FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.480/AA del 03/06/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PELLEGRINI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1083 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Luca PELLEGRINI avente ad oggetto la seguente condotta:
Luca PELLEGRINI, calciatore della S.S. Lazio s.p.a., in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, durante l'incontro (al minuto 50,29 e ss.) del Campionato di Serie A, Genoa – Lazio del 23 aprile 2025, pronunciato espressione blasfema, come risulta evidente dalle immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
Sig. Luca PELLEGRINI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:
€ 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Luca PELLEGRINI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.