F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0233/TFN – SD del 23 Giugno 2025 (motivazioni) – Domenico Calì, Alessio Tomasello, Dario Palermo, USD Messana 1966 e ASD Jonia Calcio FC – Reg. Prot. 235/TFN-SD
Decisione/0233/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0235/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini – Componente
Giammaria Camici - Componente (Relatore)
Amedeo Citarella – Componente
Gaia Golia – Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 19 giugno 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30371/946pf2425/GC/GR/ff del 13 giugno 2025 nei confronti dei sigg.ri Domenico Calì, Alessio Tomasello, Dario Palermo, nonché nei confronti delle società USD Messana 1966 e ASD Jonia Calcio FC, la seguente
DECISIONE
Con atto del giorno 13 giugno 2025, depositato lo stesso giorno, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:
- il Sig. Domenico CALÌ, tesserato quale tecnico della società U.S.D. MESSANA 1966 per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 30, comma 1, del C.G.S., nonché degli artt. 19, comma 1, lett. c) e d), e 37, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva in quanto poneva in essere in data 22 marzo 2025, in concorso con i Sig.ri Alessio TOMASELLO e Dario PALERMO, tutti calciatori tesserati per la società U.S.D. Messana 1966, nonché con altri soggetti allo stato non individuati, atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara A.S.D. JONIA CALCIO F.C. – U.S.D. MESSANA 1966 del 22 marzo 2025, valevole per il Campionato di Under 17 regionale - Girone “C”, organizzato dal CR Sicilia, terminata con il risultato di 2-2. Il tutto come meglio descritto nella parte motiva.
− Sig. Alessio TOMASELLO, tesserato quale calciatore della società U.S.D. MESSANA 1966 per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 30, comma 1, del C.G.S. per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per aver posto in essere in data 22 marzo 2025 in concorso con i Sig.ri Domenico CALÌ e Dario PALERMO, tesserati per la società U.S.D. MESSANA 1966, nonché con altri soggetti allo stato non individuati, atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara A.S.D. JONIA CALCIO F.C. – U.S.D. MESSANA 1966 del 22 marzo 2025, valevole per il Campionato di Under 17 regionale Girone “C” organizzato dal CR Sicilia terminata con il risultato di 2-2. Il tutto come meglio descritto nella parte motiva.
− Sig. Dario PALERMO, tesserato quale calciatore della società U.S.D. Messana 1966 per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 30, comma 1, del C.G.S. per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per aver posto in essere in data
22 marzo 2025 in concorso con i Sig.ri Domenico CALÌ e Alessio TOMASELLO, tesserati per la società U.S.D. MESSANA 1966, nonché con altri soggetti allo stato non individuati, atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara A.S.D. JONIA CALCIO F.C. – U.S.D. MESSANA 1966 del 22 marzo 2025, valevole per il Campionato di Under 17 regionale - Girone “C” organizzato dal CR Sicilia terminata con il risultato di 2-2. Il tutto come meglio descritto nella parte motiva.
− società U.S.D. MESSANA 1966 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai suoi tesserati Domenico CALÌ, Alessio TOMASELLO, Dario PALERMO e Alessio CARIDDI, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;
− società A.S.D. JONIA CALCIO FC a titolo di responsabilità presunta ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara A.S.D. JONIA CALCIO F.C. – U.S.D. MESSANA 1966 del 22 marzo 2025, per il Campionato di Under 17 regionale - Girone “C” organizzato dal CR Sicilia terminata con il risultato di 2-2, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione e, in particolare, per aver beneficiato del comportamento dei tesserati della U.S.D. MESSANA 1966 che ha permesso alla A.S.D. JONIA CALCIO F.C. di guadagnare illecitamente un punto in classifica che gli permettesse di raggiungere la A.S.D. ALKANTARA al primo posto in classifica della regular season e, di conseguenza, la possibilità di giocare con la stessa una gara di spareggio che potesse determinare la effettiva vincitrice del girone.
La fase istruttoria
In data 1.04.2024 la Procura Federale, a seguito di una nota inoltratale in data 24.03.2024 dal Presidente del C.R. Sicilia della LND, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 946pf23-24 avente ad oggetto “Presunto illecito sportivo, verificatosi nel corso della partita Jonia Calcio F.C. - Messana 1966, svoltasi il 22 marzo 2025”.
Con la richiamata nota il Presidente del C.R. Sicilia rimetteva alla Procura Federale la copia di una denuncia di illecito pervenutagli dal Sig. Antonio LO PRESTI, Vice Presidente dell’ASD ALKANTARA, il quale rappresentava gravi irregolarità verificatesi nel corso della gara A.S.D. JONIA CALCIO F.C. – U.S.D. MESSANA 1966 del 22 marzo 2025, valevole per il Campionato di Under 17 regionale - Girone “C”, allorquando, a suo dire, nel corso del secondo tempo, mentre il MESSANA conduceva la gara con il punteggio di 2 a 1, l’allenatore di detta società cominciava a far uscire alcuni giocatori dal campo con l’evidente intento di rimanere in sette e far vincere la JONIA che così si sarebbe aggiudicata il Campionato. L’allenatore del MESSANA non riusciva nel suo intento in quanto otto calciatori si rifiutavano di uscire dal campo. Durante il tempo di recupero una dei calciatori precedentemente usciti rientrava in campo e atterrava platealmente un avversario in area procurando il rigore che permetteva alla JONIA di appaiare l’ALCANTARA in testa al campionato, così guadagnando il diritto allo spareggio. Allegava un file audio, una chat di sfogo della mamma di un calciatore del MESSANA e una serie di video dai quali si poteva rilevare che la predetta Società aveva giocato in otto per alcune frazioni della gara e che in occasione del rigore, scaturito da un fallo su un calcio d’angolo ripetuto, il portiere aveva presuntivamente indicato all’attaccante avversario dove calciare il rigore.
Il Presidente del C.R. Sicilia allegava, a sua volta, il referto arbitrale della gara e le copie dei fogli censimento delle Società interessate.
Inoltre, in data 9/4/2025 l’O.d.V. della F.I.G.C. inoltrava alla Procura Federale una segnalazione anonima del 26/3/2025, identificata come n.99 del 26/3/2025, alla quale erano allegati n.3 file video in formato “mp4” riguardanti alcuni frangenti della gara in oggetto. Quanto affermato nella denuncia e le rappresentazioni di cui ai filmati confermavano sostanzialmente quanto già esposto dal vicepresidente della Società ASD ALKANTARA.
Nel corso dell’attività istruttoria veniva poi acquisita una chat - composta di messaggi sia scritti che vocali - sviluppatasi sul social network Instagram il giorno 5/4/2025 tra il calciatore della società USD MESSANA 1966 Alessio CARIDDI (che ha partecipato alla gara in questione) e il calciatore della società ASD ALKANTARA Samuele GRECO, nonché altra chat dell’11/04/2025 sempre tra il CARIDDI e il GRECO. Veniva quindi acquisito anche uno screenshot del profilo Instagram dello stesso CARIDDI, riconosciuto come suo dal calciatore.
L’Ufficio inquirente acquisiva inoltre un messaggio inviato tramite l’applicazione whatsapp dall’allenatore della USD MESSANA 1966, Sig. Domenico CALÌ alla madre del calciatore Jordan MILORO della USD MESSANA 1966, Sig.ra Gerti FONTANA, del seguente tenore: “Buonasera signora, con tutto il rispetto non mi è piaciuto il suo di comportamento, chi ha giocato a calcio e chi vorrà continuare a farlo, imparerà che ci sono dinamiche oltre la partita” e “IO non mi vergogno di nulla, …”.Veniva poi acquisito il “link” (https://youtu.be/Qg3izzLVt8Q?si=WwXH9_s4PqoyquUB) da cui era stato possibile effettuare il “download” dell’intera gara JONIA CALCIO FC – USD MESSANA 1966 del 22.03.2025.
L’attività istruttoria proseguiva quindi con l’audizione del Sig. Antonino Maurizio LO PRESTI, vicepresidente della società ASD ALKANTARA, del Direttore di gara Sig. Matteo Di BELLA, dei calciatori del MESSANA Sigg. ri Alessio TOMASELLO, Jordan MILORO, Francesco VISCUSO, Niccolò Domenico RESTUCCIA, Andrea LA ROSA, Manuel LA MANTIA, capitano della compagine peloritana, Dario PALERMO, portiere subentrato , Davide BARBERA, portiere titolare, Alessio CARIDDI e ancora la Sig.ra GERTI FONTANA, soggetto non tesserato e, come visto, madre del calciatore Jordan MILORO, nuovamente Alessio CARIDDI, il Sig. Samuele GRECO, tesserato della società ASD ALKANTARA e l’allenatore del MESSANA Sig. Domenico CALÌ.
Infine, la Procura Federale convocava una seconda volta il Capitano del MESSANA, Sig. Manuel LA MANTIA, ma questi si avvaleva della facoltà di non rispondere.
All’esito di tale attività la Procura Federale, ritenendo di aver acquisito elementi sufficienti a sostenere l’accusa, reputava concluse le indagini di rito e, in data 5.06.2025, notificava la Comunicazione di Conclusioni delle Indagini ai Sigg.ri Domenico CALÌ, Alessio TOMASELLO, Dario PALERMO e Alessio CARIDDI, nonché alle Società U.S.D. MESSANA 1966 A.S.D. e JONIA CALCIO FC contestando ai primi quattro, fra l’altro, la violazione dell’art. 30 del CGS, alla MESSANA la responsabilità oggettiva alla JONIA la responsabilità presunta.
Successivamente alla notifica della Comunicazione di Conclusioni delle Indagini, gli avvisati provvedevano ad acquisire copia degli atti formanti il fascicolo della Procura Federale. Entrambe le Società avvisate, nonché i Sigg.ri CALÌ e TOMASELLO, avvalendosi della facoltà alternativa concessa dal primo comma dell’art. 123, depositavano memoria al fine di confutare le tesi dell’Organo requirente.
Il Sig. Alessio CARIDDI chiedeva, invece, avvalendosi anch’esso della facoltà alternativa di cui all’art. 123 del CGS, di essere nuovamente audito dalla Procura. In tale sede spiegava i motivi per i quali per ben due volte, nelle precedenti audizioni innanzi alla Procura Federale, era stato reticente e aveva evitato di dire quanto a sua conoscenza in merito ai fatti oggetto del procedimento. In tale occasione consegnava alla Procura una dichiarazione spontanea con la quale offriva la sua ricostruzione di quanto accaduto durante la gara in esame e depositava copia integrale della chat intercorsa con Samuele GRECO, tesserato dell’ALKANTARA, peraltro già da questi fornita alla Procura, nonché cinque estratti filmati della gara a comprova di quanto riferito. In considerazione di tale collaborativo atteggiamento la Procura Federale aderiva alla richiesta di applicazione di sanzione su richiesta, di cui all’art. 126 del CGS, il patteggiamento è ttualmente al vaglio del Presidente Federale.
La Procura Federale, in data 13 giugno 2025, ritenendo che dalle memorie difensive depositate dagli altri avvisati non emergessero elementi idonei a modificare l’impianto accusatorio, provvedeva a deferirli innanzi a questo Tribunale contestando loro le incolpazioni di cui in precedenza.
La fase precedente l’udienza del 19.06.2025
In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 19.06.2025.
Tutti i deferiti depositavano memorie difensive per il tramite dei propri legali di fiducia.
La difesa della JONIA CALCIO FC impugnava il deferimento sostenendo che la responsabilità presunta le fosse stata contestata nell’assoluta assenza di prove in merito a un preteso accordo teso ad alterare il risultato della gara, violando principi elementari del diritto. Lamentava altresì la violazione del diritto di difesa in quanto con la memoria depositata dopo la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini aveva richiesto l’audizione del legale rappresentante della Società e aveva formulato altre istanze istruttorie, immotivatamente ignorate dall’Organo inquirente, e chiedeva l’ammissione di mezzi di prova tutti tesi a dimostrare l’estraneità della stessa all’illecito contestato. Formulava istanza di trattazione in presenza.
La difesa dell’USD MESSANA 1966 chiedeva, preliminarmente, la celebrazione dell’udienza in presenza, nonché l’audizione del Presidente della compagine peloritana su alcuni capitoli di prova tendenti a dimostrare l’estraneità della Società all’illecito contestato ai suoi tesserati.
Il Sig. Dario PALERMO, per il tramite del proprio difensore, contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura, rappresentava che le accuse provenivano da persone che non avevano assistito alla gara, lamentava che non fosse stato preso nella minima considerazione il referto della gara che non riportava alcunché di anomalo e riteneva falsa la dichiarazione secondo la quale il PALERMO, portiere del MESSANA, avrebbe indicato all’attaccante avversario dove battere il rigore. Depositava cinque filmati parziali della gara relativi a interventi eseguiti dal PALERMO.
I Sigg.ri Domenico CALÌ e Alessio TOMASELLO depositavano unica memoria, sempre per il tramite del proprio difensore, chiedendo, preliminarmente, la celebrazione dell’udienza in presenza e, in via istruttoria l’audizione del CALÌ stesso e del Sig. Davide MANZO, Direttore Generale del MESSANA, su alcuni capitoli di prova tesi a confutare le accuse e a smentire le dichiarazione rese dal CARIDDI nella sua dichiarazione spontanea rilasciata dopo la notifica della Comunicazione di Chiusura delle Indagini.
L’udienza del 19.06.2025
Alla ridetta udienza, svoltasi in modalità videoconferenza come da decreto del Presidente del Tribunale dell’1.07.2024, erano presenti, in rappresentanza della Procura Federale, il Procuratore Aggiunto Avv. Giorgio Ricciardi e il sostituto Procuratore Avv. Alessandro Avagliano.
Erano altresì presenti l’Avv. Isidoro Musumeci per il Sig. Dario PALERMO accompagnato dal padre Gaetano Palermo, l’Avv. Giovanni Villari per la JONIA CALCIO FC per la quale era presente anche il Presidente Sig. Giuseppe LEOTTA, l’Avv. Fabrizio Ferrara per il MESSANA 1966 con il suo Presidente Sig. Carlo AUTRU RYOLO e l’Avv. Igor Costa per i Sigg.ri Domenico CALÌ, presente personalmente, e Alessio TOMASELLO, assente.
Il Presidente del Tribunale invitava le difese dei deferiti a evidenziare eventuali istanze istruttorie non precedentemente indicate. Il difensore della JONIA segnalava la necessità di verificare se fosse vero che quanto riferito dalla Sig.ra Gerti FONTANA era stato appreso non per visione diretta della gara ma “de relato” dai Sigg,ri Barillà e Restuccia. La Procura Federale, avuta la parola dal Presidente, chiedeva respingersi le istanze istruttorie avanzate dalle difese dei deferiti in quanto irrilevanti e inconferenti.
Il Presidente rappresentava quindi ai presenti la necessità di ritirarsi in Camera di Consiglio al fine di decidere sull’ammissione dei mezzi istruttori e, all’esito della Camera di Consiglio, dava lettura della seguente ordinanza:
“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, rigetta le istanze istruttorie formulate dalle parti deferite, rilevando:
- quanto alle istanze della ASD Jonia Calcio FC, le stesse si appalesano irrilevanti attesa la contestazione di responsabilità presunta, così come irrilevante è la circostanza che la sig.ra FONTANA abbia appreso da terzi i fatti denunciati, peraltro comunque parzialmente oggetto di documentazioni in atti;
- quanto all'istanza della USD Messana 1966, il Presidente della società, presente all'odierna udienza, ha diritto di intervenire secondo l'ordine disposto dal Presidente del Collegio;
- quanto alle istanze avanzate dal sig. Domenico Calì, il medesimo, presente all'odierna udienza, ha diritto di intervenire secondo l'ordine disposto dal Presidente del Collegio;
- quanto alla richiesta di audizione del sig. Davide Manzo, i capitoli articolati riguardano aspetti irrilevanti rispetto alle incolpazioni e comunque successivi ed estranei ai fatti oggetto di deferimento.
Dispone procedersi oltre nella trattazione del procedimento”.
Il Presidente dava quindi la parola alla Procura Federale. L’Avv. Avagliano, illustrato ampiamente il contenuto del deferimento e replicato alle eccezioni contenute nelle memorie depositate dalle difese dei deferiti, concludeva per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Domenico CALÌ, anni cinque di squalifica; per il Sig. Alessio TOMASELLO, anni quattro e mesi sei di squalifica; per il Sig. Dario PALERMO, anni quattro di squalifica; per la Società USD MESSANA 1966, sei punti di penalizzazione da scontare nella prossima stagione sportiva; per la Società JONIA CALCIO FC, punti sedici di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva, sanzione così determinata, nel rispetto del principio di afflittività, al fine di impedire alla Società di partecipare allo spareggio per il primato nel girone e ai Play Off per la promozione.
Il Presidente dava poi la parola, nell’ordine, all’Avv. Musumeci, all’Avv. Costa con successivo intervento del Sig. Calì, all’Avv. Ferraro con intervento del Sig. Carlo AUTRU RYOLO e, infine, all’Avv. Villari con intervento del Sig. Giuseppe LEOTTA. I difensori richiamavano le difese già svolte e concludevano per l’assoluzione dei rispettivi assistiti o, comunque per sanzioni contenute così come risulta dal verbale di udienza.
Il Tribunale disponeva l’acquisizione agli atti del procedimento del rapporto arbitrale relativo alla gara GIOVANILE ROCCA – ALKANTARA del 22.03.2025, di cui aveva fatto menzione la Procura Federale, e l’appunto relativo al minutaggio delle partita e alla presenza in campo dei calciatori del MESSANA di cui aveva riferito l’Avv. Villari. Il Presidente dichiarava chiuso il dibattimento.
La decisione
Il Tribunale ritiene, preliminarmente, di dover sgombrare il campo dall’eccezione svolta dalla difesa della JONIA CALCIO FC con la memoria predibattimentale, reiterata in udienza, con la quale la Società ha chiesto la nullità del deferimento e di tutti gli atti conseguenti per violazione del principio del giusto processo e del diritto di difesa in quanto la Procura Federale avrebbe omesso, immotivatamente, di dar seguito all’istanza di audire il legale rappresentante della JONIA e di riconvocare soggetti già escussi in sede istruttoria al fine di porre loro i quesiti articolati nella memoria depositata dopo la notifica della comunicazione di chiusura indagine. Ricorda il Collegio che le garanzie di difesa previste nell’ultimo rigo del primo comma dell’art. 123, ossia quella di “chiedere di essere sentito o presentare una memoria” sono tutele pacificamente alternative fra loro come affermato più volte da questo Tribunale e dalla CFA. Se, infatti, il legislatore avesse voluto concepire la cumulabilità dei mezzi di difesa, non avrebbe usato la congiunzione disgiuntiva “o” fra “sentito” e “presentare” ma la congiunzione copulativa “e”. Se si considera che l’audizione del legale rappresentante è stata richiesta con la memoria difensiva depositata a seguito della ricezione della comunicazione di chiusura indagini, sarà facile dedurre che della garanzia difensiva se ne è fatto certamente uso senza lesione alcuna del diritto di difesa. Ma anche a tutto voler concedere, le Sezioni Unite della CFA con la decisione n. 17 del 31 ottobre 2019 nell’ambito della quale richiamano la precedente CFA, Sezione III, C.U., n. 14/CFA 2016/2017, ha avuto a affermare in merito a quello che all’epoca era il contenuto dell’art. 32 ter, comma quattro, del CGS, oggi trasfuso nell’art, 123, comma 1, stesso codice: ”Il tenore della disposizione, letta nel più ampio contesto della disciplina del procedimento, è evidente nel non volere stabilire l’audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta nel momento successivo alla chiusura delle indagini quale condizione di validità del deferimento. La mancata audizione dell’incolpato da parte della Procura federale, in mancanza di esplicita previsione, non può comportare la nullità del deferimento e, conseguentemente, del procedimento, dal momento che tale audizione è preordinata all’esposizione di elementi favorevoli alla propria tesi che l’interessato può far conoscere alla Procura federale anche mediante il deposito di una memoria; fermo restando che le medesime ragioni possono comunque essere prospettate in sede dibattimentale davanti all’Organo di giustizia il quale dovrà necessariamente tenerne conto nell’assumere la propria decisione”. Nessun obbligo, quindi, aveva la Procura Federale di sentire il legale rappresentante della JONIA come nessun obbligo aveva, se non quello di valutarne l’opportunità a mero titolo discrezionale, di riconvocare i tesserati auditi in precedenza, senza che ciò possa configurare una violazione del diritto di difesa o comportare una nullità o improcedibilità del deferimento.
Passando quindi all’esame del merito, Il Tribunale ritiene che sussistano, agli atti del procedimento, molteplici elementi che conducono al convincimento che il risultato della gara A.S.D. JONIA CALCIO F.C. – U.S.D. MESSANA 1966 del 22 marzo 2025, valevole per il Campionato di Under 17 regionale - Girone “C” organizzato dal CR Sicilia, terminata con il risultato di 2-2, sia stato alterato.
Avanti di proseguire nell’esame di quanto accaduto durante il secondo tempo di quella partita, occorre ricordare come nel processo sportivo “In tema di responsabilità disciplinare, “[…] lo standard probatorio richiesto non si spinge fino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito - certezza, che peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione - né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale” (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 6/2016). È invece sufficiente un “confortevole convincimento” della violazione, a sua volta sostenuto da un “grado di prova […] che superi la semplice valutazione della probabilità [pur potendo restare] comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (Cfr. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, SS.UU., n. 93/2017; Sez. I, n. 23/2021; Sezioni unite, n. 71/2021)” (CFA, SS.UU., n. 14/2023-2024 e Corte federale d’appello, SS.UU., n. 15/2023-2024). Il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare, insomma, si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (CFA, SS.UU., n. 2/2023-24)” (per tutte CFA n. 91/2024-2025).
Per offrire un quadro completo della vicenda occorre anche contestualizzare la gara in esame che si svolge all’ultima giornata della cosiddetta “re ular season” allorqu ndo la JONIA CALCIO FC, con 50 punti, conduce la classifica del girone “C” con due punti di vantaggio sull’ASD ALKANTARA ferma a quota 48. Chi si aggiudica il girone verrà promosso al Campionato regionale under 17 Elite unitamente alle due (2) vincenti gli “Spareggi-Promozione” Play-Off. La JONIA, forte del vantaggio in classifica, gioca in casa contro il MESSANA che non ha più nulla da chiedere al Campionato non potendo accedere ai Play-Off né rischiando di essere coinvolta nei Play-Out, mentre l’ALKANTARA è impegnata anch’essa nell’ultima gara del Campionato, fuori casa, contro l’ASD GIOVANILE ROCCA oramai condannata a disputare i Play-Out per evitare di retrocedere negli allievi provinciali under 17. Le due gare si disputano in contemporanea e il primo tempo si conclude con il punteggio di 2-1 in favore del MESSANA nel confronto con la JONIA e con il punteggio di 1 -1 sull’altro campo. La JONIA è quindi ferma a 50 punti mentre l’ALKANTARA sale a 49. Tuttavia, al 7’ del secondo tempo l’ALKANTARA passa in vantaggio e a quel punto è prima nel girone scavalcando la JONIA con 51 punti. È di tutta evidenza che alla JONIA serva quanto meno il pareggio al fine di disputare lo spareggio.
Il Collegio osserva come sia possibile ricostruire quello che accade successivamente al vantaggio dell’ALKANTARA sul campo della GIOVANILE ROCCA e raggiungere, quindi, lo standard probatorio di cui si è detto sopra, attingendo a varie fonti di prova quali il referto arbitrale, il filmato integrale della gara che, per comodità di consultazione, verrà analizzato anche attraverso i vari estratti depositati, le contraddittorie deposizioni rese dai calciatori del MESSANA innanzi alla Procura Federale e le testimonianze della Sig.ra Gerti FONTANA, del Sig. Samuele GRECO e ultimo, ma non ultimo per importanza e contributo all’accertamento della verità, del Sig. Alessio CARIDDI.
Proprio con riferimento a quest’ultimo, il Tribunale, anche alla luce dei dubbi avanzati dai deferiti pure in sede dibattimentale sulle dichiarazioni rilasciate dallo stesso, ritiene di doverne affermare la piena attendibilità. Il CARIDDI, infatti, nella chat del 5.04.2025 intrattenuta tramite il social network Instagram con il Sig. Samuele GRECO, tesserato dell’ALKANTARA, e anche in quelle dei giorni successivi, offre una ricostruzione assolutamente verosimile di quanto accaduto durante la gara in esame, fornendo particolari che trovano pieno riscontro nello sviluppo della stessa, così come rappresentato dai video in atti e nelle testimonianze raccolte. La genuinità di quanto affermato in chat discende anche dal fatto che, quanto meno quella del 5.04.2025, è stata postata sul ridetto social in “epoca non sospetta”, cioè prima che la Procura Federale cominciasse, in data 14.04.2025, ad audire i tesserati del MESSANA e dalla ulteriore circostanza che nelle chat successive, sempre intrattenute con il GRECO, il CARIDDI più volte si raccomanda con il suo interlocutore affinché questi non divulghi a terzi il contenuto della chat stessa.
Inoltre, particolarmente incisivo ed emblematico, per la conferma dell’alterazione del risultato della gara, risulta essere lo scambio di battute, sempre tramite social, il giorno 23.03.2025 ossia il giorno dopo la gara, tra il CARIDDI e il compagno di squadra Antonio MINUTOLI, entrato in campo al 22’ della ripresa in sostituzione di altro giocatore: “Anto ti volevo ringraziare per ieri grazie per avermi appoggiato e non aver mollato” esordisce il CARIDDI cui replica il MINUTOLI come segue: “ei ale figurati è giusto supportare sempre i propri compagni e poi sentirsi dire di perdere anche dopo averci messo l’anima ti posso assicurare che ha infastidito molto pure me” (allegato n. 1 all’allegato A prot. N. 25 fascicolo).
Chiarito ciò, il Tribunale osserva ancora come la società U.S.D. MESSANA 1966 sia chiamata a rispondere, nel presente procedimento, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai suoi tesserati Domenico CALÌ, Alessio TOMASELLO, Dario PALERMO e Alessio CARIDDI e ciò indipendentemente dalla partecipazione o meno della Società all’intento di alterare il risultato della gara da parte dei propri tesserati. Dunque dall’accertamento della responsabilità dei tesserati dipende e discende la responsabilità della Società.
Occorre ora valutare il comportamento dei soggetti coinvolti partendo dall’esame della posizione del Sig. Domenico CALÌ, allenatore della formazione peloritana, che, ad avviso della Procura Federale, è colui che decide di consentire alla JONIA di vincere la partita o, quantomeno, di pareggiarla.
Il Sig. CALÌ, che durante l’intervallo fra il primo e il secondo tempo della gara trattiene i suoi calciatori in campo e sembra motivarli in vista della seconda frazione di gioco (tanto appare potersi dedurre dal filmato identificato con il prot. 8 nel fascicolo del procedimento), improvvisamente si rende autore di un comportamento davvero inspiegabile, se non piuttosto chiaro per quanto infra, in quanto, come risulta dal referto arbitrale, fra il minuto 6’ e il minuto 25’ della ripresa, quindi in solo 19 minuti, sostituisce ben sette calciatori della sua formazione titolare con altrettanti calciatori della panchina, facendo uscire, fra gli altri, il portiere titolare, il capitano e il vice capitano. Il MESSANA quindi, al 25’ del secondo tempo, non ha più sostituzioni da fare.
Non sfugge al Tribunale che la girandola di sostituzioni operata dall’allenatore del MESSANA ha inizio proprio contemporaneamente, o immediatamente dopo, il vantaggio dell’ALKANTARA sul campo della GIOVANILE ROCCA. Infatti, le gare si disputano allo stesso orario ma certamente, fra le stesse, esiste uno sfasamento determinato dai tempi di recupero del primo tempo e dalla durata dell’intervallo. L’ALKANTARA sigla il vantaggio al 7’ e le sostituzioni cominciano al 6’.
Esaurite, quindi, le sostituzioni, Il CALÌ, che per non far vincere il girone all’ALKANTARA, decide di favorire la JONIA, come risulta da quanto riferito dal CARIDDI che interpella il mister sul perché della sua decisione e si sente rispondere “preferisci che vinca il campionato l’ALKANTARA?”, è libero di far uscire dal campo i propri giocatori nell’intento di consentire alla squadra di casa di vincere la gara a tavolino o di consentirle almeno il pareggio.
Sull’uscita di tre giocatori depone con assoluta precisione il Sig. Alessio CARIDDI nella dichiarazione spontanea rilasciata alla Procura Federale dopo la notifica della CCI che lo vedeva incolpato di illecito sportivo ex art. 30 del CGS. Depone altresì la Sig.ra Gerti FONTANA, madre del calciatore Jordan MILORO, con la dichiarazione rilasciata il 23.04.2025 alla Procura Federale e depongono ancora le affermazioni, contraddittorie, rilasciate sul punto dai tesserati della MESSANA. Si consideri che l’allenatore CALÌ, sentito dalla Procura Federale il 13.05.2025, ha negato di aver fatto uscire i propri calciatori dal campo sostenendo di aver trattenuto brevemente presso la panchina, ma sempre in campo, Alessio TOMASELLO che a sua volta il 14.04.2025, contraddicendolo, ha ammesso di essere uscito dal campo perché molto nervoso e di essere successivamente rientrato con il permesso dell’Arbitro. In pari data Andrea LA ROSA ammette che alcuni compagni di squadra sono dovuti uscire per problemi fisici ma non ne indica il numero mentre il Capitano della squadra, Manuel LA MANTIA riferisce dell’uscita di un solo compagno poi rientrato. Gli altri calciatori negano che i compagni siano usciti dal campo e altrettanto fa Francesco VISCUSO, audito il 14.04.2025, che viene indicato tanto dalla Sig.ra FONTANA quanto dal CARIDDI come uno dei tre usciti dal campo.
Già quanto sin qui evidenziato sarebbe sufficiente a dimostrare l’intento del CALÌ, ma la prova regina sul fatto che il MESSANA abbia giocato alcuni minuti della gara in otto è fornita dal filmato distinto con il prot. 28 nel fascicolo d’Ufficio. Dalla visione emerge che in occasione di un calcio d’angolo in favore della JONIA, i calciatori di movimento del MESSANA, rimasti in campo, sono solo sette oltre al portiere.
Riferisce il CARIDDI nelle dichiarazioni spontanee rilasciate dopo la notifica della CCI, che il mister, visto il fallimento del suo intento di far uscire altri giocatori al fine di far sospendere la gara per l’opposizione degli otto rimasti in campo, ha chiesto ai fratelli Giuseppe e Alessio TOMASELLO, peraltro figli di un dirigente del MESSANA, di procurare un rigore o di fare un autogol. Nel filmato prot. 27 del fascicolo, dal secondo 40 e seguenti, si vede distintamente il CARIDDI che proveniente da oltre il centro campo corre verso la propria area e qui giunto redarguisce il compagno di squadra Giuseppe TOMASELLO, ponendosi davanti a lui a breve distanza dal viso e prendendolo per un braccio, nel tentativo di evitare che lo stesso assecondi i voleri del CALÌ. Nel filmato prot. 30, dal secondo 17 in poi, e anche nel filmato prot. 4, dal secondo 3 in poi, si vede il CARIDDI che, appostato sulla linea di porta, devia in calcio d’angolo un tiro avversario. In tale occasione si vede il calciatore del MESSANA che indossa la maglia n. 11, Francesco VISCUSO, che, sconsolato, si gira verso la propria panchina allargando le braccia in segno di sconforto, da collegare logicamente all’occasione del pareggio mancata dagli avversari.
L’intervento provvidenziale del CARIDDI sulla linea di porta genera, però, il calcio d’angolo da cui scaturisce il rigore che consentirà alla JONIA di raggiungere il pareggio al 95’. In tale occasione vengono in esame i comportamenti inequivoci dei calciatori Alessio TOMASELLO e Dario PALERMO.
La visione delle ultime immagini del filmato integrale della gara (link al prot. 10) o gli altri filmati più specifici rinvenibili ai prott. 4, 5 e 29, fanno raggiungere la piena contezza dell’alterazione del risultato della gara e della consumazione dell’illecito sportivo. Va subito evidenziato che il calcio d’angolo viene ripetuto due volte perché, probabilmente, antecedentemente alla prima esecuzione l’arbitro fischia un fallo di confusione in area. In tale prima occasione si vede distintamente che Alessio TOMASELLO, che secondo il CARIDDI sarebbe rientrato in campo ”a tradimento” poco prima del calcio d’angolo, peraltro sotto gli occhi dell’arbitro che è posizionato alle sue spalle, dalla parte opposta del campo rispetto all’angolo di battuta, abbraccia e trascina a terra, con mossa da karateca, un calciatore avversario. La stessa identica azione si ripropone in occasione della ripetizione del calcio di rigore: il TOMASELLO, posto alle spalle del giocatore avversario (come nessun giocatore, per quanto poco capace, farebbe mai) e sempre con l’arbitro a distanza di un paio di metri da lui, si aggrappa vistosamente al giocatore avversario, abbracciandolo e trascinandolo nuovamente a terra mentre il pallone è diretto da tutt’altra parte. Il Sig. DI BELLA, arbitro della gara, nella sua deposizione davanti alla Procura Federale, dichiara: “Il calciatore che ebbe a fare il fallo da rigore era stato da me poco prima redarguito per aver commesso lo stesso fallo in area di rigore; infatti lo stesso calciatore non seguendo le mie indicazioni sul ravvedimento del suo precedente scorretto comportamento, riproduceva lo stesso fallo e pertanto, a questo punto assegnavo il calcio di rigore”.
Come se non bastasse, a questo punto entra in gioco Dario PALERMO, portiere di riserva del MESSANA, subentrato al titolare al 17’ del secondo tempo, il quale, come facilmente rilevabile dai filmati richiamati, corre con incredibile tempestività da un calciatore avversario al quale, con evidenza di movimenti e logica, chiede chi sia il compagno incaricato di battere il rigore con la conseguenza che questi, alzando il braccio, indica altro calciatore. Il portiere allora corre verso l’altro calciatore, che ha già il pallone in mano, e scambia con lo stesso alcune veloci battute comunicando, anche qui in via conseguenziale e logica, da quale lato egli si getterà.
In occasione dell’esecuzione del calcio di rigore il PALERMO si butta in anticipo sulla sua sinistra e l’avversario segna con un tiro rasoterra centrale di scarsa potenza. Da notare che in tale circostanza, per quello che si vede nel filmato, solo cinque calciatori del MESSANA sono sulla linea, tutti accanto e dalla stessa parte dell’area e chiacchierano fra loro e con gli avversari disinteressandosi completamente di una possibile respinta del portiere.
Il marcatore della segnatura, dopo l’esultanza fuori dal campo verso la rete di recinsione, rientra in campo dove incrocia Francesco VISCUSO, già autore di comportamenti equivoci come dianzi evidenziato, il quale dapprima gli dà il “5” e poi lo abbraccia rallegrandosi. Né, sul punto, può avere credibilità la giustificazione data dal Viscuso (essere sua abitudine a fine partita complimentarsi con gli avversari e scambiarsi il “5”), poiché, nel caso di specie, il fatto si è verificato (pur avendo l’arbitro fischiato “a palla in rete” la fine della gara) quando il calciatore della Jonia era ancora nell’area del MESSANA. Del resto, al riguardo, è sufficiente vedere la chiara immagine in atti per avere contezza della evidente anomalia del comportamento.
A corollario di tutta la vicenda, non si deve dimenticare che la sig.ra FONTANA, visto il vergognoso comportamento tenuto da alcuni componenti della compagine peloritana, protesta con un messaggio con il mister CALÌ il quale Le risponde con lo stesso mezzo con il seguente messaggio: ”Buonasera signora, con tutto il rispetto non mi è piaciuto il suo di comportamento, chi ha giocatoa calco e chi vorràcontinu re afarlo, imparerà checi sono dinamiche oltre la partita …IO non mi vergogno di nulla, …”.
Su tale episodio vi è anche uno scambio di battute fra il CARIDDI e il GRECO nella chat del 6.04.2025 dove il primo invia al secondo una foto di donna dicendo che è “la mamma”. Il GRECO risponde: “… si è sciariata pesante con il mister ha commentato pure su You Tube la partita con vari insulti alle società e ai mister”. Replica il CARIDDI: ”ha mandato un messaggio al nostro dirigente dove si scusava e ci ha detto cosa ha fatto”.
Ritiene il Collegio che l’ampia istruttoria e il copioso materiale raccolto dalla Procura Federale consentano di raggiungere e superare agevolmente lo standard probatorio richiesto nell’ambito del processo sportivo e conduca ad affermare la certa commissione dell’illecito sportivo e la responsabilità dei deferiti.
Residua, ora, da valutare, la posizione della Società A.S.D. JONIA CALCIO FC cui la Procura Federale addebita la responsabilità presunta in quanto il risultato illecitamente raggiunto ha consentito alla stessa di guadagnare un punto in classifica che le ha permesso di raggiungere la A.S.D. ALKANTARA al primo posto in classifica della “regular season” e, di conseguenza, la possibilità di giocare con la stessa una gara di spareggio che potesse determinare la effettiva vincitrice del girone.
La norma richiamata e contestata, il quinto comma dell’art. 6 del CGS, così recita testualmente: “ La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito”. Trattandosi, dunque, di presunzione, essendosi verificati e realizzati i presupposti posti dal legislatore alla base della stessa e cioè il vantaggio e il fatto che l’azione sia stata posta in essere da soggetti estranei alla Società, si deve dar rilievo a quella che è la possibilità di superare la presunzione stessa e cioè quando vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all’illecito. Precisato che l’onere della prova per il superamento della presunzione compete certamente a chi vuole superarla, questo Tribunale non rinviene, in atti, articolazioni o richieste di mezzi istruttori idonei a superare la presunzione. L’esame di tali mezzi è già stato oggetto dell’ordinanza di rigetto di cui si è detto e lo sviluppo dell’intera seconda frazione di gioco della gara oggetto d’indagine inducono ad affermare che la JONIA, pur non avendo partecipato direttamente all’illecito, fino a prova contraria, non avrebbe potuto ignorare e non ha ignorato il comportamento della squadra avversaria tanto da essersi avvalsa, nel tempo di recupero, di un rigore palesemente provocato ad arte.
La condotta palese del mister del MESSANA e di alcuni calciatori della ridetta Società induce il Tribunale a rilevare l’insussistenza di elementi che possano condurre a superare la presunzione.
Anzi, se, come prima osservato, il portiere del MESSANA ha comunicato al centravanti della JONIA da che parte si sarebbe “buttato” e quest’ultimo si è ben adeguato al suggerimento, non vi è prova né ragionevole dubbio dell’estraneità dall’illecito presunto, ma vi è assai di più, anche per un nuovo filone di indagine.
Resta ora da valutare il regime sanzionatorio.
Il Tribunale, visti i minimi edittali di cui all’art. 30 del CGS, ritiene congrue e rispondenti alle esigenze di giustizia le sanzioni richieste dalla Procura Federale per le persone fisiche. Il comportamento dell’Allenatore Domenico CALÌ va valutato per la sua particolare gravità visto che lo stesso ha chiesto a ragazzi di età inferiore a 17 anni, ottenendola, l’alterazione del risultato di una gara, così violando i principi fondamentali dello sport quali la correttezza e la probità. Si è avvalso del suo ruolo, certamente dominante nei confronti dei suoi giovani calciatori, per imporre loro una condotta gravemente illecita.
Il calciatore Alessio TOMASELLO ha commesso più di un comportamento illecito in quanto è dapprima uscito immotivatamente dal campo per poi farvi rientro al fine di commettere il fallo da rigore che ha reso possibile materialmente il realizzarsi dell’illecito. Il calciatore Dario PALERMO ha certamente partecipato all’illecito fornendo indicazioni all’avversario per la realizzazione della massima punizione.
Non condivide invece, questo Tribunale, le richieste sanzionatorie dell’Organo requirente per le società sotto il profilo quantitativo sebbene ne condivida gli intenti. Se, infatti, si voleva impedire alla JONIA di spareggiare con l’ALKANTARA e di partecipare ai Play-Off, finalità che questo Tribunale ritiene doverosa prima ancora che condividerla, la richiesta sanzionatoria di 15 punti non sarebbe sufficiente a realizzare tale afflittività. Alla luce del regolamento del Campionato Regionale Under 17 Sicilia e della classifica di fine campionato, per evitare che la JONIA partecipi almeno ai Play-Off, occorre una penalizzazione di 23 punti come minimo. Nel contempo, l’arretramento in classifica della JONIA favorirebbe il MESSANA che finirebbe per disputare i Play-Off ove non subisse una penalizzazione nella stagione corrente, traendo addirittura un vantaggio dall’illecito perpetrato. Ritiene il Collegio che la sanzione congrua per il MESSANA, vista la gravità dell’illecito commesso dai suoi tesserati e del comportamento, comunque in violazione dell’art. 4 da parte del patteggiante CARIDDI, sia quella di mantenerla fuori dei Play-Off nella corrente stagione e di penalizzarla nel punteggio di partenza nella stagione sportiva prossima; in concreto, una penalizzazione complessiva di nove punti in classifica, distribuiti, per i motivi di cui sopra, in due stagioni sportive. Si provvede, quindi, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Domenico Calì, anni 5 (cinque) di squalifica;
- per il sig. Alessio Tomasello, anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei) di squalifica;
- per il sig. Dario Palermo, anni 4 (quattro) di squalifica;
- per la società USD Messana 1966, punti 9 (nove) di penalizzazione in classifica, di cui 3 (tre) da scontare nella corrente stagione sportiva e 6 (sei) da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026;
- per la società ASD Jonia Calcio FC, punti 23 (ventitré) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 19 giugno 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Giammaria Camici Carlo Sica
Depositato in data 23 giugno 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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