F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0241/TFN – SD del 26 Giugno 2025 (motivazioni) – Loris Di Giorgio, Michele Xotto e US Pro Fagagna e ASD Gemonese – Reg. Prot. 224/TFN-SD

Decisione/0241/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0224/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Monica Coscia – Componente

Valentino Fedeli - Componente

Maurizio Lascioli - Componente (Relatore)

Angelo Venturini - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 24 giugno 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 27552/573pfi2425/GC/GR/lz del 15 maggio 2025, depositato il 5 giugno 2025, nei confronti dei sigg.ri Loris Di Giorgio e Michele Xotto, nonché nei confronti delle società US Pro Fagagna e ASD Gemonese, la seguente

DECISIONE

La fase istruttoria

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del Presidente C.R.A. del 16.12.2024 che ha portato all’attenzione della Procura Federale la comunicazione 5.12.2024 del Presidente della Sezione AIA di Tolmezzo del 16.12.2024 alla quale erano allegati numerosi “post” e commenti publicati sulla pagina denominata “Campionato Carnico” del social network Facebook, gestita da Radio Studio Nord.

In seguito all’esame della stessa, il Procuratore Federale Interregionale iscriveva il procedimento disciplinare n. 573pfi24-25 avente ad oggetto “accertamenti in merito a commenti pubblicati sulla pagina facebook ufficiale del Campionato Carnico da parte di soggetti presumibilmente tesserati per la FIGC”.

Nel corso dell’indagine la Procura acquisiva l’estratto storico di tesseramento di alcuni degli autori del post, compresi i cinque tecnici, i fogli di censimento di svariate società calcistiche, recuperava tutti i post, provvedeva all’audizione di 32 soggetti (tra i quali i tre odierni deferiti) e emetteva poi l’avviso di conclusione di indagini n. 23627/573pfi24-25 dell’1 aprile 2025 a carico di 25 tesserati e di 19 sodalizi sportivi, indicando loro le solite facoltà difensive.

Dopo plurime richieste di estrazione degli atti, perveniva la memoria difensiva del solo signor Loris Di Giorgio, all’epoca dei fatti tesserato quale tecnico per U.S. Pro Fagagna che negava ogni valenza offensiva ed irriguardosa ai post che aveva pubblicato a seguito di quanto accaduto nella gara Mobilieri Sutrio/Amaro, disputata il 22.9.2024.

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha poi provveduto ad emettere l’atto di deferimento citato in premessa, con il quale ha addebitato:

- al signor Loris Di Giorgio, iscritto al Settore Tecnico, preparatore dei portieri per U.S. Pro Fagagna, “la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, a mezzo di due “commenti” al “post” pubblicato in data 27.9.2024 sulla pagina denominata “Campionato Carnico“ del social network “facebook”, titolato “Stangata per l’amaro: 9 mesi a Cavallero e altre pesanti squalifiche – Campionato Carnico” avente ad oggetto le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale all’esito della gara Mobilieri Sutrio– Amaro disputata il 22.9.2024 e valevole per il Campionato Carnico della Delegazione Provinciale di Tolmezzo, rivolto espressioni irriguardose, allusive e contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza nei confronti della classe arbitrale nel suo complesso; nel primo “commento”, in particolare, in risposta ad altro commento del sig. Michele Xotto sono state utilizzate le espressioni: “Michele Xotto Caro Michele nemmeno se porti i filmati della partita ai massimi dirigenti arbitrali questi si ravvedono!!! A indiscutibile giudizio dell’arbitro!!! Questo loro scrivono ad ogni ricorso che le società propongono!!! A indiscutibile giudizio ….. della serie ….. noi siamo noi voi non siete un cazzo!!!”, mentre nel secondo commento sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: ““Per 15 minuti …. Precisissimo nel scrivere quello che è successo chissà se è

stato cosi “precisissimo” nell’aspetto tecnico nella gestione della partita””;

- al signor Gianluca Mascia, all’epoca dei fatti allenatore iscritto nell’albo del Settore Tecnico e tesserato per A.S.D. Tarvisio (società che, come molti altri avvisati, era già ricorsa al "patteggiamento" ex art. 126 CGS), la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma sia in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, a mezzo di un “commento” al “post” pubblicato in data 28.9.2024 sulla pagina denominata “Campionato Carnico“ del social network “facebook” titolato ““Zuliani (Amaro): “I giovani arbitri avrebbero bisogno di un bagno di umiltà” – Campionato Carnico”” contenente un’intervista resa dal Presidente della società U.S. Amaro A.S.D. in relazione all’arbitraggio della gara Mobilieri – Amaro disputata il 22.9.2024 e valevole per il campionato Carnico della Delegazione Provinciale di Tolmezzo, rivolto espressioni irriguardose e contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza nei confronti della classe arbitrale nel suo complesso; nel “commento”, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “Bisognerebbe comunicare di più, il timing e l'evoluzione delle gare e del dopo gara lo capisce solo chi ha giocato a calcio, il potere di scrivere sapendo di avere sempre ragione o perché permalosi fa solo male al calcio, condanno sicuramente gesti violenti o troppo offensivi, ma pochi comunicano e quei pochi sono molto bravi, poi tutti possono sbagliare noi più di tutti ma quando non cè modo di spiegarsi perché zittiti o chiedere scusa perché ormai il referto è scritto per quanto mi riguarda finisce il calcio. tra giocatori ci si offende e ci si legna ma poi spesso si finisce al chiosco a bere insieme non vedo perché gli arbitri scappano con il loro rapporto sapendo che il giudice crederà solo o quasi a loro. So che è difficile arbitrare e trovare chi lo fa ma l’educazione il buon senso vanno allenati più delle norme (con inserimento al fianco del testo di due emoticon raffiguranti rispettivamente un pallone ed il fuoco – n.d.r.)”;

- al sig. Michele Xotto, all’epoca dei fatti iscritto nell’albo del Settore Tecnico, preparatore dei portieri tesserato per la società A.S.D. Gemonese, la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, a mezzo di un “commento” al “post” pubblicato in data 27.9.2024 sulla pagina denominata “Campionato Carnico“ del social network “facebook” titolato “Stangata per l’amaro: 9 mesi a Cavallero e altre pesanti squalifiche – Campionato Carnico” avente ad oggetto le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale all’esito della gara Mobilieri – Amaro disputata il 22.9.2024 e valevole per il campionato Carnico della Delegazione Provinciale di Tolmezzo, rivolto espressioni irriguardose e contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza nei confronti dell’arbitro del citato incontro; nel “commento”, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: ““Imbarazzante! Premesso che non sono a conoscenza dei fatti realmente accaduti, questo referto mette in ridicolo e getta fango su tutto lo splendido movimento del Carnico! Due riflessioni: era proprio necessario ed inevitabile tutto questo? E’ possibile che una persona sola, a suo insindacabile giudizio, possa liberamente creare tanto “scompiglio”?””. Sono state altresì deferite:

- la società U.S. Pro Fagagna, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Loris Di Giorgio, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

- la società A.S.D. Gemonese, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Michele Xotto, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Per la cronaca, si segnala che è agli atti anche un autonomo deferimento elevato dalla P.F.I. in data 16 maggio 2025, a carico di 16 calciatori e di 12 società, indirizzato per competenza al Tribunale Federale Territoriale del Friuli Venezia Giulia, sempre relativo ai post pubblicati sulla citata pagina Facebook.

La fase predibattimentale

Ricevuto il deferimento il signor Gianluca Mascia, unitamente alla Procura deferente, ha formulato una proposta per l’applicazione della sanzione, ex art. 127 CGS, mentre la U.S. Pro Fagagna ha inoltrato una memoria difensiva datata 19 giugno 2025 con la quale chiede, in principalità, l’archiviazione del procedimento o, in subordine, il riconoscimento di ogni attenuante per la totale imprevedibilità e assenza di collegamento funzionale, allegando copia di una lettera di richiamo del 17 giugno 2025 al suo tesserato ed il modello Safeguarding.

Il dibattimento

All’udienza del 24 giugno 2025 sono comparsi, con collegamento da remoto, l’avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale e l’avv. Francesco Vespasiano, che hanno richiamato la proposta di patteggiamento in atti, al che il Collegio, stralciata la posizione del signor Mascia, si è ritirato in camera di consiglio ed ha poi emesso separata decisione.

Sono altresì comparsi da remoto l’avv. Giuseppe Monaco, difensore di U.S. Pro Fagagna e personalmente il signor Loris Di Giorgio e, previa ammissione decisa in udienza in assenza di apposita richiesta, il signor Michele Xotto.

L’avv. D’Oria ha chiesto l’accoglimento del deferimento nei confronti dei signori Loris Di Giorgio e Michele Xotto nonché di U.S Pro Fagagna e A.S.D. Gemonese, e per l’effetto l’irrogazione della sanzione di tre giornate di squalifica ai due tecnici tesserati e dell’ammenda di Euro 400,00= alle due società sportive.

L’avv. Monaco ha insistito nelle argomentazioni di cui alla sua memoria sotto il profilo dell’assenza di responsabilità oggettiva “ in relazione ai post pubblicati dal tesserato Sig. Loris Di Giorgio sul proprio profilo personale Facebbok” in quanto realizzati “in un contesto del tutto estraneo all’attività sportiva, estranei ad ogni funzione, ruolo o incarico svolto nell’interesse del sodalizio, fuori dalla sfera di controllo, vigilanza o conoscenza preventiva degli stessi”, chiedendo l’archiviazione ed evidenziando in subordine, al fine di attenuare l’eventuale sanzione, l’invio della missiva 17 giugno 2025 con la quale la società, ricevuto il deferimento, ha intimato al tecnico di fornire chiarimenti in ordine ai post, diffidandolo a reiterare nel futuro qualsiasi comportamento contrario ai doveri di lealtà e rispetto previsti per ogni tesserato nonché l’intervenuta adozione del modello di Safeguarding.

Il signor Loris Di Giorgio ha negato ogni valenza offensiva, irriguardosa ed irriverente dei suoi due post e riferito di aver letto su un C.U. della LND del Friuli del proscioglimento di un calciatore che avrebbe postato commenti più gravi dei suoi, senza peraltro alcuna allegazione. La stessa tesi della carenza di rilevanza disciplinare del suo post è stata sostenuta dal signor Michele Xotto.

I motivi della decisione

1. Il deferimento è fondato su elementi documentali incontestabili, acquisiti agli atti, non disconosciuti nei contenuti dai due tecnici deferiti, che si limitano a farne una lettura personale ai fini di escluderne la rilevanza disciplinare.

2. La vicenda diparte dalla comunicazione del 5.12.2024 del Presidente della Sezione AIA di Tolmezzo in relazione a quanto pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del “Campionato Carnico”, gestito da una radio locale e documentato da 34 schermate di post. A parere del segnalante molti di questi post avrebbero avuto contenuti offensivi, denigratori, irriguardosi, sconvenienti a danno degli arbitri, compreso un collega che aveva subito violenze fisiche durante una gara (Mobilieri Sutrio/Amaro disputata a Sutrio il 22.9.2024 valevole per il campionato di prima categoria) e stavano turbando la serenità stessa degli arbitri impiegati nella direzione delle gare. Aggiungeva che molti post sarebbero stati ascrivibili a soggetti tesserati, alcuni facilmente riconoscibili ed altri comunque individuabili.

3. A seguito dell’approfondita indagine, con riguardo al signor Michele Xotto, iscritto all’albo del Settore Tecnico e preparatore dei portieri di A.S.D. Gemonese, gli è stato addebitato il contenuto del post, di cui ha riconosciuto la paternità, pubblicato in data 27.9.2024 sulla pagina “Campionato Carnico” del social network Facebook, titolato “Stangata per l’amaro: 9 mesi a Cavallero e altre pesanti squalifiche” con oggetto le decisioni assunte dal Giudice Sportivo territoriale sulla base del referto arbitrale proprio in esito all’esito alla gara Mobilieri Sutrio/Amaro, nel quale ha testualmente scritto: ““Imbarazzante! Premesso che non sono a conoscenza dei fatti realmente accaduti, questo referto mette in ridicolo e getta fango su tutto lo splendido movimento del Carnico! Due riflessioni: era proprio necessario ed inevitabile tutto questo? E’ possibile che una persona sola, a suo insindacabile giudizio, possa liberamente creare tanto “scompiglio”?””.

Orbene, nel C.U. n. 28 del 27.9.2024 del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo, risultano assunte a carico di soggetti tesserati alla società Amaro tre provvedimenti di inibizione di 4 e 3 mesi a carico dei dirigenti Marsilio Vidoni, Cristian Spimpolo e Luciano Tarussio:  il primo a seguito di un contatto fisico con il quale cercava di impedire all’arbitro di estrarre il cartellino rosso alzando il braccio e bloccandolo sul petto; il secondo per aver ritardato l’uscita dal terreno di giuoco costringendo l’arbitro a sospendere la gara per 30 secondi; il terzo per aver ingiuriato l’arbitro ed averlo costretto, ritardando l’uscita dal terreno di giuoco, a sospendere la gara per circa 30 secondi.

Dal medesimo C.U. si rileva che ben 4 calciatori della medesima società sono stati destinatari di squalifiche: (i) nove mesi a carico del signor Nicholas Cavallero, perché dopo l’espulsione comminatagli si avvicinava all’arbitro in modo minaccioso ed intimidatorio e quindi gli schiacciava il piede provocandogli dolore e venendo allontanato solo grazie all’intervento di altri calciatori, continuando ad inveire contro l’arbitro per altri due minuti; (ii) 8 gare effettive a carico del signor Robert Argenta, per ingiurie ed un contatto fisico, essendosi tolto i guanti da portiere e colpito con la mano aperta con due pacche sulla parte alta della schiena l’arbitro, senza procurargli danno fisico; (iii) 8 gare effettive a carico del signor Alessandro Dell’Angelo, per aver provocato un contatto fisico con l’arbitro, cercando di bloccarlo a gara finita mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, afferrandolo per la divisa sul logo dell’AIA all’altezza dello sterno, tirandolo a sé per circa 5 cm, senza conseguenze e venendo trattenuto da un compagno di squadra; (iv) 3 gare effettive a carico del signor Stefano Cappelletti, avendo minacciato e deriso l’arbitro al termine della gara.

Tali provvedimenti, per quanto oggetto di preannuncio di ricorso ad opera della società Amaro, sono stati confermati dalla Corte Sportiva Territoriale che ha dichiarato l’improcedibilità dello stesso.

Questo è il quadro di notevole gravità in cui si inserisce il post sopra riportato nel quale, lungi dal stigmatizzare la grave ed inaccettabile condotta tenuta nei confronti del direttore di gara dai tesserati sanzionati, contraria ai principi che regolano l’ordinamento sportivo e le finalità stesse, educative e sociali, del giuoco del calcio, il signor Xotto si dichiara addirittura imbarazzato in quanto il referto getterebbe fango sullo splendido movimento calcistico carnico, al punto da porre due domande: la prima sulla necessità e l’inevitabilità di tutto ciò (non riuscendo a comprendersi se in riferimento ai contenuti del referto o del C.U. del Giudice Sportivo, reso pubblico); la seconda, palesemente riferita al direttore di gara, in cui si chiede come una sola persona possa liberamente creare tanto “scompiglio”.

Ne consegue che, non solo omette l’unica riflessione dovuta da coloro che condividono la passione per il calcio relativa agli inaccettabili comportamenti dei tesserati sanzionati, certamente destinati a rendere meno splendido il Campionato Carnico, ma formula due quesiti, con post pubblici sulla pagina Facebook riservata al campionato stesso, destinati alla lettura di una sfera indeterminata di soggetti (compresi arbitri ed altri tesserati e tifosi), nei quali lamenta la circostanza che il tutto sia stato reso pubblico (come se il C.U. non lo fosse per sua natura o si potesse tacere i provvedimenti disciplinari assunti in occasione della citata gara) ed accusa poi l’arbitro di aver con il suo referto determinato “scompiglio”, come se avesse dovuto venir meno al suo obbligo di refertare in modo veritiero quanto successo sul terreno di giuoco, il tutto confessando di non aver visto la gara (facendo forse totale affidamento alle interessate dichiarazioni ed interviste dei soggetti riconducibili al sodalizio Amaro, certo interessati a contestare e minare l’operato del direttore di gara).

4. Con riguardo al signor Loris Di Giorgio l’addebito inerisce due post sulla solita pagina Facebook dedicata al “Campionato Carnico” titolata “Stangata per l’amaro: 9 mesi a Cavallero e altre pesanti squalifiche – Campionato Carnico”, nei quali, recependo la portata assolutamente critica del post del signor Xotto, sopra riportata, nell’evidente intento di ascrivere alla condotta del direttore di gara la gravità dei fatti accaduti durante la gara e quella dei conseguenti provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo, dichiara “ Caro Michele nemmeno se porti i filmati della partita ai massimi dirigenti arbitrali questi si ravvedono!!! A indiscutibile giudizio dell’arbitro!!! Questo loro scrivono ad ogni ricorso che le società propongono!!! A indiscutibile giudizio ….. della serie ….. noi siamo noi voi non siete un cazzo!!!”, mentre nel secondo utilizza le seguenti testuali espressioni: ““Per 15 minuti …. Precisissimo nel scrivere quello che è successo chissà se e stato cosi “precisissimo” nell’aspetto tecnico nella gestione della partita””.

Con il primo commento è evidente la critica alla norma che attribuisce fidefacienza ai referti arbitrali ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS, ovviamente senza tener conto che gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare anche altri strumenti quali, ad esempio, riprese televisive, filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale (comma 2), evidentemente assenti nel caso di specie, mentre non è previsto né disciplinato alcun intervento in materia dei dirigenti arbitrali a fronte delle lamentele di una società calcistica, che non possono certo ingerirsi nella refertazione dell’arbitro, per questo tacciati di inerzia. Quanto al soggetto cui è attribuito l’esclusivo potere a discapito di altri, con il richiamo ad una frase volgare tratta da un noto film e fuori contesto, il riferimento è certamente all’arbitro.

Con il secondo post si contesta apertamente il contenuto del referto arbitrale e la stessa gestione tecnica e disciplinare della gara (alla quale anche questo deferito non ha assistito). Non a caso diparte con i 15 minuti, tempo che il direttore di gara ha indicato come durata del dolore patito a seguito dello schiacciamento del suo piede operato volutamente dal calciatore espulso in reazione al provvedimento stesso e poi si pone la domanda retorica in ordine all’applicazione della stessa precisione sulla gestione della gara, come se si trattasse delle medesime questioni, su uno stesso piano di valutazione e come se l’arbitro, nella direzione della gara, fosse esente da involontari errori (comuni a tutti protagonisti di una gara, atleti e tecnici).

Altro che volontà di provocare un confronto con la classe arbitrale (su Facebook? a colpi di post?) o di esercitare un legittimo diritto di critica!

5. Tutti e tre i suddetti post violano persino clamorosamente gli art. 4, comma 1, CGS e 37, commi 1 e 2, Regolamento del Settore Tecnico.

L’art. 4 CGS, norma di chiusura del sistema, declina i principi di lealtà sportiva, di correttezza e di probità, riporta alle clausole di buona fede e correttezza, compreso i doveri irrinunciabili di rispettare la normativa settoriale, il ruolo e le competenze di tutti gli appartenenti all’ordinamento sportivo, arbitri e Giudici sportivi compresi, di non contestarne il loro operato (a maggior ragione in assenza di cognizione propria) al fine di screditarne capacità e competenze o di metterne in dubbio imparzialità, terzietà ed indipendenza. In realtà i tesserati devono porre in essere comportamenti virtuosi e comunque idonei a creare affidamento negli altri soggetti con cui si interagisce, per la difesa dell’immagine e della credibilità dell’intero movimento calcistico.

Del pari violato è il disposto dell’art. 37 Reg. S.T. in quanto i Tecnici devono rispettare lo Statuto e tutte le norme federali ed essere di esempio di disciplina e correttezza sportiva nei rapporti con tutti gli altri tesserati. La condotta di criticare pubblicamente ed ingiustamente l’operato di altre componenti dell’ordinamento sportivo, accusandoli gratuitamente di gettare fango sul movimento calcistico con inversione delle responsabilità, in una sorta di difesa aprioristica del proprio ruolo e delle società di appartenenza, attribuendo poteri di intervento a chi non ne è in possesso ed utilizzando espressioni infelici e volgari (anche se mutuate dal famoso film) nei confronti di chi opera nel rispetto della normativa federale, è inaccettabile.

Gli stessi post sono stati correttamente definiti anche irriguardosi e non offensivi (fattispecie assai più grave), essendo caratterizzati da una mancanza di riguardo o di rispetto verso i soggetti cui sono destinati, così oltrepassando i limiti del diritto di critica in violazione delle norme sopra citate.

6. In ordine alla sanzione da irrogare, confidando che induca i due tecnici ad astenersi nel futuro da simili post, il Collegio ritiene di doverla graduare alla luce del numero degli stessi e della loro astratta gravità. Per questa ragione condivide la proposta della Procura Federale e sanziona la condotta del signor Loris Di Giorgio con la squalifica di tre gare (la stessa presa come pena base nel patteggiamento del signor Mascia) e sanziona quella del signor Michele Xotto con la squalifica di due gare.

7. Passando all’esame della responsabilità dei due sodalizi sotto il profilo della violazione dell’art. 6, comma 2, CGS, per gli atti posti in essere dai due tecnici, se ne deve confermare l’esistenza.

Le condotte dei due tesserati consistite nella pubblicazione dei post non certo sui propri profili personali ma sulla pagina ufficiale Facebook del “Campionato Carnico” sono state realizzate in un contesto strettamente attinente all’ambito dell’attività sportiva, come emerge dalla loro stessa lettura in quanto aventi ad oggetto le risultanze di un C.U. emesso dal Giudice Sportivo relativamente a una gara del Campionato Carnico, in cui entrambi sono impegnati.

La circostanza che i sodalizi sportivi non possano gestire i post dei propri tesserati e che non ne hanno il controllo non esclude la sussistenza della responsabilità oggettiva, essendo bastevole il rapporto di tesseramento.

Questa, nell’ordinamento sportivo, muove dall’intenzione di indurre le società a porre in essere tutti quegli accorgimenti che possono essere considerati idonei a prevenire il verificarsi di fatti pregiudizievoli. Tale scelta scaturisce dall’esigenza di proteggere gli scopi fondamentali verso i quali è indirizzato lo sport, così da assicurare il pacifico svolgimento dell’attività sportiva ed al tempo stesso di garantire la regolarità delle competizioni agonistiche. Non si persegue così uno scopo punitivo, bensì il giusto equilibrio dei valori che determinano il risultato sportivo; la sanzione disciplinare non è destinata a colpire soggettivamente la società, ma a mutare oggettivamente una situazione di fatto verificatasi contro e nonostante le regole dell’ordinamento sportivo. A tal proposito, come rammentato nella decisone 0058/CFA.2021-2022, ”il Collegio di Garanzia dello Sport ha richiamato il principio di precauzione in forza del quale l’esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è così forte che il criterio di imputazione delle responsabilità, a carico della società calcistica, è talmente severo e rigoroso da consentire di irrogare sanzioni oltre ed al di là di ogni individuazione di colpevolezza” (Collegio Garanzia dello Sport, SS.UU., n. 42 dell’8.9.2015).

La responsabilità ex art. 6, comma 2, CGS viene quindi attribuita a seguito dell’accertamento delle condotte soggettive per la violazione, tra gli altri, dei principi di lealtà, correttezza e probità, configurando un trasferimento, anche in capo al sodalizio, della responsabilità soggettiva al fine di tutelare persone che, a vario titolo, agiscono nell’interesse della società, prescindendo da qualsiasi valutazione in merito all’antigiuridicità della condotta nonché da qualsivoglia indizio di colpevolezza in capo alla società. In una fattispecie analoga anche recentemente la sussistenza della responsabilità oggettiva è stata ritenuta sussistere a fronte di dichiarazioni lesive pubblicate su una pagina Facebook da un dirigente della società (decisione n. 01067CFA 2024-2025). Per questi motivi il Collegio, ritenuta la sussistenza della responsabilità oggettiva, irroga alla A.S.D. Gemonese la sanzione dell’ammenda di Euro 400,00= in relazione alle condotte ascritte al signor Michele Xotto. Ritiene invece di contenere la sanzione a carico di U.S. Pro Fagagna nell’ammenda di Euro 300,00=, volendo attribuire comunque un’efficacia attenuante alla condotta posta in essere dopo il deferimento. Infatti la stessa società, sia pur tardivamente rispetto all’attività di prevenzione da compiere già nella fase del tesseramento, inculcando il rispetto nella normativa settoriale, ha ritenuto di dover chiedere in data 17.6.2025 chiarimenti scritti al signor Loris Di Giorgio in merito ai fatti contestati, diffidandolo nel contempo ad astenersi nel futuro da qualsiasi comportamento contrario ai doveri di lealtà e rispetto previsti a carico dei tesserati, invitandolo anche al rispetto degli stessi. Tale missiva, pur non essendo certo assimilabile alla dissociazione di cui all’art. 23, comma 6, CGS non essendo stata resa pubblica, induce alla riduzione della sanzione. Di nessuna rilevanza è invece il modello Safeguarding adottato a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere  e di ogni altra discriminazione, sia perché estraneo alla fattispecie di cui all’art. 7, comma 5, CGS sia perché ha manifestato concretamente la sua sostanziale inutilità.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Loris Di Giorgio, giornate 3 (tre) di squalifica;

- per il sig. Michele Xotto, giornate 2 (due) di squalifica;

- per la società US Pro Fagagna, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda; - per la società ASD Gemonese, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 24 giugno 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Maurizio Lascioli                                                     Carlo Sica

 

Depositato in data 26 giugno 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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