CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 45 del 10/06/2025 – omissis / FIP
Decisione n. 45
Anno 2025
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente
Angelo Maietta - Relatore
Angelo Canale
Giuseppe Musacchio
Enzo Paolini - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 41/2025, presentato, in data 13 maggio 2025, dal sig. [omissis], rappresentante legale della società [omissis], rappresentato e difeso dall’avv. Melissa Tarsetti,
contro
la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), non costituitasi in giudizio,
per l’annullamento
previa concessione di misura cautelare inaudita altera parte, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, del Comunicato Ufficiale n. 766 del 28 aprile 2025, n. 22 della Corte Sportiva di Appello della FIP, pubblicato in data 6 maggio 2025, con il quale è stato respinto il reclamo proposto avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate del campo di gioco della Pallacanestro Trieste 2004 S.r.l., come deciso dal Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Pallacanestro, Comunicato Ufficiale n. 731, d.d. 22 aprile 2025, gara 213.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;
vista la richiesta di misura cautelare, ex art. 57, comma 2, lett. d, del Codice della Giustizia Sportiva;
visto il provvedimento assunto, in data 20 maggio 2025 (prot. n. 00518/2025), dal Presidente della
Prima Sezione, con il quale è stata rigettata l’istanza cautelare invocata dalla parte ricorrente;
vista la comunicazione, inviata a mezzo PEC, in data 2 giugno 2025, dall'avv. Melissa Tarsetti, difensore della suddetta società ricorrente, con la quale si è provveduto a comunicare che “la sanzione disciplinare è interamente scontata e, pertanto, il Ricorrente non ha più interesse alla decisione del Ricorso”, nonché a formalizzare la rinuncia al ricorso de quo;
preso atto che la dichiarazione resa dalla ricorrente rende evidente che, nelle more del giudizio, è venuto meno l’interesse della medesima a coltivare il ricorso;
considerato che, nelle more del giudizio, nessuna delle parti intimate si è costituta e che, pertanto, non si rendono necessarie espresse dichiarazioni di accettazione alla rinuncia all'azione introdotta in data 13 maggio 2025;
udito, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025, il relatore, prof. avv. Angelo Maietta;
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Dichiara cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento di cui in epigrafe per sopravvenuta carenza d’interesse.
Nulla per le spese.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 10 giugno 2025.
Il Presidente Il Relatore
F.to Vito Branca F.to Angelo Maietta
Depositato in Roma, il 10 giugno 2025.
Il Segretario
F.to Alvio La Face