F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 29/TFN-SVE del 30 Giugno 2025 (motivazioni) – Frosinone Calcio Srl / Accademia Frosinone SC Srl – Reg. Prot. 20/TFN-SVE

 

Decisione/0029/TFNSVE-2024-2025

Registro procedimenti n. 0021/TFNSVE/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

Composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Carlo Cremonini – Componente

Divinangelo D’Alesio - Componente (Relatore)

Antonino Piro - Componente

Enrico Vitali – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 18 giugno 2025, sul reclamo proposto in data 29 maggio 2025 dalla società Frosinone Calcio Srl (78971), nei confronti della società Accademia Frosinone SC Srl (933304) avverso la delibera della Commissione Premi prot. 50-27540 pubblicata sul CU n. 10/E del 15 maggio 2025, relativa al riconoscimento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF del calciatore Minotti Manuel Ettore (3132713), la seguente

DECISIONE

Ritenuto in fatto

Con richiesta n. 72 del 24.12.2024 la SSD Accademia Frosinone SC Srl adiva la Commissione Premi F.I.G.C. chiedendo la certificazione del premio di formazione tecnica previsto dall’art. 99 delle N.O.I.F. (nuova formulazione) atteso che la società Frosinone Calcio Srl non ha provveduto al pagamento pur avendo tesserato, con vincolo biennale, a far tempo dalla stagione sportiva 2024/2025, il calciatore Minotti Manuel Ettore, nato il 1° Luglio 2010, Matr. n. 3132713, già tesserato dalla ricorrente nelle stagioni sportive 2019/2020; 2020/2021 e 2021/2022.

Con delibera pubblicata nel C.U. 10/E del 15.05.2025, comunicata il 22.05.2025, la Commissione Premi, in accoglimento della richiesta della società SSD Accademia Frosinone SC Srl, ha certificato il premio dichiarando la società inadempiente, Frosinone Calcio Srl, tenuta a corrispondere la somma di 3.630,00 in favore della società ricorrente, titolare della formazione.

Avverso tale delibera, con atto del 29.05.2025 la società Frosinone Calcio Srl  ha proposto rituale e tempestivo reclamo dinnanzi a questo Tribunale.

Sostiene la reclamante che la pretesa azionata dalla SSD Accademia Frosinone SC Srl è destituita di fondamento a fronte del tenore degli accordi sanciti dai due sodalizi, da ultimo con la scrittura privata del 22.09.2023 con la quale, nel regolamentare i reciproci rapporti  scaturenti dalla collaborazione nella gestione dell’affiliazione della scuola calcio sotto la denominazione del Frosinone Calcio, sono state disciplinate – nell’ambito del rapporto di collaborazione tra le due società- tutte le partite attive e passive tra i due club, con specifica rinuncia da parte della SSD Accademia Frosinone S.C. Srl a promuovere qualsiasi richiesta di premi alla carriera e di premi di preparazione nel caso di tesseramento di propri calciatori nel Frosinone Calcio.

Il tenore complessivo degli accordi che scaturirebbe dalla valutazione di tutte le clausole contrattuali porta la reclamante a ritenere ed affermare che la comune intenzione delle parti, come contemplata dall’art. 1362 c.c., fosse quella di disciplinare tutti i reciproci rapporti – includendovi anche la rinuncia ai premi previsti per la formazione dei calciatori – a fronte dei corrispettivi, fissi e variabili, riconosciuti contrattualmente.

Conseguentemente, al di là del contenuto letterale della clausola di rinuncia (che fa esplicito riferimento al solo premio alla carriera ed al premio di preparazione), l’aver utilizzato l’aggettivo indefinito “qualsiasi” fa sì di ritenere che la comune intenzione dei contraenti fosse quella di includere nella rinuncia qualsiasi eventuale futura richiesta “a titolo premiale” da parte dell’Accademia Frosinone nei confronti del Frosinone Calcio.

Conclude, pertanto, la reclamante chiedendo che venga accertata e dichiarata la non debenza del premio di formazione tecnica ex art. 99 N.O.I.F.  a seguito del trasferimento del calciatore Minotti Manuel Ettore, revocando e/o riformando l’impugnata delibera della Commissione Premi.

Con vittoria di spese.

Con controdeduzioni del 04.06.2025 la SSD Accademia Frosinone S.C. Srl  si è costituita in giudizio contestando il reclamo del Frosinone Calcio e chiedendo, a sua volta, la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.

Deduce, innanzitutto, la resistente l’inopponibilità della scrittura privata del 23.09.2023 per mancata trasmissione dell’accordo alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione come statuito dall’art. 99, comma 2, N.O.I.F.

Nel merito si è evidenziato che nell’accordo invocato dalla reclamante non vi è alcun riferimento ai “premi di formazione tecnica”, per cui la rinuncia contenuta nell’art. 10 dell’accordo che richiama esclusivamente il premio alla carriera ed il premio di preparazione, non può ritenersi comprensiva anche di fattispecie non espressamente indicate, atteso che l’intenzione di essa Accademia Frosinone era quella di limitare la rinuncia  ai soli due premi indicati nell’accordo.Per ultimo la resistente evidenzia che l’accordo invocato dalla Frosinone Calcio aveva durata annuale per la stagione sportiva 2023/2024 mentre il tesseramento del calciatore Minotti Manuel Ettore ad opera del Frosinone Calcio è avvenuto nella successiva stagione 2024/2025, di talchè l’accordo sancito nella scrittura privata del 22.09.2023 (peraltro non rinnovata) non può produrre alcun effetto sulla vicenda relativa al tesseramento del suddetto calciatore.

All’esito della discussione orale, la vertenza è stata trattenuta in decisione all’udienza del 18 giugno 2025.

Considerato in diritto

Il reclamo della società Frosinone Calcio è infondato e va, quindi, rigettato.

Al di là, infatti, della portata dell’art. 10 della scrittura privata stipulata  dalle odierne contendenti in data 22.09.2023 e segnatamente se l’intento comune delle parti fosse quello di circoscrivere la rinuncia al solo premio alla carriera ed al premio di preparazione per tutti i calciatori che sarebbero transitati dalla Accademia Frosinone al Frosinone Calcio, ovvero fosse riferita (la rinuncia) a tutte le possibili forme premiali (compreso il premio di formazione tecnica ex art. 99 N.O.I.F.), va da sé che come rettamente eccepito dalla Società resistente, il contratto del 22.9.2023 aveva durata di un anno, non rinnovabile, e quindi validità ed operatività per la sola stagione sportiva 2023/2024.

Tale circostanza è di per sé assorbente, in quanto il tesseramento biennale del calciatore Minotti Manuel Ettore ad opera del Frosinone Calcio è, invece, intervenuto nel corso della stagione sportiva successiva del 2024/2025 quando tra le odierne contendenti non era più operativa alcuna rinuncia ai premi, ragione per la quale la pretesa al premio di formazione tecnica rivendicata dalla Accademia Frosinone e maturata all’atto del tesseramento del calciatore da parte della Frosinone Calcio, è pienamente legittima ed il deliberato della Commissione Premi risulta ineccepibile.

Del resto la Frosinone Calcio nulla ha contestato in ordine alla entità del premo così come certificato, limitando la propria contestazione alla sola operatività della rinuncia contenuta nell’accordo del 22.09.2023 e che, come detto, non era più vigente all’atto del tesseramento del calciatore da parte della Frosinone Calcio.

Da qui la corretta motivazione contenuta nella decisione della Commissione Premi innanzi alla quale erano state già prospettate le argomentazioni riproposte in questa sede.

Si rigetta, pertanto, il reclamo, confermando l’impugnata delibera della Commissione Premi.

Con accoglimento della domanda di condanna alla refusione delle spese di lite come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando all'esito della Camera di consiglio, rigetta il reclamo proposto dalla società Frosinone Calcio Srl e, per l'effetto, conferma la delibera resa dalla Commissione Premi il 15 maggio 2025.

Condanna la società Frosinone Calcio Srl al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri e accessori se dovuti, in favore della società resistente.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Divinangelo D’Alesio                                              Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 30 giugno 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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