F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0012/CFA pubblicata il 28 Luglio 2025 (motivazioni) – sig. Alessandro Rivieccio-PF
Decisione/0012/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0135/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Salvatore Lombardo – Componente
Luca Cestaro – Componente
Luigi Caso – Componente
Renato Grillo - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sull’istanza di riabilitazione n. 0135/CFA/2024-2025 proposta in data 27 giugno 2025 dal Sig. Alessandro Rivieccio;
Vista l’istanza e i relativi allegati;
Esaminati gli atti del procedimento;
Relatore all'udienza del giorno 21.07.2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Renato Grillo e uditi per l’istante, l’Avv. Sara Compagnin e per la Procura Federale, l’Avv. Giorgio Ricciardi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con istanza depositata a mezzo pec del proprio difensore in data 27 giugno 2025, il Sig. Alessandro Rivieccio, associato alla Sezione A.I.A. di Schio, ha avanzato richiesta di riabilitazione ai sensi dell’art. 42 del Codice di giustizia sportiva della FIGC, premettendo:
- di essere arbitro appartenente alla Sezione di Schio e che nel corso dell’ultima stagione sportiva 2024-2025 lo stesso ha ricoperto il ruolo di A.E. in numerose gare, la maggior parte delle quali svoltesi in categorie a livello provinciale;
- che con atto di deferimento del 9 ottobre 2020 era stata avanzata a proprio carico da parte della Procura arbitrale nazionale la richiesta al Presidente della Commissione di disciplina regionale dell’A.I.A. per il Triveneto di adozione del provvedimento di ritiro tessera ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. d), delle vigenti Norme di disciplina A.I.A. per «ingiustificate assenze ad almeno due convocazioni per via telematica tramite il portale informatico AIA per l’effettuazione dei test atletici»;
- che, con successivo provvedimento del 20 ottobre 2020, la Commissione di disciplina regionale dell’A.I.A. per il Triveneto, sulla base della acquisizione della prova della mancata effettuazione dei test atletici senza giustificato impedimento, nonostante le regolari convocazioni inviate telematicamente ad esso arbitro attraverso il portale informatico A.I.A., rispettivamente in data 19 agosto 2020, 14 settembre 2020 e 29 settembre 2020, deliberava irrogarsi la sanzione disciplinare del ritiro tessera;
- che avverso detto provvedimento aveva presentato opposizione ai sensi dell’art. 8, comma 4, delle Norme di disciplina A.I.A. contestando, per un verso, l’avvenuta ricezione dei primi due avvisi di convocazione e, per altro verso, la sanzione comminatagli perché eccessivamente afflittiva;
- che, all’esito dell’udienza relativa al procedimento disciplinare a suo carico, celebratasi in data 21 maggio 2021 dinnanzi alla Commissione regionale di disciplina per il Triveneto dell’AIA, la stessa revocava l’adottato provvedimento di ritiro tessera, irrogando la più mite sanzione della sospensione dal 20 ottobre 2020 al 19 dicembre 2021, non impugnata ed interamente scontata.
Ciò premesso l’istante, a sostegno della richiesta, ha dedotto la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 42 del Codice di giustizia sportiva FIGC ed in particolare:
- la ricorrenza della condizione temporale prevista dal comma 1 dell’art. 42 del CGS FIGC, essendo trascorsi oltre tre anni dal giorno in cui è stata scontata la sanzione;
- la ricorrenza del presupposto di cui all’art. 42, lett. a), non avendo esso tesserato tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico dal fatto che aveva dato causa alla sanzione ed anzi, avendo subito un decremento patrimoniale, seppur non particolarmente significativo, cagionato dalla impossibilità – a causa della sospensione dai ruoli arbitrali – di svolgere la funzione di Arbitro effettivo;
- la sua specchiata ed incensurabile condotta sotto il profilo civile, penale e sportivo mantenuta ininterrottamente nel corso degli anni nonché il non assoggettamento a misure di prevenzione, come da allegata autodichiarazione ex art. 42 lett. b);
- la ricorrenza delle condizioni che lasciano presumere per il futuro che l’infrazione commessa non sarà ripetuta, come espressamente previsto dall’art. 42, lett. c), avendo esso arbitro partecipato a tutti i test atletici richiestigli e avendo ricoperto continuativamente, sin dal mese di febbraio 2022 e fino alla cessata stagione sportiva 2024-2025, il ruolo di Arbitro effettivo offrendo anche la propria partecipazione a gare in sostituzione di colleghi impediti; ancora, avendo ricoperto la carica di componente del Consiglio direttivo sezionale con il ruolo di responsabile della preparazione atletica dall’1 luglio 2024 al 19 novembre successivo.
Con memoria depositata il 18 luglio 2025 e notificata in pari data alla controparte, la Procura federale ha espresso parere contrario all’accoglimento della istanza di riabilitazione con specifico riferimento alla insussistenza delle valutazioni prognostiche favorevoli di cui all’art. 42, lett. c), alla luce della documentazione in atti attestante le numerose assenze e/o sostituzioni di ufficio verificatesi negli anni successivi al dicembre 2021 e comunque, la sostanziale mancanza di riscontri alle affermazioni circa la sussistenza della condizione di cui alla menzionata lett. c) dell’art. 42.
All’odierna udienza, celebratasi in videoconferenza alla presenza della parte e del proprio difensore collegati da remoto, nonché del rappresentante della Procura federale nella persona dell’Avv. Giorgio Ricciardi, veniva dato corso alla discussione, nel corso della quale la difesa si riportava ai propri scritti e documenti, mentre il rappresentante della Procura federale insisteva per il non accoglimento della richiesta.
In replica alla memoria depositata dalla Procura federale, il difensore ribadiva la sussistenza delle tre condizioni richieste dall’art. 42 del CGS FIGC e segnalava che il proprio assistito aveva rinunciato al ruolo di arbitro effettivo optando per il ruolo di osservatore, come spontaneamente dichiarato dallo stesso Sig. Rivieccio al termine dell’udienza in sede di dichiarazioni spontanee.
Quindi, esaurita la discussione, il Collegio si ritirava in camera di consiglio per la deliberazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente osservato che la verifica circa l’ammissibilità della istanza in relazione al disposto dell’art. 42, comma 1, CGS con riferimento al decorso di almeno tre anni dalla data in cui è stata scontata o estinta la sanzione, è positiva, in quanto nel caso de quo, tenuto conto della decorrenza del termine iniziale dal 20 dicembre 2021, alla data di presentazione della istanza (27 giugno 2025) il triennio è abbondantemente trascorso con conseguente ammissibilità della istanza medesima. Il termine richiesto dalla disposizione codicistica serve infatti per stabilire un arco di tempo sufficiente ad apprezzare l’effettivo ravvedimento dell’interessato, ponendosi quindi come una vera e propria “condizione di ammissibilità” (in termini CFA, SS.UU. n. 44/20212022).
2. Passando all’esame di merito e, più in particolare, alla verifica della sussistenza delle tre condizioni previste dal citato art. 42, comma 1, CGS lett. a), b) e c), vanno richiamati i principi di diritto più volte affermati da questa Corte (da ultimo CFA, SS.UU., n. 089/2024-2025 e giurisprudenza ivi richiamata con specifico riguardo a CFA, SS.UU., n. 22/2020-2021) secondo i quali: a) le tre condizioni debbono sussistere cumulativamente e non alternativamente (sul punto v., tra le ultime, CFA, SS.UU., n. 71/20222023); b) l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) si traduce in un mero riscontro di carattere oggettivo (così, tra le tante, CFA, SS.UU. n. 71/2022-2023); c) per quanto infine riguarda la condizione di cui alla lettera c) dell’art. 42 il giudizio prognostico che il Collegio è chiamato ad esprimere è improntato al criterio della discrezionalità (ex multis, CFA, SS.UU., n. 55/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 86/2024-2025).
3. Nel caso in esame, con riferimento ai primi due presupposti (lett. a) e b) dell’art. 42) gli stessi sono certamente sussistenti in quanto dagli atti del procedimento, e per stessa dichiarazione dell’interessato, non risulta che questi abbia direttamente o indirettamente tratto un vantaggio economico dal fatto che ha dato origine al procedimento nei suoi confronti.
Sul punto va rilevato che la stessa Procura federale ha convenuto sulla sussistenza di entrambe le condizioni, mentre va dato credito, anche per ragioni di tipo logico-deduttivo, alla circostanza riferita dall’interessato di un pregiudizio patrimoniale – certamente non rilevante ma in ogni caso reale – subito proprio in conseguenza della sospensione dall’attività di arbitro che, come è noto, prevede una serie di indennità connesse strettamente alla funzione propria del direttore di gara anche per gare delle categorie inferiori.
4. Diverso invece è il metro di valutazione da seguire in riferimento alla terza condizione che, oltre ad essere caratterizzato da discrezionalità, impone il rispetto rigoroso di alcuni parametri da individuare nei principi dell’ordinamento sportivo e nella normativa di riferimento: lo spazio all’interno del quale va espresso il giudizio di tipo prognostico è irrefutabilmente circoscritto per effetto della stessa formula normativa prevista alla lettera c) là dove si richiede la ricorrenza di «particolari condizioni» le quali vanno vagliate con particolare cautela e rigore (sul punto CFA, SS.UU., n. 22/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 71/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 76/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 55/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 89/2024-2025).
5. Si tratta di requisiti di tipo specifico strettamente collegati all’attività sportiva ed al mondo sportivo che ruota attorno ad essa e basati sul principio della lealtà e correttezza, patrimonio esclusivo dell’ordinamento sportivo (in termini CFA, SS.UU., 112/20242025): appunto per tale ragione questi requisiti divergono nettamente da quelli propri del similare istituto di stampo penalistico disciplinato dall’art. 179 cod. pen. cui la norma sportiva parrebbe ispirarsi, la quale, oltre a poggiare su basi diverse ed in un certo senso più rigorose, risponde a finalità del tutto differenti. La disposizione penale opera infatti quale causa di estinzione delle pene accessorie e degli effetti penali della condanna, oltre ad avere una funzione premiale e promozionale in quanto mirata al reinserimento del condannato nella società civile.
Il provvedimento riabilitativo in ambito sportivo può invece assimilarsi più ad un atto amministrativo che ad un atto di valenza penale; sicché non può esigersi quanto previsto in ambito penale (ove è richiesto un comportamento positivo quale l’adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato – in termini, da ultimo Cass. pen. Sez. 1^ 31.5.2024 n. 37081) ovvero quanto previsto dalle disposizioni in tema riabilitazione da parte di soggetti destinatari del cd. D.A.Spo. amministrativo, le quali àncorano la richiesta promanante dall’interessato all’osservanza di determinati stringenti presupposti quali l’adozione di condotte di ravvedimento operoso articolate in tre ipotesi tra loro alternative (art. 6 comma 8 bis della Legge n. 401/1989 come modificato dall’art. 13 del cd. “Decreto sicurezza bis” 14 giugno 2019 n. 53 convertito nella legge n. 77/2019).
6. La riabilitazione in ambito sportivo, se da un lato comporta una valutazione rigorosa che valga a temperare l’ampia discrezionalità, dall’altro è essenzialmente proiettata verso il futuro e risponde a regole meno rigide e rispettose di ben altri parametri quali la gravità della violazione commessa, l’incidenza più o meno negativa del comportamento censurato sul prestigio e sul decoro della categoria; il sincero ravvedimento dell’interessato deducibile, in primo luogo, dal riconoscimento delle proprie responsabilità, accompagnato da un ininterrotto impegno che, per qualità, concretezza e dedizione, faccia ragionevolmente ritenere che la cessazione degli effetti della sanzione propria della riabilitazione assuma il carattere di un provvedimento premiale per l’interessato con vantaggio per l’istituzione sportiva (CFA, SS.UU., n. 76/2022-2023).
7. Si verte quindi in tema di istituto del tutto peculiare basato su un giudizio prognostico di tipo probabilistico, ben diverso da quello fondato su condotte virtuose effettivamente adottate, come accade in ambito penale o anche amministrativo. Si tratta, in ultima analisi, di una potestà riabilitativa attribuita alla Corte di carattere costitutivo e non dichiarativo, analogamente a quanto previsto dalle normative che regolano il medesimo istituto nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e delle professioni, il cui comune denominatore è dato dall’attribuzione di una potestà che, oltre ad accertare il possesso dei requisiti obiettivi posseduti dal soggetto istante, effettui una valutazione comparativa dell’interesse del richiedente la riabilitazione con gli interessi istituzionali coinvolti (così: CFA, SS.UU. n. 5/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 58/2024-2025).
8. Ancora, se è vero che la prova della sussistenza del presupposto non può essere tratta dalle mere dichiarazioni del medesimo istante le quali, a tutto voler concedere, rivestono la natura di meri argomenti ad colorandumdella fattispecie, è del pari innegabile che alla Corte è riconosciuta la facoltà di desumere aliunde gli elementi che, in via assolutamente prognostica, facciano ritenere sussistente il presupposto di cui alla citata lettera c) (in termini, da ultimo, CFA, SS.UU., n. 8/2025-2026).
9. Alla stregua di tali principi e sulla base degli atti acquisiti, ritiene il Collegio che l’istanza possa essere accolta.
Militano in favore tale soluzione alcune considerazioni che qui di seguito sinteticamente si enunciano.
Anzitutto la sostanziale tenuità della sanzione di poco superiore al limite minimo di un anno richiesto dal 1° comma dell’art. 42 CGS che depone per una infrazione ritenuta non particolarmente grave ed in un certo senso di carattere formale: se è vero che l’art.
42, comma 1, del Regolamento dell’A.I.A. testualmente prescrive che “Gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità”, è del pari vero che la correttezza e probità richieste dalla disposizione non sono state scalfite in modo irreversibile secondo il giudizio espresso dallo stesso organismo disciplinare di categoria.
10. Milita ancora, l’intervenuta revoca della sanzione massima del ritiro tessera, adottata proprio in ossequio al principio della proporzionalità e ragionevolezza che deve sempre informare la dosimetria della misura disciplinare e che rafforza il concetto della non particolare gravità della infrazione.
11. Inoltre – fatto nuovo rispetto a quelli rassegnati nell’istanza – la sostanziale dismissione dell’attività di arbitro in favore di una diversa funzione di osservatore arbitrale che esenta l’interessato dalla necessità di svolgere i test atletici propedeutici per il pieno espletamento della funzione. Tale elemento sopravvenuto, cui va aggiunto il ruolo di Consigliere sezionale conferitogli dal Presidente della Sezione A.I.A. a dimostrazione del credito di cui ha fruito il Rivieccio dopo la sanzione e la sua sincera resipiscenza, valgono a bilanciare quell’elemento negativo sottolineato dalla Procura federale nella propria memoria, costituito dalle numerose assenze e/o sostituzioni (che, peraltro, non è dato comprendere se “attive” in favore di colleghi impediti, ovvero “passive” a causa dell’impedimento addotto dall’interessato per ragioni collegate alla sua – non meglio indicata – attività lavorativa) nel corso delle stagioni sportive successive a quella oggetto di sospensione, che avrebbero potuto in un certo senso mettere in discussione la futura attività arbitrale e dunque riverberarsi negativamente su una prognosi favorevole per la non ripetizione della infrazione.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di riabilitazione in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Renato Grillo Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce