DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2024/2025 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 277 del 22.11.2024 – Delibera – GARA DEL 12/11/2024: ASD ROMA 1927 FUTSAL – ASD SPORTING SALA CONSILINA
GARA DEL 12/11/2024: ASD ROMA 1927 FUTSAL – ASD SPORTING SALA CONSILINA
Reclamo proposto da: ASD Roma 1927 Futsal Il Giudice Sportivo, Esaminato il reclamo in oggetto, rileva: Con il ricorso in questione la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.10 comma 6 lettera a) del C.G.S., per aver schierato nella gara in epigrafe il calciatore Fiuza Luan Felipe (nato il 02/08/1998), che non aveva titolo a partecipare all’incontro in quanto in posizione irregolare di tesseramento. Sostiene la reclamante, infatti, che il suddetto atleta alla data di disputa della gara veniva inserito nella distinta presentata all’arbitro come giocatore dilettante italiano proveniente da Federazione Estera formato in Italia, ma che al calciatore in questione in epoca antecedente l’incontro era stata revocata la cittadinanza italiana e la residenza anagrafica, aggiungendo che in mancanza di valido certificato di residenza non avrebbe potuto essere tesserato validamente dalla ASD Sporting Sala Consilina. A tal fine la società produceva documentazione proveniente dal Comune di Brusciano in forza della quale al predetto calciatore risultava revocata la cittadinanza italiana con efficacia retroattiva e con conseguente cancellazione dall’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente del predetto Comune. Considerato che, nel caso di specie, la verifica circa la posizione irregolare del predetto calciatore presuppone l’accertamento della validità del tesseramento del medesimo in favore della società Asd Società Sporting Sala Consilina; Rilevato che l’art. 88 C.G.S. attribuisce al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti, la competenza funzionale in ordine alle controversie riguardanti i tesseramenti; Ritenuta preliminare la questione relativa alla regolarità del suo tesseramento, peraltro funzionale anche all’eventuale applicazione delle sanzioni previste dall’art. 10, comma 6 lettera a) del C.G.S.;
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N.229 del 14/11/2025 decide: di sospendere il procedimento ex art. 89, comma 1, lett. b), C.G.S. e di rimettere gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti, affinché valuti la regolarità del tesseramento del calciatore Fiuza Luan Felipe, nato il 02/08/1998, in favore della Asd Sporting Sala Consilina. Con sospensione dei termini di cui all’art.54 del Codice di Giustizia Sportiva.