F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0114/CFA pubblicata il 16 Giugno 2025 (motivazioni) – ASD Concesio Calcio
Decisione/0114/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0118/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Silvia Coppari – Componente
Antonino Anastasi - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0118/CFA/2024-2025 proposto dalla ASD Concesio Calcio in data 30.05.2025,
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lombardia di cui al Com. Uff. n. 28 del 22 maggio 2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
relatore all’udienza del 05.06.2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Antonino Anastasi e uditi l’Avv. Pier Antonio Rossetti e l’Avv. Antonella Tatullo per la reclamante, l’Avv. Huberto Maria Germani per il Comitato regionale Lombardia LND; è presente altresì il Sig. Simone Terminini.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con CU n. 46 del 8/5/2025 la delegazione di Brescia del Comitato regionale Lombardia – Lega nazionale dilettanti ha stilato la classifica finale del girone C del campionato provinciale Allievi under 17, collocando al primo posto la squadra dell’ASD Academy Monfortano.
La ASD Concesio Calcio ha impugnato tale classifica con ricorso al Tribunale territoriale, sostenendo che la sua squadra Under 17 aveva diritto a collocarsi al primo posto del girone C.
Secondo la ricorrente, infatti, il punteggio finale del torneo doveva essere calcolato non tenendo conto dei risultati degli incontri che le varie squadre partecipanti al suddetto girone avevano disputato con la squadra B della ACD Ospitaletto Franciacorta, società che aveva schierato altra squadra (la A) in diverso girone.
Di conseguenza, secondo la ricorrente, non considerando gli incontri tra la Ospitaletto Franciacorta B e le altre squadre, il Concesio si sarebbe collocato al primo posto nella classifica finale del girone.
Con la decisione oggetto del presente reclamo il Tribunale ha respinto il ricorso, rilevando che il Comitato regionale Lombardia – LND aveva invece discrezionalmente stabilito all’inizio del campionato di considerare rilevanti ai fini della classifica i risultati degli incontri sostenuti dalla squadra B dell’Ospitaletto Franciacorta.
La decisione di primo grado è stata impugnata con il reclamo all’esame dalla soccombente ASD Concesio Calcio che ne domanda l’integrale riforma, tornando a sostenere, sotto vari profili, l’illegittimità della metodologia di calcolo che ha portato alla definizione della classifica finale del girone.
Si è costituito in resistenza il Comitato regionale Lombardia - LND, il quale, dopo aver preliminarmente eccepito la tardività del gravame, ne ha comunque chiesto il rigetto nel merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Come riferito nelle premesse, il Comitato regionale Lombardia eccepisce la tardività del reclamo, rilevando che lo stesso è stato proposto quando il termine di sette giorni dalla pubblicazione della decisione del Tribunale era ormai decorso.
L’eccezione va disattesa.
Come risulta dagli atti, la decisione del Tribunale fu inizialmente pubblicata con CU del CRL n. 28 in data 22 maggio 2025 e poi pubblicata nuovamente con CU della Delegazione provinciale Brescia in data 23 maggio 2025, mentre pacificamente il reclamo del Concesio è stato depositato il 30 maggio 2025.
Rispetto alla prima pubblicazione, pertanto, il reclamo è effettivamente tardivo, essendo stato depositato nell’ottavo giorno.
Senonché, come chiarito dalla reclamante in memoria, la delegazione bresciana aveva dato comunicazione legale della decisione al Concesio Calcio solo con pec del 27 maggio 2025, con la conseguenza che si deve qui stabilire se ai fini della decorrenza del termine perentorio di impugnazione rilevi la data della pubblicazione della decisione impugnata o quella di sua legale comunicazione.
In proposito la costante giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che “ Se è vero che l’art. 101, comma 2, CGS, prevede che il reclamo sia depositato presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare, tale disposizione deve essere letta in correlazione con quella di cui all’art. 51, comma 4, del medesimo Codice, secondo il quale i dispositivi e le decisioni degli organi di giustizia sportiva emessi a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicati all’organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti ai sensi dell’art. 53. Dal combinato normativo delle disposizioni richiamate discende che è il momento della comunicazione alle parti quello da cui decorre il termine processuale di cui all’art. 101 cit., riguardando la “pubblicazione” la mera conoscenza e diffusione a terzi della pronuncia (CFA, Sez. IV, n. 44/2020-2021); del resto, l’art. 101, comma 2, CGS, indica come termine a quo per la notifica del reclamo due momenti (la pubblicazione o la comunicazione alle parti) alternativi tra di loro, come risulta dall’utilizzo della disgiunzione “o”. Ed essendo i due momenti alternativi, non può, ovviamente, prevalere il primo di essi (quale che esso sia), il che renderebbe inutile la previsione del secondo (CFA, Sez. IV, n. 50/2020-2021); non porta a conclusioni diverse la disposizione dell’art. 11, comma 4, secondo periodo del CGS CONI, perché a norma dell’art. 3, comma 2, CGS, “[p]er tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI”. L’applicazione del Codice CONI ha dunque carattere sussidiario e suppletivo rispetto a quello del Codice FIGC e dunque non può essere invocata nella presente controversia poiché il compendio normativo della FIGC disciplina in maniera completa ed esaustiva - al Capo II del Titolo IV - l’appello avverso le decisioni di primo grado. Esso perciò, sotto il profilo in questione, non richiede né consente alcuna integrazione ad opera di una fonte esterna.” (cfr. CFA, I^ Sez., n. 76/2021-2022).
A tale indirizzo interpretativo il Collegio intende dare continuità, nonostante il Concesio – come rilevato dal resistente Comitato – nel depositare il reclamo abbia fatto invece iniziale riferimento alla data di pubblicazione della decisione impugnata.
La decorrenza del termine perentorio per l’impugnativa costituisce infatti un dato oggettivo cioè non modificabile secondo le prospettazioni di parte, che spetta al giudice d’appello di individuare precisamente in applicazione della normativa di riferimento, al fine di valutare – anche d’ufficio – la tempestività o tardività del gravame.
Da quanto ora osservato consegue che il reclamo, essendo stato depositato nel terzo giorno dalla ricevuta comunicazione della decisione del Tribunale, è tempestivo.
Nel merito il reclamo stesso è però infondato.
Con Circolare riportata nel CU n. 19 del 23/8/2024 il Settore giovanile e scolastico della Federazione ha disciplinato – tra l’altro – lo svolgimento nella stagione 2024-2025 dei Campionati provinciali e locali Under 17 e Under 16 riservati alla categoria Allievi.
Per quanto qui interessa, la Circolare – dopo aver previsto per le Società la facoltà di partecipare ad un medesimo Campionato provinciale o locale con una o più squadre da collocare di norma in gironi diversi – dispone quanto segue al punto d5):
“La Società che iscrive più squadre è tenuta ad indicare, prima dell’inizio del Campionato di competenza, la squadra a cui debba essere riconosciuto il pieno diritto di classifica; la partecipazione di altre squadre di tale Società nonché la partecipazione di squadre già iscritte ai Campionati Nazionali Under 17 e Under 16 e/o Campionato regionale Under 17 e Under 16, a discrezione di ogni singolo Comitato, potrà essere considerata fuori classifica o con diritto di classifica ma senza la possibilità di conquistare il titolo provinciale/locale e di prendere parte alle fasi finali per l’aggiudicazione dello stesso e senza la possibilità di retrocedere e di prendere parte alle gare valevoli per la determinazione delle retrocessioni ove previste…”.
In sostanza, nel caso di iscrizione da parte di una stessa società di due squadre al medesimo campionato provinciale, spettava al Comitato regionale di decidere se considerare gli incontri della seconda squadra influenti ai fini della classifica finale (salva la preclusione di promozione finale per la squadra stessa) o se invece considerare questa seconda squadra “fuori classifica”, non calcolando cioè ai fini della classifica finale i risultati degli incontri tra detta squadra e le altre inserite nel girone.
In fatto, prima dell’inizio del campionato provinciale bresciano Allievi Under 17, la ACD Ospitaletto Franciacorta – che aveva iscritto 2 squadre – ha indicato come squadra B quella inserita nel Girone C (nel quale appunto militava il Concesio calcio) e come squadra A quella inserita in altro girone.
Per parte sua, il Comitato regionale Lombardia con CU n. 3 del 7/11/2024 ha stabilito che “La partecipazione di una “seconda squadra” o di una “squadra B” ai campionati/tornei provinciali Allievi U17 e U16, Giovanissimi U15 e U14 è da considerare con “CON DIRITTO DI CLASSIFICA – SENZA POSSIBILITA’ DI CONQUISTA DEL TITOLO PROVINCIALE”. (enfasi nel testo).
Ed è appunto in dichiarata applicazione di tale criterio direttivo – e cioè tenendo conto dei risultati di volta in volta conseguiti sul campo dalla squadra B dell’Ospitaletto Franciacorta - che con CU n. 46 del 8/5/2025 la delegazione di Brescia del Comitato regionale Lombardia – Lega nazionale dilettanti ha stilato la classifica finale del girone C del campionato provinciale Allievi under 17, collocando al primo posto la squadra dell’ASD Academy Monfortano.
La reclamante ASD Concesio Calcio torna a contestare la legittimità di tale classifica sotto diversi profili, che occorre dunque partitamente scrutinare.
Sotto un primo profilo, la reclamante deduce l’erroneità della classifica finale del girone in quanto stilata sulla base di un criterio applicabile solo ai campionati regionali e non ad un campionato provinciale quale quello cui il Concesio Calcio U 17 ha partecipato.
Il rilievo non ha fondamento, in quanto – come precisamente evidenziato dal Tribunale - il regolamento allegato al CU n.3 del 07.11.2024 del CRL prevede espressamente, come si è visto, che: “La partecipazione di una “seconda squadra” o di una “squadra B” ai campionati/tornei provinciali Allievi U17 e U16, Giovanissimi U15 e U14 è da considerare con “CON DIRITTO DI CLASSIFICA – SENZA POSSIBILITA’ DI CONQUISTA DEL TITOLO PROVINCIALE”. (enfasi nel testo).
Il regolamento è cioè chiarissimo nel disciplinare il proprio ambito di applicazione, che ricomprende appunto anche i Campionati/tornei provinciali Allievi U17.
Come specificamente dedotto dal resistente Comitato regionale, in senso analogo si è del resto espressa la Corte sportiva d’appello la quale, con la decisione di cui al CU n. 36 del 27.2.2025 – andando in contrario avviso rispetto al deliberato del Giudice Sportivo - ha stabilito la piena validità ai fini della classifica, con conseguente attribuzione del punteggio (conteggiato ai fini della classifica effettiva) a seconda del risultato ottenuto sul campo, degli incontri disputati proprio dalla squadra B dell’ Ospitaletto Franciacorta.
Sotto un diverso profilo la reclamante rappresenta che al termine del girone di andata del campionato è stata stilata una classifica provvisoria nella quale non si teneva conto dei risultati sin lì conseguiti sul campo dalla squadra B dell’Ospitaletto Franciacorta, così certificando in modo concludente la sostanziale inapplicabilità del diverso criterio poi utilizzato per la classifica finale.
Anche questo mezzo non ha fondamento, in quanto l’unico provvedimento avente valore legale ai fini che qui interessano è la classifica finale pubblicata con CU n. 46 del 8/5/2025 dalla delegazione di Brescia del Comitato regionale Lombardia – Lega nazionale dilettanti, classifica finale la cui legittimità in base ai criteri legalmente applicabili non può essere inficiata dalla evidente erroneità di atti di natura provvisoria o infraprocedimentale.
D’altra parte, nelle premesse del suddetto comunicato è chiaramente espressa la volontà della delegazione di correggere, applicando correttamente la normativa di riferimento come appunto interpretata anche dalla Corte sportiva d’appello, l’errore in precedenza commesso.
Né, come poi si vedrà, può ragionevolmente sostenersi che a seguito della pubblicazione della classifica provvisoria il Concesio sia stato tratto in errore e sia stato cioè indotto a ritenere che l’incontro con l’Ospitaletto da disputarsi nel girone di ritorno non avrebbe avuto incidenza sulla classifica finale.
Infine, con la doglianza di più pregnante rilievo, la reclamante deduce l’illegittimità del criterio adottato dal Comitato regionale in quanto lo stesso risulta deliberato quando il campionato era già da tempo iniziato e, in particolare, quando il Concesio aveva già disputato la gara di andata contro la squadra B dell’Ospitaletto.
Il mezzo va disatteso sulla base delle seguenti considerazioni.
Dal punto di vista letterale la circolare del Settore giovanile e scolastico di cui al citato CU n. 19 del 23/8/2024 sembra imporre soltanto alla società che iscrive più squadre al medesimo campionato di indicare prima dell’inizio del Campionato di competenza, la squadra a cui debba essere riconosciuto il pieno diritto di classifica, mentre non prevede un termine certo entro il quale il Comitato regionale deve esercitare la propria discrezionalità stabilendo il trattamento dei risultati conseguiti dalla squadra B.
Tuttavia, elementari ragioni di buon andamento dell’azione federale e di tutela dell’affidamento delle società partecipanti al campionato 2024/25, imponevano, ad avviso di questa Corte, che la regola applicabile fosse definita ed esternata prima dell’avvio del campionato stesso (iniziato nel settembre 2024) e non – come di fatto avvenuto nel caso in esame – solo col tardivo comunicato n. 3 del 7/11/2024.
Tuttavia, a giudizio della Corte, tale pur obiettiva irregolarità non perviene ad inficiare la legittimità della classifica finale, in primo luogo perché – in attesa della decisione del Comitato regionale – nessuna società poteva ipotizzare l’applicabilità dell’uno o dell’altro dei criteri utilizzabili: pertanto ogni società aveva interesse a conseguire il migliore risultato nelle gare contro l’Ospitaletto e dunque – come del resto espressamente e tassativamente richiesto dall’art. 48 comma 3 NOIF - a schierare nell’occasione la migliore formazione possibile in relazione alla sua situazione tecnica.
Per quanto riguarda poi in particolare la reclamante – che ora sostiene di aver invece confidato nell’adozione del criterio dell’irrilevanza dei risultati conseguiti contro l’Ospitaletto – gli atti dimostrano in modo obiettivo come in realtà il Concesio Calcio abbia sempre considerato detti incontri come rilevanti ai fini di classifica.
Il Concesio infatti non soltanto ha sostenuto la tesi della “rilevanza ai fini di classifica” davanti al Giudice sportivo ma soprattutto, in precedenza, ha ritenuto che un proprio giocatore squalificato per una giornata avesse scontato tale squalifica, appunto, non partecipando alla gara di ritorno contro l’Ospitaletto.
Dal momento che le squalifiche possono essere scontate – come è ovvio – soltanto in incontri validi ai fini di classifica, il Concesio ha pertanto dimostrato in modo concludente di essere consapevole dell’esistenza della opposta regola che ora invece mostra di disconoscere.
Di talché non può in concreto affermarsi che il ritardo del Comitato nell’esercizio della discrezionalità attribuitagli dall’ordinamento abbia in realtà leso concretamente l’affidamento della reclamante.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono il reclamo va pertanto respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Anastasi Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce