FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.458/AA del 22/05/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ASD SPONGANO CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 611 pfi 24-25 adottato nei confronti della società ASD SPONGANO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ASD SPONGANO CALCIO, a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti violenti commessi dai propri sostenitori in occasione della gara Supersano - Spongano del 4.1.2025 valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Puglia consistiti nell'utilizzo, prima della gara, di petardi del tipo "bomba carta" nel tragitto dal parcheggio all'ingresso dell'impianto sportivo, nonchè nell'avere, durante l'intervallo della gara, cercato di venire a contatto con l'opposta tifoseria tentando di scavalcare la recinzione metallica posta a divisione dei due settori spingendo il personale preposto al servizio di ordine pubblico, nonchè nell'aver lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria oggetti quali bottiglie e pietre con pericolo per l'incolumità pubblica;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:

Società ASD SPONGANO CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fabio Rizzello;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:

€ 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD SPONGANO CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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