FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.450/AA del 20/05/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ROSINI SSD PARLESCA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 933 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Luigi ROSINI, e della società S.S.D. PARLESCA, avente ad oggetto la seguente condotta:
Luigi ROSINI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Parlesca, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di un messaggio di posta elettronica inviato in data 21.11.2024 alle ore 18.56 dall’indirizzo di posta elettronica della società S.S.D. Parlesca (ssdparlesca@libero.it) all’indirizzo e-mail del Comitato Regionale Arbitri dell’Umbria, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale;
S.S.D. PARLESCA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Luigi Rosini;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Luigi ROSINI,
Società S.S.D. PARLESCA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luigi ROSINI; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
45 (qurantacinque) giorni di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC per il Sig. Luigi ROSINI, × € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società S.S.D. PARLESCA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.