F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0004/CFA pubblicata il 11 Luglio 2025 (motivazioni) – Sig. Gerardo Magalino

Decisione/0004/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0126/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Domenico Luca Scordino – Presidente

Giuseppe Castiglia – Componente

Tommaso Marchese – Componente

Domenico Giordano – Componente

Marco Stigliano Messuti - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul giudizio di rinvio ex art. 62, comma 2, C.G.S. C.O.N.I nell’ambito del procedimento n. 27205/459pf23-24/GC/gb, disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Sezione Seconda - con la decisione n. 41 depositata in data 9 giugno 2025 concernente la decisione della Corte Federale D’Appello n. 0008/CFA-2024-2025 depositata in data 22 luglio 2024 per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare - n. 0248/TFNSD/2023-2024;

Visti il reclamo proposto dal Si. Gerardo Magalino;

Vista la decisione n. 41 depositata in data 9 giugno 2025 del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Sezione seconda che:

- Dichiara in parte inammissibili e nel resto infondati i primi tre motivi di ricorso.

- Accoglie il quarto motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata e rinvia alla Corte Federale di Appello FIGC in diversa composizione.

- Spese al definitivo”;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la memoria difensiva, con allegati documenti, depositata nell’interesse del sig. Gerardo Magalino in data 27/06/2025;

Relatore nell’udienza, tenutasi, in videoconferenza, il giorno 2 luglio 2025, l’Avvocato dello Stato Marco Stigliano Messuti e uditi, come da verbale di udienza, per la Procura Federale l’Avv. Enrico Liberati e per il reclamante gli Avv.ti Giambattista Petrella e Gianluca Rudino. È presente altresì il Sig. Gerardo Magalino.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue

RITENUTO IN FATTO

La vicenda in fatto, in sintesi, può essere così riassunta.

1. In data 2 aprile 2023, si disputava la gara, valevole per il Campionato di Seconda Categoria della Liguria, stagione sportiva 2022/2023, tra la A.S.D. Dego Calcio e la Polisportiva Nolese, che terminava con il punteggio di 3-2 per la Dego.

2. Il successivo 15 novembre 2023, la Procura Federale iscriveva nel registro il procedimento avente a oggetto “ Segnalazione del Comitato Nazionale AIA avente ad oggetto una notizia stampa pubblicata su un quotidiano locale e relativa all’arresto di un associato AIA di Albenga”. Nel corso della fase istruttoria relativa a tale procedimento e, in particolare, all’esito dell’esame della documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Savona, il Procuratore Federale veniva a conoscenza «di un fatto disciplinarmente rilevante ulteriore e diverso rispetto a quello oggetto del presente procedimento in quanto afferente alla presunta avvenuta alterazione del regolare svolgimento e conseguente risultato finale della gara DEGO CALCIO vs NOLESE, disputata in data 01.04.2023 e valevole per il Campionato di 2^ Categoria FIGC Liguria della stagione sportiva 2022/2023, quale diretta conseguenza di un asserito accordo illecito raggiunto allo scopo tra il Sig. Maurizio ACCAME, nella propria qualità all’epoca dei fatti di Arbitro designato per dirigere la gara de qua, il Sig. Massimiliano BRIGNONE nella propria qualità all’epoca dei fatti di allenatore della ASD DEGO, il Sig. Gerardo MAGALINO nella propria qualità all’epoca dei fatti di allenatore della NOLESE e il Sig. Marco FONTANA nella propria qualità all’epoca dei fatti di capitano e portiere della NOLESE”.

3. Pertanto – come si legge nella nota prot. n. 14447/383pf23 24/GC/SAep del 1° dicembre 2023 – il Procuratore Federale, venuto a conoscenza di tale fatto disciplinare rilevante, ulteriore e diverso rispetto a quello oggetto del procedimento, disponeva “la

formazione di un autonomo fascicolo, con nuova iscrizione nel registro dei procedimenti della Procura Federale”. In tale ulteriore fascicolo confluivano le trascrizioni delle intercettazioni relative al procedimento penale 4331/2022 Mod. 21 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona, aventi a oggetto le conversazioni telefoniche tra Maurizio Accame (arbitro designato per la gara Dego – Nolese) e Massimiliano Brignone, allenatore della Dego.

4. Il successivo 26 gennaio 2024, la Procura Federale indirizzava al Procuratore Generale del CONI una “Richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini, ai sensi dell’art. 119, comma 5, del C.G.S. e dell’art. 47, comma 3, del C.G.S. CONI”; lo stesso 26 gennaio 2024, la Procura Generale dello Sport del CONI concedeva la richiesta proroga di gg. 40 (quaranta), decorrenti dal giorno successivo della scadenza del termine ordinario ex art. 47, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI. In data 26 febbraio 2024, la Procura Federale FIGC riattivava, dunque, le indagini mediante le audizioni delle persone interessate dal procedimento disciplinare. Le indagini venivano concluse entro il 10 marzo 2024, data in cui veniva rimessa dal collaboratore al Procuratore Federale FIGC una relazione sulle attività svolte, a seguito delle quali, in data 22 marzo 2024, veniva notificato l’avviso di conclusione delle indagini agli incolpati.

5. In data 30 aprile 2024, la Procura Federale deferiva dinanzi al TFN, tra gli altri (i cui nominativi e le cui pertinenti qualità all’epoca dei fatti sono stati già indicati supra, per quanto possa qui rilevare), l’odierno reclamante sig. Gerardo Magalino, per rispondere del concorso nella violazione dell’art. 30, comma 1, in relazione all’art. 38 CGS.

6. Il Tribunale Federale Nazionale FIGC, Sezione Disciplinare, con decisione n. 0248/TFNSD-2023-2024 del 7 giugno 2024, irrogava, per quanto di interesse nel presente giudizio di rinvio, a carico del sig. Gerardo Magalino, all’epoca dei fatti allenatore della Nolese - unitamente ad altre sanzioni inflitte ad altri soggetti (in dettaglio: ad Accame Maurizio, all’epoca dei fatti Arbitro Effettivo della Sezione AIA di Albenga; a Brignone Massimiliano, all’epoca dei fatti allenatore della ASD Dego Calcio; a Fontana Marco, all’epoca dei fatti tesserato della Nolese R.G. 19462001; alla società ASD Dego Calcio e alla società Nolese R.G. 19462001), la sanzione della squalifica per anni 5 (cinque), per “violazione dell’art. 30, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione all’art. 38 del CGS per aver tutti in concorso tra loro (e con altri soggetti allo stato non identificati), ciascuno con un proprio autonomo apporto causale, posto in essere atti diretti in modo non equivoco ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Dego Calcio vs. Nolese disputata in data 02.04.2023 e valevole per il Campionato di 2^ Categoria FIGC Liguria della stagione sportiva 2022-2023 al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione sportiva, favorendo la vittoria della squadra ospitante (ASD Dego Calcio) ai danni di quella ospite (Nolese R.G. 1946-2001) così da assicurare alla stessa un vantaggio in classifica e consentirle per l’effetto di poter disputare “in casa” l’andata della successiva partita valida per i play-off di fine stagione. In particolare … [Brignone Massimiliano e] Magalino Gerardo per aver nei giorni antecedenti alla gara concordato tra loro di operare l’alterazione del risultato finale della

stessa (all’uopo dichiarandosi il Magalino disponibile a <far giocare i più scarsi>, nonché a far incontrare e parlare prima dell’inizio della gara il Brignone con il proprio portiere e capitano, Marco Fontana, onde <chiedergli la partita>”.

7. Avverso la citata decisione il Magalino, unitamente agli altri soggetti condannati, presentava reclamo alla CFA della FIGC, che con decisione n. 0008/CFA-2024-2025 depositata in data 22 luglio 2024 lo respingeva confermando la sanzione di cinque anni di squalifica per l’illecito ex art. 30 CGS FIGC, con l’aggravante di cui al comma 6 del medesimo articolo.

8. Tale pronunzia veniva impugnata dal solo Magalino dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI con l’articolazione di 4 mezzi di censura.

9. Il Collegio dichiarava l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dei i primi tre motivi di gravame ed accoglieva il IV° che era così rubricato: “Omessa o insufficiente motivazione ovvero motivazione meramente apparente sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti in favore del sig. Magalino e contestuale violazione degli art. 12 e 13, comma 1, CGS FIGC. Conseguente sproporzione del trattamento sanzionatorio globalmente adottato e insufficiente motivazione sulla quantificazione finale della sanzione comminata”.

10. Osserva il Collegio di Garanzia che: “non rileva alcun deficit motivazionale della qui gravata decisione, in ordine all’affermazione della responsabilità del ricorrente per l’illecito sportivo, nemmeno quanto alla dedotta insussistenza di concretezza del relativo pericolo indotto; mentre tale deficit sussiste e rileva, come si dirà a suo luogo, come parametro del quantum della sanzione inflitta”. Ed ancora: “Ritiene questo Collegio che la qui impugnata decisione rechi sufficiente motivazione in ordine all’affermazione di sussistenza del dolo normativamente richiesto per la configurazione, anche in capo al Magalino, di tale grave fattispecie illecita. In tal senso la CFA ha correttamente valorizzato sia il contributo causale (pur se assai minore rispetto a quello degli altri concorrenti: ma su ciò si tornerà in sede di scrutinio del successivo motivo di ricorso) volontariamente apportato dal Magalino per la conclusione del pactum sceleris – soprattutto, per quanto intermediato dall’odierno ricorrente, tra il Brignone e il Fontana, che egli ha messo in contatto proprio al fine di consentire al primo di essi di convincere il secondo ad alterare il risultato della gara direttamente, ovvero facendo a sua volta da tramite nei confronti dei compagni di squadra – sia l’accettazione da parte di costui del progetto del Brignone volto ad alterare lo svolgimento e il risultato della partita tra le loro due squadre nell’ultima giornata della stagione regolare del campionato”.

11.In ordine al motivo di censura scrutinato favorevolmente, il Collegio di Garanzia, così motiva: “Si premette che – come risulta dalla motivazione, reiettiva, sin qui svolta quanto ai primi tre motivi del ricorso in trattazione – questo Collegio condivide pienamente, della qui impugnata decisione della CFA, la fondamentale sussistenza di una “… ragionevole certezza del compimento di atti idonei per la configurabilità dell’illecito sportivo, con l’affermazione di responsabilità di tutte le persone fisiche (ognuno per quanto di competenza) incolpate”. Nondimeno, la concorrente responsabilità di tutti i prevenuti non è correttamente predicabile in misura paritaria tra loro – diversi essendo stati sia gli apporti causali al compimento dell’illecito, sia l’intensità del dolo per ciascuno di costoro – imponendosi invece un’articolata declinazione della risposta sanzionatoria, da differenziare adeguatamente rispetto (per ciò che qui rileva) al Magalino. Donde l’esigenza di una sanzione più mite per costui, rispetto a quelle inflitte agli altri correi. Giova, in proposito, muovere dal rilievo che l’illecito sportivo – di cui, mercé il rigetto dei motivi precedentemente scrutinati, si è già riconosciuta la sussistenza anche in capo all’odierno ricorrente – pur integrando una fattispecie di per sé sempre e comunque assai grave, non per ciò è implausibile di risultare circostanziato, nel caso concreto in senso attenuativo (rispetto alla fattispecie base di cui al cit. art. 30 CGS): giacché non c’è alcuna disposizione che per tale illecito escluda la valutazione delle circostanze attenuanti (artt. 12 e 13 cit.); né la loro possibile prevalenza rispetto alla contestata, unica aggravante di cui al comma 6 del cit. art. 30 (per l’effettiva alterazione del risultato della partita).

Ne deriva che, in punto di stretto diritto, la mera (e pur ovvia) affermazione della gravità del tipo di illecito non dà, in alcun modo, ragione del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti.

Né, peraltro, la decisione qui impugnata denota di essersi fatta correttamente carico della necessaria applicazione dei parametri generali di dosimetria della sanzione: sia rispetto ai contributi causali – oggettivamente diversi – che i quattro soggetti prevenuti (Accame, Brignone, Fontana e Magalino: qui appunto indicati in ordine decrescente di apporto al pactum sceleris, che pur è in effetti intercorso tra ciascuno di loro e il Brignone) hanno posto in essere; sia rispetto ai generali criteri della sua commisurazione, che pure in ambito sportivo – per il tramite degli artt. 12, comma 1, e 16, comma 2, CGS – rimandano agli indici di gravità (prima soggettiva e poi oggettiva) dell’illecito da sanzionare, secondo il generale paradigma desumibile dai principi espressi dall’art. 133 cod. pen..

Sicché quello che si palesa sussistente rispetto alla decisione qui gravata – lungi dall’essere un profilo di merito, sottratto al sindacato di legittimità di questo Consiglio – è un vizio motivazionale, certamente rilevante e censurabile in questa sede, perché in concreto sussistente nel caso di specie.

Ai sensi dell’art. 54, comma 1, secondo periodo, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, è ammesso, infatti, il ricorso a questo Collegio di Garanzia dello Sport, oltre che “per violazione di norme di diritto”, anche “per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.

E, nella specie, coglie nel segno la riferita censura, di “omessa o insufficiente motivazione”, alla decisione della CFA, per non aver correttamente applicato gli artt. 12 e ss. del CGS, ai sensi dei quali (per quanto potrà concretamente rilevare in sede di rinvio):

a) “Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva” (art. 12, comma 1);

b) “La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze: … (omissis) … e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari” (art. 13, comma 1, lett. e);

c) “Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione” (art. 13, comma 2);

d) “Se concorrono una o più circostanze attenuanti, la sanzione può essere diminuita, qualora riferita ad un parametro temporale o pecuniario, sino alla metà del minimo previsto per l'infrazione” (art. 15, comma 1);

e) “Nell’ipotesi di concorso di persone nell’infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono” (art. 16, comma 2).

Va da sé che non spetta a questo Collegio rideterminare – ovviamente in diminuzione – la sanzione correttamente applicabile al ricorrente per effetto del combinato disposto di tali disposizioni: nonché del cit. art. 133 cod. pen. (sebbene non in via diretta, bensì nei principi da esso espressi, in quanto richiamati dalle succitate disposizioni del CGS della FIGC).

Non è in discussione, infatti, il fondamentale arresto espresso dalla decisione di questo Consiglio, a Sezioni Unite, n. 19 del 2017, secondo cui «Il vizio di omessa o insufficiente motivazione che legittima il ricorso al Collegio di Garanzia dello sport si configura soltanto qualora dal percorso argomentativo del giudice di merito emerga il mancato esame di elementi che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione, ovvero la mancata esposizione del procedimento logico o motivazionale seguito dal giudice».

Nondimeno, è certo che questo «Collegio di Garanzia dello Sport non può procedere a una nuova valutazione dei fatti, ma può … verificare se il Giudice di merito abbia nelle sue valutazioni violato una norma (sostanziale o processuale), ovvero abbia motivato la propria decisione in modo lacunoso o illogico o contraddittorio» (così la Sezione IV di questo Collegio, decisione n. 5 del 2022); così come «può valutare la legittimità della misura di una sanzione … se la stessa è stata irrogata in palese violazione dei presupposti di fatto o di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza» (così le Sezioni Unite di questo Collegio, 6 settembre 2019, n. 71).

Orbene, il Collegio ritiene che l’accoglimento del IV motivo di ricorso necessariamente comporti l’annullamento dell’impugnata decisione della CFA – limitatamente all’entità della sanzione irrogata al Magalino – con rinvio della causa alla stessa CFA per la rinnovazione della valutazione dei succitati parametri, applicabili per la corretta dosimetria della sanzione da infliggere al ricorrente, la Corte Federale dovendo motivatamente riconsiderare nel giudizio di rinvio:

A) l’entità della sanzione da applicare al Magalino – il cui apporto causale all’illecito è stato marginale, perché palesemente inferiore a quello di tutti gli altri prevenuti – in misura adeguatamente differenziata (in melius) rispetto a quella (cinque anni) che è stata inflitta agli altri tesserati FIGC;

B) la difficoltà di disancorare la base del calcolo della sanzione a lui applicabile dal minimo edittale (quattro anni), in difetto di un’affermazione di prevalenza dell’aggravante (che però, ex art. 16, comma 2, cit., non parrebbe agevolmente predicabile per il Magalino), nel rispetto dei parametri normativi costituiti (ad exemplum dell’art. 133 cod. pen.) “dalla natura … e da ogni altra modalità dell'azione”, nonché “dalla intensità del dolo” (in proposito potendosi, altresì, considerare, da un lato, che le intercettazioni sono avvenute inter alios e, dall’altro, che anche da esse l’accettazione della combine da parte del Magalino appare essere stata sempre alquanto tentennante, tanto da aver indotto il Brignone a concordare con l’arbitro anche “un piano B”);

C) l’eventuale non applicazione delle attenuanti – di cui s’è già detto – che postulerebbe però la confutazione, da parte della Corte Federale, sia del contributo da lui fornito alle indagini sull’illecito (ex art. 13, comma 1, lett. e, cit.), sia la negazione di “ulteriori circostanze … idonee a giustificare una diminuzione della sanzione” (art. 13, comma 2, cit.): e in tale sede potrà rilevare anche verificare se, effettivamente, il Magalino abbia avuto a disposizione esclusivamente gli undici giocatori schierati in campo (e dunque la panchina vuota) perché in tal caso il suo contributo causale all’illecito non parrebbe estensibile – come ritenuto invece dalla CFA – all’aver fatto “giocare i più scarsi”.

Tali rivalutazioni non potranno comunque implicare il travalicamento del limite inferiore della sanzione applicabile, che resta ovviamente costituito da quello ex art. 15, comma 1, cit. (due anni).

Dall’accoglimento di questo IV motivo di ricorso deriva l’annullamento della decisione gravata con rinvio alla stessa CFA della FIGC (così questo Consiglio, Sezione I, 15 febbraio 2016, n. 8).

Quanto al regolamento delle spese, il Collegio ritiene di rimetterlo alla emananda decisione definitiva, conseguente all’odierno rinvio restitutorio, giacché solo in quella sede sarà possibile correttamente declinare l’incidenza e la misura del principio della soccombenza tra le parti”.

12. Incardinato d’ufficio il giudizio di rinvio, il reclamante ha depositato memoria e documenti.

La Procura Federale non ha depositato memoria.

A conclusione dell’udienza, il rappresentante della Procura federale ha chiesto irrogarsi al sig. Magalino la sanzione della squalifica di anni quattro.

I difensori del reclamante hanno richiamato le conclusioni rassegnate nella memoria.

13. Con Dispositivo n. 002/CFA-2025-2026 pubblicato in data 2 luglio 2025 veniva statuito quanto segue: “La Corte in sede di rinvio ex art. 62, comma 2, C.G.S. C.O.N.I. e art. 110 C.G.S. F.I.G.C., in parziale riforma della decisione n. 248TFN-SD- 20232024 del 7 giugno 2024, irroga al Sig. Gerardo Magalino la sanzione della squalifica di anni 2 (due).

Nulla per le spese”. per i seguenti motivi 

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente appare necessaria una premessa di ordine metodologico e sistematico.

1) Il giudizio di rinvio

L’art. 3, comma 2, CGS, rinvia, per, per quanto non previsto dal codice, alle disposizioni del codice della giustizia sportiva adottato dal Coni, il quale all’art. 2, comma 6, testualmente dispone: “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile”.

Facendo corretta applicazione di tale principio la disciplina del “giudizio di rinvio” trova la sua collocazione nell’art. 394 cpc.

Quest’ultimo, nell’interpretazione oramai consolidata che ne ha dato, nel tempo la Suprema Corte di cassazione (tra le tante Cass., sezione II, 5 maggio 2022, n. 14249; sez. II, 30/11/2021, n.37469) ha portato alla definizione di alcuni principi.

a) Il giudizio di rinvio è un processo “chiuso” tendente ad una nuova statuizione (nell'ambito fissato dalla sentenza di cassazione), in sostituzione di quella cassata: perciò comportante che i limiti e l'oggetto restano fissati dalla sentenza di annullamento, che non può essere né sindacata, né elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di constatato errore.

Sotto tale profilo, la decisione del Collegio di Garanzia appare aver ecceduto dai confini propri di un giudizio di legittimità, rischiando di  espandersi a più riprese in valutazioni di merito sulla vicenda fattuale e persino di nuova considerazione del quadro probatorio.

E tuttavia, l’odierna Corte di rinvio non può che prenderne atto ed applicare le statuizioni di annullamento.

b) Nel giudizio di rinvio resta preclusa alle parti la proposizione di questioni che non soltanto introducano un thema decidendum diverso da quello discusso nelle precedenti fasi processuali, ed in relazione al quale la Corte di cassazione ha enunciato il principio di diritto, ma che detto thema decidendum tendono a rimettere in discussione onde conseguire statuizioni correttive, modificative o sostitutive di quelle cui è pervenuto il giudice di legittimità.

c) La funzione prosecutoria del giudizio di rinvio comporta che la designata Corte distrettuale sia tenuta ad emanare una pronuncia di merito che, applicando i criteri di giudizio indicati dalla Suprema Corte remittente, sostituisca quella cassata, beninteso limitatamente alle questioni decise nei capi cassati ed in quelli dipendenti.

d) Dal carattere predeterminato dell'oggetto del giudizio di rinvio discende il divieto alle parti di formulare nuove conclusioni e, quindi, di proporre domande ed eccezioni nuove, a meno che queste ultime non si correlino allo jus superveniens, oppure attengano a nuovi fatti impeditivi, modificativi, estintivi verificatisi in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle pregresse fasi di merito. Resta, per ciò stesso, preclusa la riproponibilità di questioni involte dal giudicato formatosi sui restanti capi non cassati.

e) Il carattere c.d. "chiuso", del giudizio di rinvio, si riflette sul patrimonio probatorio acquisito agli atti, posto che la controversia va riproposta nello stato di istruzione nel quale fu pronunciata la sentenza cassata; ne consegue che non è consentita la produzione di nuovi documenti, salvo che fatti sopravvenuti o la stessa pronuncia di cassazione rendano necessaria un'ulteriore attività probatoria ovvero la produzione investe documenti che non sono stati prodotti per causa di forza maggiore.

Facendo inevitabile applicazione di principi sopra richiamati al caso di specie ne consegue che la produzione documentale nuova offerta dal reclamante nel giudizio di rinvio deve ritenersi irricevibile e, pertanto, va stralciato dagli atti del giudizio di rinvio e non sarà oggetto di esame da parte di questa Corte per le seguenti considerazioni.

Come detto, i margini operativi del giudizio di rinvio sono molto stretti, trattandosi di un sistema come detto “chiuso”, dove la produzione di nuovi documenti è consentita solo in tre distinte ipotesi: 1) fatti sopravvenuti; 2) la pronuncia di cassazione rende necessaria la produzione documentale; 3) causa di forza maggiore (Cassazione civile sez. I, 02/09/2021, n.23799).

Nessuna delle tre situazioni è rinvenibile nel caso di specie.

2) Entità della sanzione

Costituisce pacifica giurisprudenza di questa Corte Federale che l’entità della sanzione va commisurata in primo luogo alla gravità dell’illecito - nel quadro delle circostanze di fatto - in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo (Cfr. CFA, sezione I, n. 312022/2023; sezione I n. 70-2022/2023; sezione I° n. 7-2022/2023; sezione IV, n. 55-2020/2021).

2a) Quanto alla gravita dei fatti – ex art. 12, comma 1 CGS - valga quanto delibato nei pregressi gradi di giudizio di merito e nel giudicato formatosi per effetto della decisione del Collegio di Garanzia che per comodità si trascrive: “il Collegio non rileva alcun deficit motivazionale della qui gravata decisione, in ordine all’affermazione della responsabilità del ricorrente per l’illecito sportivo, nemmeno quanto alla dedotta insussistenza di concretezza del relativo pericolo indotto”; ed ancora: “Ritiene questo Collegio che la qui impugnata decisione rechi sufficiente motivazione in ordine all’affermazione di sussistenza del dolo normativamente richiesto per la configurazione, anche in capo al Magalino, di tale grave fattispecie illecita.

2b) Quanto all’afflittività, proporzionalità e ragionevolezza, della sanzione, ex art. 44, comma 5 CGS, si osserva quanto segue.

a) Afflittività: Afflittive, sono le sanzioni, le quali si riflettono sul soggetto che ha agito incidendo su di un bene giuridico del tutto diverso da quello oggetto dell'obbligo.

Le sanzioni afflittive, (Cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 24 giugno 2020, n. 4068), sono quelle definite dal diritto europeo e, in particolare, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu), che ha contributo a configurare uno statuto di regole fondato su garanzie convenzionali di natura sostanziale e processuale (artt. 6 e 7).

I criteri per individuare tale tipologia di sanzioni sono costituiti: i) dalla qualificazione giuridica dell’illecito; ii) dalla natura dell’illecito, desunta dall’ambito di applicazione, di carattere generale, della norma che lo prevede (deve essere rivolto alla generalità dei consociati) e dallo scopo perseguito che deve essere non risarcitorio ma afflittivo; iii) dal grado di severità della sanzione, che è determinato con riguardo alla pena massima prevista dalla legge applicabile e non di quella concretamente applicata (Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, 8 giugno 1976, Engel e altri c. Bassi).

b) Proporzionalità: Il principio di proporzionalità, di derivazione europea, impone di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato. Alla luce di tale principio, nel caso in cui siano coinvolti interessi diversi, è doverosa un’adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile: in questo senso, il principio in esame rileva quale elemento sintomatico della correttezza dell’esercizio del potere discrezionale in relazione all’effettivo bilanciamento degli interessi.

Il principio in esame impone un’indagine trifasica che si articola nell’accertamento dell’idoneità della misura allo scopo da raggiungere, della necessità della misura stessa e della proporzionalità con il fine, riconoscendo preferenza alla misura più mite che permetta, comunque, il raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla norma. Si tratta, appunto, del principio del minimo mezzo, che costituisce un importante parametro di riferimento per verificare la legittimità di un atto delle istituzioni. Irragionevole, e perciò sanzionabile sotto il profilo dell’eccesso di potere sarebbe quindi una misura incidente nella sfera privata non giustificata da specifiche e motivate esigenze di interesse pubblico.

Date tali premesse, la proporzionalità non deve essere considerata come un canone rigido ed immodificabile, ma si configura quale regola che implica la flessibilità dell’azione e, in ultima analisi, la rispondenza della stessa alla razionalità ed alla legalità.

In definitiva, il principio di proporzionalità va inteso “nella sua accezione etimologica e dunque da riferire al senso di equità e di giustizia, che deve sempre caratterizzare la soluzione del caso concreto, non solo in sede amministrativa, ma anche in sede giurisdizionale” (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2015 n. 284).

c) Ragionevolezza: Parallelamente, la ragionevolezza costituisce un criterio al cui interno convergono altri principi generali (imparzialità, uguaglianza, buon andamento): l’amministrazione e/o il giudicante in forza di tale principio, deve rispettare una direttiva di razionalità operativa al fine di evitare decisioni arbitrarie od irrazionali.

In virtù di tale principio, l’azione dei pubblici poteri non deve essere censurabile sotto il profilo della logicità e dell’aderenza ai dati di fatto risultanti dal caso concreto: da ciò deriva che l’amministrazione, nell’esercizio del proprio potere, non può applicare meccanicamente le norme, ma deve necessariamente eseguirle in coerenza con i parametri della logicità, proporzionalità ed adeguatezza (Consiglio di Stato, sezione V, 20 febbraio 2017, n. 746 e sezione IV, 22 maggio 2013, n. 964).

Facendo corretta applicazione dei suddetti principi, in un’ottica di contemperamento dei diversi interessi contrapposti, la sanzione, come detto deve poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo e da ultimo deve essere suscettibile anche di una valutazione di natura equitativa (CFA, S.U. n. 67-2022/2023)

3. Il principio enunciato dal Collegio di Garanzia ex art. 62, comma 2 CGS CONI al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi

Osserva il Collegio di Garanzia: “la concorrente responsabilità di tutti i prevenuti non è correttamente predicabile in misura paritaria tra loro – diversi essendo stati sia gli apporti causali al compimento dell’illecito, sia l’intensità del dolo per ciascuno di costoro – imponendosi invece un’articolata declinazione della risposta sanzionatoria, da differenziare adeguatamente rispetto (per ciò che qui rileva) al Magalino. Donde l’esigenza di una sanzione più mite per costui, rispetto a quelle inflitte agli altri correi”.

Conclude il Collegio che: “l’illecito sportivo, non è implausibile di risultare circostanziato, nel caso concreto in senso attenuativo (rispetto alla fattispecie base di cui al cit. art. 30 CGS): giacché non c’è alcuna disposizione che per tale illecito escluda la valutazione delle circostanze attenuanti (artt. 12 e 13 cit.); né la loro possibile prevalenza rispetto alla contestata, unica aggravante di cui al comma 6 del cit. art. 30 (per l’effettiva alterazione del risultato della partita)”.

Conclusivamente, la decisione della CFA n. 8/2024 è stata annullata ai sensi dell’art. 54, comma 1 CGS-CONI, per insufficienza della motivazione limitatamente ed esclusivamente in ordine alla sola entità della sanzione irrogata.

Al riguardo, il giudice remittente detta “il principio” cui il giudice di rinvio deve uniformarsi a pag. 21 della decisione, punti: A), B) e C).

Al netto del chiaro principio di diritto secondo cui il codice vigente non prevede alcuna disposizione in forza della quale in presenza di un illecito sportivo vada esclusa la valutazione delle circostanze attenuanti ex art. 12 e 13, le indicazioni dettate dal Collegio di Garanzia, appaiono a questa Corte, stringenti e vincolanti nel merito, in punto di quantificazione della sanzione.

Il Collegio di Garanzia sinteticamente dispone:

A) di irrogare una sanzione al Magalino “il cui apporto casuale all’illecito è stato marginale perché palesemente inferiore a quella di tutti gli altri prevenuti, in misura adeguatamente differenziata (in melius) rispetto a quella (cinque anni) che è stata inflitta agli altri tesserati”;

B ) “di disancorare la base di calcolo della sanzione a lui applicabile dal minimo edittale (quattro anni), in difetto di un’affermazione di prevalenza dell’aggravante (che però, ex art. 16 comma 2, cit. non parrebbe agevolmente predicabile per il Magalino)”;

C) “l’eventuale non applicazione delle attenuanti, che postulerebbe però la confutazione da parte della Corte Federale sia del contributo da lui fornito alle indagini (ex. Art. 13, comma 1 lettera e), sia la negazione di ulteriori circostanze idonee a giustificare una diminuzione della sanzione (ex art. 13, comma 2)” valutando in tale sede se effettivamente il Magalino abbia avuto a disposizione esclusivamente gli undici giocatori schierati in campo e dunque la panchina vuota, perché in tal caso il suo contributo causale all’illecito non parrebbe estensibile, all’aver fatto giocare i più scarsi”.

Facendo applicazione dei suindicati principi, in forza dei quali residua un ristretto margine di operatività in punto di valutazioni di merito, questa Corte valuta positivamente la ricorrenza della circostanza attenuante ex art. 13, comma 1 lettera e) CGS per aver, il reclamante ammesso la responsabilità e l’aver prestato collaborazione fattiva a differenza degli altri indagati, sin dal proprio interrogatorio, e di aver messo a disposizione della Procura federale il proprio telefono cellulare fornendo copia delle proprie conversazioni private.

Valuta altresì positivamente, in adesione alle indicazioni del Collegio di Garanzia, la ricorrenza delle attenuanti generiche ex art. 13, comma 2 CGS sia per non aver, il Magalino, mai avuto contatti con il direttore di gara e sia per come emerge dalla documentazione in atti (referto arbitrale del 02/04/2023 e distinta n. 1999217 dove sono stati elencati solo dodici calciatori, divenuti undici perché il sig. Antonelli non è poi comparso), da cui emerge che la squadra ospite ha affrontato la gara con soli undici giocatori e quindi “senza cambi” in panchina da poter utilizzare.

Conclusivamente, in applicazione dell’art. 15, comma 3 CGS e secondo le indicazioni del Collegio di garanzia del Coni si ritiene che le attenuanti suindicate prevalgano sull’unica circostanza aggravante contestata ex art. 30, comma 6 CGS (alterazione del risultato di gara), con l’obbligo normativo di tener conto esclusivamente delle “circostanze attenuanti”.

Ne consegue che disancorando la base di calcolo della sanzione dal minimo edittale (quattro anni – punto B) dei principi fissati dal Collegio di Garanzia) e facendo applicazione dell’art. 15, comma 1 CGS, come anche evidenziato dallo stesso Collegio (pag. 22 della decisione) questa Corte ritiene che la sanzione da applicare al caso in esame sia quello della squalifica di anni due.

Infatti, al fine di definire il quantum della sanzione da irrogare occorre far riferimento, in un’ottica comparativa, al contributo causale di ciascuno degli incolpati, in ragione del ruolo rivestito nella vicenda in esame, ed alle sanzioni irrogate agli altri concorrenti nell’illecito.

Conclusivamente la sanzione di due anni di squalifica si rivela del tutto idonea a soddisfare i criteri di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza come innanzi enunciati.

4. Le spese del giudizio tenutosi dinanzi al Collegio di Garanzia

Il Collegio remittente ha demandato il regolamento delle spese di detta fase di giudizio a questa Corte Federale in sede di rinvio.

Appare tuttavia a questo Giudicante che ai sensi dell’art. 62 CGS – CONI, la pronunzia sulle spese investa la sola ipotesi prevista dal comma 3: “Quando rigetta il ricorso, il Collegio di Garanzia dello Sport provvede sul rimborso delle spese in favore delle parti

resistenti”.

Per contro, ai sensi del comma 2 “in ogni caso di rinvio, il Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione di accoglimento, enuncia specificamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi”.

Rinvenendo il giudizio in esame sotto l’egida dell’art. 62 comma due, CGS Coni, la Corte non da luogo a pronuncia sulle spese, non senza rilevare comunque la reciproca soccombenza delle parti in detta fase processuale.

P.Q.M.

La Corte in sede di rinvio ex art. 62, comma 2, C.G.S. C.O.N.I. e art. 110 C.G.S. F.I.G.C., in parziale riforma della decisione n. 248TFN-SD- 2023-2024 del 7 giugno 2024, irroga al Sig. Gerardo Magalino la sanzione della squalifica di anni 2 (due).

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Marco Stigliano Messuti                                           Domenico Luca Scordino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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