F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0011/CFA pubblicata il 24 Luglio 2025 (motivazioni) – Sig. Gabriele Caggiari-PF
Decisione/0011/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0136/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Domenico Giordano - Componente
Stefano Papa - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0136/CFA/2025-2026 proposto dal Sig. Gabriele Caggiari in data 28.06.2025;
per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0227/TFNSD-2024-2025 del 05.06.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza, tenutasi in videoconferenza il 22.06.2025, il Cons. Stefano Papa e uditi l’Avv. Marco Solinas per il reclamante e l’Avvocato Francesco Keller per la Procura federale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto del 7 maggio 2025, il Procuratore federale deferiva al Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare, il sig. Gabriele Caggiari, all’epoca dei fatti arbitro effettivo della sezione AIA di Cagliari, per rispondere della violazione dell’art. 42, commi 1, 2, 3 lett. a) e c) del Regolamento dell’Associazione italiana arbitri, nonché degli artt. 5, 6.1 e 6.7 del Codice etico e di comportamento AIA per avere, in occasione della gara Club Milano - Pro Sesto 1913, disputata il 24 novembre 2024 e valevole per il girone B del Campionato di Serie D, tenuto una condotta gravemente scorretta, intimidatoria e offensiva nei confronti di tesserati.
2. Nello specifico, al Sig. Gabriele Caggiari veniva contestato che, nel corso della citata gara Club Milano - Pro Sesto 1913, si sarebbe rivolto ai calciatori in campo con espressioni volgari e irriguardose del tipo “state zitti e non rompete i coglioni che giocate in Serie D”; proferendo, inoltre, nei confronti del calciatore della Pro Sesto 1913, sig. Alessandro Sala, frasi dal contenuto gravemente offensivo e minaccioso, quali “stai zitto, ti spacco la faccia, ti ammazzo, ti deve venire un cancro a te e alla tua famiglia... alla prossima palla è giusto che ti rompi il naso”, causandogli turbamento e inducendolo a chiedere la sostituzione. Il Sig. Gabriele Caggiari avrebbe poi assunto, nei confronti del medesimo calciatore, un atteggiamento ritorsivo culminato con l’espulsione dello stesso al 61° minuto non già per motivi tecnico- disciplinari, bensì quale atto punitivo personale, preceduto dalla frase intimidatoria “guarda che io ti conosco, ti rovino” e seguito dall’ammissione rivolta al tecnico della Pro Sesto 1913 “vi ho fatto un favore a non espellerlo prima ”.
3. Al sig. Gabriele Caggiari veniva altresì contestato di aver riportato nel referto arbitrale circostanze non rispondenti al vero circa le motivazioni dell’espulsione, avendo il medesimo attribuito al calciatore Sala insulti e gesti provocatori nei confronti dell’assistente arbitrale, ed aver reso, in sede di audizione avanti la Procura federale, dichiarazioni reticenti e fuorvianti tese a negare l’uso di frasi offensive o minacciose nei confronti dei tesserati, in aperto contrasto con le risultanze istruttorie.
4. A seguito della ricezione del deferimento e dell’avviso di fissazione di udienza, il deferito, Sig. Gabriele Caggiari, formulava alla Procura federale richiesta di sanzione concordata ai sensi dell’art. 127 CGS ma l’Organo requirente riteneva di non poter accedere alla proposta.
5. Nel corso del dibattimento innanzi al Tribunale federale nazionale, la Procura federale, richiamato l’atto di deferimento e gli atti di indagine, ha chiesto l’irrogazione della sanzione della sospensione di anni due nei confronti del Sig. Gabriele Caggiari.
Era altresì presente il deferito personalmente il quale, avuta la parola dal Presidente, nulla aveva a osservare.
6. Il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova circa la fondatezza delle contestazioni mosse al deferito, evidenziando come le stesse, e le conseguenti violazioni delle norme del Regolamento e del Codice etico AIA indicate nel capo di incolpazione, trovassero puntuale conferma nelle risultanze istruttorie. Di contro, secondo il Tribunale, quanto affermato dal Direttore di gara nel proprio referto risultava smentito da prove testimoniali, da filmati, da dichiarazioni contrarie degli assistenti arbitrali e da ritrattazioni inadeguate e tardive del Direttore di gara stesso.
Sulla base di tali osservazioni, così come argomentate nella parte motiva della decisione, il Tribunale federale Nazionale – Sezione disciplinare, ha irrogato al sig. Gabriele Caggiari la sanzione di anni due di sospensione.
7. Il Sig. Gabriele Caggiari, in data 28 giugno 2026, ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale federale nazionale, Sez. disciplinare, ritenendo non raggiunta la prova delle condotte materiali ascritte allo stesso e contestando le ricostruzioni fattuali poste dalla Procura federale, a suo dire acriticamente fatte proprie dal Tribunale.
Il reclamante ha lamentato l’insufficienza e la contraddittorietà delle risultanze istruttorie poste alla base della decisione e l’inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa, tanto che non sarebbe stato assolto l’onere della prova necessario per riconoscere la responsabilità in capo allo stesso, censurando, inoltre, la decisione reclamata nella parte in cui la stessa ha ritenuto evidente “l’infedeltà” del referto arbitrale redatto dal direttore di gara, senza tener in debito conto le risultanze delle relazioni redatte dall’Osservatore arbitrale e dell’Organo tecnico CAN D presenti alla gara.
Il reclamante ha chiesto, dunque, anche previa rinnovazione dell’istruttoria, la riforma della decisione del TFN e il suo proscioglimento o, comunque, in via subordinata, la riduzione della squalifica entro i minimi edittali.
8. All’udienza del 22.07.2025, sentiti il rappresentante della Procura federale ed il difensore del Sig. Gabriele Caggiari, il procedimento è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Come riferito nella parte in narrativa che precede, il Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare, ha ritenuto raggiunta la prova circa la fondatezza delle contestazioni mosse al deferito, evidenziando come le stesse, e le conseguenti violazioni delle norme del Regolamento e del Codice etico AIA indicate nel capo di incolpazione, avessero trovato puntuale conferma nelle risultanze istruttorie.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che l’atteggiamento irriguardoso che l’arbitro, Sig. Caggiari, aveva tenuto nei confronti dei calciatori di entrambe le squadre che avevano disputato la gara Club Milano – Pro Sesto 1913, ed il comportamento oltraggioso che il medesimo direttore di gara aveva tenuto, in particolare, nei confronti del calciatore della Pro Sesto 1913, Alessandro Sala, al quale aveva rivolto frasi gravemente offensive e minacciose quali “stai zitto, ti spacco la faccia, ti ammazzo, ti deve venire un cancro a te e alla tua famiglia... alla prossima palla è giusto che ti rompi il naso”, avesse trovato puntuale conferma dalle dichiarazioni rese in sede di audizione innanzi alla Procura federale da numerosi tesserati della Pro Sesto (i sig.ri Alessandro De Respinis, capitano della squadra, Davide Angellotti, allenatore, oltre che dallo stesso calciatore Sala) ed anche da un tesserato della squadra avversaria, Sig. Vincenzo Basso, segretario del Club Milano.
Gli accadimenti riferiti nell’esposto presentato dal calciatore della Pro Sesto 1913, Sig. Alessandro Sala, così come dallo stesso confermati nell’audizione innanzi alla Procura federale, la circostanza che gli stessi avessero trovato unanime conferma in tutte le altre dichiarazioni rilasciate dai tesserati delle due squadre auditi dalla Procura federale, la ritenuta palese infedeltà del referto arbitrale, hanno dunque portato il Tribunale a ritenere assolto l’onere probatorio volto a dimostrare la fondatezza delle contestazioni mosse al direttore di gara, Sig. Caggiari.
Ciò premesso, passando all’esame dei motivi di reclamo, si osserva quanto segue.
2. Nel primo motivo, il reclamante lamenta “travisamento dei fatti, inammissibilità e inutilizzabilità del mezzo di prova, erroneità, illogicità e contraddittorietà della decisione”.
In sintesi, il reclamante, previa confutazione del valore di “prova testimoniale” delle dichiarazioni assunte dalla Procura federale in sede di indagini, attese le ritenute sostanziali differenze di carattere procedurale in ordine all’ammissione e alle modalità di loro assunzione rispetto a quelle assunte in dibattimento, contesta la valenza probatoria delle stesse, affermando la loro inidoneità a smentire le risultanze del referto arbitrale (che nulla riferiva in ordine alle condotte contestate).
In merito il reclamante, a pag. 2 del proposto reclamo, afferma che se il Tribunale “avesse ritenuto il contenuto del referto dell’arbitro in alcuna delle sue parti ambiguo, carente o contraddetto da altre circostanze rilevanti, avrebbe potuto – rectius dovuto – nell’esercizio delle proprie attribuzioni istruttorie, disporre la testimonianza dei soggetti di cui all’art. 2 C.G.S., ritenuti informati sui fatti, assicurando il rispetto delle regole procedurali e dei principi fondamentali del processo sportivo secondo il combinato disposto di cui agli artt. 44, 60 e 61 C.G.S. FIGC”.
3. Il reclamante deduce, poi, l’inutilizzabilità “dell’estratto video della gara Club Milano – Pro Sesto 1913 del 24.11.2024, dal minuto 56‟ al minuto 62” in quanto al di fuori delle fattispecie che ne legittimerebbero l’assunzione, evidenziando comunque che la visione del detto filmato, dal punto di vista sostanziale, non sarebbe comunque idonea a confermare le contestazioni mosse nei confronti del direttore di gara, risultando le immagini del tutto aderenti a quanto riportato dal direttore di gara nel referto arbitrale ed al tenore delle dichiarazioni rilasciate dal medesimo alla Procura federale, nonché al contenuto delle relazioni dell’Osservatore arbitrale e dell’organo tecnico della CAN D.
4. Sotto ulteriore profilo, il reclamante confuta l’affermazione contenuta nella sentenza di prime cure, secondo la quale il referto arbitrale sarebbe smentito da “dichiarazioni contrarie degli Assistenti arbitrali” e da “ritrattazioni inadeguate e tardive del Direttore di gara stesso”, evidenziando che le risultanze riportate nel referto arbitrale sarebbero comunque coerenti con quanto effettivamente accaduto in campo, ancorché necessitanti di alcune precisazioni in ordine alla loro esatta collocazione temporale, così come meglio precisato dal direttore di gara in sede di audizione innanzi alla Procura federale.
5. Il motivo è infondato.
6. Per quanto concerne la confutazione del valore di “prova testimoniale” delle dichiarazioni assunte dalla Procura federale in sede di indagini, e la ritenuta necessità di “disporre la testimonianza dei soggetti di cui all’art. 2 C.G.S., ritenuti informati sui fatti, assicurando il rispetto delle regole procedurali e dei principi fondamentali del processo sportivo”, si evidenzia che, come è noto, il procedimento sportivo, anche attese le esigenze di celerità dello stesso e il criterio di informalità cui è improntato, si svolge – ordinariamente – sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, eccezione, com’è dimostrato dal tenore dell’art. 60, comma 1, del C.G.S. che ricollega alla “necessità” l’ammissione della prova testimoniale: «la testimonianza di uno dei soggetti di cui all'art. 2, può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d’ufficio quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso» (Così, ex multis, CFA, SS.UU., 122/2023-2024/A; CFA, SS.UU. 64/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 74/2017/2018).
Nel caso di specie – ad ogni modo - non si ravvisa la necessità della prova testimoniale, anche in considerazione del fatto che, già in sede di indagini, la Procura federale ha acquisito, nel pieno rispetto delle modalità di cui all’art. 119, comma 7 del C.G.S, le dichiarazioni di ben cinque tesserati di entrambe le squadre che avevano partecipato alla gara Club Milano – Pro Sesto 1913, oltre alle dichiarazioni dell’arbitro e dell’assistente della terna che ha diretto la gara.
7. Per quanto concerne le risultanze del referto arbitrale, questa Corte ritiene che l’affermazione contenuta nella sentenza, nella quale il Tribunale ha ritenuto che “nella fattispecie ricorrano chiari elementi oggettivi per poter affermare la fondatezza delle contestazioni e che quanto affermato dal Direttore di gara nel proprio referto risulta smentito da prove testimoniali, da filmati, da dichiarazioni contrarie degli Assistenti Arbitrali e da ritrattazioni inadeguate e tardive del Direttore di gara stesso”, sia condivisibile e del tutto coerente con le risultanze istruttorie, risultando immune dai profili di illogicità e contraddittorietà lamentati dal reclamante.
Innanzitutto, per quanto concerne la particolare valenza probatoria da riconoscere al referto arbitrale, si ribadisce che, come correttamente rilevato dal Tribunale, il valore di fonte di prova privilegiata attribuito al referto arbitrale non conferisce ad esso l’efficacia di prova legale prevista nell’ordinamento statale, ma piuttosto un’efficacia rafforzata, giacché dal tenore letterale della disposizione si evince che i rapporti dell’arbitro costituiscono piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e, dunque, si attribuisce agli stessi una fede privilegiata quanto a efficacia probatoria della ricostruzione dei fatti. Tuttavia, la stessa disposizione prosegue indicando la possibilità che l’organo giudicante utilizzi ai fini probatori gli atti di indagine della Procura federale. Dunque, la circostanza che il referto arbitrale abbia una fede privilegiata non consente di ritenere che l’organo giudicante non debba tener conto di ulteriori mezzi di prova al fine di raggiungere il proprio convincimento su determinate circostanze (Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., n. 12/2019). La fede privilegiata del referto arbitrale (CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020), non implica lo svilimento delle altre fonti di prova, perché altrimenti non avrebbe alcun senso la possibilità di utilizzare l’attività di indagine della Procura federale; né tanto meno è sostenibile una gerarchia tra le fonti di prova, quasi a voler introdurre nel procedimento sportivo una sorta di regime di prova legale. Il criterio di valutazione del materiale probatorio nel giudizio sportivo, pertanto, altro non può essere che quello del libero convincimento da parte del giudicante, con conseguente adeguata giustificazione nell’apparato motivazionale (da ultimo SS. UU n. 117/CFA/2024-2025).
Tanto rilevato, si evidenzia che, nella fattispecie in esame, come correttamente osservato dal Tribunale, l’attività istruttoria ha dimostrato la palese infedeltà del rapporto arbitrale redatto dal Sig. Caggiari.
In merito all’espulsione comminata al calciatore Sala dopo la sua sostituzione, nel proprio referto di gara il Sig. Caggiari ha scritto, fra l’altro, quanto segue: “Appena effettuata la sostituzione diceva all’Assistente “Oh testa di cazzo, ti rovino …”. Del proferimento di detti presunti insulti, tuttavia, non vi è traccia nei referti degli assistenti arbitrali posto che, entrambi, hanno certificato di non avere “niente da segnalare”. Inoltre, l’Assistente arbitrale n. 1, sig. Marco Riccobene, in sede di audizione innanzi alla Procura federale, ha dichiarato testualmente: “Non ricordo di essere stato destinatario di frasi offensive e gesti provocatori da parte del calciatore Sala. Se avessi sentito lo avrei sicuramente riportato sul Referto".
Il direttore di gara, Sig. Caggiari, sentito sul punto dalla Procura federale, ha sostanzialmente cambiato la versione dei fatti che aveva riportato nel referto, modificandola come segue: “… Mentre camminava e si stava dirigendo verso la panchina (il Sala n.d.r.), indicava con il braccio l'assistente 1 e, con un tono di voce normale, quindi non urlando, diceva chiaramente 'vi rovino'. Sentita questa minaccia ho espulso il giocatore, allontanandomi da lui e non parlando più per evitare ulteriori polemiche da parte sua. … Voglio precisare una piccola discrepanza che c'è nel referto di gara. Io ho inserito nel motivo dell'espulsione che Sala avrebbe detto al primo assistente 'oh testa di cazzo ti rovino', ma i fatti non sono proprio questi. Come ho detto la prima frase 'oh testa di cazzo' Alessandro Sala l'ha pronunciata all'indirizzo del secondo assistente al momento della protesta per la mancata concessione della rimessa laterale, mentre la frase 'vi rovino' l'ha detta dopo la sua sostituzione nei pressi del primo assistente”.
Ritiene questa Corte che le dedotte circostanze, ben lungi da poter essere ricondotte a mere precisazioni nelle quali il direttore di gara ha inteso diversamente collocare “temporalmente frasi realmente pronunciate dal calciatore”, costituiscano una vera e propria ritrattazione di quanto scritto originariamente nel referto di gara, che il Sig. Caggiari ha ritenuto di effettuare nel tentativo di superare l’evidente contraddizione fra quanto originariamente refertato e le risultanze dei referti redatti dagli assistenti arbitrali, che nulla avevano refertato in merito. Non è infatti credibile che nel refertare una circostanza di grande rilevanza disciplinare, quale un’espulsione per “rosso diretto”, per di più comminata ad un calciatore dopo la sua sostituzione, l’arbitro si confonda su circostanze fondamentali quali il soggetto al quale il calciatore avrebbe rivolto i refertati insulti e il tempo ed il luogo del loro proferimento.
Risulta pertanto condivisibile l’affermazione del Tribunale in ordine alla ritenuta infedeltà del referto arbitrale ed alla circostanza che lo stesso risulti smentito dalle risultanze istruttorie
8. Quanto sopra argomentato consente a questa Corte di affermare l’infondatezza e/o irrilevanza anche degli ulteriori profili illustrati dal reclamante nel primo motivo.
9. Per quanto riguarda il filmato concernente “l’estratto video della gara Club Milano – Pro Sesto 1913 del 24.11.2024, dal minuto 56‟ al minuto 62”, si evidenzia che quanto ivi rappresentato non muta in alcun modo quanto sovra illustrato circa l’incoerenza ed infedeltà del referto arbitrale e circa l’atteggiamento tenuto dal direttore di gara nei confronti dei calciatori, dato che tali circostanze risultano ampiamente provate dalle prove testimoniali, dalle dichiarazioni e dai referti redatti dagli assistenti arbitrali e dalla stessa ritrattazione tardiva dell’arbitro in sede di audizione innanzi alla Procura federale. La valenza probatoria del citato filmato (che non consente in alcun modo di percepire il tenore dei “dialoghi” avvenuti fra l’arbitro ed i tesserati), è pertanto trascurabile, non essendo lo stesso in grado di determinare un mutamento del quadro di insieme già sufficientemente delineato dagli altri elementi probatori posti alla valutazione del Collegio.
10. Parimenti non condivisibile quanto affermato dal reclamante in ordine alla dichiarazione rilasciata alla Procura federale dall’Assistente arbitrale n. 1 Marco Riccobene, dato che, diversamente da quanto sostenuto dal reclamante, e secondo quanto prima riferito in ordine all’importanza di refertare, con precisione, un episodio significativo quale un’espulsione e/o la ricezione di insulti ad opera dei calciatori, la dichiarazione rilasciata dall’Assistente, unitamente al tenore del referto dallo stesso sottoscritto, nel quale questo nulla ha segnalato, è in grado di smentire inequivocabilmente il referto redatto dal direttore di gara Sig. Caggiari.
11. Nel secondo motivo, il reclamante lamenta “incongruenza e contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal denunciante Alessandro Sala e altri e conseguente erroneità e travisamento dei fatti dell’impugnata decisione”.
In sintesi, il reclamante si duole della ritenuta incongruenza delle dichiarazioni rilasciate dai tesserati delle due squadre, ed in particolare dal calciatore della Pro Sesto Alessandro Sala nel corso delle audizioni innanzi alla Procura federale, affermando la contraddittorietà delle risultanze istruttorie poste alla base della decisione del Tribunale e l’inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa. Il reclamante contesta le ricostruzioni fattuali poste dalla Procura federale, a suo dire acriticamente fatte proprie dal Tribunale, e ribadisce che le stesse sarebbero inidonee a “superare l’autosufficienza come prova e la fede privilegiata del referto arbitrale”.
12. Anche tale motivo è infondato.
13. Il Tribunale ha ritenuto che l’atteggiamento irriguardoso che l’arbitro, Sig. Caggiari, aveva tenuto nei confronti dei calciatori di entrambe le squadre che avevano disputato la gara Club Milano – Pro Sesto 1913, ed il comportamento oltraggioso che il medesimo direttore di gara aveva tenuto, in particolare, nei confronti del calciatore della Pro Sesto 1913, Alessandro Sala, avesse trovato puntuale conferma nelle dichiarazioni rese in sede di audizione innanzi alla Procura federale da numerosi tesserati della Pro Sesto (i sig.ri Alessandro De Respinis, capitano della squadra, Davide Angellotti, allenatore, oltre che dallo stesso calciatore Sala) ed anche da un tesserato della squadra avversaria, Sig. Vincenzo Basso, segretario del Club Milano.
14. Con ricostruzione logica fattuale condivisibile ed immune dai profili di illogicità ed incoerenza lamentati dal reclamante, il Tribunale ha citato le dichiarazioni rilasciate dai sovra elencati tesserati, ritualmente auditi dalla Procura federale nella fase di indagine che, del tutto concordemente, hanno riferito circa l’atteggiamento prima irriguardoso e poi gravemente oltraggioso ed intimidatorio, tenuto dal direttore di gara nei confronti dei calciatori di entrambe le squadre ed, in particolar modo, nei confronti del calciatore della Pro Sesto, Sig. Alessandro Sala.
15. La dichiarazione del calciatore Alessandro Sala risulta complessivamente credibile. E’ pur vero che, come osserva correttamente il reclamante, il calciatore, nell’esposto inviato alla Procura federale, aveva inizialmente addebitato all’”ufficiale di linea” il proferimento di alcune espressioni canzonatorie all’indirizzo dei calciatori, per poi, in sede di audizione, riferire tale condotta all’arbitro, ma ad avviso di questa Corte tale circostanza, riferita ad un episodio marginale, rispetto alla ben più grave condotta addebitata all’arbitro, non muta il quadro di insieme né l’attendibilità del calciatore Sala, le cui ulteriori dichiarazioni hanno trovato conferma in tutte le altre dichiarazioni rilasciate dai tesserati auditi dalla Procura federale.
A tale riguardo, di particolare valenza probatoria, in quanto proveniente da un tesserato della società della squadra avversaria rispetto a quella di appartenenza del calciatore Sala, risulta la dichiarazione rilasciata dal Sig. Vincenzo Basso, segretario del Club Milano che, come testualmente riportato dal Tribunale ha, fra l’altro, nel corso dell’audizione innanzi alla Procura federale, dichiarato quanto segue: “… mentre Sala usciva attraversando il campo, ricordo bene che il direttore di gara gli ha detto ad alta voce 'non ti faccio giocare più, io ti rovino … Posso dire con certezza di aver sentito le parole 'ti rovino, non ti faccio giocare più' provenire solo dal direttore di gara negli istanti successivi all'espulsione di Alessandro Sala. Non so cosa possa avere detto Sala perché non ero in posizione idonea per sentirlo, mentre ho invece sentito chiaramente l'arbitro proferirle perché ha sempre tenuto un tono di voce molto alto e distinguibile dalle altre quando parlava con i giocatori o con la panchina".
16. Diversamente da quanto sostenuto dal reclamante, le dichiarazioni rilasciate dai tesserati di entrambe le squadre, sono dunque da ritenersi chiare, precise e concordanti, in grado di far comprendere l’atteggiamento tenuto dal direttore di gara, caratterizzato dall’utilizzo di espressioni di tipo irriguardoso, gravemente offensivo e financo intimidatorio nei confronti dei calciatori di entrambe le squadre ed, in particolare, del calciatore della Pro Sesto 1913, Sig. Alessandro Sala, in vistoso contrasto con le disposizioni di cui all’art. 42, commi 1, 2, 3 lett. a) e c) del Regolamento dell’Associazione italiana arbitri, nonché degli artt. 5, 6.1 e 6.7 del Codice etico e di comportamento AIA, secondo le quali il comportamento degli associati deve essere espressione di legalità ed apparire come tale, dovendo riscuotere la fiducia e l’affidamento attraverso comportamenti improntati alla dignità della funzione, alla correttezza ed alla lealtà.
Al riguardo questa Corte intende ribadire che la figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo. Dal rilievo istituzionale della figura arbitrale consegue certamente che l’ordinamento federale non può in alcun modo tollerare in nessuna sede fenomeni di comportamenti irriguardosi (o peggio, violenti) in danno degli ufficiali di gara, comportamenti che devono perciò essere valutati in sede disciplinare con la massima severità. E tuttavia, sinallagmaticamente, proprio l’importanza che la figura arbitrale riveste ai fini della salvaguardia dei valori di correttezza agonistica che devono improntare la comunità federale, impone agli appartenenti alla categoria un comportamento sempre improntato a canoni di rispetto delle regole deontologiche particolarmente rigorosi (ex multis: CFA, Sez. I, n. 75/2023-2024).
17. Di contro, le affermazioni contenute nel reclamo in ordine a supposti profili di illogicità ed incongruenza che avrebbero inficiato la valenza probatoria delle dichiarazioni rilasciate dai tesserati, non trovano significativa conferma, risultando le stesse frutto di una ricostruzione atomistica e priva di elementi di oggettività in grado di confutare le risultanze cui è giunto il Tribunale.
18. In ordine, poi, alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria, si evidenzia che, come è noto, nel giudizio d’appello, poiché lo stesso – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte federale (ex multis: CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025) - deve tendenzialmente qualificarsi quale revisio prioris instantiae e non quale novum judicium, l'intervento della Corte è ordinariamente limitato al controllo della decisione impugnata e non anche al riesame dell'intero merito della controversia.
19. Nel caso di specie – ad ogni modo – questa Corte non ravvisa la necessità di disporre la rinnovazione dell’istruttoria, dato che lo standard probatorio è stato ampiamente soddisfatto sia dalla Procura federale che dalla decisione impugnata, essendo stato analiticamente considerato ciascuno degli eventi in cui si è manifestata la condotta disciplinarmente rilevante del reclamante ed essendo state ponderate in modo ragionevole le dichiarazioni rese dai soggetti sentiti nel corso delle indagini, da cui non emergono contraddizioni o elementi a supporto delle tesi esposte nel reclamo.
20. Nel terzo motivo, il reclamante lamenta “Omessa assunzione e valutazione di elementi probatori qualificati e decisivi ai fini della decisione”.
21. In sintesi il reclamante riferisce che nella relazione dell’Osservatore arbitrale e in quella dell’Organo Tecnico CAN D presenti alla gara, non vi è riferimento alcuno alle gravi condotte contestate all’associato Gabriele Caggiari. Il reclamante censura la mancata valutazione di tali circostanze ad opera della Procura federale e del Tribunale, evidenziando che da tali atti ufficiali risulterebbe uno svolgimento della gara del tutto coerente e conforme alla realtà fattuale e al referto arbitrale, “al quale, in ragione di tali elementi, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere il corretto regime probatorio legalmente attribuito”. Secondo il reclamante, “nel momento in cui il Tribunale avesse ritenuto il contenuto del referto dell’arbitro in alcuna delle sue parti ambiguo, carente o contraddetto da altre circostanze rilevanti, avrebbe potuto – rectius dovuto – nell’esercizio delle proprie attribuzioni istruttorie, quantomeno acquisire e valutare le predette relazioni, se non disporre la testimonianza degli autori secondo il combinato disposto di cui agli artt. 44, 60 e 61 C.G.S. FIGC”.
22. Anche tale motivo risulta infondato.
23. Del tutto irrilevante in ordine alla valutazione circa la fondatezza o meno delle contestazioni mosse al deferito, avuto riguardo al comportamento ed alle espressioni verbali proferite dall’arbitro nei confronti dei calciatori, risultano essere le relazioni dell’Osservatore arbitrale e dell’Organo tecnico, dato che, con ogni evidenza, la circostanza che nelle medesime non vi sia riferimento alcuno alle condotte contestate al direttore di gara non prova certamente che le stesse non siano avvenute, ma solamente che i medesimi non ne hanno avuto contezza, non trovandosi peraltro sul terreno di gioco e non avendo pertanto la possibilità di sentire le espressioni utilizzate dal direttore di gara nei confronti dei calciatori in campo.
24. Da ultimo, in via subordinata, il reclamante deduce la “sproporzione ed inadeguatezza della sanzione comminata”, chiedendo la rimodulazione della stessa ai minimi edittali.
25. Al riguardo questa Corte ritiene che la gravità della condotta posta in essere dal reclamante non consenta di accogliere la domanda volta a una riduzione della sanzione, qualificandosi la stessa come una palese e rilevante violazione delle disposizioni di cui all’art. 42, commi 1, 2, 3 lett. a) e c) del Regolamento dell’Associazione italiana arbitri, nonché degli artt. 5, 6.1 e 6.7 del Codice etico e di comportamento AIA, caratterizzandosi la condotta tenuta dal Sig. Caggiari quale comportamento palesemente in contrasto con la dignità della funzione arbitrale, della correttezza e della lealtà sportiva.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono il reclamo va conclusivamente respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Stefano Papa Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce