F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0231/TFN – SD del 20 Giugno 2025 (motivazioni) – Fabio Morganti – Reg. Prot. 210/TFN-SD

Decisione/0231/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0210/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Serena Callipari – Componente

Andrea Giordano - Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 giugno 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 28088/637pf 24-25 GC/GR/mf del 21 maggio 2025, depositato il 22 maggio 2025, nei confronti del sig. Fabio Morganti, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento a carico del sig. Fabio Morganti, per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma, sia in relazione a quanto disposto dagli artt. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico e 94, comma 1, lett. a) e b) delle N.O.I.F., per avere lo stesso concordato, nelle stagioni sportive 2023-2024 e 2024-2025, un compenso economico mensile con la società Sparta Novara, a fronte di accordi ufficiali con la predetta società che prevedevano l’accettazione dell’incarico a titolo gratuito.

La fase istruttoria

Il deferimento, preceduto da rituale comunicazione di conclusione delle indagini datata 11 aprile 2025 (notificata anche al sig. Antonio Sarchiello, al sig. Giovanni Della Noce e alla Società Sparta Novara, cui è stata poi applicata la sanzione ai sensi dell’art. 126 C.G.S.), trae fondamento dall’ampia istruttoria svolta dalla Procura Federale.

Risulta, invero, agli atti il seguente compendio probatorio:

- copia del bonifico bancario disposto in data 23 ottobre 2024 dalla società Sparta Novara;

- copia di analogo bonifico disposto in data 27 novembre 2024;

- dichiarazione di prestazione di natura volontaria del 7 ottobre 2024;

- comunicazione avente a oggetto l’esonero dell’incarico, senza giusta causa, del sig. Morganti;

- diffida ad adempiere per esonero del medesimo Morganti;

- corrispondenza “whatsapp”;

- richiesta di tesseramento del tecnico;

- foglio di censimento della società Sparta Novara;

- organigramma della medesima società;

- estratto storico di tesseramento.

Parimenti constano i verbali relativi alle audizioni dei sigg. Antonio Sarchiello, Giovanni Della Noce, Andrea Cetro e Renzo Russo.

Il dibattimento

Il giudizio è stato chiamato alla riunione del 10 giugno 2025.

Nel confermare la contestazione mossa con l’atto di deferimento, la Procura Federale si è in toto riportata a quest’ultimo, chiedendo l’irrogazione della sanzione di mesi 3 (tre) di squalifica. Nessuno è comparso per il deferito, sig. Fabio Morganti.

I motivi della decisione

Deve essere, in apicibus, dichiarata l’inammissibilità dell’istanza formulata dal deferito, che ha chiesto il rinvio dell’odierna riunione.

Essa istanza non risulta, invero, depositata nelle modalità previste dal processo sportivo telematico, oltre ad appalesarsi manifestamente generica e sprovvista della necessaria documentazione a suffragio. Ciò premesso, il deferimento è fondato nei termini che, di seguito, si espongono.

Risulta inequivocabilmente agli atti l’avvenuta corresponsione, al Morganti, di somme mensili da parte della società Sparta Novara (comprovate dalle copie di bonifici bancari con precipue causali), di cui lo stesso è stato allenatore, in relazione alle stagioni sportive 2023-2024 e 2024-2025.

Lungi dal trovare fondamento in previ accordi scritti, parimenti emerge ex actis che le uniche ufficiali pattuizioni rinvenibili – quelle datate 7 ottobre 2024 – contemplano la previsione di non onerosità delle prestazioni del deferito.

La divergenza tra gli accordi ufficiali, recanti espressa dichiarazione in punto di natura volontaria delle prestazioni, e le successive erogazioni periodiche trova plurime conferme nella piattaforma probatoria.

Non possono, segnatamente, non rilevare le audizioni dei sigg.ri Antonino Sarchiello, Giovanni Della Noce e Renzo Russo, il cui contenuto non risulta inficiato da risultanze di diverso tenore.

Come emerge dall’audizione del Della Noce, ai tempi consigliere tesserato per la società Sparta Novara, quest’ultima e il Morganti hanno siglato precisi accordi di volontariato, con riferimento a entrambe le stagioni oggetto del deferimento (si veda il verbale del 18 febbraio 2025: “[…] ho curato io la stesura dell’accordo di volontariato con i dati del sig. Morganti sia per la stagione agonistica 2023/2024 che per la stagione 2024/2025”); impostazione, quest’ultima, che ha trovato conferma nell’audizione del Sarchiello, da cui risulta l’avvenuta conclusione di ufficiali accordi di prestazioni di natura volontaria, peraltro alla presenza del Della Noce e del Russo (si veda la dichiarazione datata 18 febbraio 2025: “[…] il sig. Morganti ha firmato un accordo di volontariato senza alcun importo. […] al momento della firma del sig. Morganti erano presenti nella segreteria il sig. Della Noce e il Vice Presidente Renzo Russo che hanno assistito alla sottoscrizione dell’atto”).

Univoche appaiono le dichiarazioni del Russo, che si è detto essere a conoscenza di regolari pagamenti, a fronte di previ accordi sprovvisti di importi (si veda il verbale del 26 febbraio 2025: “In quella data ho visto il sig. Morganti che era venuto per sottoscrivere sia il modulo di tesseramento che la dichiarazione di prestazione di natura volontaria”), e ha recisamente negato ogni presunta contraffazione della sottoscrizione del deferito.

I bonifici bancari e le stesse dichiarazioni agli atti dimostrano che, ad onta del testuale tenore delle pattuizioni, il Morganti ha percepito emolumenti periodici.

Manifestamente emerge la difformità del contegno contestato al deferito rispetto all’ampia e generale clausola dei “principi della lealtà, della correttezza e della probità” (valori etici, questi ultimi, afferenti al c.d. spirito sportivo, che assumono giuridica consistenza in forza del Codice e devono essere di volta in volta individuati in base alle specifiche circostanze del caso concreto – ad es., Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, 13 ottobre 2017, n. 76), nonché rispetto alle disposizioni contenute artt. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico e 94, comma 1, lett. a) e b) delle N.O.I.F., avendo il Morganti – con ogni evidenza – concordato compensi economici a fronte di accordi ufficiali che prevedevano l’assoluta volontarietà dell’incarico (ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36); accordi invero recanti sottoscrizioni della cui autenticità non è, allo stato degli atti, consentito dubitare, anche attesa l’assenza di idonea contestazione in sede di contraddittorio predibattimentale.

La mancanza, nel fascicolo, di smentite dell’impostazione della Procura Federale, avvalorata da numerose risultanze di tenore omologo, rende doverosa l'affermazione di responsabilità del Morganti.

Rilevata la congruità del trattamento sanzionatorio chiesto dalla Procura Federale, considerati tutti gli elementi oggettivi e soggettivi rilevanti nel caso di specie, questo Tribunale ritiene equa la sanzione di mesi 3 (tre) di squalifica.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Fabio Morganti la sanzione di mesi 3 (tre) di squalifica.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 giugno 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Giordano                                                    Carlo Sica

 

Depositato in data 20 giugno 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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