CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 15 del 12/03/2024 – Società Petrarca Rugby S.r.l. S.S.D. / FIR

Decisione n. 15

Anno 2024

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

composta da

Dante D’Alessio - Presidente

Giovanni Iannini - Relatore

Stefano Bastianon

Laura Santoro

Mario Serio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 87/2023, presentato congiuntamente, in data 16 novembre 2023, dalla Società Petrarca Rugby S.r.l. S.S.D. e dalla Società Rugby Rovigo S.S.D. a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv.ti Federico Cogo e Fulvio Lorigiola,

contro

la Federazione Italiana Rugby (FIR), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 106, presso lo studio del prof. avv. Guido Valori, che la rappresenta e difende,

avverso

la decisione della Corte Sportiva d’Appello della Federazione Italiana Rugby n. 1/2023 del 6/16 ottobre 2023, depositata in data 17 ottobre 2023 e notificata il 18 ottobre 2023, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto in data 25 settembre 2023 dalle odierne ricorrenti, è stato parzialmente annullato il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 20 settembre 2023, Comunicato Amichevole/01/GS, con conferma della squalifica di 3 giocatori della Rugby Rovigo e di 7 giocatori della Rugby Petrarca e con la squalifica dei giocatori [omissis] e [omissis] per la violazione dell’art. 27, n. 1, lett. k), del Regolamento di Giustizia.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nella udienza del 30 gennaio 2024, i difensori delle parti ricorrenti - Società Petrarca Rugby

S.r.l. S.S.D. e Società Rugby Rovigo S.S.D. a r.l. - avv.ti Federico Cogo e Fulvio Lorigiola; l’avv. prof. Guido Valori, per la resistente FIR, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, cons. Giovanni Iannini.

Ritenuto in fatto

1.         - In data 15 settembre 2023, nel corso di un incontro amichevole tra le squadre della Rugby Rovigo e del Petrarca Rugby, al 37° minuto del secondo tempo, a causa di dinamiche di gioco, si è sviluppato un violento alterco tra giocatori delle due squadre.

2.         - Il Giudice Sportivo, ricevuto il referto del direttore di gara, ha sanzionato con una settimana di squalifica (sanzione inasprita a due settimane nei casi di recidiva) tutti i giocatori a foglio di gara, 30 della Rugby Rovigo e 32 della Petrarca Rugby, per violazione dell’art. 27, comma 1, lett. x), (atto contrario allo spirito di gioco) del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Rugby (in prosieguo anche FIR). Due atleti, [omissis] (Rugby Rovigo) e [omissis] (Petrarca Rugby) sono stati sanzionati con tre settimane di squalifica, per violazione dell’art. 27, comma 1, lett. k) (scambio di pugni).

3.         - La Società Petrarca Rugby S.r.l. e la Società Rugby Rovigo S.S.D. a r.l., in data 25 settembre 2023, hanno proposto reclamo, ai sensi dell’art. 61 del Regolamento di Giustizia FIR, innanzi alla Corte Sportiva di Appello, lamentando la violazione dell’art. 27, comma 1, lett. x), del Regolamento di Giustizia FIR, l’illogicità e l’abnormità del provvedimento del Giudice Sportivo.

Le società hanno evidenziato che, al di fuori del caso dello scambio di pugni tra i due giocatori sanzionati a norma dell’art. 27, comma 1, lett. k), non sarebbero registrabili ulteriori atti di violenza, ma semplici spinte e trattenute.

Le due società hanno chiesto di ottenere copia del referto arbitrale e hanno prodotto una ripresa video della vicenda controversa.

Le due società, acquisita copia del referto arbitrale, hanno affermato che in esso vi è la conferma di quanto sostenuto riguardo all’assenza di atti di scorrettezza, ad eccezione di quelli compiuti dai due giocatori sopra indicati, e la dimostrazione dell’illogicità e dell’abnormità della decisione del Giudice Sportivo di squalificare tutti i giocatori delle due squadre.

4.         - All’udienza del 5 ottobre 2023, si è tenuta l’udienza di discussione. I difensori delle due società hanno chiesto l’accoglimento del reclamo.

Anche il Procuratore Federale ha chiesto il parziale accoglimento del reclamo, chiedendo, tuttavia, la conferma della sanzione per sette giocatori del Petrarca e per cinque giocatori del Rovigo, in quanto dal video prodotto dalle reclamanti essi sarebbero risultati responsabili di atti contrari allo spirito di gioco.

5.         - Con decisione depositata il 17 ottobre 2023, la Corte Sportiva d’Appello ha accolto in parte il reclamo, annullando 52 delle 62 squalifiche irrogate.

In particolare, è stata confermata la squalifica, per violazione dell’art. 27, n. 1, lett. x) (atto contrario allo spirito di gioco), per i giocatori[omissis] e [omissis] (Rugby Rovigo) e per i giocatori [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis] e [omissis] (Petrarca Rugby).

È stata, inoltre, confermata la squalifica dei giocatori [omissis] (Rugby Rovigo) e [omissis] (Petrarca Rugby), per violazione dell’art. 27, comma 1, lett. k) (scambio di pugni).

La Corte ha utilizzato il video prodotto in sede di reclamo dalle due società, nonostante esse avessero rinunciato alla produzione, una volta acquisito il referto arbitrale.

La Corte ha ritenuto di non accogliere la richiesta delle reclamanti di rinunciare alla produzione di cui sopra, richiamando l’art. 245, comma 2, c.p.c., cui dovrebbe farsi riferimento in assenza di previsioni del Regolamento di Giustizia, che stabilisce che la rinuncia fatta da una parte all’audizione di un testimone non ha effetto se le altre parti non vi aderiscono ed il giudice non vi consente.

6.         - Il Petrarca Rugby e la Rugby Rovigo hanno proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello, formulando un unico, articolato motivo, con il quale hanno dedotto la violazione e la falsa applicazione dell’art. 41 del Regolamento di Giustizia FIR ed eccesso di potere per erroneità della motivazione e carenza assoluta di presupposto.

Secondo le ricorrenti, la decisione della Corte Sportiva d’Appello sarebbe stata adottata allo scopo di porre rimedio alla situazione di imbarazzo conseguente alla decisione del Giudice Sportivo di squalificare tutti i giocatori a foglio di gara delle due squadre.

La Corte si sarebbe dovuta basare sul solo referto arbitrale, atto avente fede di prova privilegiata, che avrebbe dovuto indurre la Corte Sportiva ad annullare la decisione del Giudice Sportivo per le squalifiche comminate per fatto contrario allo spirito del gioco, perché da esso non emergerebbero altri comportamenti sanzionabili, oltre a quelli degli atleti [omissis] e [omissis].

La Corte, hanno evidenziato le ricorrenti, ha, invece, ritenuto di utilizzare la prova video prodotta dalle due società ed espressamente rinunciata, una volta acquisito il referto arbitrale. Nel far ciò, avrebbe violato il disposto dell’art. 41 del Regolamento di Giustizia in tema di utilizzo della prova televisiva.

Le ricorrenti hanno rilevato che l’art. 41 ora richiamato consente l’utilizzo della prova video nelle seguenti ipotesi:

a)         in caso di errore nella indicazione di un giocatore ammonito o espulso;

b)         per fatti violenti o estranei al gioco, non rilevati dal direttore di gara;

c)         per fatti violenti commessi da soggetti estranei alla gara.

La lettura della norma renderebbe evidente l’inutilizzabilità della prova video, non essendovi stato alcun errore nell’indicazione di un giocatore ammonito o espulso, non avendo ragion d’essere il dubbio sollevato dalla Corte riguardo all’individuazione, quale autore dei pugni, del giocatore [omissis], anche se indicato nel reclamo come [omissis].

D’altra parte, sarebbero stati puntualmente rilevati dal direttore di gara i fatti di gioco, non essendo stati commessi fatti violenti da soggetti estranei alla gara.

Si sarebbe, quindi, dovuto far riferimento alla lettera e), che chiarisce che il fatto che non risulta dal referto arbitrale si intende non rilevato dall’ufficiale di gara.

Il direttore di gara, hanno precisato le ricorrenti, ha testualmente precisato che non sono state rilevate altre azioni di gioco violento, a parte quella che ha avuto come protagonisti [omissis] e [omissis].

Le ricorrenti hanno, inoltre, contestato la decisione della Corte di non accogliere la rinuncia alla produzione della prova video, sulla base del richiamo all’art. 245 c.p.c. Tale norma, hanno evidenziato, è di stretta interpretazione e riguarda solo la prova testimoniale, per cui essa non potrebbe essere considerata espressione di un principio di non disponibilità dei mezzi di prova. Le società ricorrenti hanno, quindi, concluso chiedendo l’annullamento della decisione impugnata.

7.         - Si è costituita la Federazione Italiana Rugby, come in atti rappresentata e difesa, che ha eccepito, innanzi tutto, l’inammissibilità del ricorso, in quanto la sanzione comminata ad ogni singolo atleta dal Giudice Sportivo e dalla Corte Sportiva d’Appello è, nell’entità, inferiore al limite stabilito dall’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, che fissa le soglie minime di novanta giorni, per le sanzioni tecnico sportive, e di euro 10.000,00, per le sanzioni pecuniarie.

Il ricorso sarebbe stato prodotto al fine di contestare le singole sanzioni comminate ai giocatori, di durata di gran lunga inferiore al limite di novanta giorni previsto dall’art. 54 del Codice.

Altro motivo di inammissibilità del ricorso deriverebbe dal rilievo che le ricorrenti, pur censurando la violazione dell’art. 41 del Regolamento di Giustizia, intenderebbero in realtà contestare la valutazione delle prove effettuata dalla Corte Federale,  chiedendone una rinnovazione, sul presupposto che la Corte Federale avrebbe dovuto limitarsi a considerare quanto riportato dal referto di gara e non confrontarlo con quanto emerso dall’esame delle immagini dalle stesse prodotte.

La resistente ha evidenziato che l’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI prevede che il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport “è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.

Da qui la non ammissibilità delle censure dirette a contestare la valutazione dei fatti effettuata dagli Organi di giustizia federale.

La Federazione ha, comunque, dedotto anche l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Essa ha, innanzi tutto, evidenziato la legittimità della decisione della Corte di non accogliere la richiesta di rinuncia alla produzione delle immagini video depositate innanzi alla Corte Sportiva d’Appello dalle odierne ricorrenti. Troverebbe applicazione il principio dell’acquisizione processuale, per il quale l’elemento di prova, una volta introdotto nel processo, rimane definitivamente acquisito alla causa.

Correttamente, la Corte avrebbe fatto applicazione dell’art. 41, lett. b), del Regolamento di Giustizia, che ammette l’utilizzo della prova video, qualora concerna fatti violenti, volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco, non rilevati dagli ufficiali di gara.

Nella decisione, infatti, si evidenzia che nel referto è stato fatto riferimento alla “baruffa”, “ma senza che il team arbitrale rilevasse momentaneamente altre azioni di antigioco violento”.

La Federazione resistente ha, quindi, chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero sia rigettato in quanto infondato, con vittoria di spese del giudizio.

8.         - All’udienza del 30 gennaio 2024, sentiti i difensori delle parti e gli altri soggetti in epigrafe indicati, la causa è stata assegnata in decisione.

Considerato in diritto

9.         - Vanno esaminate, in via preliminare, le eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dalla Federazione.

9.1       - Essa ha rilevato che la sanzione comminata ad ogni singolo atleta dal Giudice Sportivo e dalla Corte Sportiva d’Appello è, nell’entità, inferiore al limite stabilito dall’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, che fissa la soglia minima di novanta giorni.

Il Collegio ritiene non condivisibile tale eccezione, dal momento che oggetto della controversia non è tanto la singola sanzione irrogata a ciascun giocatore per il comportamento tenuto da ognuno di essi, ma una vicenda complessiva, nella quale è in contestazione il fondamento dell’insieme delle sanzioni irrogate (nel loro complesso certamente superiori al limite stabilito dall’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva).

Quel che le ricorrenti, infatti, contestano non è la meritevolezza di sanzione dei singoli comportamenti dei giocatori, quanto la possibilità di sanzionare un insieme di comportamenti sulla base del materiale probatorio disponibile.

La questione non può, quindi, essere ridotta alla valutazione della legittimità dell’applicazione di ogni singola sanzione, trattandosi invece di verificare la sussistenza stessa dei presupposti dell’insieme delle sanzioni applicate.

L’eccezione, pertanto, non è fondata.

9.2       - Non è fondata anche l’altra eccezione di inammissibilità, secondo la quale le ricorrenti, pur rilevando la violazione dell’art. 41 delle Regolamento di Giustizia in tema di prova video, tenderebbero in effetti ad ottenere una nuova valutazione delle prove, in violazione della norma dell’art. 54, comma 1, secondo periodo, del Codice della Giustizia Sportiva, che dispone che: “Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.

La norma, com’è noto, limita la cognizione del Collegio di Garanzia ai soli profili di legittimità, oltre che di omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. Essa preclude, quindi, indagini e valutazioni tendenti a una rivalutazione dei fatti quali accertati in sede endofederale.

Il ricorso in questione, tuttavia, non ha la finalità di ottenere una rivalutazione complessiva dei fatti oggetto di valutazione da parte del Giudice Sportivo e della Corte Sportiva d’Appello. Esso è chiaramente diretto a contestare la corretta applicazione delle norme che regolano l’acquisizione e la valutazione delle prove e non le valutazioni in sé considerate.

Le ricorrenti, infatti, contestano l’utilizzazione di quella che considerano una c.d. prova televisiva, che sarebbe stata utilizzata al di fuori delle ipotesi previste, e affermano la necessità di fare esclusivo riferimento ai contenuti del referto arbitrale.

In questa sede, quindi, non si tratta di effettuare una nuova valutazione dei fatti, ma di verificare se i fatti valutati sono stati acquisiti in giudizio nei modi consentiti.

10.       - Passando all’esame del merito, si è detto che la tesi delle ricorrenti è che non sia possibile, nel caso di specie, fare ricorso alla prova televisiva, giacché il referto arbitrale sarebbe completo ed esaustivo e non ricorrerebbe alcuna delle ipotesi contemplate dall’art. 41 del Regolamento di Giustizia FIR per l’utilizzo della prova video.

10.1     - Per chiarezza espositiva è opportuno richiamare i contenuti della decisione impugnata. Vi si legge:

“Preliminarmente, il Collegio esamina, quale prova privilegiata per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R., il referto arbitrale.

Sul fatto oggetto di reclamo, l’arbitro della gara, Sig. [omissis] nel proprio referto ha scritto: “Al 76’ del secondo tempo, il giocatore n. [omissis] ROVIGO, [omissis] (tess.n. [omissis]), dopo aver partecipato a una ruck tra i 10 m avversari e la linea di metà campo ed a circa 5 m dalla linea di touch (lato sinistro del campo ove si trovano le panchine), prendeva il pallone e ripartiva. Il giocatore n. [omissis] PET, [omissis], (tess.n. [omissis]), che aveva cercato poco prima di effettuare una contro-ruck sul [omissis] ROV, sollevava a quest’ultimo la gamba mentre un suo compagno del PET stava completando l’azione di placcaggio. Si univa a sostegno del [omissis] ROV, un altro suo compagno di squadra. Pertanto, completato il placcaggio, il gruppo composto dai 4 giocatori (2 del PET e 2 del ROV) finiva a terra oltre la linea di touch.

A questo punto, rilevavo che il [omissis] ROV, incastrato sotto gli altri giocatori a terra si divincolava e, liberato il braccio sinistro, si dava lo slancio per colpire a terra il giocatore n. [omissis] PET, assestandogli un primo pugno allo stomaco. In risposta, [omissis] PET tentava di ripararsi, allontanando [omissis] ROV con le mani sulla faccia e tenendolo per i capelli. Ciononostante, [omissis] ROV liberava anche il braccio destro e colpiva deliberatamente con forza ed in posizione dominante con un secondo pugno diritto in volto [omissis] PET a terra. Infine, colpiva nuovamente [omissis] PET una terza volta, raggiungendolo al volto, ma senza riuscire ad imprimere grande forza poiché si era sbilanciato su un fianco dopo avere sferrato il secondo pugno.

A questo punto iniziavano ad intervenire i giocatori circostanti di entrambe le squadre e scoppiava una baruffa generale in cui venivano coinvolti gran parte dei giocatori in campo ed alcuni delle panchine, che iniziavano a spintonarsi e strattonarsi, tenendosi talvolta per i rispettivi colletti, ma senza che il team arbitrale rilevasse momentaneamente altre azioni di antigioco violento.

Mentre si stavano finalmente acquietando gli animi, il giocatore n. [omissis] PET, dopo avere oltrepassato alcuni piccoli gruppi di giocatori misti, cercava nuovamente il suo avversario [omissis] ROV. Arrivando da lontano camminando e raggiunto [omissis] ROV, nonostante fosse diviso da questi da almeno 2 giocatori che si frapponevano a loro, [omissis] PET sferrava un pugno da distanza, colpendo [omissis] ROV sullo slancio al volto di striscio nella zona dello zigomo sinistro. I due venivano poi definitivamente allontanati dai compagni di squadra. Terminati gli ultimi dissidi ed allontanate le due squadre, sanzionavo entrambi i giocatori con un CR”.

10.2. - Sulla base del referto arbitrale, la Corte Sportiva è stata in grado di individuare come responsabili della violazione dell'art. 27, comma 1, lett. k), del Regolamento di Giustizia, che sanziona coloro che colpiscono un avversario con un pugno, il giocatore n. [omissis] del Rugby Rovigo Delta, sig. [omissis], e il giocatore n. [omissis] del Rugby Petrarca, sig. [omissis].

È a questo punto che la Corte di Appello ha ritenuto necessario fare ricorso (anche) al documento filmato, considerando infondata la richiesta di rinuncia al mezzo di prova formulata dalle odierne ricorrenti, sulla base della norma del Codice di procedura civile sopra richiamata.

L’utilizzazione del documento filmato viene giustificato, innanzi tutto, alla luce della norma di cui all’art. 41, lett. a), del Regolamento di Giustizia, rilevandosi che nel referto arbitrale vengono indicati, quali giocatori espulsi a causa dello scambio di pugni, il giocatore n. [omissis] del Rugby Rovigo Delta, [omissis], e il giocatore n. [omissis] del Rugby Petrarca, [omissis], mentre nel reclamo vengono indicati come responsabili della violazione il giocatore [omissis] del Rugby Rovigo Delta e il giocatore [omissis] del Rugby Petrarca.

La visione del filmato, ha rilevato la Corte, ha consentito di individuare proprio nel [omissis] e nel [omissis] gli autori dei comportamenti che hanno portato all’espulsione di essi.

La Corte ha, inoltre, precisato che nel referto è indicato che si è verificata una baruffa, “ma senza che il team arbitrale rilevasse momentaneamente altre azioni di antigioco violento”. Tale precisazione dimostrerebbe che gli ufficiali di gara non hanno rilevato in quel momento altri fatti violenti, non escludendo, però, che altri fatti violenti siano stati commessi prima o dopo il formarsi della “baruffa”.

Su tale base, la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui alla lett. b) dell’art. 41, che consente la visione della prova video, quando riguarda fatti violenti volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all’azione di gioco, non rilevati dagli ufficiali di gara.

La Corte Sportiva ha, quindi, preso atto che “...dalla visione del filmato in atti, risulta che se la gran parte dei giocatori non ha partecipato alla “baruffa” e alcuni si sono attivamente prodigati affinché tutto si concludesse in breve e senza degenerazioni, altri, invece, sia arrivando da lontano per aggiungersi alla “baruffa”, sia gettandosi nella mischia, sia anche portando colpi, seppure non particolarmente violenti, con il loro comportamento hanno evidentemente mancato di disciplina e autocontrollo e, di conseguenza, determinato il serio rischio che la situazione generale potesse deflagrare ulteriormente”.

Da qui la conferma della sanzione per quei giocatori che sono stati ritenuti responsabili di comportamento contrario allo spirito di gioco, in violazione dell’art. 27, comma 1, lett. x), del Regolamento di Giustizia.

11.       - Osserva il Collegio che è senz’altro condivisibile la decisione della Corte Sportiva di escludere la possibilità della parte che l’ha prodotta in giudizio di rinunciare alla prova documentale costituita dal filmato.

Ciò, tuttavia, non in forza dell’art. 245 c.p.c., che, come giustamente notano le ricorrenti, è norma che riguarda esclusivamente la prova testimoniale, ma del principio di carattere generale, richiamato dalla difesa della Federazione, per  il quale la prova, e segnatamente la prova documentale, una volta prodotta, non è più nella disponibilità delle parti, rimanendo definitivamente acquisita al giudizio.

12.       - Quanto all’utilizzazione della prova video, il Collegio ritiene che la questione debba essere inquadrata in una prospettiva diversa, che tende ad assumere la prova documentale del filmato quale, appunto, elemento di prova.

12.1.    - La tesi delle ricorrenti è che dal referto di gara non emergono altri comportamenti, oltre quelli dei due atleti ai quali è stata irrogata la sanzione per lo scambio di pugni, aventi rilevanza disciplinare. Quindi, i comportamenti degli altri atleti, diversi dai due menzionati, sarebbero stati rilevati dal direttore di gara, ma non considerati dallo stesso rilevanti a fini disciplinari.

Da qui, secondo la tesi delle ricorrenti, la non utilizzabilità della prova video, non ricorrendo l’ipotesi di cui alla lett. b) dell’art. 41 del Regolamento di Giustizia (utilizzo della prova per fatti violenti o estranei al gioco non rilevati dal direttore di gara).

12.2.    - Osserva il Collegio che i limiti all’utilizzazione della prova video, al di là dei casi dell’evidente errore sull’individuazione della persona, tendono ad evitare che comportamenti rilevati e giudicati in un certo modo dal direttore di gara possano essere oggetto di una diversa valutazione in altre sedi. In altri termini, ad evitare che uno stesso fatto, correttamente rilevato durante la gara, possa essere oggetto di valutazioni diverse.

Questo, però, non significa che ai giudici sportivi sia inibita la possibilità di individuare episodi sanzionabili, nel quadro di situazioni descritte, anche se in maniera non specifica, nel referto di gara.

Quello che risulta nel referto di gara è che è scoppiata una “baruffa”.

Non può e non deve escludersi la possibilità del giudice sportivo di individuare, nell’ambito della “baruffa”, singoli comportamenti meritevoli di sanzione.

Non si tratta, in questo caso, di sanzionare fatti che il direttore di gara ha ritenuto di non evidenziare, ma di individuare, nel quadro di una determinata situazione, comportamenti comunque rilevanti sotto il profilo disciplinare.

La particolarità della fattispecie in questione deriva dal fatto che il Giudice Sportivo Nazionale ha ritenuto che l’esistenza stessa di una “baruffa” importasse la responsabilità di tutti i giocatori delle due squadre.

Le odierne ricorrenti, a suo tempo, hanno contestato tale impostazione,  definita addirittura abnorme, ritenendo evidentemente che le sanzioni disciplinari non potessero essere irrogate prescindendo dall’accertamento delle singole responsabilità.

La Corte Sportiva d’Appello ha ritenuto, sulla base del materiale probatorio acquisito, di individuare, nella situazione complessiva definita “baruffa” dal direttore di gara, singoli comportamenti degli atleti ritenuti sanzionabili.

13.       - Le ricorrenti insistono nel sottolineare che il direttore di gara non ha rilevato altre azioni di “antigioco violento”.

Ma, al di là del fatto che comportamenti contrari allo spirito del gioco non sono necessariamente violenti, si deve osservare che, considerata la dinamica degli eventi e il numero dei partecipanti alla baruffa, è ben possibile che il direttore di gara non abbia potuto rilevare i singoli comportamenti contrari allo spirito del gioco, ma ciò non esclude che tali comportamenti siano stati posti in essere e che il giudice sportivo abbia poi correttamente individuato i responsabili anche attraverso l’esame dei filmati prodotti in giudizio.

La stessa Corte Sportiva, del resto, ha evidenziato che nel referto arbitrale non vengono rilevati singoli comportamenti dei giocatori, al di fuori dei due responsabili dei fatti più gravi, risultandovi solo che “...iniziavano ad intervenire i giocatori circostanti di entrambe le squadre e scoppiava una baruffa generale in cui venivano coinvolti gran parte dei giocatori in campo ed alcuni delle panchine...”.

Proprio in relazione a tale aspetto, la Corte ha fondato la decisione di avvalersi del filmato prodotto dalle odierne ricorrenti.

14.       - Mutando l’angolo visuale e uscendo dalla ristretta logica dell’utilizzazione della prova video, potrebbe anche dirsi, senza contraddire quanto fin qui rilevato, che i fatti erano stati rilevati dal direttore di gara (la “baruffa”) ed hanno formato oggetto della valutazione da parte della Corte Sportiva d’Appello, che, al fine di irrogare le sanzioni, a differenza del Giudice Sportivo Nazionale, ha ritenuto di non sanzionare tutti, ma di basarsi sul materiale acquisito al giudizio, tra cui la documentazione video. Allo scopo condivisibile di individuare gli effettivi responsabili dei comportamenti sanzionabili che evidentemente non erano tutti i giocatori partecipanti alla partita. Non si trattava del semplice utilizzo della prova video al fine di sanzionare comportamenti non rilevati dal direttore di gara, ma di stabilire, alla luce del materiale probatorio acquisito al giudizio, quali tra i giocatori andassero sanzionati: il Giudice Sportivo aveva ritenuto che tutti i giocatori, ad eccezione dei due sanzionati in maniera più grave, si fossero resi responsabili di comportamenti contrari allo spirito del gioco; compito della Corte Sportiva d’Appello era quello di verificare se tutti, alcuni o nessuno dei giocatori avesse tenuto determinati comportamenti e ciò ha correttamente fatto sulla base della prova documentale acquisita agli atti.

Non va trascurata, infatti, la circostanza che la Corte era chiamata a valutare la bontà e la fondatezza della decisione del Giudice Sportivo, che aveva ritenuto di sanzionare tutti i giocatori delle due squadre, e, per far ciò, la Corte di Appello ha valutato il materiale probatorio già esistente e l’ulteriore materiale prodotto in giudizio, al fine di individuare i soggetti che nella baruffa generale si erano resi responsabili di comportamenti sanzionabili.

15.       - Per quanto detto, risulta corretta la decisione della Corte Sportiva d’Appello di utilizzare anche il video prodotto in giudizio al fine di individuare i singoli autori dei comportamenti ritenuti contrari allo spirito del gioco.

16.       - In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate nella misura di cui in motivazione, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIR.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 30 gennaio 2024.

Il Presidente               Il Relatore

F.to Dante D’Alessio  F.to Giovanni Iannini

Depositato in Roma, in data 12 marzo 2024.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it