F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0216/TFN – SD del 4 Giugno 2025 (motivazioni) – Stefano Alaimo, Doudou Aissatou Sarr Cissè e ACR Messina Srl – Reg. Prot. 192-193/TFN-SD

Decisione/0216/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0192/TFNSD/2024-2025

Registro procedimenti n. 0193/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente

Antonella Arpini - Componente (Relatore)

Amedeo Citarella – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Carlo Purificato - Componente aggiunto (Relatore)

Luca Voglino - Componente aggiunto

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 29 maggio 2025, sui deferimenti, preliminarmente riuniti, proposti dal Procuratore Federale n. 26293 /1078pf24-25/GC/pe e n. 26292 /1077pf24-25/GC/blp del 2 maggio 2025, nei confronti dei sigg.ri Stefano Alaimo e Doudou Aissatou Sarr Cissè, nonché nei confronti della società ACR Messina Srl, la seguente

DECISIONE

I deferimenti

Con atto del 2 maggio 2025 (26293 /1078pf24-25/GC/pe) e rubricato da quest’Ufficio al n. 192/TFNSD/2024-2025,  la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1. il sig. Stefano Alaimo, all’epoca dei fatti Presidente ed Amministratore dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.R.Messina s.r.l.;

2. il sig. Doudou Aissatou Sarr CISSE’, all’epoca dei fatti Amministratore dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.R. Messina s.r.l.;

3. la società A.C.R. Messina s.r.l.;

per rispondere:

1. il sig. Stefano Alaimo, all’epoca dei fatti Presidente ed Amministratore dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.R. Messina s.r.l., della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2), quarto capoverso delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 aprile 2025, al pagamento degli emolumenti netti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alla mensilità di febbraio 2025;

2. il sig. Doudou Aissatou Sarr CISSE’, all’epoca dei fatti Amministratore dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.R. Messina s.r.l., della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2), quarto capoverso delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 aprile 2025, al pagamento degli emolumenti netti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alla mensilità di febbraio 2025;

3. la società A.C.R. Messina s.r.l.:

a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Stefano Alaimo e Doudou Aissatou Sarr Cissè, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 3 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2), quarto capoverso delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.

Con distinto atto del 2 maggio 2025 (26292 /1077pf24-25/GC/blp)  e rubricato da quest’Ufficio al n. 193/TFNSD/2024-2025,  la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1. il sig. Stefano Alaimo, all’epoca dei fatti Presidente ed Amministratore dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.R. Messina s.r.l.;

2. il sig. Doudou Aissatou Sarr CISSE’, all’epoca dei fatti Amministratore dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.R. Messina s.r.l.:

3. la società C.R. Messina s.r.l.;

per rispondere:

1. il sig. Stefano Alaimo, all’epoca dei fatti Presidente ed Amministratore dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.R. Messina s.r.l.,  della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), quarto capoverso delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 aprile 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli  emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alla mensilità di febbraio 2025, nonché alle mensilità di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025;

Segnatamente per non aver versato:

- le ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025 per un importo pari a circa Euro 46.271,00;

- le ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti per la mensilità di febbraio 2025;

- le ritenute Irpef relative alla rata in scadenza nel mese di febbraio 2025 del piano di rateazione di cui all’art. 1, comma 160, della L. 197 del 29.12.2022;

- i contributi INPS per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025 per un importo pari a circa Euro 66.909,00;

- i contributi INPS per la mensilità di febbraio 2025;

- i contributi INPS relativi alla rata in scadenza nel mese di febbraio 2025 del piano di rateazione n. 4800.13/03/2023.0136355; con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e le sanzioni irrogate al sig. Stefano Alaimo nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 757pf24-25, definito con decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 163/TFNSD-2024-2025 del 10.3.2025;

2. il sig. Doudou Aissatou Sarr CISSE’, all’epoca dei fatti Amministratore dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.R. Messina s.r.l., della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), quarto capoverso delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 aprile 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli  emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alla mensilità di febbraio 2025, nonché alle mensilità di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025;

Segnatamente per non aver versato:

- le ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025 per un importo pari a circa Euro 46.271,00;

- le ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti per la mensilità di febbraio 2025;

- le ritenute Irpef relative alla rata in scadenza nel mese di febbraio 2025 del piano di rateazione di cui all’art. 1, comma 160, della L. 197 del 29.12.2022;

- i contributi INPS per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025 per un importo pari a circa Euro 66.909,00;

- i contributi INPS per la mensilità di febbraio 2025;

- i contributi INPS relativi alla rata in scadenza nel mese di febbraio 2025 del piano di rateazione n. 4800.13/03/2023.0136355; con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e le sanzioni irrogate al sig. Doudou Aissatou Sarr CISSE’ nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 757pf24-25, definito con decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 163/TFNSD-2024-2025 del 10.3.2025;

3. la società A.C.R. Messina s.r.l.:

a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Stefano Alaimo e Doudou Aissatou Sarr Cissè, così come descritti nel precedente capo di incolpazione; a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 4 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), quarto capoverso delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto;

con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e le sanzioni irrogate alla società A.C.R. Messina s.r.l. nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 757pf24-25, definito con decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 163/TFNSD-2024-2025 del 10.3.2025;

La fase istruttoria

In data 24.4.25, la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 26292 /1077pf24-25/GC/blp, avente ad oggetto:  “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato versamento da parte della Società A.C.R. MESSINA S.R.L., entro il termine del 16 aprile 2025, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativa alla mensilità di febbraio 2025, nonché relativi alle mensilità di novembre, dicembre 2024 e gennaio, così come previsto dall’art. 85 lett. A) par. VI, punto 2) delle N.O.I.F.”.

In data 24.4.25, a seguito di analoga segnalazione della Segreteria Co.Vi.So.C di pari data, la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare  n. 26293 /1078pf24-25/GC/pe, avente ad oggetto: “Segnalazione della Co.Vi.So.C in ordine al mancato pagamento da parte della Società A.C.R. Messina S.r.l., entro il termine del 16 aprile 2025 degli emolumenti netti relativi alla mensilità febbraio 2025, così come previsto dall’art. 85 lett. A) par. V, punto 2) delle N.O.I.F.”.

Con le suddette due distinte segnalazioni la Co.Vi.So.C. comunicava alla Procura Federale che, nella riunione del 24 aprile 2025, aveva riscontrato, all'esito delle verifiche effettuate dall'Ufficio federale preposto al supporto delle attività degli organi di controllo, che Società A.C.R. MESSINA S.R.L “non ha provveduto, entro il termine del 16 aprile 2025, al pagamento degli emolumenti netti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alla mensilità di febbraio 2025, così come previsto dall’art. 85, lett. A), par. V), punto 2) delle NOIF”: nonché che “la Società A.C.R. Messina S.r.l. non ha provveduto, entro il termine del 16 aprile 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega; il tutto relativamente alla mensilità di febbraio 2025 e alle mensilità pregresse di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, così come previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI), punto 2) delle NOIF.

Nello specifico, si segnala che la Società alla scadenza federale del 16 aprile 2025:

- non ha versato le ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti per la mensilità di febbraio 2025;

- non ha versato le ritenute Irpef relative alla rata in scadenza nel mese di febbraio 2025, del piano di rateazione di cui all’art. 1, comma 160, della L. 197 del 29.12.2022;

- non ha versato i contributi Inps relativi agli emolumenti netti dovuti per la mensilità di febbraio 2025;

- non ha versato i contributi Inps relativi alla rata in scadenza nel mese di febbraio 2025 del piano di rateazione n.4800.13/03/2023.0136355.

Si segnala, altresì, che la Società alla scadenza federale del 16 aprile 2025:

- non ha versato le ritenute Irpef, per un importo di circa 46.271,00 euro, relative agli emolumenti netti dovuti per le mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025;

- non ha versato i contributi Inps, per un importo di circa 66.909,00 euro, relativi agli emolumenti netti dovuti per le mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025.

La Co.Vi.So.C. ha riscontrato, quindi, il permanere alla menzionata data del 16 aprile 2025 del mancato versamento dei suddetti debiti fiscali, come già segnalato con nota del 24 febbraio 2025 prot. n. 306/2025 (all. 2)”.

 L’Ufficio inquirente limitava la propria attività istruttoria all’acquisizione del foglio di censimento e della visura camerale della Società e, ritenendo il procedimento istruito “per tabulas”, in data 25.04.2025 notificava ai sigg. Stefano Alaimo e Doudou Aissatou Sarr Cissè, nonché alla società ACR Messina Srl, le Comunicazione di Conclusione delle Indagini per entrambi i procedimenti,  a seguito delle quali nessuno dei soggetti avvisati faceva pervenire richieste e/o memorie difensive.

In data 2.5.25,  la Procura Federale provvedeva pertanto alla notifica dei due distinti atti di deferimento.

La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del  29 maggio 2025, ritualmente notificata,  nessuna delle parti deferite depositava memorie difensive.

Il dibattimento

All’udienza del 29.05.25, svoltasi in videoconferenza, partecipava per la Procura Federale l’Avv. Alessandro D’Oria, mentre nessuno compariva per le parti deferite.

Preliminarmente il Collegio provvedeva a riunire il procedimento n. 00193/TFNSD/2024-2025, relativo al deferimento della Procura Federale n. 26292 /1077pf24-25/GC/blp, al procedimento n. 00192/TFNSD/2024-2025, relativo al deferimento della Procura Federale n. 26293 /1078pf24-25/GC/pe,  per evidenti ragioni di connessione soggettiva e di opportunità.

II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola al rappresentante della Procura Federale il quale, nel riportarsi all’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

A) relativamente al deferimento n. 26292 /1077pf24-25/GC/blp:

- per il sig. Stefano Alaimo: mesi 7 (sette) di inibizione (di cui mesi 1 per la contestata recidiva);

- per il sig. Doudou Aissatou Sarr Cissè: mesi 7 (sette)  di inibizione (di cui mesi 1 per la contestata recidiva);

- per la società ACR Messina srl:  punti  8  (otto) di penalizzazione ed 2.500,00 di ammenda per la contestata recidiva.

B) relativamente al deferimento n. 26293 /1078pf24-25/GC/pe:

- per il sig. Stefano Alaimo: mesi 3 (tre) di inibizione;

- per il sig. Doudou Aissatou Sarr Cissè: mesi 3 (tre)  di inibizione);

- per la società ACR Messina srl:  punti  2  (due) di penalizzazione.

La decisione

Il Tribunale  ritiene provata la responsabilità degli odierni deferiti in ordine a tutti gli addebiti loro ascritti a seguito dei rilievi della Co.Vi.So.C., compendiati nelle due note prot. n. 894 e 895  del 24.4.25, restati peraltro incontestati dalla società ACR Messina srl. In particolare, l’omesso pagamento, entro il termine del 16 aprile 2025, degli emolumenti netti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alla mensilità di febbraio 2025, di cui al procedimento 1078pf24-25 (n. 192 TFN-SD/2024-2025), integra, incontestabilmente,  la violazione dell’art. 33, comma 3 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2), quarto capoverso delle N.O.I.F..

Secondo il dettato dell’art. 33 comma 3 lett. f) del CGS, “Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: f) il mancato pagamento della mensilità di febbraio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva alla suddetta mensilità”.

L’art. 85, lett. A), par. V) punto 2), quarto capoverso delle N.O.I.F. prescrive altresì che “Le società di Serie A devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite - entro il 16 aprile l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per la mensilità di febbraio e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati”.

Analogamente, deve ritenersi indubitabilmente integrata la violazione dell’art. 33, comma 4 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), quarto capoverso delle N.O.I.F., di cui al procedimento 1077pf24-25 (n. 193 TFN-SD/2024-2025), a norma del quale  “Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di febbraio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva alla suddetta mensilità”, con onere (ex art. 85 lett. A), par. VI) punto 2), quarto capoverso delle N.O.I.F.)  di documentare l’assolvimento di tali obblighi entro il 16 aprile. Come è noto, la normativa sopra richiamata è funzionale a garantire l’attivazione dei controlli dell’Autorità federale circa la regolarità e tempestività dei pagamenti nei termini previsti dal legislatore federale, quale indicatore della stabilità economicofinanziaria delle società sportive, al fine di garantire la par condicio tra le squadre partecipanti ai campionati  e, per l’effetto,  la regolarità delle competizioni.

Così definito il perimetro normativo, ritiene il Tribunale che la società ACR Messina Srl debba rispondere di tutte le violazioni ascrittele, in quanto provate per tabulas e restate incontestate dai soggetti deferiti.

Dalle risultanze dell’attività di verifica posta in essere dalla Co.Vi.So.C., in relazione alle quali i soggetti deferiti non hanno ritenuto di formulare alcuna osservazione, è infatti emerso che la società, alla scadenza federale del 16.4.25:

- non ha corrisposto gli emolumenti relativi a febbraio 2025;

- non ha effettuato il versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti per la mensilità di febbraio 2025; - non ha versato le ritenute Irpef relative alla rata in scadenza nel mese di febbraio 2025, del piano di rateazione di cui all’art. 1, comma 160, della L. 197 del 29.12.2022;

- non ha versato i contributi Inps relativi agli emolumenti netti dovuti per la mensilità di febbraio 2025;

- non ha versato i contributi Inps relativi alla rata in scadenza nel mese di febbraio 2025 del piano di rateazione n.4800.13/03/2023.0136355.

L’Organo di controllo ha altresì dato contezza del permanere, alla nuova scadenza del 16.4.25, dell’omesso versamento:

- delle ritenute Irpef, per un importo di circa 46.271,00 euro, relative agli emolumenti netti dovuti per le mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025;

- dei contributi Inps, per un importo di circa 66.909,00 euro, relativi agli emolumenti netti dovuti per le mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, già oggetto di precedente segnalazione del 24.2.25 (prot. 306/2025) e del relativo procedimento disciplinare n. 757pf24-25, definito con decisione di questo Tribunale n. 163/TFNSD-2024-2025 del 10.3.2025.

La responsabilità degli inadempimenti sopra riportati va pertanto ascritta agli odierni deferiti, rivestendo, alla data del 16.4.25, ruoli di rappresentanza della società sportiva e come tali destinatari degli obblighi normativi.

Alla responsabilità dei LL.RR., come sopra accertata, consegue quella della società di appartenenza, chiamata a rispondere sia a titolo di responsabilità diretta, ex 6, comma 1, CGS,  sia a titolo di responsabilità propria, trattandosi di obblighi, quelli di cui all’art. 33 del CGS e all’art. 85, lett. A), paragrafi V e VI) delle N.O.I.F., posti in modo diretto anche a carico delle società. Con riferimento al profilo sanzionatorio, il Collegio reputa che le sanzioni richieste dalla Procura Federale nei confronti della società deferita non possano essere integralmente condivise alla luce della contestata recidiva.

L’istituto è regolato dall’’art. 18 del CGS, che recita testualmente: “… alla società, ai dirigenti, ai tesserati della società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che hanno subito una sanzione per fatti costituenti violazione delle norme federali e che ricevono altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni …”.

Alla luce del dettato normativo, ritiene il Tribunale, in conformità alle precedenti pronunce in subiecta materia (ex pluris Decisione/0160/TFNSD-2024-2025), che il previsto “aumento”, dovendo essere applicato sulla pena qualitativa edittalmente prevista per la violazione contestata, debba essere conforme alla natura ed al genere della  sanzione principale. Diversamente opinando, infatti, l’aumento della pena ai sensi dell’art. 18 CGS determinerebbe l’applicazione di una sanzione di natura diversa da quella prevista dall’Ordinamento federale per la violazione ascritta.

Dall’applicazione dell’enunciato principio discende che la società ACR Messina Srl, relativamente alle violazioni di cui al deferimento n. 26292 /1077pf24-25/GC/blp (rubricato da quest’Ufficio al n. 193/TFNSD/2024-2025), dovrà essere sanzionata con 12 punti  di penalizzazione, di cui 8 punti quale minimo edittale (2 punti per ogni violazione ascritta), aumentati di 4 punti  per effetto della contestata recidiva (1 punto per ciascuna violazione).

Si condividono, nel resto, le sanzioni richieste dalla Procura Federale.

Tanto premesso, il Tribunale, nel ritenere accertate le violazioni ascritte agli odierni deferiti in quanto provate per tabulas, sotto il profilo sanzionatorio reputa congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Stefano Alaimo, mesi 10 (dieci) di inibizione;

- per il sig. Doudou Aissatou Sarr Cissè, mesi 10 (dieci) di inibizione;

- per la società ACR Messina Srl, punti 14 (quattordici) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026.

Così deciso nella Camera di consiglio del 29 maggio 2025.

 

I RELATORI                                                          IL PRESIDENTE

Antonella Arpini                                                     Carlo Sica

Carlo Purificato

 

Depositato in data 4 giugno 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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