F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0230/TFN – SD del 18 Giugno 2025 (motivazioni) – Gianluca Di Vittorio, Rossano Fuschillo e ASD Roma Calcio a 5 – Reg. Prot. 211/TFN-SD

Decisione/0230/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0211/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Serena Callipari – Componente

Amedeo Citarella - Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 giugno 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 27916/498pf2425/GC/SA/mg del 20 maggio 2025, depositato il 22 maggio 2025, nei confronti dei sigg.ri Gianluca Di Vittorio e Rossano Fuschillo, nonché nei confronti della società ASD Roma Calcio a 5, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. 27916/498pf24-25/GC/SA/mg del 20 maggio 2025, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare i signori Gianluca Di Vittorio e Rossano Fuschillo, all’epoca dei fatti rispettivamente Presidente dotato di poteri di rappresentanza e dirigente tesserato della società A.S.D. Roma Calcio a 5, nonché la stessa società, per rispondere:

- il sig. Gianluca Di Vittorio, della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 32, comma 2, del CGS, nonché dall’art. 94 septies, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere omesso di sottoscrivere col calciatore minore B.D.T., tesserato per la società A.S.D. Roma Calcio a 5 in data 17.7.2024, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 28 del D.LGS. 36/2021, contratto che veniva sottoscritto apparentemente dal predetto, dal calciatore minore B.D.T. e dai genitori di quest’ultimo, creato artificiosamente ai fini di procedere al successivo svincolo del calciatore avvenuto in data 19.11.2024 e la cui sottoscrizione è risultata apocrifa, in quanto le sottoscrizioni sono state espressamente disconosciute sia dal predetto che dal calciatore B.D.T. e dai genitori di quest’ultimo;

- il sig. Rossano Fuschillo, della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dall’art. 94 septies, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere il predetto gestito il tesseramento del calciatore minore sig. B.D.T., sia con riguardo alla tenuta dei contatti preliminari con il predetto calciatore che con i di lui genitori, che con riguardo alla trasmissione e sottoscrizione del tesseramento del 17.7.2024 nonché di una scrittura privata denominata “Accordo triennale” sottoscritta in pari data, redatta su carta intestata di una società non affiliata F.I.G.C., non provvedendo al deposito contestuale del contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 28 del D.LGS. 36/2021;

- la società A.S.D. Roma Calcio a 5 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del CGS per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai signori Gianluca Di Vittorio e Rossano Fuschillo, come descritti nei capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto “Presunte irregolarità in ordine ai rapporti intercorsi tra un calciatore minorenne e la società ASD Roma Calcio A5”, risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 16.12.2024 al n. 498 pf 24-25. Nel corso dell’attività istruttoria, sentiti i signori Rossano Fuschillo, Gianluca Di Vittorio e la sig.ra F.S., genitore del minore B.D.T., come da verbali in atti, sono stati altresì acquisiti i seguenti documenti:

- esposto della madre del calciatore minore B.D.T. del 25.11.2024, pervenuto via pec in data 29.11.2024, con allegati copia “Accordo triennale” del 17.7.2024, copia incartamento pratica di tesseramento del 17.7.2024, copia corrispondenza del 3.9.2024 e 11.11.2024, copia contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 31.10.2024, screenshot di conversazioni whatsapp; - foglio di censimento della società A.S.D. Roma 1927 Futsal relativo alla stagione sportiva 2024 - 2025 completo di organigramma;

- contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra il sig. B.D.T. e la società A.S.D. Roma Calcio A5 del 31.10.2024;

- contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra il sig. B.D.T. e la società A.S.D. Roma 1927 Futsal del 9.12.2024;

- foglio di censimento della società A.S.D. Roma Calcio a 5 relativo alla stagione sportiva 2023 - 2024 completo di organigramma; - estratto di posizione tesseramento del calciatore minore sig. B.D.T.;

- dichiarazione di risoluzione consensuale del contratto di lavoro sportivo tra la società A.S.D. Roma Calcio A5 ed il calciatore, minore, sig. B.D.T. dell’8.11.2024;

- scheda posizione matricola della società A.S.D. Roma Calcio a 5.

All’esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, il sig. Rossano Fuschillo ha chiesto di essere ulteriormente sentito ed ha inviato, per il tramite dell’avv. Anna Maria Ciccaglioni, una memoria difensiva in cui ha contestato ogni addebito, sostenendo di essersi limitato, in quanto privo di poteri di firma ed estraneo all’attività amministrativa, a segnalare il giovane calciatore alla società e a fare da tramite, nei confronti di questa, della richiesta di svincolo del minore pervenuta dai suoi genitori, per tale motivo sicuramente a conoscenza dell’avvenuta sottoscrizione  del precedente contratto nei termini concordati.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 10.06.2025, i deferiti non hanno svolto attività difensiva.

Il dibattimento

All’udienza del giorno 10.6.2025, svoltasi in modalità video conferenza, hanno preso parte l’avv. Francesco Tropepi, per la Procura Federale, e l’avv. Anna Maria Ciccaglioni per il sig. Rossano Fuschillo.

Nessuno è comparso per il sig. Gianluca Di Vittorio e la società A.S.D. Roma Calcio a 5.

L’avv. Tropepi, riportatosi al deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

per il sig. Gianluca Di Vittorio, mesi 6 (sei) di inibizione; per il sig. Rossano Fuschillo, mesi 6 (sei) di inibizione; per la società A.S.D. Roma Calcio a 5, ammenda di 900,00 (novecento/00).

L’avv. Ciccaglioni, per Rossano Fuschillo, ha contestato ogni addebito negli stessi termini di cui alla memoria inviata alla Procura federale dopo la notifica della CCI; ribadita, pertanto, l’estraneità del proprio assistito all’attività amministrativa, ha concluso per il proscioglimento del ridetto.

Il sig. Rossano Fuschillo ha ribadito la propria estraneità ai fatti. All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

L’odierno procedimento trae origine dall’invio alla Procura Federale, in data 29.11.2024, di copia della querela che la sig.ra F.S., genitore del minore B.D.T., assume di avere inoltrato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Secondo la versione prospettata dalla querelante:

- il minore BDT e i di lui genitori, in data 17.7.2024, sottoscrivevano con la “A.S. Roma C5 Srls”, rappresentata da Gianluca Di Vittorio, una scrittura privata avente ad oggetto un accordo triennale con il quale la società si obbligava a corrispondere al minore la somma mensile di 500,00#, facendosi carico di vitto, alloggio e del pagamento della scuola privata “Kennedy”;

- contestualmente, tra le medesime parti era sottoscritta una richiesta di tesseramento in favore della diversa società “A.S.D. Roma A5”, anch’essa rappresentata dal Di Vittorio, con una dichiarazione di prestazione di natura volontaria di durata annuale;

- gli accordi venivano disattesi; le somme concordate non venivano corrisposte; la quota di iscrizione all’istituto scolastico non veniva pagata; all’esito di un infortunio occorso durante una partita amichevole, non erano prestate le cure richieste dal caso;

- solo in data 19.11.2024 si perveniva allo svincolo del minore, ora tesserato per la società A.S.D. Roma 1927 Futsal;

- presso i competenti uffici federali risultava depositato unicamente un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la società A.S.D. Roma Calcio A5, sottoscritto il 31.10.2024, le cui sottoscrizioni risultavano essere apocrife.

L’“accordo triennale” versato in atti, portante la data del 17.7.2024, le cui sottoscrizioni non sono contestate, documenta inconfutabilmente l’intervenuto accordo tra la A.S. Roma Calcio a 5 ssd, nella persona del sig. Gianluca di Vittorio, il minore e i di lui genitori, nei termini riferiti nella querela. Per quanto qui di interesse, a nulla rileva che l’accordo sia stato riportato su carta intestata di una società apparentemente denominata “AS ROMA C5 srls”, in quanto nella sottoscrizione del documento è chiaramente speso il nome della “A.S. Roma calcio a 5 ssd” con la sottoscrizione del sig. Gianluca Di Vittorio.

La circostanza è altresì confermata dal Fuschillo (La scrittura privata con il Bryan Di Troia ricordo che fu fatta in data 17 luglio 2024), oltre che dallo stesso sottoscrittore dell’accordo, Di Vittorio, sebbene il primo abbia poi sostenuto che con il calciatore era intervenuto un rapporto di volontariato annuale fino al 30 giugno 2025, ed il secondo di ignorare la pattuizione del compenso mensile di 500,00.

Pur in presenza di un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, tra l’altro prevedente per il primo anno un compenso mensile di 500,00#, il rapporto non veniva formalizzato nei modi e termini di cui al d. lgs. n. 36/2021.

A tale proposito, infatti, l’art. 94-septies delle NOIF prevede che, in presenza dei requisiti di cui agli art. 25 e 28 del d. lgs. cit., “1. I giocatori/giocatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021”, “anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative” (art. 25, co. 2. d. lgs. cit.).

Per quanto rileva, l’art. 25, co. 1 del d. lgs. cit. considera lavoratore sportivo, tra gli altri, l’atleta che “ esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato”, mentre l’art. 26 definisce l’ambito normativo di riferimento e l’art. 28, con espresso riferimento al rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, prevede che “il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente: a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.”

Stante il chiaro disposto normativo è di tutta evidenza come la società, nella evidente consapevolezza della precedente omissione, abbia cercato di porvi rimedio con il contratto del 31.10.2024, solo a seguito della insistente richiesta di svincolo da parte del genitore del minore, peraltro con contratto le cui sottoscrizioni sono state anche disconosciute.

Alla luce di quanto precede, pertanto, deve ritenersi accertata con ragionevole certezza la responsabilità del sig. Gianluca Di Vittorio per avere omesso di sottoscrivere con il giovane calciatore B.D.T. un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 28 del d. lgs. 36/2021, come previsto dall’art. 94-septies, co. 1 e 2, NOIF così disattendendo il precetto di cui all’art. 32, co., 2 CGS che ne imponeva il tesseramento conformemente alle disposizioni federali e al regolamento della Lega di appartenenza.

Alle stesse conclusioni non è dato addivenire quanto alla posizione del sig. Rossano Fuschillo, dirigente non munito di poteri di firma, per la evidente estraneità del medesimo alla gestione della società, onde ne va dichiarato il proscioglimento.

Nessuno dubita che il Fuschillo abbia gestito il tesseramento del minore, circostanza nemmeno negata; si tratta, però, di attività consentitagli dall’art. 32, co. 1, CGS perché svolta nell’interesse della società di appartenenza, nel mentre è evidente che ogni ulteriore attività di carattere amministrativo non potesse che fare carico alla società, come del resto chiaramente previsto dall’art. 94-septies, co. 2, secondo e terzo cpv delle NOIF (I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei giocatori/giocatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi. Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta al/alla giocatore/giocatrice).

Dei fatti ascritti al sig. Gianluca Di Vittorio risponde anche la società ASD Roma Calcio A5 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, co. 1 CGS.

Tenuto alfine conto del disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale la sanzione va commisurata per avere un “adeguato effetto dissuasivo” (CFA - S.U. n. 110-2022/2023), in adesione alla richiesta della Procura federale, limitatamente alle posizioni del sig. Gianluca Di Vittorio e della ASD Roma Calcio A5, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Rossano Fuschillo.

Irroga le seguenti sanzioni:

  • per il sig. Gianluca Di Vittorio, mesi 6 (sei) di inibizione;
  • per la società ASD Roma Calcio a 5, euro 900,00 (novecento/00) di ammenda.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 giugno 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                                 Carlo Sica

 

Depositato in data 18 giugno 2025.

 

IL SEGRETARIO

   Marco Lai

 

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