FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.490/AA del 06/06/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da VALLESI GS PALMENSE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1054 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Simone VALLESI, e della società G.S. PALMENSE SSDARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Simone VALLESI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società G.S. Palmense Ssdarl, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, all’esito della gara Maceratese – GS Palmense del 3.4.2025 valevole per il campionato Juniores Regionali Under 19 del Comitato Regionale Marche, a mezzo di un “post” pubblicato sulla pagina ufficiale della società G.S. Palmense Ssdarl del social network Facebook, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro dell’incontro, e più in generale della classe arbitrale nel suo complesso intesa;

G.S. PALMENSE SSDARL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Simone Vallesi; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Simone VALLESI,

Società G.S. PALMENSE SSDARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuliano Paradisi;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Simone VALLESI,

€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società G.S. PALMENSE SSDARL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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