FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.455/AA del 20/05/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MESSETTI ASD MONTEBALDINA SONA UNITED (1)
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 970 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Matteo MESSETTI, e della società A.S.D. MONTEBALDINA SONA UNITED, avente ad oggetto la seguente condotta:
Matteo MESSETTI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Montebaldina Sona United, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, dopo la gara Pastrengo 2006 – Montebaldina Sona United disputata il 30.3.2025 e valevole per il campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Veneto, a mezzo di messaggi inviati sulla pagina della sezione AIA di Schio del social network “instagram”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro dell’incontro appena citato, dell’Organo Tecnico della sezione AIA di Schio e della classe arbitrale nel suo complesso;
A.S.D. MONTEBALDINA SONA UNITED, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Matteo Messetti ;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Matteo MESSETTI,
Società A.S.D. MONTEBALDINA SONA UNITED, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Davide Coltri;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
2 (due) giornate di squalifica da scontarsi al termine della squalifica comminata dal G.S. pubblicata sul C.U. n. 90 del 2 aprile 2025 C.R. Veneto per il Sig. Matteo MESSETTI,
€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. MONTEBALDINA SONA UNITED;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti