F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0226/TFN – SD del 12 Giugno 2025 (motivazioni) – Gabriel Kondi – Reg. Prot. 201/TFN-SD
Decisione/0226/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0201/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici – Componente
Leopoldo Di Bonito - Componente (Relatore)
Gaia Golia – Componente
Maurizio Lascioli – Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 5 giugno 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 26709/603pf24-25/GC/SA/ep del 7 maggio 2025, depositato il 9 maggio 2025, nei confronti del sig. Gabriel Kondi, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale, con atto n. 26709/603pf24-25/GC/SA/ep del 7 maggio 2025 ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il sig. Gabriel Kondi, all’epoca dei fatti arbitro effettivo della sezione AIA di Valdarno, oggi dismesso a seguito delle rassegnate dimissioni, per rispondere della violazione dell’art. 42, comma 1 e 3, lett. a) e c), del Regolamento AIA anche in relazione agli artt. 3, comma 2, 3 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA per avere lo stesso, in data 15.12.2024 al termine della gara ASD Rassina – ASD Montemignaio, valevole per il girone I del Campionato di Seconda Categoria e da lui arbitrata, nel mentre si dirigeva nella zona spogliatoi, colpito il sig. Ennio Consumi con un pugno in volto cagionandogli un “piccolo ematoma margine laterale dell’orbita dx” ed il sig. Alessandro Fani con un pugno al collo cagionandogli “ lieve escoriazione alla regione laterale dx del collo”, come da referti di pronto soccorso in atti, rispettivamente dirigente accompagnatore e calciatore della società ASD Montemignaio che gli si erano fatti contro assieme ad altri calciatori del Montemignaio per protestare per la mancata concessione di minuti di recupero.
La fase istruttoria
Il procedimento traeva origine da una segnalazione del Presidente della Sezione AIA di Valdarno del 20.12.2024, trasmessa in data 21.12.2024, con allegato manoscritto del sig. Ennio Consumi, dirigente della società ASD Montemignaio inerente alla condotta violenta tenuta dall’arbitro Gabriel Kondi in occasione della gara Rassina-Montemignaio del 15 dicembre 2024.
Esperita l’attività di indagine, la Procura Federale notificava la Comunicazione di Conclusione delle Indagini contestando al sig. Gabriel Kondi, all’epoca dei fatti arbitro effettivo della sezione AIA di Valdarno, la violazione dell’art. 42, comma 1 e 3, lett. a) e c), del Regolamento AIA anche in relazione agli artt. 3, comma 2, 3 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA per quanto accaduto al termine della gara ASD Rassina – ASD Montemignaio, valevole per il girone I del Campionato di Seconda Categoria e da lui arbitrata.
A seguito della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, nessuna attività difensiva veniva svolta dal sig. Gabriel Kondi. La Procura, quindi, ritenendo sussistente la violazione contestata, ha notificato il deferimento in oggetto.
La fase predibattimentale
In vista dell’udienza, nessuna attività è stata compiuta dal deferito.
Il dibattimento
All’udienza del 05.06.2025 è comparso l’Avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, il quale si è riportato integralmente al contenuto dell’atto di deferimento, di cui ha chiesto l’accoglimento e, per l’effetto, ha chiesto irrogarsi nei confronti del sig. Gabriel Kondi la sanzione di anni 1 (uno) di sospensione. Nessuno è comparso in rappresentanza del sig. Gabriel Kondi.
La decisione
Dal compendio probatorio acquisito è emerso, come dato pacifico, che il Gabriel Kondi al termine della gara ASD Rassina – ASD Montemignaio del 15.12.2024 valevole per il girone I del campionato di Seconda Categoria reagiva alle vibranti proteste con apparente accerchiamento da parte dei tesserati del Montemignaio, colpendo il dirigente Ennio Consumi ed il calciatore Alessandro Fani.
Il sig. Kondi ha ammesso i fatti contestatigli ed ha porso le proprie scuse per l’accaduto alle persone colpite, rassegnando, altresì, le dimissioni dall’AIA, riconoscendo la gravità della condotta posta in essere.
Pertanto, la condotta illecita del Sig. Kondi integra la violazione dell’art. 42, comma 1 e 3, lett. a) e c), del Regolamento AIA anche in relazione agli artt. 3, comma 2, 3 e 6.1, del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA.
La punibilità del deferito non è preclusa dalle intervenute dimissioni, rassegnate in seguito agli eventi de quibus, considerato che l’art. 62, comma 3, del Regolamento AIA rinvia per i procedimenti disciplinari a carico degli appartenenti all’AIA alle disposizioni del CGS FIGC, il cui articolo 9, comma 1, prevede la punibilità dei soggetti interessati, per fatti commessi in costanza di tesseramento, “anche se non più tesserati”.
Sotto il profilo sanzionatorio, esaminate tutte le circostanze del caso, il Collegio ritiene congrua la sanzione richiesta dalla Procura Federale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Gabriel Kondi la sanzione di anni 1 (uno) di sospensione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 5 giugno 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Leopoldo Di Bonito Carlo Sica
Depositato in data 12 giugno 2025
IL SEGRETARIO
Marco Lai