Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0199/CSA del 24 Aprile 2025 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 111 del 25.03.2025
Impugnazione – istanza: - A.S.D. Anzio Calcio 1924
Massima: Il reclamo è inammissibile. Al riguardo, il Collegio rileva che sia il preannuncio che i motivi del reclamo, sono stati depositati in violazione dei termini di cui al 2 e 3 comma dell’art. 71 del c.g.s.. In particolare, il preannuncio di reclamo è stato depositato il 28.3.2025, oltre il termine del 27.3.2025, cioè tre giorni dopo la pubblicazione del com. uff. avvenuto il 25.3.2025. Il deposito dei motivi del reclamo è stato invece effettuato oltre i 5 giorni previsti, ossia il 2.4.2025, oltre il termine del 30.3.2025. Inoltre, il reclamo si appalesa inammissibile anche per la carenza dei motivi addotti, in violazione del comma 4, dell’art. 71 del c.g.s.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0150/CSA del 11 Marzo 2025 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. N. 90 dell’11.02.2025
Impugnazione – istanza: A.C. Prato SSDARL-Sig. R.B.
Massima: Il reclamo è inammissibile perché tardivamente proposto. Ai sensi dell’art. 71, comma 3, CGS: “Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello nazionale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte, entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare”. Nel caso di specie, il reclamo è stato tempestivamente depositato: tuttavia, esso ha ad oggetto un fatto, “ un calcio ad un dirigente avversario”, anziché “una manata al volto di un avversario”, ed un soggetto, un dirigente anziché un calciatore avversario, diversi rispetto a quelli per cui è stato emesso il provvedimento gravato. Soltanto in sede di memoria la reclamante ha formulato per la prima volta un petitum ed una causa petendi effettivamente riferiti al provvedimento impugnato. Il deposito della memoria, tuttavia, è avvenuto il 19 febbraio, decorsi cioè 8 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata, avvenuta l’11 febbraio 2025, con la conseguenza che della domanda formulata nella memoria questa Corte non può tener conto, non essendo stata proposta nei termini e nelle forme di rito; né è tenuta a pronunciarsi su un reclamo con il quale si impugna una sanzione diversa da quella del provvedimento gravato (cfr. C.U. N. 90 del 11/02/2025).
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0149/CSA del 11 Marzo 2025 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 Com. Uff. n. 614 del 12.02.2025
Impugnazione – istanza: A.S.D. Воса С5 Livorno
Massima: Il reclamo è inammissibile in quanto tardivamente prodotto. A fronte della pubblicazione in data 12.2.2025 della decisione impugnata, il reclamo è stato infatti inoltrato mediante caricamento sulla piattaforma PST in data 18.2.2025, oltre, dunque, il termine di cinque giorni previsto dal successivo comma 3 del medesimo art. 71 C.G.S.