F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0008/CFA pubblicata il 21 Luglio 2025 (motivazioni) – istanza di riabilitazione del Sig. Baldassarre Licari

Decisione/0008/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0131/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente (Relatore)

Antonino Anastasi – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Domenico Luca Scordino - Componente

Giuseppe Castiglia – Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sull’istanza di riabilitazione numero 0131/CFA/2024-2025 proposta dal Sig. Baldassarre Licari in data 17.06.2025;

Vista l’istanza e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore all’udienza del 15.07.2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Mario Luigi Torsello e uditi l'Avv. Simone Nanfa in sostituzione dell’Avv. Marco Sabato per l’istante e l’Avv. Giorgio Ricciardi per la Procura federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con istanza di riabilitazione proposta il 17 giugno 2025, il sig. Baldassare Licari, ha chiesto la riabilitazione dalla condanna comminata dalla decisione del Giudice sportivo della L.N.D. — Comitato regionale Sicilia, pubblicata nel C.U. n. 148 del 18 novembre 2015, con la quale egli è stato sanzionato con la preclusione alla permanenza in ogni categoria della FIGC, confermata dalla decisione della Corte sportiva di appello territoriale della L.N.D. — Comitato Regionale Sicilia, pubblicata nel C.U. n. 174 CSAT 12 del 10 dicembre 2015.

Secondo il richiedente, nella fattispecie in esame, ricorrono le condizioni previste dall'art. 42 C.G.S. poiché: a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico; b) l'allegata auto dichiarazione attesta l’ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione; c) ricorrono particolari condizioni (l'istante svolge, da svariati anni, attività di volontariato per l'assistenza e l'eventuale conseguimento dei rispettivi permessi di soggiorno in favore di cittadini extracomunitari, anche minori di età, il tutto al fine di  agevolarne l'inserimento nel mondo lavorativo e della società civile) che fanno presumere che l'infrazione non sia più ripetuta.

Essendo trascorsi almeno tre anni dal giorno (14 novembre 2020) in cui è stata scontata la sanzione della predetta squalifica quinquennale, chiede, come detto, la riabilitazione.

Si è costituita la Procura federale, eccependo l’inammissibilità dell’istanza e comunque la sua infondatezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio può prescindere dall’eccezione di inammissibilità dell’istanza – formulata dalla Procura federale – in quanto l’istanza medesima è infondata nel merito.

2. Conviene, in primo luogo, rammentare i principi ai quali si è ispirata questa Corte federale in tema di riabilitazione.

Com’è noto, ai sensi dell’art. 42, comma 1, C.G.S., per la concessione della riabilitazione occorre che: “ a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico; b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione; c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta”.

Al riguardo, vanno richiamati i principi di diritto affermati da questa Corte federale d’appello (a partire da CFA, SS.UU., n. 22/2020-2021), per i quali: le tre condizioni sopra citate devono sussistere cumulativamente e non alternativamente; l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) si sostanzia in un mero riscontro oggettivo; relativamente alla condizione di cui alla lettera c), il Collegio è chiamato ad esprimere un giudizio prognostico, per ciò stesso improntato a discrezionalità.

3. Nell’istanza di riabilitazione la condizione di cui alla lettera a) deve ritenersi soddisfatta - come conviene anche la Procura federale - posto che dagli atti e per stessa ammissione dell’interessato, non risulta che lo stesso abbia tratto direttamente o indirettamente vantaggio economico dal fatto che ha cagionato la sanzione.

Così come sussiste l’autodichiarazione prescritta dalla lettera b) dello stesso articolo.

4. Quanto alla sussistenza dei presupposti cui ancorare il giudizio sulla terza condizione posta dall’art. 42, lettera c), occorre ricordare che la Corte federale è chiamata ad esprimere un giudizio i cui parametri sono da ricercare nei principi dell’ordinamento sportivo e nella normativa di riferimento.

L’ambito valutativo, peraltro, appare fortemente delimitato e condizionato dalla locuzione “particolari condizioni”, che induce a valutare la sussistenza delle condizioni medesime con notevole cautela (ex multis: CFA, SS.UU., n. 89/2024-2025).

Si tratta, in effetti, di una potestà riabilitativa attribuita a questa Corte di carattere costitutivo e non dichiarativo, analogamente a quanto previsto dalle normative che regolano il medesimo istituto nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e delle professioni. Dette regolazioni hanno in comune l’attribuzione di una potestà che, oltre ad accertare il possesso dei requisiti obiettivi posseduti dal soggetto istante, effettui una valutazione comparativa dell’interesse del richiedente la riabilitazione con gli interessi istituzionali coinvolti (ex multis: CFA, SS.UU., n. 89/2024-2025).

In particolare è stato ritenuto che il giudizio prognostico richiesto dalla lettera c) dell’art. 42 non possa prescindere dal considerare: la gravità delle violazioni a suo tempo commesse; la maggiore o minore incidenza negativa e nel tempo di detti comportamenti sul prestigio e il decoro della categoria a cui il soggetto sanzionato appartiene; il sincero ravvedimento dell’interessato, deducibile, in primo luogo, dal riconoscimento delle proprie responsabilità, accompagnato da un ininterrotto impegno che per qualità, concretezza e dedizione faccia ragionevolmente ritenere che la cessazione degli effetti della sanzione propria della riabilitazione assuma il carattere di un provvedimento premiale per l’interessato con vantaggio per l’istituzione sportiva (ex multis: CFA, SS.UU., n. 58/2024-2025).

5. Orbene, nella decisione del Giudice sportivo del Comitato regionale Sicilia della L.N.D. n. 148 del 18 novembre 2015, al richiedente è stata comminata la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività fino al 14 novembre 2020, in quanto “nella qualità di addetto al servizio d'ordine ed al controllo di un cancello privo di chiusura, incitava propri sostenitori ad introdursi sul terreno di gioco ed all'interno degli spogliatoi impedendo in tal modo l'accesso agli stessi degli ufficiali di gara; lo stesso inoltre prima assumeva grave contegno minaccioso nei confronti dell'arbitro, successivamente tentava più volte di stringere il collo dello stesso quasi a soffocarlo ed infine ne bloccava l'ingresso nello spogliatoio facendo rimanere incastrato il braccio sinistro per qualche minuto tra la porta ed il telaio della stessa, provocando una escoriazione.”.

E con la successiva decisione del 10 dicembre 2015 della Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato regionale Sicilia della L.N.D. (Comunicato ufficiale n° 174), il reclamo proposto dall’interessato è stato respinto “poiché i gravi e reiterati comportamenti violenti posti in essere dal sig. Baldassare Licari (peraltro in parte  ammessi dalla stessa reclamante)”, non consentivano alcuna revisione della sanzione, disponendo altresì che tale sanzione “deve piuttosto essere rivista in peius, ai sensi del comma 3 dell’art. 36 C.G.S., dovendosi applicare al sig. Baldassare Licari, oltre alle sanzioni già inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale, l’ulteriore sanzione dell’ammenda”.

Ebbene, il giudizio prognostico previsto dalla lett. c) è senz’altro negativo in rapporto alla gravità dell’infrazione a suo tempo commessa, consistita in violenza fisica nei confronti del direttore di gara di particolare gravità.

In merito, occorre ribadire (ex multis: CFA, SS.UU. n. 121/2024-2025) che la figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: è colui che in campo rappresenta il regolamento di gioco, ed è lui che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo.

Conseguentemente, l’ordinamento sportivo non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza posti a danno degli ufficiali di gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità in quanto ledono il bene giuridico fondamentale dell’incolumità dell’arbitro.

La gravità delle violazioni a suo tempo commesse preclude, pertanto, la concessione del provvedimento di riabilitazione.

P.Q.M.

Respinge l’istanza di riabilitazione in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

          IL PRESIDENTE ESTENSORE

                    Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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