CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 44 del 10/06/2025 – A.S.D. Leonardo / A.S.D. CDM Futsal,

Decisione n. 44

Anno 2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA

PRIMA SEZIONE

composta da

Vito Branca - Presidente e Relatore

Angelo Canale

Angelo Maietta

Giuseppe Musacchio

Enzo Paolini - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 38/2025, presentato, in data 24 aprile 2025, dalla A.S.D. Leonardo, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Falconi,

nei confronti

della A.S.D. CDM Futsal, non costituitasi in giudizio,

avverso

il provvedimento della Corte Sportiva d'Appello Nazionale FIGC n. 0166/CSA-2024-2025, pubblicato e notificato in data 28 marzo 2025, che, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 714 del 28 febbraio 2025, con la quale è stata comminata, a carico della A.S.D. Leonardo, la punizione sportiva della perdita della gara contro la A.S.D. CDM Futsal con il punteggio di 0-6 e la penalizzazione di un punto in classifica, con obbligo di versare la somma di € 1.500,00 in favore della consorella CDM Futsal a titolo di indennizzo per le spese sostenute per l’organizzazione della gara, salvo rinuncia da parte di quest’ultima.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;

vista la comunicazione, inviata a mezzo PEC, in data 19 maggio 2025, dall'avv. Alessandro Falconi, difensore della suddetta società ricorrente, con la quale si è provveduto a comunicare che “tenuto conto della calendarizzazione dei play-out e dei risultati maturati nel corso delle ultime giornate del campionato di Serie A2 Élite, la Società ASD Leonardo non ha interesse alla disputa della gara oggetto del presente procedimento”, nonché a formalizzare la rinuncia al ricorso de quo;

preso atto che la dichiarazione resa dalla ricorrente rende evidente che, nelle more del giudizio, è venuto meno l’interesse della medesima a coltivare il ricorso;

considerato che, nelle more del giudizio, nessuna delle parti intimate si è costituta e che, pertanto, non si rendono necessarie espresse dichiarazioni di accettazione alla rinuncia all'azione introdotta in data 24 aprile 2025;

udito, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025, il Presidente e Relatore, avv. Vito Branca;

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Dichiara cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento di cui in epigrafe per sopravvenuta carenza d’interesse.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 10 giugno 2025.

Il Presidente e Relatore

F.to Vito Branca

Depositato in Roma, il 10 giugno 2025.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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