F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0003/CFA pubblicata il 7 Luglio 2025 (motivazioni) – U.S. MASSESE 1919 e del Sig. Antonio Gerini-PFI
Decisione/0003/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0121/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Marco La Greca – Componente
Daniele Maffeis - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0121/CFA/2024-2025 proposto dalla società U.S. Massese 1919 e dal Sig. Antonio Gerini in data 04.06.2025,
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale LND Toscana nel procedimento avente n. 21634/361pfi 24-25, notificata in data 4 giugno 2025,
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore all’udienza del 26.06.2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Daniele Maffeis e uditi l’Avv. Francesco Rondini per i reclamanti e l’Avv. Andrea Dellavalle per la Procura federale interregionale.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. La Procura federale aveva deferito innanzi il Tribunale federale territoriale la Società US Massese 1919 ed il signor Antonio Gerini presidente pro-tempore di detta società, ai sensi dell’art. 4, comma 1, e 31, commi 6 e 7 del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F., per non aver corrisposto all’allenatore Fabrizio Tazzioli, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio arbitrale LND- AIAC con lodo del 17\9\2024. Era stata deferita anche la U.S. Massese 1919 per responsabilità ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva.
All’udienza del 23 maggio 2024, la rappresentante della Procura federale, dopo essersi riportata ai documenti in atti depositati e a quanto emerso dalle indagini svolte del Collaboratore della Procura, aveva ritenuto pacifici i fatti oggetto di giudizio e aveva così chiesto di irrogarsi alla US Massese 1919 l’ammenda di Euro 300,00 e punti 1 di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025-26 e ad Antonio Gerini, Presidente, l’inibizione di mesi 4.
Le odierne reclamanti aveva dedotto, in via preliminare, l’improcedibilità del deferimento per violazione dell’art 93, comma 1, del CGS, non essendo stato rispettato il termine di 30 gg. per la fissazione della data di udienza dalla notificazione alle parti del deferimento da parte della Procura. Nel merito, avevano eccepito l’occasionalità ed episodicità della condotta, nonché la mancanza di volontarietà e dolo essendo stato il compenso corrisposto, ancorché in ritardo.
Inoltre, avevano chiesto la concessione delle circostanze attenuanti e che il punto di penalità fosse scontato nella stagione sportiva in corso.
Il Tribunale territoriale ha così statuito: <<Infligge le seguenti sanzioni: Alla US Massese 1919 ammenda di € 300,00 Punti 1 di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza stagione sportiva 2025-26 Signor Antonio Gerini quale Presidente della società la inibizione di 4 mesi>>.
2. Con reclamo in data 4 giugno 2025 la Società US Massese 1919 ed il signor Antonio Gerini hanno proposto reclamo e chiesto << In via preliminare: - accertare la mancata notifica della decisione ivi impugnata da parte del Tribunale federale territoriale; - per l’effetto annullare la decisione emessa a carico degli odierni reclamanti per i motivi di cui in narrativa; Nel merito: - rideterminare la sanzione a carico del Presidente sig. Antonio Gerini tenendo conto della occasionalità ed episodicità della condotta, nonché sulla mancanza di volontarietà o di dolo nonché della mancanza di recidiva; - rideterminare la sanzione comminata a carico della U.S. Massese 1919 tenendo conto della occasionalità ed episodicità della condotta, nonché sulla mancanza di volontarietà o di dolo nonché della mancanza di recidiva per l’effetto venga ridotta la sanzione non infliggendo il punto di penalizzazione; - in ogni caso accertare e dichiarare che il punto di penalizzazione a carico della U.S. Massese 1919 vada scontato nella stagione sportiva in corso 2024/25>>.
I reclamanti hanno invocato l’art. 53, comma 1, delle Norme organizzative interne federali - Modalità di comunicazione degli atti (rectius: del Codice di giustizia sportiva), la violazione degli art. 2, C.G.S. CONI, 24, 25 e 111 Cost. ed hanno esposto che la pronuncia emessa dalla Corte federale di appello territoriale (rectius: Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale LND Toscana) non sarebbe stata mai notificata a mezzo PEC o con altro mezzo al difensore di fiducia nonostante fosse stata fatta espressa comunicazione in merito sia nella procura rilasciata in atti sia nel reclamo inoltrato alla Corte federale di appello territoriale (rectius: Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale LND Toscana). Neppure la U.S. Massese 1919 SSDRL avrebbe mai ricevuto alcuna notifica del provvedimento né a mezzo PEC né con altro mezzo di comunicazione.
Nel merito, i reclamanti deducono che la decisione avrebbe omesso completamente di motivare un punto decisivo della controversia che sarebbe rappresentato dall’occasionalità ed episodicità della condotta nonché dalla mancanza di volontarietà o di dolo in capo al Presidente della U.S. Massese 1919 e chiede di voler tener conto della lieve entità della responsabilità nonché delle circostanze attenuanti previste dall’art. 13, comma 1, lett. a) e b) del Codice di giustizia sportiva, rideterminando la sanzione comminata a carico della U.S. Massese 1919 e così non infliggendo il punto di penalizzazione, o facendo scontare alla Massese il punto di penalizzazione nella stagione sportiva 2024/2025.
3. La Procura federale interregionale non ha depositato memoria.
4. In data 26 giugno 2025 si è tenuta l’udienza dinanzi alla Prima sezione nel corso della quale sono stati uditi l’Avv. Francesco Rondini per i reclamanti e l’Avv. Andrea Dellavalle per la Procura federale Interregionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. I ricorrenti eccepiscono, preliminarmente, la mancata notifica della <<pronuncia emessa dalla Corte federale di Appello territoriale>> (rectius: Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale LND Toscana).
Deducono, in particolare, che la decisione <<non è stata mai notificata a mezzo PEC o con altro mezzo al difensore di fiducia>> e che <<la U.S. Massese 19199 SSDRL non ha mai ricevuto alcuna notifica di detto provvedimento né a mezzo PEC né con altro mezzo di comunicazione>>, in violazione “dell’art. 53 comma 1 delle Norme Organizzative interne federali” (rectius: del Codice di giustizia sportiva FIGC).
Inoltre, la mancata comunicazione della pronuncia al difensore costituito avrebbe provocato ai danni degli odierni reclamanti una violazione del diritto di difesa ex art 24 e 111 Cost. nonché del Codice di giustizia sportiva del CONI.
La deduzione è in radice infondata perché – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte federale - la partecipazione all’udienza, con lo svolgimento di difese rispetto alle questioni prospettate nel reclamo, comporta la sanatoria, per raggiungimento dello scopo, del vizio di irregolare notificazione dell’atto introduttivo del giudizio. Difatti, costituisce principio immanente nel nostro sistema processuale, applicabile anche all’ordinamento sportivo, quello secondo cui la nullità o l’irregolarità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non produce effetto qualora l’atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato; il che si verifica con l’avvenuta costituzione in giudizio dell’intimato, il quale oltre a formulare l’eccezione di vizio della notifica si sia spinto a svolgere considerazioni nel merito (ex multis: CFA, Sez. I, n. 109/2022-2023).
6. I fatti oggetto dell’esposto in data 23 ottobre 2024 dell’avv. Pierluigi Vossi, per conto del Sig. Fabrizio Tazzioli, sono pacifici, e così è pacifico che il lodo arbitrale irrituale pronunciato in data 17 settembre 2024 dal Collegio arbitrale LND – AIAC nella vertenza n. 2324.60, comunicato a mezzo PEC in data 18 settembre 2024, non è stato eseguito nel termine previsto di 30 giorni.
Ciò premesso, i ricorrenti ritengono che il giudice sportivo di primo grado abbia omesso di motivare sull’occasionalità ed episodicità della condotta nonché sulla mancanza di volontarietà o di dolo tenuta dal Presidente della U.S. Massese 1919.
6.1 Quanto al profilo di omessa motivazione, occorre comunque rammentare che, nell’ambito del processo sportivo, la mancanza della motivazione non rappresenta una causa di nullità della pronuncia e il relativo accertamento non comporta la regressione del processo al grado precedente. Difatti, a norma dell’art. 106, comma 2, terzo periodo, CGS, il vizio in questione si traduce soltanto in un vizio della decisione impugnata che - in forza del principio devolutivo del gravame - questa Corte federale d’appello è legittimata a eliminare, integrando la motivazione carente o insufficiente e, comunque, decidendo sul merito della causa (ex multis: CFA, SS.UU., n. 91/2024-2025).
6.2 Quanto alla mancanza di elemento soggettivo, la pacifica coscienza e volontà della condotta assorbe qualsiasi censura. Si può, anche in questo caso, ricordare la costante giurisprudenza di questa Corte federale secondo cui, al fine di valutare la sussistenza o meno della violazione del termine di trenta giorni previsto dall’art. 31, comma 6, CGS, in combinato disposto con l’art. 94 ter, comma 11, NOIF, non rileva lo status soggettivo - quale l’assenza di una condotta dolosa e/o colposa del debitore - in quanto la responsabilità disciplinare sussiste sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto. Stante il carattere del precetto in esame che prevede l’osservanza di un facere in un tempo determinato (effettuazione del pagamento entro 30 giorni), la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento (ex multis: CFA, Sez. I, n. 56/2023-2024).
6.3 Non rileva, quindi – diversamente da quanto sostengono gli appellanti – la circostanza che abbiano provveduto all’adempimento delle statuizioni contenute nel lodo arbitrale con un lieve ritardo.
Difatti, in tema di mancato pagamento di somme accertate, il mancato pagamento nel termine e il tardivo pagamento sono fattispecie equiparate, (ex multis: CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020). La presenza di un termine rende inconcepibile un ritardo successivo alla scadenza del termine.
Il pagamento tardivo da parte della società degli importi dovuti ad una scadenza federale non può consentire neanche una riduzione della pena oltre il minimo edittale. È irrilevante, difatti, che l’obbligazione, sia pur tardivamente, sia stata comunque adempiuta sia perché la fattispecie incriminatrice si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento dell’obbligazione stessa (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di giustizia sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (ex multis: CFA, SS.UU., n. 39/2024-2025).
E ciò al di là della circostanza – dedotta in primo grado dalla Procura federale – secondo cui << le sanzioni richieste sono già dimezzate rispetto alla normale determinazione, perché hanno già tenuto conto dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto al tecnico in esito al lodo arbitrale, seppure effettuato tardivamente>>.
7. I ricorrenti censurano, inoltre, la decisione impugnata là dove ha disposto che il punto di penalità non possa essere scontato nella stagione appena conclusa, poiché la sanzione stessa non potrebbe avere alcuna afflittività e, quindi, sarebbe di fatto inutiliter data.
Secondo gli appellanti, la Procura federale non avrebbe tempestivamente esercitato l’azione disciplinare, essendo giunto l’esposto alla Procura il 23 ottobre 2024 e, successivamente, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 93, comma 1, CGS, non rispettando il termine di 30 giorni per l’espletamento dell’udienza.
Anche tali censure sono infondate.
Quanto al primo profilo – la tardività dell’azione della Procura – il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 101, comma 3, CGS, in quanto proposto per la prima volta in appello (ex multis: CFA, Sez. I, n. 24/2021-2022).
Quanto al secondo profilo – la violazione da parte del Tribunale dei termini previsti dall’art. 93, CGS – anche in questo caso vale richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui è legittima la fissazione dell’udienza del Tribunale federale territoriale oltre i trenta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento ma nel rispetto al termine di novanta giorni ex art. 93, comma 1, prima parte. Difatti i termini endoprocessuali dettati dall’art. 93 per la fissazione dell’udienza e per il suo svolgimento non hanno natura perentoria ma svolgono una funzione acceleratoria al servizio del termine ultimo, consistente nella durata massima del giudizio (ex multis: CFA, Sez. IV, n. 43/2020-2021).
Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha disposto che il punto di penalizzazione dovesse scontarsi nella stagione sportiva 2025-2026, poiché la sanzione che non può essere inutiliter data e dev’essere invece afflittiva, secondo un principio portante del diritto sportivo, confermato dall’art. 8, comma 1, lettera g), CGS, secondo cui <<se la penalizzazione del punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione in corso, è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente>>.
Lo slittamento della penalizzazione a una stagione sportiva successiva opera, infatti, essenzialmente per garantire l’efficacia e l'afflittività della sanzione, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità (ex multis: CFA, Sez. I, n. 134/2023-2024; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 60/2018) e deve essere adeguatamente motivato (ex multis: CFA, Sez. I, n. 73/20192020.
Ne discende l’infondatezza del reclamo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniele Maffeis Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce