FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.492/AA del 06/06/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BIBIANI ASD SILANA FOOTBALL CLUB 2019
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 627 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Giovanni BIBIANI, e della società ASD SILANA FOOTBALL CLUB 2019, avente ad oggetto la seguente condotta:
Giovanni BIBIANI, all’epoca dei fatti persona che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Silana Football Club 2019, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 66, commi 2 quater, 3 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di raccattapalle della società A.S.D Silana Football Club 2019 ammesso nel recinto di gioco dall’arbitro in occasione della gara Silana Football Club 2019 - Città di Cirò Marina del 5 gennaio 2025, valevole per il girone B del campionato di Prima Categoria, fatto ingresso nel terreno di gioco al trentaduesimo minuto del secondo tempo, a seguito della rete realizzata dalla squadra della Silana Football Club 2019, ed aver rivolto all’indirizzo del portiere della squadra avversaria Sig. V.D.A., toccandosi le parti intime, l’espressione “hai preso il gol e ora stai zitto”, nonché per essersi posizionato a poca distanza dal viso di tale calciatore con atteggiamento intimidatorio; a seguito della reazione del calciatore Sig. V.D.A., poi, sanzionata dall’arbitro con l’ammonizione, si sono originati tafferugli tra i sostenitori delle due squadre presenti nell’impianto sportivo che hanno reso necessario l’intervento della forza pubblica ed hanno determinato la sospensione definitiva della gara;
ASD SILANA FOOTBALL CLUB 2019, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Giovanni Bibiani ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Giovanni BIBIANI,
Società ASD SILANA FOOTBALL CLUB 2019, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giovanni Francesco Perri;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni BIBIANI,
€ 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD SILANA FOOTBALL CLUB 2019;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.