F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0246/TFN – SD del 30 Giugno 2025 (motivazioni) – Ricorso della US Salernitana Srl – Reg. Prot. 232/TFN-SD
Decisione/0246/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0232/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Roberto Proietti - Vice Presidente
Giammaria Camici – Componente
Amedeo Citarella – Componente
Andrea Giordano - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 19 giugno 2025, sul ricorso ex art. 30 CGS CONI e 79 CGS FIGC proposto dalla società US Salernitana 1919 Srl avverso i Comunicati Ufficiali n. 224 del 5 giugno 2025 e n. 211 del 18 maggio 2025, emessi dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, la seguente
DECISIONE
Viene in decisione il ricorso proposto, ai sensi dell’art. 30 CGS CONI, dalla società US Salernitana 1919 Srl (di seguito anche Salernitana) nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B (di seguito anche LNPB), con cui la ricorrente ha chiesto l’annullamento dei Comunicati Ufficiali n. 224 del 5 giugno 2025 e n. 211 del 18 maggio 2025.
Il ricorso introduttivo
La società US Salernitana 1919 Srl ha gravato i Comunicati Ufficiali n. 224 del 5 giugno 2025 e n. 211 del 18 maggio 2025 della Lega Nazionale Professionisti Serie B, deducendone l’illegittimità.
La ricorrente ha, segnatamente, contestato la determinazione del Presidente della LNPB – veicolata con Comunicato del 18 maggio 2025 – di rinviare le gare di play-out a data da destinarsi, in forza di motivazione asseritamente succinta, fondata sulla comunicazione di conclusione delle indagini inviata alla stessa LNPB dalla Procura Federale, all’esito degli accertamenti e dell’attività istruttoria svolti a seguito di segnalazione Co.Vi.So.C.; nonché la successiva fissazione – giusta Comunicato del 5 giugno 2025 – delle date di play-out ai giorni 15 e 20 giiugno 2025. Ha, in particolare, contestato:
- la presunta carenza di potere del Presidente LNPB e l’asserita violazione dello Statuto della LNPB, non ricorrendo – a proprio avviso – norme statali o sportive tali da fondare la competenza del Presidente né ragioni, in fatto o in diritto (altre dalla comunicazione di conclusione delle indagini nei confronti della società Brescia Calcio Spa), idonee a giustificare il rinvio sine die delle gare di play-out;
- l’asserita lesione degli interessi della Salernitana, per avere il rinvio a data da destinarsi e la successiva repentina riprogrammazione delle gare ostacolato la programmazione societaria e sportiva, determinando “non poche incertezze in merito alla possibilità di rispettare le scadenze contenute nel “Sistema delle licenze”, di cui al Comunicato n. 145/A della FIGC” (pag. 7 del ricorso), alterando la competizione sportiva e dando luogo a “gravi problemi di ordine pubblico” (pag. 8 del ricorso).
Ha, per l’effetto, chiesto che, nel bilanciamento tra gli interessi coinvolti, stante la situazione di (ritenuta) assoluta e straordinaria incertezza, venisse – previa interinale sospensione dei Comunicati gravati – ordinato e/o indicato alla FIGC e alla LNPB, per quanto di competenza, l’annullamento del play-out e/o la modifica della composizione della Serie B 2025/2026 con n. 21 o 22 squadre, ritornando alla formula già prevista in via ordinaria dall’art. 49 delle NOIF.
La memoria difensiva della Lega Nazionale Professionisti Serie B
Si è costituita in giudizio la Lega Nazionale Professionisti Serie B.
Ha contestato le doglianze avverse, instando per la loro reiezione.
Ha, anzitutto, eccepito l’inammissibilità e/o improponibilità del ricorso, in ragione dell’impossibilità di interporre reclami rispetto alla formazione dei calendari, alla data e all’ora di inizio delle gare.
Ha, quindi, dedotto in punto di assenza di fondamento delle doglianze articolate da parte ricorrente.
I Comunicati Ufficiali gravati dalla società US Salernitana fonderebbero sull’art. 27.2 dello Statuto LNPB, che contemplerebbe la facoltà del Presidente di disporre, sia d’ufficio sia a seguito di richiesta di una o entrambe le società interessate, la variazione della data, dell’ora dell’inizio e del campo delle singole gare.
Quindi, la parte, nel premettere che non sussisterebbero oneri di motivazione dei Comunicati e che il richiamo, compiuto ex adverso all’art. 28 dello Statuto LNPB si appaleserebbe inconferente, ha evidenziato che l’evocato art. 27 del medesimo Statuto abiliterebbe il Presidente ad assumere determinazioni autonome che, come quelle adottate nel caso di specie, si giustificherebbero in ragione dell’esigenza di salvaguardare l’equa competizione e la regolarità del Campionato, insieme alle stesse esigenze organizzative e tecnico-sportive delle Associate.
La LNPB ha, quindi, argomentato in punto di insussistenza delle dedotte lesioni degli interessi della US Salernitana 1919 Srl e di adeguate ragioni a suffragio del chiesto annullamento dei play-out.
Ha, per l’effetto, chiesto respingersi il ricorso, previa reiezione della formulata istanza cautelare.
Le memorie difensive delle società Frosinone Calcio Srl e UC Sampdoria Spa
Si sono costituite in giudizio le società Frosinone Calcio Srl e UC Sampdoria Spa.
Il Frosinone Calcio Srl ha fatto valere l’inammissibilità/improcedibilità della domanda per contestuale pendenza del presente procedimento e di quello innanzi al Collegio di Garanzia del CONI, pure incardinato dalla US Salernitana 1919 Srl.
Nel merito, la parte ha chiesto che il ricorso venisse rigettato, ben potendo l’atto di conclusione delle indagini giustificare il provvedimento di rinvio, menzionando quest’ultimo esaustivamente i capi di incolpazione oggetto del successivo atto di deferimento.
La delibera di rinvio e la conseguente riprogrammazione delle gare avrebbero tratto legittimo fondamento nelle violazioni contestate al Brescia Calcio Spa, posto che il loro accertamento avrebbe inciso sulla classifica del Campionato di Serie B.
Nessuna lesione degli interessi della US Salernitana 1919 Srl potrebbe, nel concreto, sussistere, risultando in ogni caso superiore l’interesse alla regolarità del Campionato e apparendo necessario eseguire le sanzioni nel Campionato in cui la violazione è stata commessa.
Neppure risulterebbe necessario annullare i play-out, in assenza di quella “situazione di incertezza” dedotta dalla US Salernitana 1919 Srl; incertezza, di fatto, venuta meno in ragione della “cristallizzazione della penalizzazione irrogata nei confronti del Brescia Calcio Spa” e, conseguentemente, della “certezza della classifica e dunque delle compagini” destinate a disputare le gare valevoli per i play-out del Campionato di Serie B (pag. 5 della memoria difensiva).
La società ha chiesto che venissero dichiarate inammissibili-improcedibili e, nel merito, rigettate le domande, cautelari e di merito, formulate dalla ricorrente.
Anche la UC Sampdoria Spa ha fatto valere l’assenza di pregio delle doglianze.
Secondo la parte, la decisione di rinvio delle gare di play-out rappresenterebbe una “misura prudenziale e doverosa, adottata nell’ambito dei poteri riconosciuti alla Lega ai sensi dell’art. 27, comma 2, dello Statuto, al fine di tutelare l’integrità e la regolarità della competizione” (pag. 3 della memoria difensiva).
Come ha precisato la società UC Sampdoria Spa, se fossero state disputate le gare di play-out nelle date originariamente fissate, le stesse sarebbero state giocate sulla base di una classifica non corretta e non definitiva; cosa da cui sarebbe gemmata la non regolare conclusione del Campionato di Serie B.
Il secondo Comunicato gravato dalla Salernitana avrebbe completato il quadro regolatorio, consentendo il pieno rispetto del principio di tempestività nello svolgimento delle gare.
Il ritardo nella disputa delle gare di play-out non sarebbe invero rinconducibile alla Lega, ma alla condotta del Brescia Calcio, che avrebbe alterato il regolare andamento del Campionato rendendo necessitate le determinazioni che hanno dato vita alla presente controversia.
Pur potendo la calendarizzazione delle gare di play-out a distanza di un mese dalla data originaria comportare difficoltà logistiche, gestionali e tecnico-sportive per le società coinvolte, tali criticità rappresenterebbero l’inevitabile conseguenza della necessità di attendere la definitiva conclusione del procedimento disciplinare a carico del Brescia Calcio. La società si è, infine, rimessa alle determinazioni degli Organi competenti.
La riunione del giorno 13 giugno 2025 e l’ordinanza cautelare
Alla riunione del 13 giugno 2025, sono comparsi: il Prof. Avv. Francesco Fimmanò e l’Avv. Salvatore Sica, in rappresentanza della società ricorrente US Salernitana 1919 Srl; l’Avv. Gabriele Nicolella, in rappresentanza della Lega Nazionale Professionisti Serie B; gli Avv.ti Carlo Vitalini Sacconi, Carolina Romei, Francesco De Gennaro e Francesca Foti, in rappresentanza della società UC Sampdoria SpA; l’Avv. Giuseppe Febbo per la società Frosinone Calcio Srl. Le parti si sono riportate ai rispettivi atti.
Con ordinanza, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, rinviando la trattazione del merito alla riunione del giorno 19 giugno 2025.
La riunione del giorno 19 giugno 2025
Alla riunione del 19 giugno 2025, sono comparsi: il Prof. Avv. Francesco Fimmanò e l’Avv. Salvatore Sica, in rappresentanza della società ricorrente US Salernitana 1919 Srl; l’Avv. Gabriele Nicolella, in rappresentanza della Lega Nazionale Professionisti Serie B; gli Avv.ti Carlo Vitalini Sacconi e Carolina Romei, in rappresentanza della società UC Sampdoria SpA; l’Avv. Giuseppe Febbo per la società Frosinone Calcio Srl.
Le parti hanno concluso come in atti.
I motivi della decisione
Il ricorso deve essere respinto.
Premessa la dubbia ammissibilità delle domande, sia con riferimento alla preclusione di reclami sulla formazione dei calendari (art. 27.2 dello Statuto LNPB), sia ai profili esulanti la potestà di questo Tribunale, sia alla litispendenza (risultava, invero, all'avvio dell'odierno procedimento, pendente - a quanto consta agli atti - omologo giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport), il principio della c.d. ragione più liquida, applicabile anche al processo sportivo, suggerisce di vagliare i profili di infondatezza delle domande della ricorrente, siccome di manifesta e immediata evidenza.
Noto è, infatti, l’orientamento di legittimità, radicato – come è stato condivisibilmente sostenuto (Cass. civ., Sez. lav., 26 settembre 2019, n. 24093) – nel principio di economia processuale e nei principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (oggetto di doverosa applicazione anche nell’ecosistema del giusto processo sportivo), che attribuisce al decidente il potere di pronunciarsi immediatamente sulle questioni che risultino ictu oculi di evidente e ragionevole soluzione (v., ad es., Cass. civ., Sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309).
Occorre, quindi, richiamare il contenuto dei due Comunicati oggetto dell’odierna impugnativa.
Il Comunicato Ufficiale n. 211 del 18 maggio 2025 ha disposto il “rinvio delle gare di play-out del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma il 19 e 26 maggio 2025 come da CC.UU. 202 del 10 maggio 2025 e 209 del 14 maggio 2025, a data da destinarsi”, “vista la Comunicazione di conclusione delle indagini inviata alla LNPB dalla Procura Federale […] all’esito degli accertamenti e dell’attività istruttoria svolti a seguito di segnalazione Co.Vi.So.C.; preso atto dell’enunciazione ivi formulata dei fatti per i quali la Procura Federale comunica l’intendimento allo stato di procedere al deferimento, delle norme che si assume essere violate, nonché dell’invito a svolgere le opportune valutazioni agli effetti del regolare svolgimento della Competizione e conseguente programmazione delle gare; attesa la potenziale incidenza di quanto precede sulla Classifica finale e, per l’effetto, sulla programmazione delle gare di play-out del Campionato Serie BKT 2024/2025; considerata la necessità di tutelare l’equa competizione e salvaguardare la regolarità del Campionato, nonché le esigenze organizzative e di programmazione sportiva dei Club”.
Il Comunicato Ufficiale n. 224 del 5 giugno 2025 ha provveduto alla riprogrammazione delle gare di play-out nei giorni 15 e 20 giugno 2025, “visto il C.U. LNPB n. 211 del 18 maggio u.s.; preso atto delle risultanze del Consiglio Federale del 26 maggio u.s.;
in considerazione dei procedimenti in essere dinanzi agli organi di giustizia sportiva endofederale e del Decr. Pres./0016/CFA2024-25, Reg. Proc. n. 0120/CFA/2024-25; considerata la programmazione dell’International Match Calendar FIFA 2025; tenuto conto della proroga dei termini di cui al C.U. FIGC n. 307/A del 27 maggio u.s.; in virtù dell’art. 27.2 dello Statuto LNPB”.
Dallo stesso letterale tenore degli atti discende l’infondatezza delle doglianze di parte.
Lungi dall’essere fondati su inconsistenti basi giuridiche, entrambi i Comunicati si basano sul dettato dell’art. 27.2 dello Statuto LNPB, che espressamente prevede la facoltà del Presidente di disporre, sia d’ufficio sia a seguito di richiesta di una o entrambe le società interessate, la variazione della data, dell’ora dell’inizio e del campo delle singole gare (“È, peraltro, in facoltà del Presidente disporre, sia d’ufficio sia a seguito di richiesta di una o di entrambe le società interessate, la variazione di data, dell’ora dell’inizio e del campo delle singole gare”).
Non v’è, pertanto, difetto di competenza, né ha, per il vero, ragion d’essere la presunta assenza di motivazioni alla base dei Comunicati gravati.
Fermo restando che non sussiste alcun onere di motivazione di un Comunicato Ufficiale, men che meno ove lo stesso si limiti – come nel caso di specie – a regolare profili squisitamente organizzativi, le determinazioni non sono il frutto di un mero arbitrio del Presidente, ma della precisa intentio di salvaguardare la regolarità della competizione, interesse primario dell’ordinamento sportivo.
Il Comunicato del 18 maggio 2025, di cui si è riportato il contenuto, fa invero chiaro e inequivoco riferimento alla comunicazione della Procura Federale di conclusione di indagini (quelle a carico della società Brescia Calcio Spa) relative a violazioni regolamentari, peraltro documentali, evidentemente idonee a incidere sulla classifica finale del Campionato di Serie B in quanto sanzionate con punti di penalizzazione in classifica.
Il rinvio delle gare si è, dunque, atteggiato a mezzo al fine di permettere la conclusione di un procedimento disciplinare (definito con la decisione n. 0211/TFNSD-2024/2025, pubblicata il 30 maggio 2025) il cui esito avrebbe (come ha) inevitabilmente pesato sulla classifica (invero riformulata dalla LNPB con posizionamento della US Salernitana al 16° posto e della UC Sampodoria al 17°).
Parimenti coerente e congruo nelle motivazioni appare il Comunicato Ufficiale n. 224 del 5 giugno 2025, che, fissando le nuove gare, ha conferito rinnovata certezza alla competizione.
Il quadro non è punto contestabile, né ricorrono le riferite lesioni di interessi, che la Salernitana avrebbe patito in ragione dei Comunicati.
Premessa la dubbia consistenza delle “lesioni”, invero non adeguatamente dimostrate da parte ricorrente, le stesse non sono riconducibili ai Comunicati, ma alle obiettive circostanze – esterne ai Comunicati stessi e altre dai contegni della Lega – di cui i medesimi CU danno puntualmente atto.
Le domande di parte meritano, in definitiva, di essere respinte, anche in ragione del preminente interesse alla regolarità del Campionato, che i gravati Comunicati hanno, legittimamente e motivatamente, inteso preservare.
L’assoluta novità delle questioni sottese al ricorso giustifica l’integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e compensa tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso nella Camera di consiglio del 19 giugno 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Andrea Giordano Carlo Sica
Depositato in data 30 giugno 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai