F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0109/CFA pubblicata il 05 Giugno 2025 (motivazioni) – Udinese Calcio S.p.A./AC Lonigo ASD
Decisione/0109/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0109/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Salvatore Lombardo – Componente
Vincenzo Barbieri – Componente
Maria Barbara Cavallo - Componente
Tommaso Mauceri - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0109/CFA/2024-2025 proposto dalla società Udinese Calcio S.p.A. in data 28.04.2025;
per la riforma della decisione Tribunale federale nazionale – Sezione vertenze economiche n. 0023/TFNSVE-2024-2025 del 23.04.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza del 28.05.2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Tommaso Mauceri e udito l’Avv. Luciano Ruggiero Malagnini per la reclamante; nessuno è comparso per la società resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con comunicato ufficiale numero 7/E del 20 febbraio 2025, la Commissione premi ha accolto la richiesta di certificazione del premio di formazione tecnica contraddistinta dal numero 41 del 4/6/2024 proposta dalla società AC Lonigo ASD con riguardo al calciatore Piana Edoardo, nato il 29/9/2003, in considerazione della sottoscrizione del primo contratto da professionista avvenuta in data 1° luglio 2023 con la società militante nella categoria di serie A Udinese calcio S.p.A.
Con tale provvedimento, la commissione premi deliberava di certificare un premio di formazione tecnica per l’importo di euro 2.592 relativamente alle stagioni 2013/2014 e 2015/2016 dovuto alla società richiedente Lonigo SD e un ulteriore premio di euro 1.944 per le stagioni sportive 2014/2015, 2016/2017 e 2017/2018 dovuto invece alla Figc per cessata attività o per revoca dell’affiliazione delle rispettive compagini di competenza.
Con ricorso al Tribunale federale nazionale - Sezione vertenze economiche del 3.3.2025, la società Udinese calcio S.p.A. ha contestato la riferita certificazione operata dalla Commissione premi deducendo, in via preliminare, la nullità di essa per difetto dell’integrità del contraddittorio, per come sarebbe imposta dall’articolo 96, comma terzo delle NOIF, e contestando poi la fondatezza della certificazione operata dalla Commissione premi in quanto il premio di formazione accertato sarebbe stato introdotto soltanto da normative entrate in vigore successivamente al tesseramento come professionista del calciatore Piana del 1° luglio 2023.
Il Tribunale federale nazionale, ritenuta applicabile la disposizione di cui all’art. 96, comma terzo delle NOIF, ha accolto la richiesta preliminare inerente all’asserito difetto di contraddittorio avanti la commissione premi e per tale ragione ha rinviato le parti nuovamente davanti a detto organo.
La società Udinese calcio ha proposto l’odierno reclamo, richiedendo di riformare la sentenza del Tribunale federale là dove ha rinviato le parti davanti alla Commissione premi mentre, invece, la reclamante reputa che il Tribunale federale avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità definitiva dell’azione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la decisione impugnata, il Tribunale di primo grado, nel presupposto che la richiesta alla Commissione premi da parte della AC Lonigo ASD non fosse stata comunicata alla controparte Udinese Calcio spa, ha annullato il provvedimento e ha rimesso le parti innanzi alla Commissione premi.
Ciò in quanto vi sarebbe stata la violazione dell’art. 96, comma 3, NOIF e conseguente violazione del contraddittorio e del diritto di difesa della Società Udinese Calcio spa.
2. Tale pronuncia è stata appellata dalla stessa Società Udinese – pur vittoriosa in primo grado - in quanto il Tribunale avrebbe errato nel ritenere sussistente una semplice violazione delle norme sul contraddittorio laddove avrebbe dovuto dichiarare, ai sensi dell’art. 96, comma 3, NOIF, l’inammissibilità del ricorso alla Commissione premi, con conseguenziale annullamento della decisione senza rinvio, ai sensi dell’art. 106, comma 2, CGS.
3. Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare che il thema decidendum della presente controversia riguarda la spettanza o meno alla società AC Lonigo ASD del “premio di formazione tecnica” previsto dall’art. 99 delle Norme organizzative interne della Federazione (NOIF).
Ciò si evince per tabulas dalla comunicazione della Commissione premi del 20 febbraio 2025 prot. 50-2001 3.
Tale art. 99 delle NOIF dispone “A seguito del tesseramento con vincolo biennale, come “giovane dilettante” o “giovane di serie”, ai sensi degli articoli 32, comma 1, e 33, commi 2 e 2 ter, ovvero della stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 33, commi 2 bis e 2 ter, o del, primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, in alternativa o in successione tra loro anche non continuativa, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il calciatore/ calciatrice è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”), un premio di formazione tecnica, parametrato al “valore base” del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, alla durata del rapporto contrattuale e ai “coefficienti categoria” della tabella “A”, da ripartirsi proporzionalmente fra le diverse Società Formatrici fino alla stagione sportiva precedente a quella in cui è intervenuto il tesseramento biennale o la stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo.”
4. Come si è visto, il giudice di primo grado ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 96, comma 3, delle NOIF, collocato all’interno delle disposizioni riguardanti il “premio di tesseramento” (già “premio di preparazione”, nella precedente versione delle NOIF).
Secondo il comma 1 di tale articolo “Le società che richiedono il tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva hanno avuto tesseramento annuale per società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a versare alla o alle Società della Lega Nazionale Dilettanti per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di tesseramento” sulla base dei valori indicati al comma 5, salvo eventuali diverse determinazioni annuali del Consiglio Federale…”.
5. Tale impostazione, però, non può condividersi.
5.1 Il “premio di formazione tecnica” previsto dall’art. 99 delle NOIF (già “premio di addestramento e formazione tecnica” secondo la definizione della precedente versione delle NOIF) - i cui presupposti sostanziali sono stati prima indicati – è assoggettato ad una disciplina giustiziale “ordinaria” secondo il seguente schema normativo:
- l’art. 90, comma 1, lett. b), del Codice di giustizia sportiva prevede che la Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale svolga le funzioni di giudice di primo grado in ordine alle controversie concernenti il “premio di addestramento e formazione tecnica” di cui all’art. 99 delle NOIF (ora: “premio di formazione tecnica”).
- conseguentemente l’art. 91 del Codice, al comma 3, delinea il procedimento relativo alle contestazioni riguardanti le «controversie di cui all'art. 90, comma 1, lett. b)» e cioè al “premio di addestramento e formazione tecnica”, prevedendo lo strumento del «ricorso» proponibile entro trenta giorni dalla comunicazione della Commissione premi.
5.2 Il “premio di tesseramento” di cui all’art. 96 delle NOIF (già “premio di preparazione”) – i cui presupposti sostanziali sono stati primi indicati – è assoggettato a un ben diverso e peculiare regime giustiziale.
- l’art. 96, comma terzo, delle NOIF prevede la possibilità di presentare ricorso in primo grado alla Commissione premi, nel rispetto delle regole del contraddittorio e l’impugnazione “in ultima istanza” avanti il Tribunale federale a livello nazionale – Sezione vertenze economiche;
- l’art. 90 del Codice, al comma 2, lett. a), prevede che il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione vertenze economiche, giudica “in ultima istanza” in ordine alle controversie concernenti il “premio di preparazione” di cui all'art. 96, comma 3, delle NOIF (oggi “premio di tesseramento”);
- coerentemente, l’art. 91, comma 4, del Codice delinea il relativo procedimento giustiziale innanzi al Tribunale federale a livello nazionale: “Il procedimento in ultima istanza è instaurato con reclamo che deve essere proposto, senza essere preannunciato e con le modalità di cui all’art. 53, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata. Il reclamo deve essere notificato alle controparti con le medesime modalità. Esso deve contenere la specifica enunciazione dei motivi di doglianza.”.
Dalle disposizioni richiamate emerge dunque che, nella determinazione e liquidazione del “premio di tesseramento” (che, si ribadisce, non è quello oggetto della presente decisione) la Commissione premi opera come organo amministrativo-giustiziale mentre il Tribunale federale nazionale - Sezione vertenze economiche è giudice di ultima istanza.
Ben si comprende, allora, l’ulteriore previsione (inserita nel terzo comma dell’art. 96 NOIF) secondo la quale «il ricorso alla Commissione premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti».
5.3 Ne risulta un quadro chiaro e coerente nel quale si enuclea un doppio regime procedimentale e processuale:
- per quanto riguarda il “premio di formazione tecnica” - che è quello in discussione in questo giudizio - la Commissione premi agisce come organo amministrativo e non giustiziale e il Tribunale federale - Sezione vertenze economiche è organo di giustizia di primo grado (al quale ci si può rivolgere nel termine di 30 giorni dall’avvenuta comunicazione) e la Corte federale d’appello è organo di seconda e ultima istanza;
- per quanto riguarda il “premio di tesseramento”, la Commissione premi agisce come organo amministrativo-giustiziale, secondo un rito nel quale va integrato il contraddittorio e l’appello, proponibile nel breve termine di sette giorni, vede il Tribunale federale Sezione vertenze economiche come giudice di seconda e ultima istanza.
Non è questa la sede per indugiare sulle ragioni sostanziali che possono aver indotto il Legislatore federale a prevedere questa diversa disciplina giustiziale e ci si può limitare a osservare come, ordinariamente (e il caso de quo ne è conferma), per tali premi non vengano in gioco importi particolarmente elevati e, soprattutto, il metodo di calcolo è fondato su parametri rigorosi (perciò sottratti a spazi di discrezionalità), per cui l’ordinamento sportivo ha prescelto – per alcuni di essi - un sistema tendenzialmente più rapido e snello.
6. Da ciò consegue che non è condivisibile il decisum del Tribunale allorché ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame – che, si ribadisce, riguarda il “premio di formazione tecnica” - il disposto dell’articolo 96, comma terzo, delle NOIF, che concerne, invece, il “premio di tesseramento” e ad accertare, per tale ragione, il difetto di contraddittorio innanzi alla Commissione premi e la conseguente invalidità della relativa certificazione.
7. E’ probabile che il giudice di primo grado sia stato indotto a tale esito interpretativo dalla formulazione letterale dell’art. 99, quarto comma, delle NOIF, là dove, dopo aver statuito – senza esitazioni - che le controversie in ordine al pagamento del premio di formazione tecnica sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – Sezione vertenze economiche, dispone poi che “Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione premi, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 96 comma terzo NOIF».
Ma tale ultima previsione normativa - allorché richiama la procedura di cui all’art. 96, terzo comma, delle NOIF che, come detto, concerne la diversa procedura da seguire per il “premio di tesseramento” - risulta essere del tutto contraddittoria rispetto all’assetto chiaro e definito sopra esposto.
E ciò in quanto non può non apparire profondamente incoerente con l’intero sistema delineato, che distingue chiaramente e nettamente il regime giustiziale dei due premi (“premio di formazione tecnica” e “premio di tesseramento”) sotto il profilo dei presupposti, dell’organo giustiziale competente e della procedura da seguire, applicare al procedimento giustiziale previsto per il primo premio, le disposizioni procedimentali – peraltro peculiari – previste per il secondo.
Sistema che, peraltro, si fonda su previsioni contenute nel Codice di giustizia sportiva, oltre che nelle NOIF.
E’ ipotizzabile che tale antinomia – da cui deriverebbe un’inaccettabile commistione procedurale tra istituti diversi - consegua da incertezze nel drafting delle NOIF, conseguente ad un affastellarsi di modifiche normative (verosimilmente connesse a un difetto di coordinamento tra le varie novelle), anche di provenienza statale.
Di talché l’interprete ha il dovere di ricondurle ad unità.
In tal caso si impone, dunque, una interpretazione adeguatrice del richiamo sopra detto, contenuto nell’art. 99, quarto comma, delle NOIF, al fine di delineare un sistema normativo coerente e privo di contraddizioni.
Interpretazione che deve spingersi oltre i confini semantici della disposizione, poiché ciò è richiesto da esigenze di razionalità e coerenza sistematica della normativa: principio della prevalenza del criterio logico sul criterio letterale.
Tale principio, già invocabile in generale nell’interpretazione e applicazione della legge (art. 12 delle disposizioni preliminari al C.C.), è applicabile a maggior ragione nei confronti delle NOIF e dei codici di autodisciplina sportiva, in considerazione del maggior livello di flessibilità della regolamentazione in questione e dell’invocabilità, sia pure traslata, degli ulteriori criteri logici previsti per l’interpretazione del contratto (in particolare, artt. 1362 e 1363 c.c.).
Orbene, dal quadro che emerge dalle disposizioni come sopra richiamate - per quel che qui rileva - deve ritenersi che il rinvio operato dall’art. 99, comma quarto, all’art. 96, comma 3, delle NOIF va inteso nel senso che la disposizione si limita a fare salvo il diverso procedimento previsto per i casi di premio di tesseramento.
7.1 Sotto altro profilo, è appena il caso di accennare che l’opposta tesi condurrebbe ad un corto circuito logico non sanabile, in quanto questa Corte federale d’appello – se si applicasse l’art. 96, comma terzo, delle NOIF - dovrebbe dismettere la propria competenza, dovendosi ritenere organi decidenti dei due gradi di giudizio la Commissione premi, in prima istanza, e il Tribunale federale nazionale - Sezione vertenze economiche, in seconda e ultima istanza.
Ma è la stessa società reclamante, nel proporre il presente reclamo (e nell’aver proposto l’iniziale ricorso al Tribunale federale nazionale) che ha mostrato la non conducenza della ricostruzione interpretativa secondo la quale sarebbe applicabile il procedimento previsto dall’art. 96, comma terzo NOIF.
8. Deve quindi concludersi che, per quanto riguarda l’accertamento e l’eventuale contestazione del « premio di formazione» di cui all’art. 99 NOIF, rimane ferma la disciplina che si trae razionalmente e inequivocabilmente dal combinato disposto degli artt. 90, comma 1, lett. b) e 91, comma 4, del CGS, sicché non si applica l’art. 96, comma terzo, delle NOIF e la disciplina procedimentale ivi prevista.
9. Quanto al merito della controversia, può porsi il dubbio se questa Corte debba procedere all’annullamento con rinvio al primo giudice della decisione impugnata – che si è limitata ad annullare il provvedimento, rimettendo le parti innanzi alla Commissione premi - ovvero esaminare direttamente il merito medesimo.
Al riguardo ritiene il Collegio di ribadire (CFA, SS.UU., n. 2/2023-2024) che, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, sul tema dell’annullamento con rinvio da parte del giudice d’appello si confrontano due principi contrapposti: da un lato, l’esigenza di garantire il doppio grado di giurisdizione, che agisce nel senso di ampliare i casi di annullamento con rinvio; dall’altro, la necessità di definire speditamente il giudizio, che agisce ovviamente nel senso opposto. La speditezza e la tempestività sono le caratteristiche fondamentali dell’ordinamento processuale sportivo che intanto ha una propria legittimazione in quanto è in grado di assicurare forme di tutela pressoché immediate: i procedimenti sportivi devono essere veloci in relazione alla necessità di dare certezza ai campionati, ai tempi di apertura e chiusura del mercato dei trasferimenti degli atleti, oltreché alla partecipazione dei singoli alle manifestazioni sportive. E non da ultimo, per l’esigenza degli appassionati di conoscere tempestivamente la situazione in classifica delle varie squadre. Pertanto le esigenze di celerità e speditezza devono essere considerate prevalenti sull’altro principio sopra detto. Conseguentemente i casi di rimessione al giudice sportivo di primo grado devono essere considerati eccezionali, in quanto derogatori di un principio generale, come del resto avviene nel Codice del processo amministrativo e nel Codice di procedura civile. Va quindi espressa riserva sulla previsione normativa secondo cui la rimessione al giudice di primo grado è prevista anche nel caso di erronea declaratoria di inammissibilità (e di improcedibilità). Del resto, l'esigenza di una più intensa tutela giurisdizionale, che è alla base del reclamo - quale mezzo idoneo a denunciare qualsiasi errore o ingiustizia della decisione di primo grado (cosiddetto rimedio a critica libera) - non comporta l'inderogabile necessità, nel caso di utilizzazione di tale gravame, di una duplice pronunzia sul merito della controversia. Infatti, la doppia cognizione garantita dal legislatore alle parti contendenti riguarda la lite, intesa nella sua totalità, cioè nel complesso dei profili di natura sostanziale e di natura processuale che essa presenta e non, invece, le singole questioni di rito o di merito, suscettibili di autonoma considerazione, nelle quali è logicamente scomponibile la lite medesima. Né, d'altronde, può dubitarsi che il giudice decide l'intera controversia sia allorché risolve tutti i punti in contestazione della causa, sia allorché - correttamente o meno - ne risolve solo alcuni, con una pronunzia il cui contenuto precluda l'esame di ogni questione di merito o di una parte di esso (Cons. St., Ad. plen. n. 18/1978). In tali casi, in effetti, il processo si instaura e si svolge regolarmente, concludendosi con una sentenza che, pronunciandosi sulla domanda proposta, ravvisa la carenza di una delle condizioni per l’esame del merito (Cons. St., Ad. plen. n. 10/2018). In definitiva, è più coerente con i principi generali del diritto sportivo che il rinvio debba essere limitato al solo caso dell'incompletezza del contraddittorio in primo grado.
9.1 Passando dunque alla considerazione nel merito della congruità della certificazione operata dalla Commissione premi, essa risulta essere in linea con i criteri stabiliti dall’art. 99 delle NOIF e non possono essere accolte le doglianze proposte dall’odierna reclamante nel corso del giudizio relative a una asserita inammissibile retroattività della riforma di detto articolo (art. 99 delle NOIF).
Infatti, e ben lungi dal pericolo paventato dall’odierno reclamante «di immergere la certezza del diritto in un brodo primordiale foriero di effetti molto più perniciosi di quelli ai quali magari in buona fede si intendesse ovviare» (pag. 7, righe iniziali del ricorso), bisogna tenere conto della riforma attuata con Comunicato ufficiale della FIGC n. 232/A del 28 giugno del 2023, vigente al momento della stipula del contratto da professionista de qua, mediante il quale sono state già cristallizzate le modifiche alle disposizioni delle NOIF che qui rilevano, con l’esplicita previsione di entrata in vigore a far tempo dal 1° luglio 2023.
Già in tale contesto normativo, l’articolo 99 NOIF prevedeva a chiare lettere il «premio di formazione tecnica» a seguito della stipula da parte del calciatore del primo contratto di lavoro sportivo da professionista in favore di tutte le società per le quali il calciatore è stato tesserato senza contratto di lavoro sportivo a titolo definitivo o temporaneo nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni, che è proprio la fattispecie che ne occupa.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe e, pronunciando nel merito della pretesa, dichiara il diritto della società A.C. Lonigo ASD alla corresponsione del premio certificato dalla Commissione Premi con Com. Uff. n. 7/E del 20.2.2025.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tommaso Mauceri Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
