F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0212/TFN – SD del 3 Giugno 2025 (motivazioni) – Simone Faillace – Reg. Prot. 204/TFN-SD

Decisione/0212/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0204/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Valentina Ramella – Componente

Angelo Venturini - Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 giugno 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 26796/429pf24-25/PM/fl dell'8 maggio 2025, depositato il 9 maggio 2025, nei confronti del sig. Simone Faillace, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 26796/429pf24-25/PM/fl dell'8 maggio 2025, depositato il 9 maggio 2025,nei confronti del sig. Simone Faillace, allenatore iscritto all'Albo del Settore Tecnico e, all'epoca dei fatti, prima dirigente tesserato per la ASD Bisiaca Romana e poi Vice Presidente della ASD Falcon Girls Academy, per rispondere:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’ art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso organizzato gli allenamenti di almeno sedici calciatrici tesserate per la società ASD Bisiaca Romana, categoria esordienti U13 femminile, nel periodo dal 27 ottobre 2024 al 3 dicembre 2024, presso il campo sportivo del Circolo Ricreativo Fincantieri di Monfalcone, senza autorizzazione della società di appartenenza delle predette tesserate e con conseguente assenza di copertura assicurativa a garanzia degli infortuni delle medesime;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’ art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto, nella stagione 2024-2025, dapprima le funzioni di dirigente accompagnatore della squadra della società ASD Bisiaca Romana, categoria esordienti U13 femminile, e poi le funzioni di vicepresidente della ASD Falcon Girls Academy senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto dal Settore Tecnico l'inserimento nel Ruolo dei sospesi volontari.

L’accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Simone Faillace hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’Avv. Debora Bandoni in rappresentanza della Procura Federale e il sig. Simone Faillace personalmente, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica al sig. Simone Faillace la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione.

Dichiara la chiusura del procedimento.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 giugno 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Angelo Venturini                                                         Carlo Sica

 

Depositato in data 3 giugno 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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