CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 47 del 13/06/2025 – omissis / FIG
Decisione n. 47
Anno 2025
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente
Manuela Sinigoi – Relatore
Giuseppe Andreotta
Angelo Guadagnino
Enzo Paolini - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 51/2024, presentato, in data 26 settembre 2024, dalla sig.ra
[omissis], rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Colaianni,
contro
la Federazione Italiana Golf (FIG), rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Berruti e Massimiliano Montone,
avverso
la decisione della Corte Sportiva d’Appello FIG, comunicata in data 28 agosto 2024 (P.D. 7S/2024 – CSA 2/2024), con la quale, in parziale accoglimento del reclamo della suddetta ricorrente ed in riforma della sentenza del Giudice Sportivo Territoriale per la Lombardia del 22 maggio 2024, che aveva irrogato, a carico della sig.ra [omissis], la sanzione del divieto di svolgere attività sportiva nell’ambito FIG per la durata di mesi 16 (determinata a seguito di riduzione di un terzo, ex art. 20,
n. 2, R.G. della pena di 24 mesi), è stata ridotta la pena e, per l'effetto, è stata irrogata la sanzione del divieto di svolgere attività sportiva nell’ambito FIG per la durata di mesi 12.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza dell’8 novembre 2024, il difensore della parte ricorrente - sig.ra [omissis] - avv. Massimo Colaianni; gli avv.ti Paolo Berrutti e Massimiliano Montone, per la resistente FIG, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, dott. Alfredo Briatico Vangosa, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la relatrice, Cons. Manuela Sinigoi.
In fatto ed in diritto
1. Con ricorso ex artt. 12-bis dello Statuto del CONI e 54 del Codice della Giustizia Sportiva, depositato in data 26 settembre 2024 e comunicato in pari data alla Federazione Italiana Golf (FIG), la sig.ra [omissis] ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello della FIG, comunicata in data 28 agosto 2024 (P.D. 7S/2024 – CSA 2/2024), con la quale - in parziale accoglimento del reclamo dalla medesima proposto ed in riforma della sentenza del Giudice Sportivo Territoriale per la Lombardia del 22 maggio 2024, che le aveva irrogato la sanzione del divieto di svolgere attività sportiva nell’ambito FIG per la durata di mesi 16 (sedici), determinata a seguito di riduzione di un terzo, ex art. 20, n. 2, Regolamento Giustizia, della pena di 24 mesi - è stata ridotta la durata della sanzione e, per l'effetto, le è stato irrogato il divieto di svolgere attività sportiva nell’ambito della Federazione per la durata di mesi 12 (dodici).
1.1. Il procedimento in questione origina dalla denuncia presentata dal Responsabile della Segreteria Sportiva del circolo Castello Golf Tolcinasco al Giudice Sportivo Territoriale, in data 28 marzo 2024, in relazione ai fatti occorsi in occasione della gara di golf “Race ti Sunlife Mauritius TWC 2024” del 20 marzo 2024, svoltasi presso il circolo stesso, ovvero per avere il medesimo Responsabile rappresentato che la sig.ra [omissis], al termine di tale gara, aveva consegnato il proprio score nel quale risultava riportato per la buca 17 (par 3) il risultato di 3 e per la buca 18 (par 5) il risultato di 4, ma che il sig. [omissis], marcatore della stessa nella gara in questione dalla buca successiva alla 15 in poi, con dichiarazione in data 26 marzo 2024, aveva segnalato alla detta Segreteria che tali risultati non erano quelli da lui riportati. Nella denuncia era stato, altresì, riferito che, in relazione a tale irregolarità, la sig.ra [omissis], convocata in segreteria in data 27 marzo 2024, aveva espressamente riconosciuto di avere riportato “X” sia alla buca 17 che alla 18 e di non avere alcuna idea di chi potesse avere alterato i relativi risultati sullo score, che riferiva di avere lasciato incustodito sul golf car per circa mezz'ora prima di (ri)consegnarlo. Nella denuncia veniva precisato, infine, che Io score di cui trattasi recava unicamente le firme del sig. [omissis] (marcatore della sig.ra [omissis] sino alla buca 15) e del sig. [omissis] (marcatore dalla buca 16 in poi), ma non della giocatrice interessata e che la mancata sottoscrizione della stessa non era stata tempestivamente rilevata dalla segreteria, stante l’equivoco ingenerato dall’apposizione di due firme sul documento.
1.2. Sulla base di tale denuncia, il Giudice Sportivo Territoriale contestava, quindi, all’interessata l’illecito sportivo di cui all’art. 4, comma 1, n. 1, del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Golf (ovvero l’atto, azione od omissione idoneo o diretto ad alterare il risultato della gara o comunque il tentativo di alterarla con attività dirette allo scopo e, segnatamente, l’alterazione dello score e, conseguentemente, del risultato effettivamente conseguito), punibile ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a), del Regolamento stesso.
1.3. In esito al relativo procedimento, la sig.ra [omissis], ritenuta responsabile dell’illecito sportivo di che trattasi, veniva sanzionata con la squalifica temporanea per un periodo di 16 (sedici) mesi, come già dianzi evidenziato.
2. Decidendo sul reclamo ex art. 45 del Regolamento di Giustizia proposto dall’odierna ricorrente, la Corte Sportiva di Appello della FIG, con la decisione in questa sede gravata, pur rigettando la domanda azionata in via principale volta all’annullamento della sanzione, accoglieva quella di riduzione della sanzione proposta in via di mero subordine e, per l’effetto, riformava in parte qua la statuizione del Giudice Sportivo, infliggendo - come già evidenziato - all’interessata il divieto di svolgere attività sportiva nell’ambito FIG per la durata di mesi 12 (dodici).
3. Da qui il ricorso ora in esame, con cui la sig.ra [omissis] ha dedotto:
I. violazione da parte della CSA FIG del termine di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo di cui all’art. 38, comma 2, Codice di Giustizia Sportiva del CONI “per la pronuncia della decisione”, essendole stata comunicata la stessa, nel domicilio eletto presso il difensore costituito, solo in data 28 agosto 2024, ovvero dopo il decorso del detto termine. Ha, conseguentemente, invocato la declaratoria di “estinzione del giudizio disciplinare” ai sensi e per gli effetti di cui al successivo comma 6;
II. violazione degli artt. 4 n. 1, 17 lett. A del Regolamento di Giustizia e della Regola del Golf 3.3b, omessa o insufficiente motivazione sul punto.
3.1. Indi, ha concluso chiedendo a questo Collegio di Garanzia di: “i) dichiarare la estinzione del presente giudizio disciplinare e di tutti gli atti del procedimento (...), giusto il decorso del termine di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo ai sensi dell’art. 38, commi 2 e 6 Codice di Giustizia Sportiva; ii) annullare la decisione della Corte Sportiva di Appello FIG per violazione degli artt. 4 n. 1, 17 lett. a del Regolamento di Giustizia Fit e della regola del Golf 3.3b nonché per omessa o insufficiente motivazione sul punto”.
4. La Federazione Italiana Golf (FIG) si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, contestandone la fondatezza e concludendo per la sua reiezione.
Costituzione formalmente confermata a seguito del decesso del Presidente della Federazione e del Commissariamento della stessa.
5. L’affare è stato, quindi, chiamato all’udienza pubblica dell’8 novembre 2024 e discusso dalle parti come da sintesi a verbale. La Procura Generale dello Sport, intervenuta per svolgere conclusioni orali, si è espressa per l’inammissibilità del gravame.
5.1. È stato, indi, introitato per essere deciso.
6. Il ricorso non è fondato.
7. Va, innanzitutto, disatteso il primo motivo d’impugnazione, con cui la ricorrente, lamentando la tardiva comunicazione della decisione della CSA rispetto al termine per la (sua) pronuncia, stabilito dall’art. 38, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva (“Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo”) - corrispondente all’art. 61, comma 2, del Regolamento Giustizia della FIG -, ritiene essersi inverata l’ipotesi di cui al successivo comma 4 (“Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l'incolpato non si oppone”) e invoca, conseguentemente, a suo favore gli effetti di cui al comma 6 (“L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta”).
7.1. Invero, in disparte il fatto che la disposizione di cui è lamentata la violazione è contenuta nel Capo II del Titolo III del CGS dedicato ai procedimenti innanzi ai Giudici Federali e non innanzi ai Giudici Sportivi, qual è il procedimento che qui rileva, s’appalesa, in ogni caso, dirimente la considerazione che, avuto riguardo all’articolazione del mezzo introdotto e al parametro di legittimità assunto a riferimento dalla ricorrente (ovvero il termine di 60 giorni per la pronuncia della decisione di II grado), non poteva assolutamente ritenersi decorso tale termine alla data del 28 agosto 2024, in ragione della pacifica operatività della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (1 – 31 agosto), in forza del rinvio esterno di cui all’art. 2, comma 6, del CGS (“Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile,…”).
7.2. In tal senso, conforta, infatti, il precedente delle SS.UU. di questo Collegio di Garanzia dello Sport n. 14/2020, che ha, per l’appunto, affermato che «la sospensione feriale dei termini costituisce un principio generale del processo civile e deve quindi ritenersi applicabile, in via generale, anche alla giustizia sportiva, in virtù di quanto stabilito dall’art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, ai sensi del quale “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”» e ribadito «il principio per cui, in forza del richiamato rinvio ai principi e alle norme generali del processo civile, il decorso dei termini processuali, relativo ai procedimenti che si tengono davanti alle giurisdizioni sportive, deve ritenersi sospeso nel periodo feriale, che va dal 1° al 31 agosto, a meno che non vi sia una espressa norma federale che disciplini in senso diverso la questione, in relazione all’urgenza delle questioni da trattare, e sempre che il procedimento non debba essere ritenuto, per sua natura intrinseca, urgente, e come tale non differibile».
Nonché, il precedente della Sezione IV, n. 11/2022, che ha, ulteriormente, puntualizzato che «L’istituto della sospensione feriale dei termini processuali, disposta tra il 1° e il 31 agosto di ogni anno dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, è certamente applicabile ai procedimenti che si tengono davanti alle giurisdizioni sportive, a meno che non vi sia una espressa norma federale che disciplini in senso diverso la questione, in relazione all’urgenza delle questioni da trattare, e sempre che il procedimento non debba essere ritenuto, per sua natura intrinseca, urgente, e come tale non differibile; non fa eccezione il procedimento sportivo disciplinare, non essendo configurabile come “intrinsecamente urgente”, e dunque rientrante tra quelli che fanno eccezione al principio generale della sospensione feriale (a somiglianza dei procedimenti considerati, in materia civile, dall’art. 3 della l. n. 742/1969 e dall’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, recante l’Ordinamento giudiziario)».
7.3. Sicché, a fronte del reclamo proposto dalla ricorrente innanzi alla CSA in data 4 giugno 2024, deve ritenersi che al 28 agosto 2024, data di comunicazione alla medesima della decisione emessa dal Giudice d’appello, il termine di cui la ricorrente ha specificamente lamentato la violazione non fosse ancora decorso.
7.4. Il motivo va, quindi, respinto.
8. A sorte analoga è destinato il secondo mezzo, con cui la ricorrente lamenta, in estrema sintesi, che la decisione della CSA sarebbe afflitta da violazione di legge e difetto di motivazione, laddove l’organo d’appello, confermando sostanzialmente la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, ha ritenuto inverati i presupposti non solo per l’annullamento del punteggio della gara e per la squalifica della giocatrice interessata, a mente della regola 3.3b delle Regole del Golf, ma anche per l’irrogazione alla medesima della sanzione del divieto di svolgere attività sportiva ai sensi degli artt. 4, comma 1, n. 1 e 17, lett. a), del Regolamento di Giustizia Sportiva.
8.1. Ad avviso del Collegio, la decisione della CSA risulta immune dai vizi dedotti dalla ricorrente.
8.2. Invero - al di là del fatto che non v’è motivo di dubitare, in via generale, che la condotta non conforme alle regole tenuta da un atleta durante lo svolgimento di una specifica gara/competizione possa comportare a suo carico conseguenze pregiudizievoli sia rispetto all’evento sportivo cui ha partecipato, che rilevare, al contempo, sotto il profilo della responsabilità da illecito sportivo, laddove, come nel caso di specie, la condotta posta in essere si ponga in violazione tanto delle regole che disciplinano la gara (ovvero, nel caso specifico, delle Regole del Golf), che di quelle che costituiscono predicato dei principi di lealtà, onestà e correttezza sportiva contenute negli atti statutari e/o regolamentari del CONI e/o della Federazione Sportiva interessata (nel caso che occupa, del Regolamento di Giustizia), cui deve essere sempre informata la condotta di chi pratica, per l’appunto, attività sportiva - s’appalesa, in ogni caso, dirimente la considerazione che la score card è un documento ufficiale che va conservato con diligenza dal giocatore e che deve essere dallo stesso riconsegnato al competente organo (Comitato) alla fine della competizione, compilato fedelmente in base all’esito, buca per buca, del risultato sportivo.
8.3. In tal senso, sono, invero, inequivoche le disposizioni contenute nella regola 3.3b delle su indicate Regole del Golf e nei relativi chiarimenti, in particolare laddove:
- le prime, al pt. (2) – “Responsabilità del Giocatore: Certificare i Punteggi della Buca e Consegnare lo Score”, stabiliscono che “Durante il giro, il giocatore dovrebbe tener traccia dei suoi punteggi per ogni buca.
Quando il giro e terminato, il giocatore:
• dovrebbe controllare accuratamente i punteggi delle buche registrati dal marcatore e sollevare qualsiasi questione con il Comitato,
• deve assicurarsi che il marcatore certifichi i punteggi delle buche sullo score,
• non deve cambiare il punteggio di una buca registrato dal marcatore, eccetto con il consenso del marcatore o con l'approvazione del Comitato (ma né il giocatore né il marcatore sono tenuti a fare alcuna certificazione aggiuntiva del punteggio modificato), e deve certificare i punteggi delle buche sullo score e consegnare rapidamente quest'ultimo al Comitato, dopodiché il giocatore non deve modificare lo score. (...)”;
- i secondi precisano che “Lo scopo di un marcatore è certificare che il punteggio di un giocatore per ciascuna buca sia correttamente indicato sullo score del giocatore” e pongono l’accento sul “controllo” dello score cui è tenuto il giocatore.
8.4. Ecco, dunque, che, proprio alla luce di tali regole, può ritenersi operante, come osservato dalla CSA, la sussistenza di una presunzione iuris tantum di responsabilità in capo al giocatore per eventuali alterazioni del risultato sportivo, in ragione del fatto che il giocatore stesso è tenuto al costante controllo del proprio score e, nel momento in cui lo riconsegna al Comitato, ne assume per ciò solo la paternità, confermandone la corretta tenuta e redazione.
8.5. S’appalesa, conseguentemente, condivisibile quanto, con efficace sintesi, osservato dalla CSA, ovvero che “la circostanza della personale consegna dello score è di per sé eloquente indice della volontà del giocatore di avvalersi dei risultati riportati nel documento e deve, pertanto, ritenersi, per evidenti facta concludentia, del tutto equivalente alla sottoscrizione”.
8.6. Ne deriva che, essendo indiscussa l’alterazione dello score rispetto al risultato sul campo (tale, del resto, riconosciuta dalla stessa giocatrice interessata, allorché, a seguito della segnalazione del marcatore sig. [omissis], è stata convocata in segreteria), è evidente che la condotta ascrivibile alla giocatrice stessa per i fatti occorsi integra anche i presupposti dell’illecito sportivo di cui all’art. 4, comma 1, n. 1, del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Golf vigente ratione temporis (“... ogni atto, azione od omissione, siano essi dolosi o colposi, idonei o diretti con qualsiasi mezzo ad alterare lo svolgimento e/o il risultato di una gara... Non è necessario che lo svolgimento o il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. In quest'ultimo caso si tratta di illecito doloso di pura condotta, a consumazione anticipata che si realizza anche con il semplice tentativo”), sanzionato, per l’appunto, ai sensi del successivo art. 17, comma 1, lett. a), con la “squalifica temporanea consistente, per i non professionisti, nella perdita del diritto di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG e, per i professionisti, nel divieto di partecipare ad attività agonistica (nel caso del professionista atleta)” per un periodo da diciotto mesi alla radiazione, “nel caso di alterazione fisica dello <score> o doloso concorso con l'autore della materiale alterazione (quando ciò comporti alterazione del risultato effettivamente conseguito)”.
8.7. Nessuna violazione di legge e/o difetto di motivazione è, dunque, ravvisabile nella decisione della CSA, che ha fatto, anzi, corretta e motivata applicazione delle norme che vengono in rilievo in relazione alla specifica fattispecie fattuale.
9. In definitiva, sulla scorta delle considerazioni svolte e per le ragioni esplicitate, il ricorso è destituito di fondatezza e va respinto, con conseguente conferma della gravata decisione della CSA della FIG.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico della ricorrente, vengono liquidate a favore della Federazione intimata nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIG.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 8 novembre 2024.
Il Presidente La Relatrice
F.to Vito Branca F.to Manuela Sinigoi
Depositato in Roma, in data 13 giugno 2025.
Il Segretario
F.to Alvio La Face