CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 14 del 11/03/2024 – omissis / FISE
Decisione n. 14
Anno 2024
IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Stefano Bastianon - Relatore
Giovanni Iannini
Laura Santoro
Mario Serio - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 93/2023, presentato, in data 21 dicembre 2023, dal sig.
[omissis], rappresentato e difeso dall’avv. Mattia Grassani,
nei confronti
della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Benincampi,
della Procura Federale presso la FISE, rappresentata e difesa dal Procuratore Federale della FISE, avv. Gian Paolo Guarnieri,
e
del Procuratore Generale presso il CONI,
per l’annullamento/revoca della decisione della Corte Federale di Appello della FISE nel procedimento CAF n. 16/2023 (P.A. n. 22/23) del 24 novembre/4 dicembre 2023, comunicata, quanto al dispositivo, il 24 novembre 2023 e, completa di motivazioni, il 4 dicembre 2023, con la quale, in accoglimento del reclamo della Procura Federale FISE, è stata riformata la decisione del Tribunale Federale n. 16/2023, pubblicata il 16 ottobre 2023, con cui era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del TFN, con declaratoria di inammissibilità del deferimento a carico del suddetto ricorrente, e, per l'effetto, è stata applicata, nei confronti del sig. [omissis], la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 80, ai sensi dell’art. 6.1., punti IV e VI, del Regolamento di Giustizia FISE applicabile ratione temporis, nonché l’ammenda di € 1.000,00, ai sensi dell’art. 6.1., punto III, del citato Regolamento.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nella udienza del 20 febbraio 2024, il difensore della parte ricorrente - sig. [omissis] - avv. Fabrizio Duca, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Mattia Grassani; l’avv. Alessandro Benincampi, per la resistente FISE; il Procuratore Federale della FISE, avv. Gian Paolo Guarnieri, per la resistente Procura Federale della FISE, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, cons. Giuseppe Leotta, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Stefano Bastianon.
Ritenuto in fatto
1. A seguito della segnalazione pervenuta alla Procura Federale FISE, da parte dell’avv. [omissis] nell’interesse del sig. [omissis], con atto di incolpazione del 19 giugno 2023 la Procura Federale FISE deferiva il sig. [omissis], contestandogli la violazione dell’art. 1.2 del Regolamento di Giustizia FISE, degli artt. 1, comma 1, e 2 del Codice di Comportamento Sportivo, nonché dell’art. 10 dello Statuto FISE, per non aver adempiuto alle obbligazioni su di esso gravanti relativamente alla compravendita dell’equide [omissis] da destinarsi all’utilizzo sportivo.
2. In particolare, sulla scorta delle dichiarazioni rese dagli interessati emergevano le seguenti circostanze:
a) in data 16 maggio 2022, il sig. [omissis], titolare della [omissis] S.r.l., aveva acquistato dalla [omissis] S.r.l. il cavallo [omissis] al prezzo di € 30.000,00 e lo aveva consegnato al sig. [omissis] in conto vendita con l’accordo che il [omissis], per il tramite della propria società, avrebbe mantenuto la proprietà del cavallo sino all’integrale pagamento del prezzo di rivendita, stabilito nella somma di € 30.000,00;
b) nel mese di settembre 2022, il cavallo veniva trasferito in Puglia presso la scuderia del sig. [omissis], che contattava il sig. [omissis] riferendogli di aver trovato un potenziale acquirente;
c) il sig. [omissis] riferiva al sig. [omissis] che l’importo per la vendita doveva essere concordato direttamente con il sig. [omissis];
d) dopo qualche giorno, il sig. [omissis] confermava al sig. [omissis] che un potenziale acquirente (tale sig. [omissis]) aveva offerto la somma di € 30.000,00 per l’acquisto del cavallo, da corrispondersi in tre rate di € 10.000,00 ciascuna, con scadenza al 30 settembre, 30 ottobre e 30 novembre 2022;
e) nei fatti, invece, il sig. [omissis] riceveva un primo acconto di € 5.000,00 nel mese di ottobre 2022 tramite bonifico bancario, mentre altri € 7.000,00 gli venivano consegnati in contanti nel mese di novembre 2022 dalla compagna del sig. [omissis];
f) invano il sig. [omissis] sollecitava più volte il pagamento del saldo di € 18.000,00;
g) a seguito di azioni giudiziarie promosse dal sig. [omissis] nei confronti del sig. [omissis], le parti raggiungevano un accordo in forza del quale il primo versava al secondo l’ulteriore somma di € 15.000,00 quale saldo prezzo per l’acquisto del cavallo.
3. Nel giudizio avanti al Tribunale Federale Nazionale, il sig. [omissis] eccepiva, in via preliminare, la carenza di giurisdizione o, comunque, l’incompetenza del Tribunale Federale Nazionale e l’irrilevanza della condotta in ambito federale, sul presupposto che il cavallo [omissis], nel momento in cui sono avvenuti i fatti, non era un cavallo tesserato/censito presso la FISE. Nel merito, il sig. [omissis] eccepiva l’insussistenza di qualsiasi inadempimento relativo all’attività dal medesimo svolta, avendo lo stesso rivestito il ruolo di semplice mediatore. Pertanto, una volta versato l’acconto nelle mani del proprietario del cavallo [omissis], le sue obbligazioni di mediatore dovevano ritenersi esaurite, come dimostrerebbe il fatto che, per il pagamento del saldo prezzo, venditore e compratore si erano interfacciati direttamente.
4. Con decisione pubblicata il 16 ottobre 2023, il Tribunale Federale Nazionale ha dichiarato la carenza di giurisdizione e, quindi, il deferimento inammissibile, sulla base del rilievo che “è ius receptum di questo Tribunale e della Corte Federale di appello che la condotta assume rilievo disciplinare (e dunque si radica la giurisdizione dell’Ordinamento sportivo) allorquando la stessa abbia una connessione soggettiva (con la Federazione) e funzionale (con l’attività sportiva/federale)”. Secondo il Tribunale Nazionale Federale, infatti, la controversia de qua “appalesa una natura squisitamente contrattuale/commerciale, venendo perciò a mancare proprio quella connessione funzionale tra le condotte contestate al [omissis] e l’attività federale, non potendosi far discendere una simile connessione dal suo ruolo di mero mediatore/intermediario nella vendita tra privati di un cavallo”.
5. Su gravame proposto dalla Procura Federale, la Corte Federale di Appello ha, innanzitutto, riconosciuto la giurisdizione degli organi di giustizia sportiva, sulla base del rilievo che il sig. [omissis] è un abile cavaliere tesserato FISE e che l’equide [omissis] era destinato a competizioni sportive, che era stato tesserato con licenza d’ospite dalla compagna del sig. [omissis] e che aveva partecipato a competizioni sportive. Nel merito, la Corte Federale di Appello, dopo aver ritenuto irrilevante la qualificazione giuridica del contratto come contratto estimatorio (conto vendita), mediazione tipica o mediazione atipica con elementi del mandato, ha ritenuto che il sig. [omissis], pur essendo consapevole che il sig. [omissis], proprietario del cavallo, aveva richiesto per la vendita una somma compresa tra € 25.000,00 ed € 27.000,00, “avrebbe consapevolmente e dolosamente negoziato la compravendita con l’acquirente [omissis] per la minor somma di € 18.000,00 senza averne informato le parti, dando luogo ad un contenzioso fra le stesse e, per di più, versando nelle mani del sig. [omissis]i la minor somma di € 12.000,00”. Per tali motivi, la Corte Federale di Appello ha applicato al sig. [omissis] la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 80, nonché l’ammenda di € 1.000,00.
6. Con ricorso depositato il 21 dicembre 2023, il sig. [omissis] ha proposto ricorso avverso la decisione della Corte Federale di Appello, deducendo quattro motivi.
7. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione del principio del giudicato e dell’art. 55.6 del Regolamento di Giustizia FISE, per non avere la Corte Federale di Appello rilevato che il capo della sentenza di primo grado, nel quale il contratto intercorso tra il ricorrente ed il proprietario del cavallo [omissis] era stato qualificato come mediazione, non era stato impugnato dalla Procura Federale e, pertanto, doveva ritenersi coperto da giudicato. Con l’ulteriore conseguenza per cui, essendo il deferimento stato disposto sulla base di un asserito contratto di compravendita del cavallo [omissis], il deferimento stesso non avrebbe dovuto essere accolto.
8. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, nonché dell’art. 20 del Regolamento di Giustizia FISE, in quanto la Corte Federale di Appello ha acquisito dall’Ufficio tesseramento della FISE la licenza d’ospite del cavallo [omissis], rifiutando, tuttavia, alla difesa del sig. [omissis] sia di poter visionare il documento, sia di avere un termine a difesa.
9. Con il terzo e quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione ed erronea applicazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva FISE, per non avere considerato la Corte Federale di Appello che al momento dei fatti il cavallo [omissis] non risultava tesserato/censito presso la FISE, con conseguente mancanza di un collegamento funzionale con la Federazione.
10. In data 30 dicembre 2023, la Procura Federale FISE ha depositato la memoria difensiva con la quale ha chiesto, in via preliminare, di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva e, nel merito, di respingere il ricorso.
11. In data 9 febbraio 2024, la Procura Federale FISE e la FISE hanno rispettivamente depositato la memoria ex art. 60, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva.
12. Nell'udienza del 20 febbraio 2024, sono stati sentiti l’avv. Fabrizio Duca, per il ricorrente, l’avv. Alessandro Benincampi, per la FISE, il Procuratore Federale della FISE, avv. Gian Paolo Guarnieri, per la Procura Federale della FISE, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, cons. Giuseppe Leotta, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI.
Considerato in diritto
13. In ordine all’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa della FISE e dalla Procura Federale FISE, da esaminare preliminarmente rispetto alle altre questioni di diritto sollevate, il Collegio di Garanzia la ritiene fondata.
14. L’art. 54, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva CONI stabilisce che “è proponibile ricorso al Collegio di garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino al 10.000 euro”.
15. Nel caso di specie, il Collegio di Garanzia deve rilevare che la sentenza della Corte Federale di Appello impugnata ha irrogato nei confronti del ricorrente sig. [omissis] la sanzione disciplinare della sospensione di 80 (ottanta) giorni, nonché l’ammenda di € 1.000,00.
16. Considerato che la sanzione irrogata al ricorrente dal giudice di appello è risultata, quindi, inferiore alla misura minima stabilita dal citato art. 54 del C.G.S. per la proponibilità del ricorso davanti al Collegio di Garanzia (e che nel giudizio di primo grado non era stata irrogata alcuna sanzione nei confronti del ricorrente), ne consegue che il Collegio di Garanzia è sprovvisto della necessaria competenza ad esaminare il ricorso proposto, con conseguente inammissibilità dello stesso.
P.Q.M.
il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 20 febbraio 2024.
Il Presidente Il Relatore
F.to Dante D’Alessio F.to Stefano Bastianon
Depositato in Roma, in data 11 marzo 2024.
Il Segretario
F.to Alvio La Face