F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0231/CSA pubblicata del 3 Giugno 2025 –Sig. Edoardo Marzierli
Decisione/0231/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0309/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0309/CSA/2024-2025, proposto dal calciatore Edoardo Marzierli in data 08.05.2025,
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 128 del 29.04.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 15.05.2025, il dott. Agostino Chiappiniello e uditi l'Avv. Mattia Grassani e il calciatore Edoardo Marzierli;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il calciatore Edoardo Marzierli, tesserato della società Grosseto 1912, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara inflittagli dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 128 del 29 aprile 2025, in relazione alla gara Ghiviborgo VDS A.S.D./Grosseto 1912 S.S.A.r.L., del 27.4.2025.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno”.
Il Calciatore Edoardo Marzierli nega il fatto storico, adducendo che si è trattato di una sbracciata data nel corso di un contrasto di gioco, senza nessuna intenzionalità di arrecare danno al calciatore avversario.
Rappresenta nel contempo, che la sanzione sia eccessiva in relazione alla condotta posta in essere e alla mancanza di danni fisici patiti dal calciatore colpito dalla sbracciata.
Conclusivamente il reclamante chiede la riduzione della sanzione a due giornate effettive di gara.
Nel corso dell’Udienza sono stati uditi l’avv. Mattia Grassi e il calciatore Edoardo Marzierli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.
Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1 C.G.S., risulta quanto segue: “ A seguito di un contrasto di gioco, colpisce l’avversario al volto procurandogli un intenso ma momentaneo dolore, sferrando un colpo con il pugno chiuso ed eseguendo un movimento con il braccio per caricare e colpire con vigoria”.
La condotta riportata nel referto (pugno chiuso sferrato al volto dell'avversario, eseguendo un movimento con il braccio teso a colpire con vigoria) esula dal contrasto di gioco, anche scomposto, e configura piuttosto un atto intenzionale, volto ad arrecare offesa al calciatore avversario che rende condivisibile sia la qualificazione giuridica operata dal Giudice sportivo in termini di condotta violenta, sia la conseguente sanzione a tre giornate effettive di gara, inflitta al Marzierli, trattandosi del minimo edittale previsto dall’art. 38 del C.G.S.. La sanzione impugnata va quindi confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce