FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.509/AA del 23/06/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da IODICE MEO S.S.D.R.L. SAVOIA 1908 FOOTBALL CLUB
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 461 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe IODICE, Giuseppe Mattia MEO e della società S.S.D.R.L. SAVOIA 1908 FOOTBALL CLUB, avente ad oggetto la seguente condotta:
Giuseppe IODICE, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società SSDRL F.C. Savoia 1908, già SSDARL Portici FBC, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver allegato alla domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D per la stagione sportiva 2024-2025 della società SSDARL Portici FBC, false liberatorie dei calciatori Sig.ri Mohamed Cheddira, Pasquale Damiano, Alessandro Gargiulo, Vincenzo Pinto, Salvatore Longobardi e del tecnico sig. Giuseppe Lepre, predisposte dal sig. Giuseppe Mattia Meo;
Giuseppe Mattia MEO, all’epoca dei fatti Consigliere tesserato per la società SSDRL F.C. Savoia 1908, già SSDARL Portici FBC, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver predisposto false liberatorie dei calciatori sigg.ri Mohamed Cheddira, Pasquale Damiano, Alessandro Gargiulo, Vincenzo Pinto, Salvatore Longobardi e del tecnico Giuseppe Lepre da allegare alla domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D per la stagione sportiva 2024-2025 della società SSDARL Portici FBC;
S.S.D.R.L. SAVOIA 1908 FOOTBALL CLUB, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Giuseppe Iodice e Giuseppe Mattia Meo;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Giuseppe IODICE,
Sig. Giuseppe Mattia MEO,
Società S.S.D.R.L. SAVOIA 1908 FOOTBALL CLUB, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Arcangelo Sessa;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
75 (settantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe IODICE,
6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe Mattia MEO,
€ 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per la società S.S.D.R.L. SAVOIA 1908 FOOTBALL CLUB;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.