F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0009/CFA pubblicata il 23 Luglio 2025 (motivazioni) – sig. Andrea Bruzzese-PF

Decisione/0009/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0132/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Domenico Luca Scordino - Componente

Vincenzo Barbieri - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0132/CFA/2024-2025 proposto dal sig. Andrea Bruzzese in data 25.05.2025,

per la revisione della decisione del Giudice sportivo LND, Divisione Calcio a 5, n. 576 del 06.02.2025 di cui al Com. Uff. n. 576 del 06.02.2025;

visto il ricorso e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 17 luglio 2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Vincenzo Barbieri e uditi l’avv.to Riccardo De Sanctis per il reclamante; è presente altresì il Sig. Andrea Bruzzese;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con reclamo depositato in data 25 maggio 2025, il sig. Andrea Bruzzese, dirigente sportivo della ASD Conit Cisterna, impugna per revisione la decisione del Giudice sportivo, pubblicata con Comunicato Ufficiale della LND - Divisione Calcio a 5 - n. 576 del 6 maggio 2024, con cui gli è stata irrogata la sanzione dell’inibizione sino al 31 dicembre 2026.

Dal referto arbitrale risulta che, in data 2 febbraio 2025, presso il Palasport di Alatri, si svolgeva la gara A.M.B. Frosinone C5 vs. A.S.D. Conit Calcio A5 per il Campionato Under 19 Nazionale Calcio a 5 maschile che si concludeva con il punteggio di 3-2 in favore del A.M.B. Frosinone C5.

Dalla decisione impugnata emerge che, al termine della partita, il sig. Andrea Bruzzese, allenatore della Soc. Conit, protestava nei confronti dell’arbitro sig. Andrea Antagonista, ponendosi di fronte alla porta di ingresso dello spogliatoio, impedendogli l’ingresso con il proprio corpo, desistendo da tale comportamento solo dopo l’intervento del presidente della società ospitante che lo allontanava a forza.

All’uscita dell’impianto il sig. Bruzzese avvicinava nuovamente il direttore di gara minacciandolo e, una volta che gli ufficiali di gara avevano lasciato il Palasport con la loro auto, a bordo del proprio autoveicolo, accompagnato da altro dirigente della società, si metteva all’inseguimento del mezzo sul quale viaggiavano, cercando in più occasioni di affiancarlo per bloccarne la corsa. Dopo vari tentativi, riusciva nell’intento tagliando la strada all’auto condotta dal sig. Antagonista, costringendolo ad arrestare la marcia.

Una volta sceso dalla propria auto, si avvicinava all’abitacolo dell’autovettura condotta dall’arbitro, riuscendo ad impossessarsi del suo telefono cellulare, strappandoglielo con la forza dalle mani, impedendogli di chiamare le forze dell’ordine.

Consegnava il cellulare al dirigente che era seduto nel proprio veicolo impedendo per oltre trenta minuti agli ufficiali di gara di riprendere la marcia. Trascorsi quaranta minuti dall’arresto forzoso, il sig. Antagonista riusciva a convincere il sig. Bruzzese alla restituzione del cellulare e a liberare la strada, permettendogli di raggiungere la più vicina caserma dei carabinieri dove, presenti tutti i soggetti coinvolti, esponevano i fatti. Gli ufficiali di gara, “espletata la denuncia”, facevano ritorno alle rispettive abitazioni scortati dai carabinieri.

Sulla base delle suddette circostanze, descritte nel referto arbitrale (nel quale si precisa altresì che, nel momento in cui aveva impedito al direttore di gara di rientrare nello spogliatoio, l’allenatore della Soc. Conit aveva urlato di esser stato colpito con una testata e che di fronte al comandante dei Carabinieri il Bruzzese aveva chiesto scusa del suo comportamento folle, ritirando la versione dell’essere stato colpito con una testata dall’arbitro ed escludendo la volontà di volersi recare al pronto soccorso per farsi refertare in quanto episodi mai accaduti) il Giudice sportivo comminava al sig. Bruzzese la sanzione dell’inibizione fino al 31 dicembre 2026.

Avverso la suindicata decisione l’interessato non proponeva reclamo alla Corte sportiva di appello.

2. Tanto premesso il reclamante espone le seguenti argomentazioni.

Al termine della gara, durante il saluto finale, si recava dal primo arbitro per chiedere spiegazioni, in tono cordiale e pacato, del motivo della espulsione nel finale della partita di un componente della sua squadra (Valerio Lanzano).

Senza aver ricevuto alcuna risposta, e a partita finita, l’arbitro espelleva anche esso reclamante davanti a testimoni.

Il sig. Antagonista manteneva la calma e, poco dopo, ad altro tesserato minorenne (Levistici Oscar) avrebbe detto testualmente “ti giuro su mio figlio che non torni a casa con le tue gambe a risposta della protesta dell’espulsione del compagno di squadra” (testimoni sarebbero stati altri tesserati della squadra nelle persone di Negrea Simone e Albera Lorenzo).

Ritornati negli spogliatoi, il Bruzzese si fermava nuovamente a discutere con il direttore di gara il quale, con una risata ironica, si congratulava con esso ricorrente per il campionato finora svolto e lo invitava a recarsi nel proprio spogliatoio mentre tutti i presenti si allontanavano.

In quel momento notava un comportamento sospetto del sig. Antagonista, consistito nel girare il capo a destra e sinistra come per sincerarsi se c’era qualche persona nel corridoio e poi, con mossa repentina, apriva la porta del suo spogliatoio verso l’esterno per colpirlo, evento che riusciva ad evitare. Richiudeva quindi rapidamente la porta e in quel momento lo colpiva sul lato sinistro del corpo prendendo anche la mandibola e l’orecchio (testimoni dei fatti erano i tesserati Gabriele Maggiore, Simone Negre e il dirigente Daniele Izzo); immediatamente dopo il sig. Antagonista metteva la fronte sul naso di esso ricorrente, spingendolo all’indietro, dicendogli le seguenti testuali parole: “Bruzzese, pezzo di merda, te lo avevo promesso l’anno scorso che te l’avrei fatta pagare e sopra ti gonfio di botte”; in quel momento transitava il presidente della società Luigi Iazzetta  che assisteva all’accaduto.

Rammentava un episodio analogo accaduto l’anno precedente con il medesimo arbitro che, in occasione della gara Frosinone vs Latina Sport Accademy – under 19 Nazionale,  aveva espulso 3 tesserati e minacciato il medico della squadra perché riteneva che quest’ultimo stesse parlando al telefono con lui espulso nonostante il risultato della partita ad un minuto dal termine fosse di 10 a 1 per il Frosinone (a seguito di tale episodio vennero comminate  quattro giornate di squalifica con la promessa da parte del sig. Antagonista che gliela l’avrebbe fatta pagare in futuro).

Ritornando all’episodio in esame, riferiva di aver chiamato i Carabinieri del 112 che non intervenivano e di aver visto gli ufficiali di gara (oltre all’Antagonista, il cronometrista Michele Romeo) dirigersi verso l’uscita del palasport e, dopo essersi assicurato che fossero in auto, si metteva alla guida della sua auto in compagnia del dirigente Izzo Michele, trovandosi così all’uscita del palasport dietro l’autovettura degli arbitri.

Il sig. Antagonista alla guida dell’auto tagliava la strada e abbassando il finestrino gli rivolgeva le seguenti parole: “che dobbiamo fare? alle quali rispondeva: “avevi detto che mi avresti gonfiato di botte, adesso ce ne andiamo dai Carabinieri a raccontare tutto l’accaduto”. Escludeva che fossero state eseguite manovre pericolose ovvero di avvicinamento o di sorpasso dell’auto che precedeva con a bordo gli arbitri.

Precisava che durante il percorso notava che il sig. Antagonista aveva in mano il telefono cellulare per riprenderlo mentre guidava.

Giunti presso la Stazione dei Carabinieri di Ferentino, nella piazza antistante, notava che il sig. Antagonista ingranava la retromarcia per dirigersi contro l’auto del ricorrente che per due volte si allontanava evitando di essere colpito.

Rappresentava che, durante l’attesa che si rendessero liberi i posti auto, le auto si affiancavano e, mentre il sig. Romeo abbassava il finestrino cercando un dialogo, il sig. Antagonista si rapportava con smorfie e linguacce, ripeteva le minacce già pronunciate, continuando a riprendere il ricorrente con il cellulare. Di questa scena è stato eseguito un video ed è stato eseguito un referto clinico.

Una volta entrati all’interno della Stazione dei Carabinieri, le parti rendevano separatamente le dichiarazioni sull’accaduto e i Carabinieri chiedevano se fosse possibile un confronto pacifico con il sig. Antagonista, il quale cercava di chiedere scusa. Nella circostanza entrambi gli ufficiali di gara chiedevano di non sporgere denuncia, di non fare referti, garantendo che si sarebbero limitati ad una semplice espulsione nei suoi confronti per proteste; ciò avveniva alla presenza dei carabinieri della Stazione di Ferentino, di Michele Romeo e Daniele Izzo.

Non veniva sporta denuncia e le parti uscivano dai locali della stazione; il sig. Antagonista chiedeva di abbracciarlo. Prima di lasciarsi, il sig. Michele Romeo annotava il numero di cellulare del ricorrente.

Dopo circa un’ora e mezza e il giorno seguente il sig. Romeo telefonava al ricorrente per accertarsi che non si fosse recato in ospedale per farsi refertare.

Martedì’ 4 febbraio 2025, pubblicata la decisione del Giudice sportivo, era rimasto colpito dalla mistificata verità storica dei fatti come rappresentati e dalle incongruenze motivazionali, accorgendosi che il sig. Antagonista si era recato al Pronto soccorso per farsi refertare;

Evidenziava che dei fatti venivano pubblicate varie notizie on line non corrispondenti al reale accadimento degli stessi.

Depositava un esposto alla Procura federale e una denuncia alla Procura della Repubblica di Frosinone nei confronti del sig. Andrea Antagonista, il quale, dagli atti prodotti, risulta rinviato a giudizio davanti al Giudice di Pace di Frosinone per l’udienza del 30.7.2025 nell’ambito del p.p.  RGNR 96/2025.

Nella presente sede chiede la revisione della sanzione disciplinare inflitta e per l’effetto di revocarla con vittoria delle spese.

Risultano allegati all’istanza di revisione i seguenti atti: 1) file video; 2) articoli online; 3) atto di citazione a giudizio della Procura della Repubblica di Frosinone in data 29.04.2025 nell’ambito del p.p. RGNR 96/2025.

Invero detta documentazione risulta depositata in piattaforma soltanto successivamente, unitamente a cartella clinica di Pronto soccorso dell’Ospedale S. Maria Goretti di Latina del 7 febbraio 2025, cartella clinica di Pronto soccorso dell’8 luglio 2025 (prima visita di otorinolaringoiatrica) e referto di Pronto soccorso all’Autorità giudiziaria del 7 febbraio 2025.

3. Il reclamo veniva chiamato all’udienza odierna, dove sono comparsi l’avv. Riccardo De Sanctis e la parte personalmente. Il difensore ha richiamato il contenuto del proprio scritto difensivo ed insistito sulle conclusioni già rassegnate, precisando, a domanda del relatore che, in ordine all’indagine della Procura federale della F.I.G.C dallo stesso attivata, ha ricevuto soltanto la comunicazione di una richiesta di archiviazione. Il sig. Bruzzese ha dichiarato di essere stato accusato per fatti non realmente accaduti con dichiarazioni false dell’altra parte.

Dopo la discussione, il reclamo veniva trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. La domanda del reclamante va ricondotta all’ipotesi di cui all’art. 63, comma 4, lett. a) del CGS, diretta alla revisione della decisione irrevocabile di condanna del Giudice sportivo per la scoperta o la sopravvenienza di “nuove prove” che dimostrerebbero, secondo l’assunto della parte istante, l’innocenza del sanzionato.

5. Orbene, la giurisprudenza federale ha elaborato, su tale istituto, taluni principi il cui richiamo appare necessario ai fini decisori (ex multis: CFA, SS.UU., n. 102/2023-2024).

Il giudizio di revisione ex art. 63 CGS, così come quello di revocazione, è articolato in due distinte fasi: una preliminare e rescindente, volta ad accertare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda, e una successiva e rescissoria, con riapertura della valutazione nel merito, possibile unicamente qualora il riscontro preliminare sul profilo rescindente si sia concluso in senso positivo. E solo il vaglio in senso positivo della sussistenza di una delle cause di revisione può consentire all’organo giudicante sportivo di riaprire il giudizio e, ove ne sussistano i presupposti, di emendare i vizi di quello precedente. Il vaglio rescindente di ammissibilità costituisce quindi un filtro che è funzionale a consentire la celebrazione del giudizio di revisione, nel caso appunto in cui emergano sopravvenienze fattuali suscettibili di indurre il giudice della revisione a riconsiderare alla loro luce il precedente assetto decisorio di condanna. Quello di revisione è un rimedio di natura eccezionale e straordinario, poiché tende a rimettere in discussione una decisione di condanna irrevocabile, per esigenze di giustizia sostanziale ed all’esclusivo fine di porre rimedio ad un errore giudiziario che abbia portato alla condanna di un soggetto che risulti estraneo ai fatti a lui ascritti.

Inoltre, la richiesta di revisione è ammissibile solo se la “nuova prova” posta a suo fondamento sopraggiunga o venga scoperta in un momento successivo al passaggio in giudicato della pronuncia di condanna, poiché, se così non fosse, il giudizio ex art. 63 CGS sostanzialmente si trasformerebbe in un’inammissibile e non prevista possibilità di appello sine die, in violazione dei termini processuali (e perentori) di decadenza, e, in ultima analisi, del principio di certezza e definitività delle pronunce giurisdizionali. La revisione, dunque, può dichiararsi ammissibile soltanto qualora la nuova prova assunta a sostegno dell’impugnazione straordinaria sia conosciuta dopo il decorso del termine per l’appello della decisione impugnata, in base a canoni di ordinaria diligenza ovvero in presenza di eventi imponderabili, sottratti alla volontà e alla disponibilità della parte. Il giudizio di revisione (così come quello di revocazione), è infatti configurato dall’ordinamento sportivo quale rimedio per situazioni straordinarie che - proprio perché tali non possono essere fronteggiate mediante il ricorso ai mezzi ordinari di impugnazione. Pertanto, le decisioni per le quali è scaduto il termine per l’impugnazione ordinaria possono essere impugnate per revisione soltanto se i presupposti che giustificano il ricorso a detto rimedio siano sopravvenuti o divenuti conoscibili e conosciuti dopo la scadenza del termine medesimo. Sul piano della prova, chi intenda avanzare una richiesta di revisione ex art. 63 CGS è tenuto a dimostrare inequivocabilmente che i nuovi elementi posti a sostegno della impugnazione straordinaria siano stati acquisiti, per cause di forza maggiore, solo in momento successivo rispetto al termine per proporre l’ordinaria impugnazione. In sostanza, deve essere fornita la prova rigorosa della oggettiva impossibilità di acquisire gli elementi a discarico dei soggetti colpiti dalla decisione in contestazione nel termine “ordinario”. L’omesso esame di fatto decisivo, insomma, acquista rilevanza solo se la mancata conoscenza del fatto stesso sia stata determinata da ragioni oggettive, e non già dall’inerzia della parte incolpata.

6. Alla luce di questi incontroversi principi, la Corte – giudicando in fase rescindente - reputa inammissibile il gravame in revisione.

6.1 Il reclamante, a fronte della decisione irrevocabile del Giudice sportivo, ha attivato il giudizio di revisione e con la relativa istanza ha rappresentato di non aver mai tenuto le condotte che gli vengono ascritte dallo stesso.

Parte ricorrente individua in alcuni file video, in diversi articoli di giornali on line, in referti ospedalieri e nell’atto di citazione a giudizio del direttore di gara sig. Andrea Antagonista da parte del Pubblico ministero di Frosinone in data 30 aprile 2025, per comparire davanti al Giudice di pace di Frosinone per il reato di cui all’art. 582 c.p., le nuove prove scoperte o sopravvenute per la ricostruzione dei fatti e per l’accoglimento dell’istanza di revisione.

6.2 Appare quindi necessario esaminare i singoli documenti prodotti, al fine di verificare l’astratta idoneità degli elementi posti a fondamento dell’istanza di riapertura del procedimento a rendere possibile la rimozione della decisione del Giudice sportivo e una sua diversa conclusione, tenuto doverosamente conto anche della circostanza che i mezzi di prova posti a sostegno della revisione sono stati  offerti solo in un momento successivo rispetto al termine per proporre ordinaria impugnazione, pur trattandosi di atti  già esistenti in quanto addirittura precedenti o concomitanti alla pronuncia del giudice sportivo.

6.3 I file video prodotti (due  per la parte che qui rileva) sembrano  eseguiti la sera stessa della gara (2 febbraio 2025) nei pressi della Stazione dei Carabinieri (come parrebbe dal cartello della segnaletica stradale che appare in una immagine); uno da soggetto che si trovava nel veicolo del sig. Bruzzese, accanto alla sua persona, la cui auto si nota essere strettamente affiancata a quella dell’Antagonista, e riproducono sia la scena di diverse frasi anche offensive rivolte dal Bruzzese al direttore di gara, sia quella della sottrazione del telefono cellulare in danno dello stesso (una volta che è stato aperto il finestrino lato passeggero dell’auto dell’Antagonista); l’altro, di pochi secondi, in cui la stessa voce che accompagna la precedente ripresa, sembra invitare ironicamente il direttore di gara, una volta sceso dalla sua  auto, a recarsi dai Carabinieri dicendogli: “Vai, vai dai Carabinieri ..mi vuoi menare un’altra volta e poi dici in Federazione t’ho menato io”.

Da tali riprese audiovisive, in particolare dalle dichiarazioni accusatorie provenienti dallo stesso Bruzzese, questi vorrebbe provare l’essere stato l’Antagonista a colpirlo e ad offenderlo (“..mi ha dato una capocciata”, “mi ha detto pezzo di m..a, ti aspetto fuori”).

A parte la considerazione che le riprese audiovisive depositate appaiono confuse, non facilmente decifrabili e non risultano riprodotte da un operatore autorizzato che offra piena garanzia tecnica e documentale, secondo il disposto dell’art. 61, comma 2, CGS - il che già ne precluderebbe l’utilizzo - va osservato che l’istante non ha di certo acquisito dai filmati la consapevolezza di non essere l’autore dei comportamenti violenti ed offensivi, non essendo verosimile che non avesse coscienza della propria condotta sin dal momento in cui la stessa si è consumata. Difetta quindi il requisito della mancata conoscenza originaria del fatto, che integra il presupposto per la proponibilità del rimedio straordinario in presenza di fatti nuovi sopravvenuti al passaggio in giudicato della decisione, la cui conoscenza avrebbe comportato una pronuncia diversa.

L’istanza di revisione non prospetta quindi nuove prove la cui conoscenza sia sopravvenuta in un tempo successivo alla pronuncia, ma si basa sull’affermazione della condotta incolpevole tenuta dal reclamante anteriormente alla pronuncia e che ben poteva essere dedotta quale motivo di impugnazione della pronuncia medesima. Iniziativa che non è stata percorsa.

6.4 Parte istante ha prodotto diversi articoli di testate giornalistiche locali (Il Messaggero, Latina Oggi ed altre) datate 6 e 7 febbraio 2025, nei quali è riprodotta la decisione del Giudice sportivo. In uno di tali articoli è anche riportato il comunicato ufficiale della società Conit Cisterna secondo cui: “…..il Club respinge le dimissioni postume dei due dirigenti poiché aveva già deciso di interrompere qualsiasi tipo di rapporto con i due interessati, Andrea Bruzzese e Daniele Izzo….”.

Ritiene la Corte che tali documenti (a prescindere da valutazioni in ordine alla loro valenza probatoria che non sembrerebbero particolarmente favorevoli per l’istante) non rivestano il carattere di nuove prove e che potevano essere comunque dedotte in sede di impugnativa della decisione del Giudice sportivo.

6.5           Parte reclamante ha prodotto la seguente documentazione sanitaria:

- cartella clinica di Pronto soccorso dell’Ospedale S. Maria Goretti datata 07.02.2025, priva della seconda pagina e delle firme sia del sanitario che del paziente;

- referto di Pronto soccorso all’Autorità giudiziaria datato 07.02.2025 in cui le cause dell’evento sono state individuate come segue: “aggredito da persona a lui nota che lo colpiva con una porta e chiave auto al volto e all’addome”;

- cartella clinica di Pronto soccorso datata 08.02.2025 (visita medica otorinolaringoiatrica).

Tale documentazione è successiva di ben cinque giorni allo svolgimento della gara e di tre giorni alla comunicazione ufficiale della sanzione; pertanto, non può di certo definirsi nuova o sopravvenuta ai fini del giudizio rescindente per ragioni temporali, tenuto anche conto che, per sua scelta, l’interessato non si era ancora recato al pronto soccorso ed era nei termini per interporre appello.

6.6 Parte istante ha infine depositato atto di citazione a giudizio del Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone del 30.04.2025 del sig. Andrea Antagonista in ordine al reato di cui all’art. 582 c.p. (Lesione personale).

Tale atto è l’unico che potrebbe qualificarsi “nuovo” sotto il profilo temporale rispetto alla data di comunicazione della sanzione, ma sotto un profilo contenutistico non può assurgere al rango di prova. Trattasi infatti di atto di parte del p.m., emesso a seguito di querela sporta dal sig. Andrea Bruzzese, di mera convocazione del direttore di gara per l’udienza del 30.07.2025 nel corso della quale dovrà svolgersi l’istruttoria dibattimentale per la verifica dell’ipotesi accusatoria che, allo stato, si fonda sui soli atti depositati dalla parte.  Non ha quindi natura decisoria.

Facendo difetto il richiesto requisito della sopravvenienza della prova, discende l’inidoneità della stessa ai fini del giudizio rescindente.

Le considerazioni che precedono devono ritenersi assorbenti di ogni altra deduzione ed esimono la Corte da ulteriore trattazione.

6.7 In conclusione, l’istanza va dichiarata inammissibile, perché nessuno degli elementi offerti può definirsi nuovo o sopravvenuto o comunque assurgere alla dignità di prova, ai sensi dell’art. 63, comma 4, lett. a) C.G.S e quindi difetta la fondamentale condizione per l’ammissibilità della domanda consistente nella necessità che siano dedotti elementi tali da dimostrare, se accertati, che il sanzionato doveva essere prosciolto.

In tale quadro, non può sottacersi come l’interessato abbia effettuato la consapevole scelta processuale di non impugnare la decisione del Giudice sportivo in sede di appello, pur in presenza di asseriti elementi di prova all’epoca già esistenti in quanto precedenti o concomitanti alla decisione medesima.

Appare evidente, però - come sopra si è visto - che tali elementi non possono essere oggi dedotti davanti a questa Corte in quanto, in tal modo, si immuterebbe il procedimento in esame in un ordinario strumento di impugnazione, laddove esso consiste in un extraordinarium auxilium.

Per completezza espositiva non può non rilevarsi che, alla luce della dichiarazione fatta dall’avv. Riccardo De Sanctis all’odierna udienza, la Procura della F.I.G.C ha notificato il provvedimento di archiviazione in ordine all’esposto presentato dalla parte istante.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l’istanza di revisione.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Vincenzo Barbieri                                                   Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it