocchese / FIGC
Decisione n. 39
Anno 2025
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente
Angelo Maietta - Relatore
Marcello de Luca Tamajo
Anna Cusimano
Piero Floreani - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 36/2025, presentato, in data 17 aprile 2025, dalla A.S.D. Città di Campagna 1919, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Calabrese,
contro
la A.S.D. Polisportiva Rocchese, rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Aita,
e
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio,
nonché contro
la Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituitasi in giudizio,
e
il Comitato Regionale Campania FIGC-LND, non costituitosi in giudizio,
con notifica effettuata anche
alla Procura Generale dello Sport presso il CONI,
per l'annullamento e/o la riforma
della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania FIGC-LND, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 43/CSAT del 3 aprile 2025, riferita al dispositivo pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 41/CSAT del 28 marzo 2025, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 32/GST del 25 marzo 2025, con cui è stato omologato il risultato della gara A.S.D. Pol. Rocchese
- A.S.D. Città di Campagna 1919 con il punteggio di 0-0.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 20 maggio 2025, il difensore della parte ricorrente - A.S.D. Città di Campagna 1919 - avv. Giovanni Calabrese; l’avv. Gaetano Aita, per la resistente A.S.D. Polisportiva Rocchese, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Angelo Maietta.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso del 17 aprile 2025, la A.S.D. Città di Campagna 1919 (d’ora in poi anche solo Città di Campagna) ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania FIGC-LND, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 43/CSAT del 3 aprile 2025, riferita al dispositivo pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 41/CSAT del 28 marzo 2025, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 32/GST del 25 marzo 2025, con cui è stato omologato il risultato della gara A.S.D. Polisportiva Rocchese - A.S.D. Città di Campagna 1919 con il punteggio di 0-0.
La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della partita A.S.D. Polisportiva Rocchese - A.S.D. Città di Campagna 1919, disputata in data 23 marzo 2025 e valida per il Campionato di Promozione Campano, Girone D, in ordine all'impiego, tra le fila della A.S.D. Polisportiva Rocchese, del calciatore [omissis], in posizione asseritamente irregolare di tesseramento; l’odierna ricorrente, invero, adiva, al termine della partita in parola, il Giudice Sportivo Territoriale, sottolineando che il predetto calciatore risultasse tesserato per più di tre squadre nella medesima stagione (i. ASD Prosangiorgese, dal 1° luglio 2024 al 16 luglio 2024; ii. ASD San Vito Positano 1956, dal 17 luglio 2024 al 28 ottobre 2024; iii. ASD Sanseverinese, dal 29 ottobre 2024 al 17 dicembre 2024; iv. ASD Polisportiva Rocchese, dal 18 dicembre 2024 ad oggi), così, in tesi, violando l’art. 95, c. 2, NOIF.
1.1. Il Giudice Sportivo respingeva il reclamo, così motivando: «Dalla ricostruzione effettuata dall'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND emerge in maniera plastica che il tesseramento del [omissis] per la stagione sportiva 2024 - 2025 si è svolto nel rispetto delle normative previste dalle NOIF, così come recentemente novellate. A parere di questo giudice, infatti, quella che viene erroneamente considerata come "prima maglia" dalla società ricorrente, ovvero la permanenza del [omissis] fra i tesserati della società Prosangiorgese, rappresenta la prosecuzione di un precedente tesseramento che si è automaticamente concretizzato all'esito della riforma dello sport che ha impattato anche sulle NOIF. L'automatico prolungamento del vincolo del [omissis] con la società Prosangiorgese, non è dipeso dalla volontà delle parti è, in buona sostanza, una sorta di "tesseramento tecnico" che si è verificato ex legge per la modifica delle NOIF. Questo tesseramento, pertanto, per questo giudice non ha valore ai fini dei tre tesseramenti previsti dall'art. 95 co. 2 NOIF per la stagione sportiva 2024 - 2025. In questi termini cfr. la decisione n. 209 della Corte Sportiva d'Appello2022 - 2023 con la quale la Corte, pronunciandosi su un caso analogo a quello oggetto del presente ricorso, verificatosi nel Campionato Nazionale di serie D, nel ricostruire i movimenti e lo storico di un calciatore per il quale si segnalava il tesseramento per numero quattro società in violazione, quindi, del dettato dell'art. 95 co. 2 NOIF riteneva di dover annullare la decisione assunta dal Giudice Sportivo che aveva accolto il ricorso proposto. La Corte specificava che uno dei presunti quattro tesseramenti era in realtà un tesseramento cosiddetto "tecnico" che, ai sensi dell'articolo 5.2 del Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei calciatori, avendo finalità diverse dall'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore, non può essere considerato ai fini del divieto di cui all'articolo 95 co. 2 NOIF. PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società Città di Campagna e, per l'effetto, confermare il risultato di 0 - 0 acquisito sul TDG; ^ confermare i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale».
2. Decidendo sul gravame interposto, la Corte Sportiva Territoriale, con la decisione gravata in questa sede, lo respingeva, argomentando come segue: «…la Corte rileva che la decisione del Collegio di Garanzia del coni [n. 71 del 2023, Ndr] evidenziato dalla reclamante, appare, incoerente al caso di specie. Il Collegio di garanzia, infatti, veniva chiamato ad esaminare la fattispecie di un calciatore che, nella stessa stagione sportiva, cambiava status da professionista a dilettante ed effettuava effettivamente 4 tesseramenti di cui due professionistiche e due dilettantistiche. Il predetto Collegio evidenziava, altresì, il principio secondo il quale, ai fini dell’impiego regolare di un atleta all’interno di una competizione sportiva, deve aversi riguardo al numero di tesseramenti formalizzati in maniera regolare secondo le previsioni dei singoli regolamenti federali e non dal mero atto, formule del tesseramento medesimo. Nel caso che ci interessa si discute, invece, del calciatore che non ha mai cambiato lo status di dilettante e che nella medesima stagione si è tesserato solo per 3 squadre. Dai tabulati, infatti, risulta che il calciatore [omissis] era tesserato dal 14/7/2020 con la società Prosangiorgese per cui nella stagione sportiva 2024/2025 non vi è stato alcun tesseramento con la stessa ma solo la prosecuzione con l’effetto che i tesseramenti avvenuti nella predetta stagione sportiva sono 3: Primo tesseramento 2024/2025, per effetto del trasferimento da Prosangiorgese a San Vito Positano, a cui fa seguito lo svincolo e la risoluzione contrattuale; Secondo tesseramento 2024/2025: in data 29/10/2024 tesseramento per aggiornamento di posizione con la Sanseverinese cui segue risoluzione contrattuale: Terzo tesseramento 2024/2025, in data 16/12/2024 trasferimento da Sanseverinese a Rocchese. Quindi dallo storico del calciatore si evince che nella stagione sportiva 2024/2025 sono soltanto due le risoluzioni contrattuali: quella con il San Vito Positano e quella con la Sanseverinese per cui l’ultimo tesseramento con la Rocchese è il terzo. Il tesseramento con la società Porsangiorgese risale al 2020, ovvero prima della entrata in vigore della norma del legislatore federale per cui non può mai essere computato ai fini del calcolo dei tesseramenti nella stagione sportiva 2024/2025. In definitiva a questa Corte appare senza ombra di dubbio che la posizione del calciatore sia regolare atteso che l’ultimo tesseramento è anteriore al 31/01/2025 e nella stagione 24/25 lo stesso è stato tesserato ed utilizzato solo in 3 società, come previsto dall’art. 95, comma 2, NOIF. Alla luce di quanto esposto, pertanto, la decisione del Gst deve essere confermata perché conforme alla normativa vigente nonché in considerazione che il tesseramento del calciatore [omissis] con la società Rocchese è regolare perché è stato accettato dal sistema, ha ricevuto il visto di esecutività e non è stato revocato con l’effetto che nella stagione sportiva 24/25 è stato utilizzato complessivamente in tre società e nel rispetto di quanto previsto e disposto dall’art. 95, comma 2 NOIF (decisione Collegio Garanzia del Coni, prima sezione, n. 89 del 23/10/2023)».
3. Ha proposto ricorso la Città di Campagna affidandosi ai seguenti motivi di diritto.
I. “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto da parte della CSAT Campania, riguardo la corretta interpretazione dell’art. 95 comma 2 NOIF”.
II. “Gravissimo ed intollerabile disparità di trattamento tra sodalizi disputanti il medesimo Campionato di Promozione, a vantaggio, per di più, di chi utilizza calciatori con più di 3 tesseramenti - con un macroscopico ed inaudito sconvolgimento della intrinseca finalità del dettato in questione”.
III. “Omessa o insufficiente motivazione da parte della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. Campania, circa un punto decisivo della controversia”.
3.1. Si è costituita in giudizio la Polisportiva Rocchese, concludendo per l’inammissibilità del ricorso, sia per carenza d’interesse (“atteso che in data 27/04/2025 si sono già disputate le gare dei play-off PROMOZIONE tra ASD CAMPAGNA / SANSEVERINESE e tra AGEROLA / ROCCHESE, con la conseguenza che l’esito del ricorso è improduttivo di effetti”), sia per mancanza del requisito dell’autosufficienza, ed in ogni caso per l’infondatezza del gravame.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
In virtù del principio della ragione più liquida - secondo il quale, come è noto, una domanda o un ricorso possono (e in alcuni ordinamenti debbono) essere respinti o accolti sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata (e quindi senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l’ordine previsto, per esempio, nel diritto processuale dell’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana dagli artt. 276 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.) - si ritiene di esaminare in via preliminare un profilo di rito utile alla soluzione della vicenda oggetto di scrutinio.
Giova ricordare che il Codice della Giustizia Sportiva del CONI rimanda, in relazione ai principi da applicare al processo sportivo, alle norme del Codice di procedura civile in quanto compatibili (cfr. art. 2, comma 6, CGS CONI) e tale codificazione è stata più volte ribadita all’interno della giurisprudenza di Questo Collegio (cfr., da ultimo, Collegio di Garanzia, Prima Sezione, decisione n. 11/2023).
In tale generale quadro di riferimento, punto di partenza per la qualificazione e l’esame della domanda è la verifica della sussistenza delle condizioni dell’azione richieste dall’art. 100 c.p.c., il quale, come è noto, dispone: “per proporre una domanda o per contradire alla stessa è necessario avervi interesse”.
Vale in questa sede ribadire che «la migliore dottrina (cfr., G. Chiovenda, Azioni e sentenze di mero accertamento, in Riv. dir. proc. civ., 1933, I, p. 25 ss.) ha chiarito che l’interesse ad agire è l’interesse a servirsi dell’autorità giudiziaria: consiste nell’interesse ad evitare il danno ingiusto che l’attore soffrirebbe senza l’intervento degli organi giurisdizionali; il difetto di interesse ad agire è rilevabile in qualunque stato e grado del processo. Nei gradi di impugnazione l’interesse ad agire si sovrappone e si risolve nel concetto di soccombenza, ossia nel pregiudizio concreto che al soggetto è stato causato dalla sentenza che va ad impugnare» (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisone n. 4/2024).
Come noto, la giurisprudenza del Collegio di Garanzia è consolidata nel ritenere che l’azione in giudizio possa essere esercitata esclusivamente da coloro i quali siano titolari di un interesse personale ed attuale correlato alla lesione effettiva di un bene della vita (in base all’art. 24 Cost. e all’art. 100 c.p.c., richiamati anche da Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione, n. 5/2016; Sez. I, decisione n. 74/2021). In argomento, anche Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 37/2019 (che riprende Cass. Civ., Sez. II, 24 gennaio 2019, n. 37), secondo cui «L’interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza intervento del giudice»; Collegio di Garanzia, Sez. III, decisione n. 61/2018 (conforme., Sez. I, decisione n. 56/2018): «In giurisprudenza, è stato, […] affermato il principio, che questo Collegio ritiene mutuabile anche nella presente sede, che “il giudice […], in qualsiasi stato e grado, ha il potere e il dovere di verificare se ricorrono le condizioni cui la legge subordina la possibilità che egli emetta una decisione nel merito, né l'eventuale inerzia di una delle parti in causa, nel rilevare una questione rilevabile d’ufficio, lo priva dei relativi poteri-doveri officiosi, atteso che la legge non prevede che la mancata presentazione di parte di un'eccezione processuale degradi la sua rilevabilità d'ufficio in irrilevabilità, che equivarrebbe a privarlo dell'autonomo dovere di verifica dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione” (Consiglio di Stato, Sez. V, 6 settembre 2017, n. 4215, ma si veda anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 luglio 2016, n. 3303; Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 settembre 2015, n. 4157; Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 febbraio 2013, n. 1094; Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 settembre 2017, n. 4196). L’art. 100 del codice di procedura civile, pacificamente applicabile al giudizio innanzi a questo Collegio di Garanzia dello Sport in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 2, comma 6, CGS (“Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”), è, peraltro, esplicito nello stabilire che “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”».
Orbene, nella vicenda che ci occupa, non è rinvenibile alcun interesse attuale atteso che, al momento della discussione del ricorso, il Campionato di Promozione e anche i play off che hanno interessato le odierne parti sono già stati disputati (per l’esattezza il 27 aprile 2025), per la qual cosa, dunque, non si avrebbe alcun effetto utile e concreto dall’eventuale annullamento della decisone impugnata.
Ad ogni buon conto, il ricorso difetta di quegli elementi che sono stati ritenuti utili dalla monolitica giurisprudenza in argomento ai fini della configurazione dell’interesse ad agire e, in particolare, dell’attualità, della concretezza e della personalità dell’interesse (cfr., Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 19 luglio 2017, n. 3563; Cons. St., Sez. V, 4 marzo 2011, n. 1734; id., Sez. IV, 30
novembre 2010, n. 8364; id., Sez. IV, 22 dicembre 2007, n. 6613; id., 22 giugno 2006, n. 3947). Sotto tale profilo, l’interesse ad agire s’identifica comunemente nell’utilità concreta che la decisione giurisdizionale favorevole è idonea ad apportare alla posizione giuridica soggettiva di cui è titolare chi ha agito in giudizio; ed ecco che così, accanto ad obiettivi di concretezza, nel senso che la pronuncia deve essere satisfattiva di interessi effettivi e non anche meramente ipotetici o in altro modo non meritevoli di tutela, e di personalità, ossia che ne risulti in via diretta comunque ristorata la posizione sostanziale di chi abbia agito in giudizio, è richiesta anche l’attualità, nel senso che l’aspettativa in termini di utilità che si attende dalla sentenza deve sussistere fino al momento della sua emanazione (in argomento, tra le molte, Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 9/2024).
Nella vicenda che ci occupa si è verificato, dunque, il caso della sopravvenuta carenza di interesse, che si verifica quando l'interesse ad agire, che sussisteva al momento della proposizione della domanda o dell'impugnazione, viene meno nel corso del giudizio, prima che venga emessa la decisione (Cass. Civ., Sez. Un., n. 19565 del 10 luglio 2023; Cass. Civ., n. 28167 del 14 ottobre 2021; Cass. Civ., n. 6266 del 9 marzo 2025).
Pertanto, quando si verifica una sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso o la domanda diventano inammissibili (Cass. Civ., n. 22319 del 7 agosto 2024) e questo accade perché è venuta meno la ragione del contendere, ovvero l'esigenza di ottenere quel risultato utile che solo l'intervento del giudice avrebbe potuto garantire (Cass. Civ., n. 25557 del 31 agosto 2023).
Per completezza espositiva, va anche ricordato che la sopravvenuta carenza di interesse si distingue dalla cessazione della materia del contendere, sebbene entrambe le situazioni portino all'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse (Cass. Civ., n. 22319 del 7 agosto 2024), in quanto nella cessazione della materia del contendere viene meno l'interesse materiale tutelato, mentre nella sopravvenuta carenza di interesse viene meno l'interesse processuale ad ottenere una decisione sul merito (Cass. Civ., n. 22338 del 7 agosto 2024). Tuttavia, l'effetto pratico è lo stesso: l'impossibilità di decidere nel merito.
Il mancato superamento della pregiudiziale di rito (peraltro sollevata in via d’eccezione dalla resistente) fa venire meno la necessità dell’esame dei motivi di ricorso, atteso che il profilo evidenziato è sufficiente alla decisione della causa (Cass. Civ., n. 18006 del 6 giugno 2022).
In considerazione dell'esito del giudizio dovuto a un evento sopravvenuto, le spese processuali vengono compensate integralmente tra le parti in adesione all’orientamento monolitico della giurisprudenza di legittimità che Questo Collegio condivide e alla quale intende uniformarsi (Cass. Civ., Sez. Un., n. 19565 del 10 luglio 2023).
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 20 maggio 2025.
Il Presidente Il Relatore
F.to Vito Branca F.to Angelo Maietta
Depositato in Roma, in data 27 maggio 2025.
Il Segretario
F.to Alvio La Face