F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0227/TFN – SD del 12 Giugno 2025 (motivazioni) – Gabriele Caggiari – Reg. Prot. 203/TFN-SD
Decisione/0227/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0203/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici - Componente (Relatore)
Leopoldo Di Bonito - Componente
Gaia Golia – Componente
Maurizio Lascioli - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 5 giugno 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 26721/415pf24-25/GC/SA/fm del 7 maggio 2025, depositato il 9 maggio 2025, nei confronti del sig. Gabriele Caggiari, la seguente
DECISIONE
Con atto del 7 maggio 2025, depositato il 9 maggio 2025, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale il sig. Gabriele CAGGIARI, all’epoca dei fatti arbitro effettivo della sezione AIA di Cagliari, per rispondere della violazione dell’art. 42, commi 1, 2, 3 lett. a) e c) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, nonché degli artt. 5, 6.1 e 6.7 del Codice Etico e di Comportamento AIA per avere, in occasione della gara Club Milano - Pro Sesto 1913 disputata il 24 novembre 2024 e valevole per il girone B del Campionato di Serie D, tenuto una condotta gravemente scorretta, intimidatoria e offensiva nei confronti di tesserati, rivolgendosi ai calciatori in campo con espressioni volgari e irriguardose del tipo “state zitti e non rompete i coglioni che giocate in Serie D”; proferendo, inoltre, nei confronti del calciatore sig. Alessandro Sala, frasi dal contenuto gravemente offensivo e minaccioso, quali “stai zitto, ti spacco la faccia, ti ammazzo, ti deve venire un cancro a te e alla tua famiglia... alla prossima palla è giusto che ti rompi il naso”, causandogli turbamento e inducendolo a chiedere la sostituzione; assumendo nei confronti del medesimo calciatore un atteggiamento ritorsivo culminato con l’espulsione dello stesso al 61° minuto non già per motivi tecnicodisciplinari, bensì quale atto punitivo personale, preceduto dalla frase intimidatoria “guarda che io ti conosco, ti rovino” e seguito dall’ammissione rivolta al tecnico della Pro Sesto 1913 “vi ho fatto un favore a non espellerlo prima” (a conferma della finalità ritorsiva); nonché per aver riportato nel referto arbitrale circostanze non rispondenti al vero circa le motivazioni dell’espulsione ovvero attribuendo al calciatore Sala insulti e gesti provocatori nei confronti dell’assistente arbitrale, ed aver reso, in sede di audizione avanti la Procura Federale, dichiarazioni reticenti e fuorvianti tese a negare l’uso di frasi offensive o minacciose nei confronti di alcun tesserato, in aperto contrasto con le risultanze istruttorie unanimi.
La fase istruttoria
In data 2.12.2024 la Procura Federale, a seguito di un esposto ricevuto via mail in data 25 novembre 2024 dal calciatore Alessandro SALA, tesserato per la società SSD Pro Sesto, successivamente integrato da altro materiale, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 415pf24-25 avente ad oggetto “Segnalazione del calciatore sig. Alessandro Sala, tesserato per la società SSD Pro Sesto, avente ad oggetto una presunta condotta irriguardosa posta in essere dalla terna arbitrale designata in occasione della gara Club Milano-Pro Sesto 1913 del 24 novembre 2024”.
Con il richiamato esposto il SALA, per come si legge nella relazione d’indagine prodotta dalla Procura Federale, lamentava “… un atteggiamento irrispettoso e canzonatorio da parte della terna arbitrale durante l’incontro Club Milano-Pro Sesto 1913 del 24 novembre 2024. Secondo quanto riportato, gli ufficiali di gara avrebbero rivolto ai giocatori frasi volgari e offensive, come "state zitti e non rompete i coglioni che giocate in Serie D" e "qua si fa come diciamo noi"; l'episodio più grave, tuttavia, si sarebbe verificato al 13° minuto del secondo tempo, quando l'arbitro Gabriele Caggiari, appartenente alla Sezione AIA di Cagliari, in seguito a una sua protesta, lo avrebbe seguito per alcuni secondi pronunciando le seguenti minacce: "stai zitto, ti spacco la faccia, ti ammazzo, ti deve venire un cancro a te e alla tua famiglia... alla prossima palla è giusto che ti rompi il naso". Questo comportamento, ritenuto da Sala ingiustificato e violento, gli avrebbe causato un forte turbamento psicologico, al punto da indurlo a chiedere la sostituzione al 16° minuto del secondo tempo. Durante l'uscita dal campo, avrebbe inoltre udito Caggiari rivolgersi al suo allenatore dicendo: "grazie Mister, era ora". Raggiunta la panchina, Sala avrebbe comunicato al proprio allenatore l’intenzione di dirigersi negli spogliatoi per calmarsi, riferendogli: "Mister, vado negli spogliatoi per calmarmi". Tuttavia, secondo quanto indicato nell’esposto, il Direttore di garaCaggiari avrebbe travisato le sue parole e, avvicinandosialla panchina, gliavrebbedetto: "guarda che io ti conosco, ti rovino", espellendolo immediatamente. Di fronte alle richieste di chiarimento dell'allenatore Massimo Angellotti, Caggiari avrebbe aggiunto: "ti ho già fatto un favore a non espellerlo in campo".
L’esposto del SALA veniva poi integrato con l’invio alla Procura, con mail del 26 novembre 2024, di analogo esposto del padre del calciatore e con l’invio, in data 2 dicembre 2024, da parte del Dipartimento Interregionale della LND di articoli di stampa che richiamavano quanto accaduto e riportavano un comunicato della Società di appartenenza del Sala.
A seguito dell’espulsione comminata dal sig. CAGGIARI al SALA dopo la sua uscita dal campo, con “rosso diretto”, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale FIGC – LND, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 60 del 26/11/2024, infliggeva al calciatore la squalifica per quattro giornate “per avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo della Terna Arbitrale”. Avverso tale squalifica la società SSD PRO SESTO 1913 interponeva reclamo alla Corte Sportiva di Appello della FIGC per l’annullamento della squalifica. La CSA, nella riunione del 4.12.2024, appreso dell’inoltro dell’esposto alla Procura Federale, sospendeva in via cautelare il provvedimento del G.S. e invitava l’Organo inquirente a fornire alla Corte i risultati dell’indagine.
Acquisiti al fascicolo di indagine l’esposto e le varie integrazioni di cui si è detto, l’attività istruttoria dell’Organo inquirente proseguiva con ulteriori acquisizioni documentali quali l’intero fascicolo relativo al reclamo proposto dalla PRO SESTO 1913 innanzi alla Corte Sportiva d’Appello, il referto della gara, le posizioni di tesseramento dei soggetti coinvolti, fogli di censimento della PRO SESTO 1913 SSD ARL e della CLUB MILANO SSD ARL e l’estratto video della gara CLUB MILANO - PRO SESTO 1913 del 24/11/2024, dal minuto 56’ al minuto 62’.
L’istruttoria proseguiva poi con l’audizione dei tesserati della PRO SESTO 1913 sigg.ri Alessandro DE RESPINIS, calciatore e capitano della squadra, Alessandro SALA, calciatore e denunciante, Daniele ANGELLOTTI, allenatore, e Carmelo GRACEFFA, dirigente accompagnatore, nonché con l’audizione del Segretario del CLUB MILANO sig. Vincenzo BASSO, del Direttore di gara Gabriele CAGGIARI e dell’Assistente n. 1 Marco RICCOBENE.
All’esito di tale attività la Procura Federale riteneva concluse le indagini di rito, e in data 25.03.2025, notificava la comunicazione di Conclusioni delle Indagini al sig. Gabriele CAGGIARI contestandogli le condotte di cui si è detto.
L’avvisato acquisiva copia degli atti del fascicolo dell’Organo inquirente ma non svolgeva alcuna attività difensiva di talché, come già detto, la Procura Federale, in data 7 maggio 2025, provvedeva a deferirlo al Tribunale Federale Nazionale imputandogli quanto più sopra evidenziato.
La fase predibattimentale
In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 5.06.2025.
Prima dell’udienza il deferito formulava alla Procura Federale richiesta di sanzione concordata ai sensi dell’art. 127 CGS ma l’Organo requirente riteneva di non poter accedere alla proposta. Nessuna delle parti depositava memoria.
L’udienza del 5.06.2025
All’udienza anzidetta, tenutasi in videoconferenza secondo le modalità di cui al decreto del giorno 1° luglio 2024 del Presidente del Tribunale, era presente l’Avv. Enrico Liberati in rappresentanza della Procura Federale.
Il rappresentante della Procura Federale, illustrato brevemente il deferimento, concludeva per l’irrogazione sig. Gabriele CAGGIARI della sanzione di anni due di sospensione.
Era altresì presente il deferito personalmente il quale, avuta la parola dal Presidente, nulla aveva a osservare.
La decisione
Il Tribunale ritiene che le contestazioni mosse dalla Procura Federale al sig. Gabriele CAGGIARI trovino puntuale conferma nelle risultanze istruttorie del procedimento con conseguente violazione delle norme del Regolamento e del Codice Etico AIA indicate nel capo di incolpazione.
Che il sig. Gabriele CAGGIARI, arbitro della gara CLUB MILANO - PRO SESTO 1913 disputata il 24 novembre 2024, valevole per il girone B del Campionato di Serie D, abbia apostrofato, in più occasioni, con espressioni lesive della dignità personale, quali, a mero titolo esemplificativo, “fenomeni” o “te l'avevo detto di togliere gli scaldamuscoli, esci coglione” o "state zitti e non rompete i coglioni che giocate in Serie D" , i calciatori di entrambe le compagini in campo, risulta dalle dichiarazioni testimoniali rese alla Procura Federale dai sigg.ri Alessandro DE RESPINIS, capitano della PRO SESTO, Davide ANGELLOTTI, allenatore della PRO SESTO, Vincenzo BASSO, segretario del CLUB MILANO oltre che dal Sig. Alessandro SALA, calciatore della PRO SESTO, denunciante.
Quanto all’episodio avvenuto al 13’ minuto del secondo tempo della gara, allorquando in conseguenza di una protesta del calciatore Alessandro SALA nei confronti dell'assistente n. 2 per una mancata segnalazione, si è verificato un confronto fra il direttore di gara e il calciatore stesso, durante il quale il primo avrebbe rivolto al secondo frasi di inaudita gravità quali “stai zitto, ti spacco la faccia, ti ammazzo, ti deve venire un cancro ate e alla tua famiglia... alla prossima palla è giusto che tirompi il naso”, lo stesso risulta confermato oltre che dal denunciante, anche dalle dichiarazioni del DE RESPINIS e dall’ANGELLOTTI. Il primo, in sede di audizione, ha tra l’altro, affermato “… nei minuti successivi alla protesta di Sala ho visto Alessandro e il Direttore discutere a voce alta e, tra le frasi che meglio ricordo, il direttore di gara ha detto a Sala 'è giusto che alla prossima azione ti rompi il naso' e, più di una volta, 'ti ammazzo' fino a dire ad Alessandro, con un tono udibile ed un atteggiamento spavaldo 'ti deve venire un cancro a te ed alla tua famiglia'". Il secondo ha precisato di aver assistito alle proteste del SALA per la rimessa laterale non concessa e al fitto conciliabolo di lì a poco intercorso fra lo stesso e l’arbitro, senza poter riferire il contenuto del dialogo avvenuto a ragguardevole distanza.
A ulteriore conferma dell’atteggiamento tenuto dal CAGGIARI nei confronti del SALA e di quanto esposto nella denuncia del calciatore, vi è in atti anche un filmato, parziale, della partita che mostra la sequenza del confronto e i momenti successivi allo stesso dove si vede il direttore di gara muoversi sul terreno di gioco senza mai allontanarsi a più di un metro dal SALA quasi fosse in marcatura a uomo sullo stesso al fine palese di volerlo ulteriormente intimorire.
Osserva, inoltre, il Tribunale, in merito al “rosso diretto” comminato dal CAGGIARI al SALA dopo la sua sostituzione, a motivo di presunte frasi offensive rivolte, al momento dell’uscita dal campo, all’Assistente n. 1 e all’intera terna arbitrale, che di detti presunti insulti non v’è traccia nei referti degli assistenti arbitrali posto che, entrambi, certificano di non avere “niente da segnalare”. Inoltre l’AA n. 1, sig. Marco RICCOBENE, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, ha dichiarato testualmente: “Non ricordo di essere stato destinatario di frasi offensive e gesti provocatori da parte del calciatore Sala. Se avessi sentito lo avrei sicuramente riportato sul Referto". Lo stesso Caggiari, sentito anche sul punto dalla Procura Federale, ha sostanzialmente modificato la versione dei fatti refertata modificandola come segue: “… Mentre camminava e si stava dirigendo verso la panchina (il SALA n.d.r.), indicava con il braccio l'assistente 1 e, con un tono di voce normale, quindi non urlando, diceva chiaramente 'vi rovino'. Sentita questa minaccia ho espulso il giocatore, allontanandomi da lui e non parlando più per evitare ulteriori polemiche da parte sua. … Voglio precisare una piccola discrepanza che c'è nel referto di gara. Io ho inserito nel motivo dell'espulsione che Sala avrebbe detto al primo assistente 'oh testa di cazzo ti rovino', ma i fatti non sono proprio questi. Come ho detto la prima frase 'oh testa di cazzo' Alessandro Sala l'ha pronunciata all'indirizzo del secondo assistente al momento della protesta per la mancata concessione della rimessa laterale, mentre la frase 'vi rovino' l'ha detta dopo la sua sostituzione nei pressi del primo assistente”. Di tali insulti non v’è traccia, come già evidenziato, in nessuno dei referti stilati dagli Assistenti arbitrali mentre appare evidente l’infedeltà del referto arbitrale.
Sempre in occasione del rosso diretto dispensato al SALA, ma subito prima di assumere tale provvedimento, il sig. CAGGIARI si è rivolto con aria di dileggio all’allenatore della PRO SESTO dicendogli: “grazie mister, era ora che lo cambiava”. Di ciò riferiscono il Mister ANGELLOTTI, il dirigente accompagnatore della PRO SESTO Carmelo GRACEFFA e segretario del CLUB MILANO Vincenzo BASSO. Successivamente all’espulsione si rivolgeva nuovamente all’ANGELLOTTI che, incredulo, chiedeva spiegazioni in merito al provvedimento adottato dicendo “ti ho già fatto un favore che non ti ho fatto rimanere in dieci". Sul punto riferiscono l’allenatore stesso e il GRACEFFA.
Infine, il sig. CAGGIARI si rivolgeva al SALA, mentre questi, espulso, stava lasciando il terreno di gioco attraversando il campo posto che gli spogliatoti sono collocati dalla parte opposta delle panchine, minacciandolo ulteriormente con la frase” non ti faccio giocare più, io ti rovino”. Sul punto, richiamato quanto dichiarato dal SALA. si riporta testualmente quanto riferito dal sig. Vincenzo BASSO: “… mentre Sala usciva attraversando il campo, ricordo bene che il direttore di gara gli ha detto ad alta voce 'non ti faccio giocare più, io ti rovino … Posso dire con certezza di aver sentito le parole 'ti rovino, non ti faccio giocare più' provenire solo dal direttore di gara negli istanti successivi all'espulsione di Alessandro Sala. Non so cosa possa avere detto Sala perché non ero in posizione idonea per sentirlo, mentre ho invece sentito chiaramente l'arbitro proferirle perché ha sempre tenuto un tono di voce molto alto e distinguibile dalle altre quando parlava con i giocatori o con la panchina".
Questo Collegio non ignora il dettato dell’art. 61, comma 1, del CGS secondo il quale “I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e dal quale discende il principio che i rapporti di cui trattasi costituiscono fonte di prova privilegiata. Tuttavia il Tribunale non ignora neanche la consolidata giurisprudenza della Corte Federale d’Appello la quale ha più volte affermato che i rapporti dei direttori di gara sono contestabili solo in presenza di chiari elementi oggettivi (dec. n. 9 CFA 2022-2023 e, più diffusamente, in proposito la massima n. 38/CFA/2024-2025/M “… Una fonte prioritaria di prova ma non necessariamente una fonte esclusiva, dal momento che la giurisprudenza costante della CFA afferma che l’art. 61, 1° co., C.G.S. FIGC non impedisce una sia pur limitata prova contraria, nel senso che il referto rappresenta una prova di per sé autosufficiente e munita di fede privilegiata, tuttavia contro deducibile sia pur solo in presenza di chiari elementi oggettivi (CFA, Sez. I, n. 83/20232024; cfr. inoltre Sez. I, n. 9/2022-2023; Sez. I, n. 2/2022-2023; Sez. IV, n. 55/2020-2021; Sez. I, n. 76/2021-2022). Anche il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, seppure in modo non costante (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. I, 3 marzo 2021 n. 23 in cui si legge, riecheggiando la disciplina delle prove legali dell’ordinamento statale, che «Il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l’arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell’arbitro alla Procura Federale»), afferma che «la circostanza che il referto arbitrale abbia una fede privilegiata non consente di ritenere che l’organo giudicante non debba tener conto di ulteriori mezzi di prova al fine di raggiungere il proprio convincimento su determinate circostanze» (così Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 11 febbraio 2019, n. 12,argomentando, in modo condivisibile, anche dall’art. 61,1° co., 2° periodo,C.G.S.FIGC nella parte in cui afferma che «Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale»)”.
Il Collegio ritiene che nella fattispecie ricorrano chiari elementi oggettivi per poter affermare la fondatezza delle contestazioni e che quanto affermato dal Direttore di gara nel proprio referto risulta smentito da prove testimoniali, da filmati, da dichiarazioni contrarie degli Assistenti Arbitrali e da ritrattazioni inadeguate e tardive del Direttore di gara stesso.
Sotto il profilo sanzionatorio il Tribunale ritiene proporzionata la richiesta sanzionatoria formulata dalla Procura Federale in considerazione della assoluta gravità dei fatti contestati (minacce, infedeltà del referto, ecc …) e considerati i limiti alla sospensione posti dall’art. 63 del regolamento AIA, dovendosi ritenere eccessiva la sanzione dell’esclusione dall’AIA ma forse troppo tenue la sanzione di cui in dispositivo che costituisce tuttavia il limite massimo di sospensione comminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Gabriele Caggiari la sanzione di anni 2 (due) di sospensione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 5 giugno 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Giammaria Camici Carlo Sica
Depositato in data 12 giugno 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai