FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.496/AA del 09/06/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MOSCHIONI MARANO TREVISANATO BARBAN ASD MAERNE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 600 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Tommaso MOSCHIONI, Bruno MARANO, Andrea TREVISANATO, Pio BARBAN e della società ASD MAERNE, avente ad oggetto la seguente condotta:
Tommaso MOSCHIONI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’attività di calcio a 5 per la società A.S.D. Maerne, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Maerne, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato Under 15 Provinciale senza averne titolo perché tesserato per la società A.S.D. Maerne solo per l’attività di calcio a 5: San Benedetto - A.S.D. Maerne del 10.11.2024, San Marco Stigliano - A.S.D. Maerne del 2.11.2024, A.S.D. Maerne - Zianigo del 27.10.2024, A.S.D. Maerne - Miranese del 13.10.2024, Polisportiva Bissuola - A.S.D. Maerne del 6.10.2024, A.S.D. Maerne - Real Martellago del 29.9.2024 e Gazzera Olimpia Chirignago - A.S.D. Maerne del 22.9.2024; Bruno MARANO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Maerne, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Maerne in occasione dell’incontro A.S.D. Maerne - Real Martellago del 29.9.2024 valevole per il campionato Under 15 Provinciale, nella quale è indicato il nominativo del Sig. Tommaso Moschioni attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso per l’attività di Calcio a 11, nonostante fosse invece tesserato solo per l’attività di calcio a 5;
Andrea TREVISANATO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Maerne, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gare consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Maerne nelle quali è indicato il nominativo del sig. Tommaso Moschioni, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso per l’attività di calcio a 11 nonostante fosse invece tesserato solo per l’attività di Calcio a 5, in occasione dei seguenti incontri tutti valevoli per il campionato Under 15 Provinciale: San Benedetto - A.S.D. Maerne del 10.11.2024, San Marco Stigliano - A.S.D. Maerne del 2.11.2024, A.S.D. Maerne - Zianigo del 27.10.2024, A.S.D. Maerne - Miranese del 13.10.2024, Polisportiva Bissuola - A.S.D. Maerne del 6.10.2024 e Gazzera Olimpia Chirignago - A.S.D. Maerne del 22.9.2024;
Pio BARBAN, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Maerne, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Maerne, consentito e comunque non impedito che il calciatore Sig. Tommaso Moschioni prendesse parte nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Maerne, senza averne titolo perché tesserato per la società A.S.D. Maerne solo per l’attività di Calcio a 5, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato Under 15 Provinciale: San Benedetto - A.S.D. Maerne del 10.11.2024, San Marco Stigliano - A.S.D. Maerne del 2.11.2024, A.S.D. Maerne - Zianigo del 27.10.2024, A.S.D. Maerne - Miranese del 13.10.2024, Polisportiva Bissuola - A.S.D. Maerne del 6.10.2024, A.S.D. Maerne - Real Martellago del 29.9.2024 e Gazzera Olimpia Chirignago - A.S.D. Maerne del 22.9.2024;
ASD MAERNE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Pio Barban, Andrea Trevisanato, Bruno Marano e Tommaso Moschioni;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Tommaso MOSCHIONI,
Sig. Bruno MARANO, × Sig. Andrea TREVISANATO,
Sig. Pio BARBAN,
Società ASD MAERNE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Pio Barban;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
5 (cinque) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Tommaso MOSCHIONI,
1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Bruno MARANO, × 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Andrea TREVISANATO,
4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Pio BARBAN,
€ 300,00 (trecento/00) di ammenda e 7 (sette) punti di penalizzazione da scontare nel Campionato Under 15 Provinciale S.S. 2025/2026 per la società ASD MAERNE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.