F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0240/CSA pubblicata del 20 Giugno 2025 –Sig. Polito Ciro
Decisione/0240/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0332/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Carmine Volpe – Presidente
Lorenzo Attolico - Componente
Andrea Lepore - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0332/CSA/2024-2025, proposto dal sig. Ciro Polito in data 28.05.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 216 del 22.05.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10.06.2025, il Prof. Avv. Andrea Lepore e udito l’avv. Filippo Pandolfi per il reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
In data 28.05.2025, il sig. Ciro Polito ha proposto reclamo avverso la delibera del Giudice sportivo, pubblicata in C.U. n. 216 del 22 maggio 2025, mediante la quale, in relazione alla gara Catanzaro/Spezia, veniva irrogata la sanzione dell’inibizione a tutto il 14 luglio 2025 ed ammenda di euro 10.000,00 «per avere, al termine del primo tempo, nello spazio adiacente agli spogliatoi, rivolto in modo polemico una critica irrispettosa all’operato arbitrale, successivamente, assumeva un atteggiamento minaccioso nei confronti degli Ufficiali di gara, rivolgendo, inoltre, un’espressione irriguardosa al Quarto Ufficiale, impedendo anche, in maniera vigorosa, la chiusura della porta del loro spogliatoio».
Il dirigente contesta la decisione del giudice di prime cure, soffermandosi su alcuni accadimenti che non sarebbero stati adeguatamente valorizzati nel provvedimento di primo grado. Si duole segnatamente della eccessiva gravosità della sanzione, in quanto, a suo parere, non avrebbe tenuto un comportamento realmente irriguardoso o, tanto meno, minaccioso nei confronti della quaterna arbitrale. A suffragio di tale contestazione, sottolinea presunte discrasie tra quanto affermato nel proprio referto dagli ufficiali di gara rispetto a quanto evidenziato nel rapporto dei delegati della Procura federale. I primi, infatti, non avrebbero riportato alcune gravi espressioni diversamente refertate dai delegati. In questa direzione si richiama ad alcuni precedenti di questa Corte al fine di escludere le dichiarazioni dei rappresentanti della Procura e, di conseguenza, attenuare le sanzioni.
Conclude chiedendo:
- in via principale, di accogliere il presente reclamo e per l’effetto, in riforma dell’impugnata delibera, rideterminare la sanzione della squalifica, irrogata al direttore Ciro Polito, con riduzione a tutto il 14 giugno con annullamento dell’ammenda di €10.000,00;
- in via subordinata, di ridurre la sanzione della squalifica a tutto il 14 giugno con ammenda di € 10.000,00;
- sempre in via subordinata, di ridurre la sanzione ad un mese di squalifica (ovvero a tutto il 22 giugno) con annullamento dell’ammenda di €10.000,00;
- sempre in via subordinata, in riforma della gravata squalifica, di ridurre la sanzione ad un mese di squalifica (ovvero a tutto il 22 giugno) con ammenda di €10.000,00;
- sempre in via subordinata, in riforma della gravata squalifica, di ridurre la sanzione a tutto il 30 giugno, con annullamento dell’ammenda di €10.000,00; sempre in via subordinata, di ridurre congruamente la gravata decisione, in maniera ritenuta equa e di giustizia.
Il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte, esaminati gli atti, valutate le motivazioni, ritiene che il reclamo debba essere respinto per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va ribadito che la relazione dei delegati della Procura federale, dalla quale – unitamente al referto degli ufficiali di gara – si evincono i comportamenti ascritti al sig. Polito, fa parte dei documenti di gara (cfr. Corte sportiva d’appello, 7 aprile 2025, dec. n. 0179/CSA-2024-2025).
Come da giurisprudenza di questa Corte, è possibile osservare che, quand’anche il rapporto della Procura federale possa non essere considerato dotato di una «speciale efficacia di “piena prova” ex art. 61, comma 1, C.G.S., lo stesso ben può essere posto dall’Organo di giustizia sportiva a base e fondamento del proprio convincimento, anche attesa, da un lato, la dettagliata descrizione dei fatti nello stesso contenuto, [...] dall’altro, la fede, comunque, privilegiata dallo stesso rivestita. In diversi termini, il valore di piena prova assegnato dal codice di giustizia sportiva al solo referto del direttore di gara non esclude né che il rapporto dei collaboratori della Procura federale sia incluso negli atti ufficiali di gara, né, ad ogni buon conto, che il predetto medesimo rapporto assurga, comunque, a elemento di prova che, considerata la fede privilegiata (e la presunzione, pur relativa, che dallo stesso deriva), in difetto di – specifici ed ammissibili – contrari elementi probatori ben può essere posto a base della decisione del giudice sportivo» (così, Corte sportiva d’appello, 26 maggio 2022, dec. n. 314/CSA/2021-2022).
Ciò posto, nel rapporto dei delegati della Procura federale si legge che «alla fine del primo tempo, al rientro nello spogliatoio, mentre la componente arbitrale faceva accesso nella propria stanza, dinanzi alla porta d’ingresso, il direttore sportivo del Catanzaro sig. Ciro Polito, non iscritto in distinta gara, ha tentato di fare irruzione all’interno dello spogliatoio arbitrale ma è stato bloccato dal quarto uomo ed in questo frangente ha contestato vibratamente l’operato del direttore di gara rivolgendosi allo stesso con tono irrispettoso e minaccioso. Dopo essere stato invitato ad allontanarsi e ad usare un tono non ostile, ha cercato nuovamente di introdursi all’interno della stanza nonostante l’invito ad uscire ed è stato sollecitato a chiudere la porta dal quarto uomo che lo ha nuovamente invitato a mantenere un comportamento idoneo. A questo punto si è rivolto al direttore di gara dicendo: “fai il fenomeno ma non capisci un […] entro dove voglio e tu non mi dici quello che devo fare” cercando di entrare con prepotenza e con forza all’interno della stanza nonostante l’invito del quarto uomo a uscire, impedendo così la chiusura della porta. Dopo aver continuato a usare toni irrispettosi si è allontanato dal predetto luogo e ha continuato a urlare».
A tale ricostruzione si aggiunge, come accennato, anche quella contenuta nel referto dell’arbitro e degli ufficiali di gara, che – come noto – ha fede privilegiata ex art. 61, comma 1, C.G.S., ove si legge che «al termine del 1T, il sig. Ciro Polito, tesserato della soc. Ospitante non iscritto in distinta, si trovava di fronte alla porta di accesso dello spogliatoio arbitrale e attendeva il rientro della quaterna. A questo punto con atteggiamento polemico mi chiedeva “ma come si fa?”, domanda poi ripetuta urlando. Senza rispondere il team arbitrale rientrava negli spogliatoi, ma a questo punto l’atteggiamento del sig. Polito diventava minaccioso e lo stesso iniziava ad urlare “fenomeno” al sottoscritto. Andrea Colombo, IV uff. e ultimo a rientrare, provava quindi a chiudere la porta dello spogliatoio, ma il sig. Polito con lo stesso atteggiamento e urlando “io sono il direttore, fenomeno” non gli consentiva di chiudere la porta dello spogliatoio arbitrale, che teneva aperte con il piede e con le mani. Quanto descritto avveniva sotto gli occhi degli incaricati della procura, grazie all’intervento dei quali potevamo chiudere la porta del nostro spogliatoio».
In ragione a simili evidenze, si rileva che il comportamento del sig. Polito, di là da qualsiasi circostanza esposta nelle memorie, è da considerarsi senza alcun dubbio quantomeno irriguardoso e in violazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S., e per tale motivo va senza dubbio fortemente stigmatizzato. È bene rammentare che, secondo la norma in parola, in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara la sanzione minima prevista per i dirigenti è la inibizione per 2 mesi.
Il direttore Polito, in qualità di dirigente di massimo rilievo del proprio sodalizio, avrebbe il dovere, ancor più dei propri calciatori, di mantenere un comportamento decoroso e osservare una condotta esemplare nei confronti degli ufficiali di gara e dei delegati della Procura federale (art. 4 C.G.S.), nonostante la concitazione del momento. La puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte e irriguardose azioni, costituisce un contegno assolutamente esigibile da qualsiasi tesserato (in questa direzione, ex plurimis, cfr. Corte sportiva d’appello, 1 aprile 2021, dec. n. 137/CSA/2020-2021; Corte sportiva d’appello, 2 maggio 2022, dec. n. 271/CSA/2021-2022; Corte sportiva d’appello, 12 dicembre, 2023, dec. n. 0072/CSA/2023-2024).
Vista la condotta descritta nei documenti di gara, le sanzioni dell’inibizione fino al 14 luglio 2025 e dell’ammenda di euro 10.000 inflitte dal Giudice sportivo risultano, dunque, assolutamente proporzionate.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Lepore Carmine Volpe
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce