F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0243/TFN – SD del 27 Giugno 2025 (motivazioni) – Christian Vito Candela e ASD US Albenga – Reg. Prot. 227/TFN-SD
Decisione/0243/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0227/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Pierpaolo Grasso – Presidente
Gaetano Berretta – Componente
Claudio Croce – Componente
Andrea Fedeli – Componente
Gianfranco Marcello - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 giugno 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 29453/845pf24-25/GC/PM/fm del 6 giugno 2025 nei confronti del sig. Christian Vito Candela e della società ASD US Albenga, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 5 giugno 2025 la Procura Federale deferiva innanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare la società A.S.D. U.S. Albenga ed il sig. Christian Vito Candela, per rispondere:
1) Il sig. Christian Vito Candela, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. U.S. Albenga,
a) della violazione degli artt. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all’art. 31 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva per non avere corrisposto al calciatore sig. Sangare Traore Bandjougou la somma accertata dal Collegio Arbitrale LND – AIC, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo emesso in data 13.01.2025 e notificato in pari data, nell’ambito del procedimento 154/24 – 25;
b) della violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all’art. 31 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva per non avere corrisposto all’allenatore sig. Jacopo Colletti la somma accertata dal Collegio Arbitrale LND – AIAC, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo emesso in data 28.01.2025 e notificato in data 29.01.2025, nell’ambito della vertenza 2425.66;
2) La società A.S.D. U.S. Albenga a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Christian Vito Candela così come descritti nel precedente capo di imputazione.
La fase istruttoria
La Procura acquisiva in sede istruttoria i seguenti documenti dimostrativi degli illeciti:
1) segnalazione del 14.02.2025 da parte della Lega Nazionale Dilettanti del mancato pagamento in favore del calciatore Sangare Traore Bandjougou da parte della ASD U.S. Albenga delle somme stabilite dal lodo emesso dal Collegio Arbitrale in data 13.01.2025, nel procedimento n. 154-25/25;
2) segnalazione del 3.03.2025 da parte della Lega Nazionale Dilettanti del mancato pagamento in favore dell’arbitro sig. Jacopo Colletti, da parte della ASD U.S. Albenga, della somme stabilite dal lodo emesso dal collegio Arbitrale in data 28.01.2025 vertenza n. 2425/66;
3) foglio censimento della società ASD U.S. Albenga per la stagione sportiva 24/25;
4) lodo arbitrale del 13.01.2025 emesso nell’ambito del procedimento 154/24-25 con pec di avvenuta consegna in pari data della notifica da parte del Collegio Arbitrale;
5) lodo arbitrale del 28.01.2025 emesso nell’ambito della vertenza 2425.66 con pec di avvenuta consegna del 29.01.2025 della notifica da parte del Collegio Arbitrale;
La Procura Federale provvedeva al deferimento, in relazione al quale il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava udienza per il giorno 26 giugno 2025.
Il dibattimento
In sede di discussione era presente l’avv. Luca Zennaro, in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno per i deferiti. La Procura Federale si riportava integralmente al contenuto dell’atto di deferimento e a conclusione del suo intervento chiedeva irrogarsi, nei confronti del sig. Christian Vito Candela, mesi 12 (dodici) di inibizione, nei confronti della società A.S.D. U.S. Albenga punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026.
La decisione
Il deferimento è fondato e le violazioni contestate alla società A.S.D. U.S. Albenga ed al sig. Christian Vito Candela, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Società A.S.D. U.S. Albenga, sono ampiamente provate e documentate.
Dalla documentazione prodotta risulta che la Società deferita non ha adempiuto al pagamento, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione delle somme stabilite del lodo emesso dal Collegio Arbitrale in data 13.01.2025, nel procedimento n. 154/2425 e notificato in pari data, in favore del calciatore sig. Sangare Traore Bandjougou; nonché per non avere corrisposto all’allenatore sig. Jacopo Colletti, da parte della Società A.S.D. U.S. Albenga la somma accertata dal Collegio Arbitrale LND – AIAC, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo emesso in data 28.01.2025 e notificato in data 29.01.2025, nell’ambito della vertenza 2425.66.
Sussistendo le violazioni per come contestate ai predetti deferiti, si ritengono congrue le sanzioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Christian Vito Candela, mesi 12 (dodici) di inibizione;
- per la società ASD US Albenga, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026.
Così deciso nella Camera di consiglio del 26 giugno 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Gianfranco Marcello Pierpaolo Grasso
Depositato in data 27 giugno 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai