F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0245/TFN – SD del 30 Giugno 2025 (motivazioni) – Christian Vito Candela, Nicola Bisazza ASD Unione Sportiva Albenga – Reg. Prot. 221/TFN-SD

Decisione/0245/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0221/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

Carlo Sica – Presidente

Monica Coscia – Componente

Valentino Fedeli - Componente (Relatore)

Maurizio Lascioli – Componente

Angelo Venturini - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 24 giugno 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 28943/427pf2425/GR/GC/ff-am del 3 giugno 2025, depositato il 3 giugno 2025, nei confronti dei sigg.ri Christian Vito Candela, Nicola Bisazza nonché nei confronti della società ASD Unione Sportiva Albenga, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il sig. Rocco De Marco, esercente l’attività di allenatore munito di patentino UEFA B, in forza alla ASD US Albenga come allenatore e responsabile tecnico della prima squadra militante nel campionato di Serie D LND girone A stagione sportiva 2024/2025, con esposto del 7 novembre 2024, a firma del proprio difensore di fiducia avv. Riccardo Morelli, significava alla Procura Federale che, sin dall’inizio del rapporto, per espressa ed unilaterale volontà della società e del suo Presidente sig. Christian Vito Candela, gli era stato affiancato il sig. Thomas Massa, allenatore della formazione Juniores Under 19 della società, che, essendo munito del patentino UEFA C, non aveva titolo per occuparsi della prima squadra in ragione della partecipazione al campionato di Serie D.

L’esponente aggiungeva al riguardo che il Massa aveva preso parte a due gare di campionato di Serie D della US Albenga come allenatore in seconda inserito in distinta e che, in occasione di un allenamento della prima squadra che egli avrebbe dovuto dirigere, il Massa senza alcuna autorizzazione aveva iniziato la seduta, lasciando il De Marco basito.

L’esponente, non avendo ricevuto da parte della società alcuna plausibile spiegazione su ciò che stava accadendo, che non veniva affatto giustificato e che anzi aveva dato vita ad un’accesa discussione tra lui ed il Presidente, in data 3 novembre 2024, dopo essere stato esonerato dalla società, si dimetteva dall’incarico.

La Procura Federale, a seguito dell’esposto, aperto il fascicolo e svolte le conseguenziali indagini, avendo dato autorevolezza al merito dell’esposto stesso,  in data 3 giugno 2025 deferiva a questo Tribunale il sig. Christian Vito Candela, all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Unione Sportiva Albenga, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 CGS, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 23 comma 2 NOIF e 22 comma 1 e 39 comma 1 lettera Ca) del Regolamento del Settore Tecnico, nonché al Comunicato Ufficiale n. 29 – 2024/2025 del Settore Tecnico della FIGC, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, quanto meno sino al mese di novembre 2024, consentito e/o comunque non impedito al sig. Thomas Massa di prendere parte alle sedute preparatorie di allenamento pre-gara della prima squadra della società e di svolgere la funzione di allenatore in seconda in occasione di due incontri di campionato valevoli per il girone A del campionato di Serie D, sebbene il predetto tecnico fosse tesserato in qualità di allenatore della squadra Juniores e risultasse sprovvisto della prescritta necessaria abilitazione ad assumere la conduzione tecnica, anche in qualità di allenatore in seconda, di una squadra militante nella Serie D. Veniva altresì deferito il sig. Nicola Bisazza, tesserato della società ASD Unione Sportiva Albenga in qualità di responsabile marketing commerciale, per violazione dell’art. 22 comma 1 CGS in quanto non si era presentato senza addurre alcuna ragione ostativa a due convocazioni dell’Ufficio Indagini, così impedendo all’Organo inquirente di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento.

Al deferimento dei sigg.ri Candela e Bisazza è seguito quello a carico della società ASD Unione Sportiva Albenga a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 CGS per i fatti ed i comportamenti posti in essere dalle persone di cui sopra, nonché dai sigg.ri Thomas Massa e Rocco De Marco, per questi ultimi due nel senso che si è sopra precisato.

La fase predibattimentale

La Comunicazione di conclusioni delle indagini il 23 aprile 2025 era stata notificata, oltre che al Candela, al Bisazza ed alla società, anche ai sigg.ri Thomas Massa e Rocco De Marco, nelle loro rispettive qualità, nonché ai calciatori Daniele Di Porto e Tommaso Ferrarese, ritenute persone informate dei fatti e che non si erano presentate senza addurre alcuna motivazione ostativa alle convocazioni dell’Organo inquirente.

I sigg.ri Massa, De Marco, Ferrarese e Di Porto convenivano con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 CGS, sulla quale la Procura Generale dello Sport nulla aveva rilevato, sicchè il successivo deferimento coinvolgeva soltanto i sigg.ri Christian Vito Candela e Nicola Bisazza, oltre all società ASD Unione Sportiva Albenga.

Il dibattimento

All’udienza del 24 giugno 2025, tenutasi in modalità videoconferenza come da Decreto del Presidente del Tribunale n. 1 del 1° luglio 2024, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Alessandro D’Oria, il quale, riassunti i termini del deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con le sanzioni della inibizione di 4 (quattro) mesi per il Candela, di 1 (uno) mese per il Bisazza e per la società l’ammenda di 800,00 (ottocento/zerozero).

I deferiti non si sono collegati, né hanno fatto pervenire a questo Tribunale scritti difensivi.

La decisione

Il Tribunale osserva quanto segue.

In seguito all'attività d’indagine della Procura Federale resta accertato che il Massa aveva svolto, seppur per un periodo limitato, l’attività di allenatore in seconda della prima squadra della US Albenga militante nel campionato di Serie D della stagione sportiva 2024 – 2025; a tale attività egli non poteva attendere perché non era in possesso del patentino UEFA B, bensì del patentino UEFA C, che gli consentiva di allenare solo squadre giovanili di tutte le categorie, sia in ambito dilettantistico che in quello professionistico.

Risulta inoltre dagli atti che l’attività del Massa era stata indotta dalla circostanza che alcuni calciatori della squadra Juniores della società Albenga, da lui allenati, erano stati giuoco forza impiegati in prima squadra, per cui si era avvertita la necessità che il Massa li seguisse negli allenamenti ed in campo.

Di detta circostanza, inerente i compiti riservati al Massa, il De Marco, che il 18 ottobre 2024 era stato assunto dalla società come allenatore e responsabile della prima squadra, ne era a conoscenza e ne aveva condiviso l’indirizzo, sino al momento in cui, vedendosi sostituito dal Massa nella conduzione degli allenamenti della squadra, tra i quali uno finalizzato alla rifinitura in vista della successiva gara di campionato, aveva appreso che il Massa non era in possesso del patentino UEFA B e che, quindi, non poteva gestire il lavoro della squadra, né tanto meno sedersi in panchina nelle gare di campionato di Serie D ed essere inserito in distinta come allenatore in seconda.

In seguito a tali fatti ed alle incomprensioni sorte tra il De Marco ed il Presidente Candela, che aveva accusato l’allenatore di comportamenti irresponsabili nel suo rapporto con il Massa, il De Marco subìva l’esonero da parte della società e, comunque, si dimetteva dall’incarico.

In tale contesto, non è in dubbio che il Candela aveva usufruito dell’opera del Massa abbinata alla gestione della prima squadra pur essendo consapevole che il Massa non fosse in possesso del patentino UEFA B e che, pertanto, non poteva svolgere tutta l’attività che in effetti aveva svolto nell’ambito della prima squadra; di talché appare evidente l’offesa portata dal Candela ai principi sanciti dall’art. 4 comma 1 CGS, peraltro esaltata dal comportamento processuale del deferito, che non è comparso in udienza, né si è in alcun modo difeso.

Di tutt’altra natura è la violazione ascritta al Bisazza, consistita nell’essere egli venuto ingiustificatamente meno all’obbligo di presentarsi innanzi l’Ufficio indagini della Procura, che lo aveva convocato per due volte, facendo così mancare all’Organo inquirente la possibilità di acquisire elementi utili al procedimento in essere.

Siffatta violazione, dalla quale il deferito non ha inteso difendersi, induce questo Tribunale ad irrogare una sanzione maggiore rispetto alla richiesta e, nel contempo, ad adottare nella misura richiesta le sanzioni a carico del Candela e della società ASD Unione Sportiva Albenga, la cui responsabilità ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 è di tutta evidenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Christian Vito Candela, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per il sig. Nicola Bisazza, mesi 2 (due) di inibizione;

- per la società ASD Unione Sportiva Albenga, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.

 

IL RELATORE                                                                  IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                                          Carlo Sica

 

Depositato in data 30 giugno 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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