FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.487/AA del 05/06/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FUMANTI ASD PIERANTONIO SPORT

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1001 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe FUMANTI, e della società ASD PIERANTONIO SPORT, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe FUMANTI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Pierantonio Sport, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, dopo la disputa della gara Vivi Altotevere Sansepolcro - ASD Pierantonio Sport del 30.3.2025 valevole per il girone A del campionato di Eccellenza, espresso pubblicamente giudizi lesivi dell’onore, del prestigio e del decoro propri sia della terna arbitrale che più in generale della classe arbitrale nel suo complesso intesa, attraverso le dichiarazioni contenute in un comunicato ufficiale pubblicato in data 2.4.2025 dalla testata online “eccellenzacalcio.it”;

ASD PIERANTONIO SPORT, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Giuseppe Fumanti;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Giuseppe FUMANTI,

Società ASD PIERANTONIO SPORT, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe FUMANTI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe FUMANTI,

€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD PIERANTONIO SPORT;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it