DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2024/2025 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 818 del 21.03.2025 – Delibera – GARA DEL 14/02/2025: ECOCITY GENZANO – PETRARCA CALCIO A 5

GARA DEL 14/02/2025: ECOCITY GENZANO – PETRARCA CALCIO A 5

 Reclamo proposto da: Petrarca C5 Il Giudice Sportivo; esaminato il ricorso proposto dalla Società PETRARCA CALCIO A 5 avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art 10 comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore BISSONI TIETZ THIAGO in posizione irregolare in quanto squalificato. Sostiene la reclamante che il prefato giocatore non avrebbe mai scontato la squalifica di una gara per recidiva in ammonizione inflitta nel precedente Comunicato ufficiale n.590 di omologazione delle gare del Campionato di Serie A maschile pubblicato in data 09/02/2025. Precisa la ricorrente che il calciatore in questione non aveva preso parte all’incontro Fortitudo Pomezia 1957/Ecocity Futsal Genzano disputata in data 11/02/2025 immediatamente dopo la pubblicazione del predetto Comunicato Ufficiale, ma che tale mancata partecipazione non poteva essere considerata utile ai fini dell’esecuzione della sanzione residua in quanto detto incontro non si era concluso per la rinuncia da parte dell’Ecocity Futsal Genzano. A sostegno di tale tesi richiamava la decisione dello scrivente Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 616 del 13.02.2025 con la quale la Ecocity Futsal Genzano era stata sanzionata con la perdita della gara col punteggio di 0-6 in quanto riconosciuta rinunciataria ai sensi e per gli effetti dell’art.53 NOIF. Sulla scorta di quanto sopra indicato, la reclamante chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6. Con le memorie depositate nei termini la società convenuta controdeduceva che il calciatore si trovava in posizione regolare proprio perché non inserito in distinta nel precedente incontro Fortitudo Pomezia 1957/Ecocity Futsal Genzano del 11/02/2025, incontro da ritenersi pienamente valido ai fini dell’esecuzione della squalifica poiché la gara si era disputata ed era stata interrotta definitivamente al minuto 11:12 del secondo tempo ma aveva generato un risultato valido per la classifica, considerato che nel novero delle gare utili ai fini dell’esecuzione dovevano essere incluse anche quelle vinte per 6-0 ai sensi dell’art. 10 del C.G.S.. Il ricorso è fondato e va accolto Preliminarmente si deve evidenziare come la ricostruzione operata dalla ricorrente circa la disciplina e le modalità di applicazione delle norme che regolano l’esecuzione delle sanzioni di squalifica dei calciatori sia condivisibile dallo scrivente Giudice. L’esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori è disciplinata dall’art.21 del Codice di Giustizia Sportiva, il quale ai commi 4 e 5 ha previsto che: “ 4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore o il tecnico sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo. Qualora la gara venga interrotta e prosegua in altra data per i soli minuti non giocati, il calciatore o il tecnico, che non vi abbia partecipato per scontare una squalifica, termina di scontare la stessa squalifica nella prosecuzione della gara. 5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non poteva prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene scontata e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.” Dagli accertamenti esperiti è risultato che il giocatore de quo nella precedente giornata di campionato di Serie A maschile era stato squalificato per una giornata effettiva di gara per recidiva in ammonizione (V infrazione) come da C.U. n.590 pubblicato in data 09/02/2025. Tale sanzione, dunque, fatto salvo quanto segue, avrebbe dovuto essere scontata nel successivo incontro Fortitudo Pomezia 1957/Ecocity Futsal Genzano del 11/02/2025. Tuttavia l’incontro in questione del 11/02/2025 non si è concluso in quanto la Società Ecocity Futsal Genzano ha rifiutato di portarlo a conclusione ed a causa di ciò è stata ritenuta dallo scrivente rinunciataria alla prosecuzione della gara ai sensi dell’art.53 delle NOIF con conseguente sanzione della perdita della gara col punteggio di 0-6. Decisione che ha trovato ulteriore conferma anche all’esito del giudizio di secondo grado, definito con la Decisione/0162/CSA-2024-2025 della C.S.A, che sul punto ha confermato “…le sanzioni ad essa inflitte dal Giudice Sportivo, atteso che la suddetta Società deve ritenersi rinunciataria alla prosecuzione della gara, e quindi responsabile della sua mancata conclusione….. (omissis)…..La determinazione del Primo Ufficiale di Gara, riportata negli atti ufficiali di gara, che – si ribadisce - ai sensi dell’art.61 del CGS deve ritenersi assistita da efficacia probatoria privilegiata, è stata ingiustificatamente disattesa dalla società Genzano, la quale, anche ai sensi dell’art.53 delle NOIF, aveva l’obbligo di riprendere e portare a termine l’incontro, al contrario di quanto accaduto, e quindi responsabile della sua mancata conclusione”. Da ciò consegue che poiché la Ecocity Futsal Genzano è stata riconosciuta rinunciataria alla prosecuzione della gara del 11/02/2025, ai sensi dell’art.21 comma 5, le era preclusa la possibilità di far scontare in quella stessa gara la squalifica residua al proprio giocatore, che invece avrebbe dovuto essere scontata in occasione della gara immediatamente successiva (ovverosia quella oggetto del presente ricorso disputata in data 14/02/2025). Per tale motivo il calciatore Bissoni Tietz Thiago non avrebbe potuto prendere parte all’incontro oggetto del presente ricorso in quanto ancora in corso di squalifica.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 656 del 19/02/2025 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società : ECOCITY FUTSAL GENZANO la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

 

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