DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2024/2025 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 1147 del 31.05.2025 – Delibera – GARA DEL 30/05/2025:ROMA 1927 FUTSAL – ECOCITY FUTSAL GENZANO
GARA DEL 30/05/2025:ROMA 1927 FUTSAL – ECOCITY FUTSAL GENZANO
Reclamo proposto da: Ecocity Futsal Genzano Il Giudice Sportivo; esaminato il ricorso proposto dalla Società ECOCITY FUTSAL GENZANO avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il ricorso depositato in data 31/05/2025 la ECOCITY FUTSAL GENZANO ha chiesto al Giudice Sportivo che venisse disposta la ripetizione della gara per asserito errore tecnico commesso dal direttore di gara nel corso dell’incontro. Rilevato che il preannuncio di reclamo proposto dalla società ECOCITY FUTSAL GENZANO non è pervenuto nelle modalità e nel rispetto dei termini abbreviati previsti dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 187/A del 27/02/2025 (richiamato anche nei C.U. 697 del 27 febbraio 2025 e C.U. 1102 del 21 maggio 2025) per le gare della fase di Play Off del Campionato di Serie A Maschile organizzato dalla Divisione Calcio a 5 (stagione sportiva 2024/2025) che tassativamente ha statuito " … per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati con esclusivo riferimento al risultato delle gare delle Fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini: 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo, è fissato entro 30 minuti dal termine della stessa; il preannuncio dovrà essere consegnato per iscritto in duplice copia agli arbitri della gara; 2) gli arbitri provederanno a consegnare copia del preannuncio alla controparte, annotando tale adempimento sul referto di gara alla voce “varie”;"; Rilevato dal referto di gara che l’incontro di cui trattasi è terminato alle ore 22:17 mentre il preannuncio di ricorso è stato consegnato dalla ricorrente all’arbitro alle ore 22:59 in singola copia anziché duplice copia, e che pertanto l’arbitro, oltre ad aver ricevuto in ritardo il preannuncio di ricorso, è stato impossibilitato a consegnare una copia del medesimo alla controparte. Ritenuto che i termini e le modalità previsti dall’art.67 comma 1 del C.G.S., così come modificati dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 187/A del 27/02/2025, sono perentori e devono essere rispettati a pena di irricevibilità del ricorso; Considerato, altresì, che la trasmissione alla controparte del preannuncio costituisce una condizione procedurale necessaria in quanto atta a consentire la corretta instaurazione del contradditorio tra le parti e il correlato diritto di difesa della controparte, e che in mancanza è precluso all’organo giudicante ogni valutazione del merito.
P.Q.M. decide:
a) di respingere il ricorso dichiarandolo irricevibile, provvedendo di conseguenza ad omologare il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro: ROMA 1927 FUTSAL – ECOCITY FUTSAL GENZANO 3 - 2 ; b) la tassa del ricorso viene addebitata.