CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 51 del 20/06/2025 – omissis / FIGC

Decisione n. 51

Anno 2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA

SECONDA SEZIONE

composta da

Attilio Zimatore - Presidente

Giorgio Vercillo - Relatore

Ferruccio Auletta

Piero Sandulli

Roberto Vitanza - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. n. 22/2024, proposto, in data 9 aprile 2024, dal sig. [omissis], rappresentato e difeso, disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Pierluigi Vossi e Chiara Lupattelli, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Perugia, via Baldeschi, n. 9,

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro tempore, dott. Gabriele Gravina, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,

 per l’annullamento

della decisione n. 96/CFA/2023-2024 della decisione della Corte Federale di Appello FIGC, Sezioni Unite, resa a definizione dei reclami n. 0091/CFA/2023-2024 e n. 0093/CFA/2023- 2024, pubblicata in data 11 marzo 2024, con la quale, in riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale FIGC n. 148/TFNSD-2023-2024, che ha irrogato, a carico del suddetto ricorrente, la sanzione della squalifica di mesi 5, è stato accolto il reclamo della Procura Federale della FIGC e, per l’effetto, è stata irrogata, in capo al sig. [omissis], la squalifica di mesi 6.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 28 aprile 2025, i difensori della parte ricorrente - sig. [omissis] - avv.ti Pierluigi Vossi e Chiara Lupattelli; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Prof. Avv. Giorgio Vercillo.

Ritenuto in fatto

1.         In data 9 aprile 2024, il sig. [omissis] (di seguito, “Ricorrente”) ha impugnato innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport la decisione della Corte Federale di Appello FIGC (di seguito, “CFA”) - Sezioni Unite, n. 96/CFA-2023-2024, nella parte in cui, in riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale FIGC (di seguito TFN) n. 148/TFNSD-2023-2024, lo ha sanzionato con la squalifica di 6 mesi.

2.         La controversia trae origine dall’esposto del 27 giugno 2023, con il quale il sig. [omissis], Presidente della [omissis], ha segnalato che il Ricorrente, pur essendo sprovvisto dell’abilitazione di “Allenatore dei Portieri”, aveva svolto, nella gara [omissis] del 13 maggio 2023 del Campionato di Serie B, l’attività di allenatore dei portieri della prima squadra della [omissis]. Nell’esposto è stato, altresì, segnalato che la società [omissis] aveva impiegato,

3. nella stagione sportiva 2022-2023, come allenatori dei portieri delle squadre del Settore giovanile, persone prive delle necessarie abilitazioni, tra cui il Ricorrente, preparatore dei portieri della squadra U19.

4.         A seguito dell’esposto ha preso avvio il procedimento iscritto nel registro della Procura Federale in data 11 maggio 2023 al n. 115 pf22-23, avente ad oggetto “Accertamenti in ordine la conduzione tecnica della società [omissis].”, nel corso del quale la Procura ha acquisito vari documenti e proceduto alle audizioni di numerosi soggetti tesserati per la [omissis].

5.         Dall’esame delle risultanze istruttorie, l’organo inquirente ha rilevato che, nel corso della stagione sportiva 2022-2023, il Ricorrente ha svolto l’attività di allenatore dei portieri:

-           della prima squadra, in occasione delle sedute di allenamento e prima dello svolgimento delle gare del Campionato di Serie B, stagione sportiva 2022-2023, disputate a far data dal 14 febbraio 2023 e fino alla fine del campionato;

-           della squadra della società [omissis] partecipante al Campionato Primavera 2, stagione sportiva 2022-2023, pur essendo tesserato per la predetta società in qualità di collaboratore tecnico e benché non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri.

6.         In considerazione di ciò, il Ricorrente, allenatore di base, tesserato per la società [omissis] all’epoca dei fatti, è stato deferito per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS FIGC, sia in via autonoma, che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 26, commi 1 e 2, 37, comma 1, e 39, comma 1, lett. Ha), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto, sebbene non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri, l'attività di allenatore dei portieri:

-           della prima squadra della società [omissis], in occasione delle sedute di allenamento e prima dello svolgimento delle gare del Campionato di Serie B, stagione sportiva 2022- 2023, disputate dal 14 febbraio 2023 e fino alla fine del campionato;

-           della squadra della società [omissis] partecipante al campionato Primavera 2, stagione sportiva 2022-2023.

7.         In data 2 febbraio 2024, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare (di seguito, “TFN”) ha pronunciato la decisione di assoluzione del Ricorrente in riferimento alla seconda condotta a questi contestata, mentre lo ha condannato per la residuale condotta, infliggendogli la sanzione della squalifica di cinque mesi. Il Tribunale Federale ha giudicato, infatti, integrata la violazione dell’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e degli artt. 26, commi 1 e 2, 37, comma 1, e 39, comma 1, lett. Ha), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere il Ricorrente, benché privo della specifica abilitazione prescritta per la prima squadra, effettivamente svolto in maniera autonoma attività di allenatore dei portieri della prima squadra della società [omissis], nel corso di diverse sedute di allenamento e prima dello svolgimento delle gare del Campionato di Serie B.

8.         Avverso la decisione assunta dal TFN hanno proposto reclamo la Procura Federale FIGC e lo stesso Ricorrente.

9.         Con la decisione impugnata innanzi a questo Collegio, la CFA ha accolto il reclamo della Procura Federale e rigettato quello del Ricorrente.

10.       Nel motivare la propria decisione, la CFA ha richiamato, anzitutto, le fonti della disciplina di settore di seguito elencate:

-           il Manuale delle Licenze, che è “adottato con cadenza annuale dalla F.I.G.C., … fissa gli adempimenti legali, economico-finanziari, infrastrutturali, sportivi e organizzativi che le società calcistiche sono tenute a rispettare al fine di ottenere la licenza nazionale per l’iscrizione ai campionati di Serie A, Serie B e Serie C” e definisce “i requisiti necessari e i precetti per l’iscrizione ai campionati sportivi professionistici, al fine di assicurarne il regolare svolgimento”;

-           il Sistema Licenze Nazionali – Lega Pro Serie B vigente per la stagione sportiva 2022- 2023, il quale prevede “che le società, per partecipare al Campionato di Serie B, devono ottenere la licenza nazionale e a tal fine devono rispettare gli adempimenti prescritti in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, ai criteri infrastrutturali e ai criteri sportivi e organizzativi” e, con particolare riguardo ai criteri sportivi e organizzativi, alla lett. A, punto 2, del Titolo III, dispone “che le società calcistiche richiedenti la licenza nazionale devono osservare numerosi adempimenti, tra i quali: … a.3) l’impegno a tesserare, entro il termine del 2 agosto 2022, almeno un allenatore dei Portieri della prima squadra”;

-           il Comunicato Ufficiale n. 33, che, nel riepilogare “le disposizioni sul tesseramento dei tecnici per la stagione 2022-2023 stabilite nelle normative federali e nel Regolamento del Settore tecnico”, ribadisce “le disposizioni in fatto di tesseramento dei tecnici e a tanto provvede con l’inserimento tra parentesi del termine “obbligatorio” per le qualifiche e le abilitazioni dei tecnici che devono necessariamente essere presenti nell’organico delle squadre che partecipano ai campionati organizzati dalle leghe professionistiche, dalle leghe nazionali dilettanti e giovanili”;

-           la “normativa federale in materia di requisiti indispensabili per l’esercizio delle attività tecniche nelle squadre militanti nei vari campionati” e, in particolare, le previsioni integrative contenute: (i) nelle NOIF, le quali “si applicano “a tutti gli enti a struttura associativa che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, svolgono l'attività sportiva del giuoco del calcio”, ossia, più sinteticamente, a tutte le società professionistiche e dilettanti affiliate alla Federazione”, e (ii) nel Regolamento del settore tecnico (di seguito, “Regolamento”), che “è lo strumento normativo deputato a disciplinare il ruolo, la qualificazione e l’inquadramento dei tecnici, nonché a fissare le modalità per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per l’iscrizione degli allenatori e preparatori atletici all’Albo dei tecnici”.

11.       Successivamente, la CFA si è soffermata:

-           sull’art. 23 delle NOIF e ha osservato come, dal tenore letterale dei due commi di cui si compone tale disposizione, discende che le società calcistiche sono obbligate “ad avvalersi soltanto di tecnici abilitati e ad essi impone l’osservanza di tutte le norme federali e, in particolare, di quelle contenute nel Regolamento del Settore tecnico, la cui obbligatorietà è … sancita in modo esplicito dal [medesimo] art. 23”;

-           sull’art. 16 del Regolamento e ha rilevato che tale disposizione “reca la classificazione degli allenatori con indicazione delle abilitazioni che devono essere possedute per l’esercizio dell’attività tecnica” e che, per quanto qui di interesse, definisce per l’abilitazione all’allenamento dei portieri le qualifiche “g) UEFA GK (Goalkeeping) A; h) UEFA GK (Goalkeeping) B; i) Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile; nonché la qualifica ad esaurimento di “Allenatore dei portieri”, non riconosciuta a livello UEFA, e provvisoriamente equiparata a UEFA GK A, ma con possibilità di conseguire, tramite un corso integrativo, la qualifica UEFA GK B”;

-           sull’art. 17 del Regolamento, rilevando che quest’ultimo “dispone che il conseguimento dell’abilitazione da parte del Settore tecnico, secondo le norme del Regolamento, è condizione per l’iscrizione all’Albo dei tecnici per allenatori e preparatori atletici”;

-           sui successivi artt. 26, 26bis, 26ter e 27, nel testo del Regolamento applicabile all’epoca dei fatti, precisando che tali articoli “disciplinano il ruolo degli allenatori dei portieri ed enumerano distintamente le abilitazioni, il cui possesso è necessario per poter esercitare le attività di preparazione e addestramento dei portieri delle squadre delle varie categorie”;

-           infine, sull’art. 39, nel testo del Regolamento vigente ratione temporis, evidenziando che lo stesso “fissa gli “Obblighi” cui è soggetta l’attività degli Allenatori presso le società” e, “in particolare alla lettera H stabilisce che: Ha.1) La preparazione dei portieri delle squadre di Serie A, Serie B, Serie C… deve essere affidata ad un Allenatore dei Portieri di cui all’art. 26 e all’art. 26bis; Hc) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile o di Base devono tesserare almeno un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26, 26bis, 26ter e 27; Hd) in caso di esonero o di rinuncia all'incarico degli allenatori di cui alle lettere Ha), Hb) e Hc), la società dovrà sostituirli con altro allenatore dei portieri”.

12.       Dopo aver inquadrato la disciplina di settore e aver illustrato la portata precettiva delle disposizioni rilevanti, la CFA ha motivato l’accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Federale FIGC, affermando che la “normativa tecnica richiamata, … è oltremodo chiara nel richiedere espressamente che l’attività di allenatore dei portieri debba essere svolta soltanto da tecnici abilitati, non solo per la prima squadra, ma anche per le squadre Primavera e le squadre giovanili”, e precisando che “nel senso dell’obbligatorietà delle qualifiche dispongono inequivocamente l’art. 26 ter, l’art. 27 (che ha assunto ora la numerazione 26 quater) e l’art. 39 alle voci Ha.1) e Hc del Regolamento tecnico”.

13.       Alla medesima conclusione la CFA è pervenuta con argomentazioni di ordine sistematico e giudicando, in particolare, non “eludibili nei settori giovanili e dilettantistici le regole poste dal legislatore sportivo a presidio non solo del leale e corretto svolgimento delle competizioni sportive, ma anche di specifici interessi meritevoli di particolare attenzione, specie in detti ambiti”; nonché osservando come “l’allenatore sia gravato di elevata responsabilità nei confronti dei giovani atleti, dovendo tutelarne la formazione e lo sviluppo” e “come gli oneri che da essa derivano possano essere assolti consapevolmente ed efficacemente soltanto se assistiti da adeguata preparazione ed esperienza, che devono essere acquisite e verificate mediante la partecipazione a specifici corsi di formazione e il superamento di test teorici e attitudinali”.

14.       Sul piano probatorio, la CFA, dopo aver richiamato il principio in base al quale “per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva, è sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU.,n. 35/2021-2022, dettagliatamente, CFA, SS.

UU., n. 105/2020-2021, § 3)”, ha affermato che “dalle audizioni emerge un quadro concordante e sufficientemente preciso di indizi gravi nel senso della colpevolezza dei soggetti deferiti” e, “con riferimento al sig. [omissis]”, ha richiamato, «al riguardo, quanto dichiarato da:

[omissis]: [omissis] allenava i portieri della Primavera. Lo stesso [omissis] era il responsabile di tutta l’area portieri del settore giovanile dai più piccoli U09 fino alla squadra Primavera; [omissis] allenava i portieri della Primavera e con l’avvento di [omissis] lo stesso [omissis] anche la Prima squadra; il ruolo di allenatore/preparatori dei portieri per le partite… per quanto ne sappia, è stato svolto solo da [omissis]. [omissis]: per la preparazione pre-gara il ruolo è stato svolto solamente da [omissis], gli allenamenti/riscaldamenti effettuati prima dell’inizio delle partite di campionato con l’avvento dell’allenatore [omissis] sono stati diretti esclusivamente dal sig. [omissis]; alla fine del primo tempo e alla fine della gara il sig. [omissis] dispensava suggerimenti sia a livello tecnico che tattico.

[omissis]: [omissis] era il preparatore dei portieri della squadra Primavera. Il [omissis] dopo l’esonero di [omissis] e del suo staff e con l’avvento di [omissis] allenatore ha assunto il ruolo di allenatore dei portieri della prima squadra; è stata la stessa Società a decidere che fosse [omissis] a seguire la prima squadra;

e dallo stesso [omissis]: “Visto l’impegno preso da [omissis] con il settore giovanile, la preparazione dei portieri prima delle gare di campionato di serie B sono state effettuate (sic) dal sottoscritto”».

Sulla scorta delle risultanze istruttorie, la CFA ha poi precisato che tali conclusioni “presentano il massimo grado di attendibilità, derivante dalla valutazione complessiva e integrata dei singoli elementi di prova, tra loro integrati e confluenti in un medesimo contesto dimostrativo, la cui incidenza probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, non contraddetta da sicuri elementi di prova con essa contrastanti”.

15.       La medesima CFA, inoltre, ha respinto:

-           le controdeduzioni con cui il Ricorrente aveva sostenuto “che l’art. 39, c. 1, lett. Hc) e Hd) non ha previsto che la preparazione dei portieri di squadre di società appartenenti alla LND e di squadre giovanili debba intendersi riservata ai soli tecnici in possesso di specifica abilitazione, ma ha più semplicemente imposto alle società di tesserare almeno un allenatore dei portieri, condotta che è stata regolarmente tenuta dalla [omissis] con il tesseramento del tecnico [omissis], titolare di tale qualifica”,  osservando che al loro accoglimento osta la “obbligatorietà  del possesso delle specifiche abilitazioni”  e che “l’illecito disciplinare deve ritenersi integrato allorché emerga una situazione in cui il tecnico titolare è tale solo di nome, in quanto tutte o parte delle mansioni vengono svolte di fatto da un altro tecnico privo delle necessarie abilitazioni. Ciò è quanto si è verificato nella situazione in esame, laddove gli elementi istruttori raccolti convergono nel palesare che [omissis], già allenatore dei portieri Primavera 2 e responsabile dell’area giovanile (audizione [omissis]), con l’avvento del tecnico [omissis], per decisione della Società, ha assunto il ruolo di preparatore in piena autonomia dei portieri della prima squadra (audizioni [omissis], [omissis], [omissis]), mentre il settore giovanile venne affidato a [omissis] (audizione [omissis])” (p. 13);

-           il primo motivo del reclamo proposto dal Ricorrente, perché le risultanze istruttorie hanno consentito di accertare la “responsabilità disciplinare del [omissis], per aver esercitato, in un primo tempo, l’attività di allenatore dei portieri della squadra Primavera 2 e, successivamente, della prima squadra in difetto delle abilitazioni necessarie” (p. 15);

-           il secondo motivo del reclamo proposto dal Ricorrente, affermando che “anche la specifica attività di riscaldamento pre – gara dei portieri debba essere svolta alla presenza di un tecnico in possesso dell’abilitazione prevista dagli articoli 26 e 26 -bis del Regolamento del Settore tecnico della FIGC, trattandosi di attività addestrativa, finalizzata a consentire ai portieri di poter svolgere nel modo migliore la prestazione sportiva in occasione della gara” (p. 15);

-           il terzo motivo del reclamo proposto dal Ricorrente, in quanto “vanificato dall’accoglimento del reclamo proposto dalla Procura federale che ha condotto la Corte ad accertare la responsabilità disciplinare del deferito per entrambi gli addebiti che gli sono stati rivolti” (p. 15).

16.       Infine, la CFA ha irrogato al Ricorrente “la sanzione della squalifica per mesi sei, a motivo dell’esercizio dell’attività di allenatore dei portieri della prima squadra e della squadra Primavera 2 in assenza di titolo abilitante”, osservando che tale misura “trova giustificazione sul rilievo del particolare carattere pubblico della violazione commessa in occasione di incontri di campionato della prima squadra alla presenza di numerosi spettatori” (p. 16).

17.       La decisione assunta dalla CFA è stata, come detto, impugnata dinnanzi a questo Collegio con Ricorso affidato a un unico motivo di gravame, rubricato “VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO. La disciplina dettata dal combinato disposto degli articoli artt. 23, cc. 1 e 2 NOIF, 26, cc. 1 e 2, 37, c. 1 e 39, c. 1 Lett. Ha) Regolamento Settore Tecnico F.I.G.C. e la fuorviante e Illegittima interpretazione fornita nella Decisione oggetto di gravame”, con il quale il Ricorrente ha sostenuto che:

-           “la CFA si è spinta in un'interpretazione creativa della disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 23, cc. 1 e 2 NOIF, 26, cc. 1 e 2, 37, c. 1 e 39 RST, di fatto disapplicando le norme contenute in tali testi normativi e introducendo, così, delle regole non rinvenute e non rinvenibili all'interno dell'ordinamento endofederale” (pp. 3 e 4);

-           “i fatti pacificamente accertati nel corso dei primi due gradi di giudizio  [sarebbero] i seguenti. Nel corso della stagione 2022-2023, il Sig. [omissis], Tecnico con abilitazione UEFA B: - ha svolto attività di preparazione settimanale dei portieri della squadra Primavera 2 della Compagine Sportiva [omissis], in collaborazione con il Mister responsabile della squadra,  Sig.  [omissis];  -  successivamente  si  è  occupato  di  seguire  l'allenamento settimanale e pre-gara dei portieri della prima squadra della medesima Società durante il relativo Campionato di Serie B, INSIEME e IN COLLABORAZIONE (cfr. pag. 14 della Decisione impugnata) con il Tecnico in possesso della prescritta abilitazione di Allenatore dei Portieri, Sig. [omissis]…” (pag. 4);

-           “il richiamo all’art. 23 NOIF” sarebbe “inconferente nel caso oggetto di scrutinio” perché il Ricorrente, all’epoca dei fatti, “era un tecnico regolarmente tesserato con la Società [omissis], in qualità di collaboratore tecnico con abilitazione UEFA B dell'Allenatore della Primavera 2 prima e come collaboratore del nuovo Allenatore dei portieri della prima squadra poi (V.si sopra avvicendamento Staff [omissis] con Staff [omissis])” (pag. 5);

-           “la  questione  decisiva  [sarebbe]  quella  delle  “obbligatorietà  previste  dalla  normativa

F.I.G.C.          per la s.s. 22-23 in materia di tesseramento e presenza in campo dei Tecnici abilitati all'allenamento dei portieri nelle due squadre (Primavera 2 e Prima Squadra) della Società [omissis]” (pag. 5) e:

a)         “il Sig. [omissis] non [avrebbe] mai svolto autonomamente l'attività di Allenatore dei Portieri, ma, a seguito dell'esonero di Mister [omissis] e delle dimissioni di Mister [omissis], [avrebbe] piuttosto collaborato con  il  nuovo  Allenatore  dei  Portieri tesserato dalla [omissis], Mister [omissis],  quest'ultimo, sì, titolare dell'idonea abilitazione” (pag. 6);

b)         l’aver “affiancato e coadiuvato il Mister responsabile dell'allenamento dei portieri [sarebbe] del tutto irrilevante: e non [potrebbe] integrare alcuna violazione della normativa endofederale”, laddove prevede che “le Società militanti nei Campionati delle Leghe Professionistiche sono obbligate a tesserare n. 1 (uno) Allenatore dei Portieri” (pag. 7);

c)         “alcun addebito può essere mosso all'odierno ricorrente per essersi occupato, in autonomia, di allenare gli stessi portieri prima dello svolgimento di alcune gare del campionato di Serie B … in quanto non esiste una norma endofederale che preveda la presenza obbligatoria dell'Allenatore dei Portieri (in questo caso del Sig. [omissis]) durante il riscaldamento pre-gara” (pag. 7);

d)        nelle Squadre del Settore Giovanile le norme dell’ordinamento FIGC si limiterebbero a prevedere “l’obbligo di tesserare “almeno un allenatore dei portieri

…”, il quale non potrebbe “allenare tutti i portieri militanti in tutte le squadre del settore giovanile di tale società” (pag. 8); né vi sarebbe “all’interno federale, una disposizione che preveda che la preparazione dei portieri di squadre appartenenti al Settore Giovanile – come era la Primavera 2 della [omissis], di cui si discute – debba essere riservata ai soli tecnici in possesso di specifica abilitazione” (pag. 8); sicché, “il Ricorrente, collaboratore tecnico di mister [omissis], [avrebbe legittimamente coadiuvato] quest’ultimo nella preparazione tecnico-tattica della squadra Primavera”.

18.       In ragione dei suesposti motivi, il Ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni con cui ha domandato di “ACCERTARE E DICHIARARE, nella vicenda descritta oggetto dell'odierno gravame, e per le motivazioni di cui all'odierno gravame, la violazione degli artt. 26, cc. 1 e 2, 37, c. 1 e 39, C. 1 Lett. Ha) e Hc) Regolamento Settore Tecnico F.I.G.C. e del disposto del

C.U. Settore Tecnico n. 33 s.s. 2022-2023 e, per l'effetto, annullare la decisione impugnata, con revoca della sanzione della squalifica di mesi 6 (sei) comminata al Sig. [omissis]”.

19.       In data 19 aprile 2024, si è costituita la FIGC opponendosi all’accoglimento del ricorso.

20.       In vista dell’udienza del 28 aprile 2025, le parti hanno depositato memorie.

21.       In data 28 aprile 2025, si è svolta l’udienza davanti a questo Collegio, nel corso della quale predette parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni ut supra indicate. Durante la discussione, i difensori della parte Ricorrente hanno eccepito l’asserita irritualità e inammissibilità della memoria depositata in vista dell’udienza dalla FIGC e contestato, in particolare, la violazione dell’art. 60 del CGS, rilevando la tardività delle argomentazioni difensive ivi svolte in quanto proposte, per la prima volta, con la memoria depositata nel termine di dieci prima dell’udienza. In occasione dell’udienza, la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, ha richiesto che sia valutata l’inammissibilità del Ricorso, poiché volti sostanzialmente a richiedere un riesame dei fatti e – in subordine – che il ricorso venga rigettato.

Considerato in diritto

22.       Si deve preliminarmente affrontare l’eccezione, sollevata dalla difesa del Ricorrente in occasione dell’udienza del 28 aprile 2025, di inammissibilità della memoria depositata dalla FIGC ai sensi dell’art. 60, comma 4, del CGS.

23.       In proposito, questo Collegio osserva che il CGS prevede:

(i)        all’art. 59, comma 5, che “la parte intimata e le altre parti destinatarie della comunicazione di cui al comma 1, possono presentare non oltre dieci giorni prima dell’udienza la eventuale impugnazione dalla quale non siano già decadute…”;

(ii)       all’art. 60, comma 1, che “la parte intimata e le altre destinatarie della comunicazione di cui  al comma  1  dell’art.  59,  fermo  quanto  previsto  per  l’eventuale  impugnazione incidentale, hanno facoltà di presentare memorie nel termine di  dieci  giorni  dal ricevimento del ricorso, mediante deposito al Collegio di Garanzia  dello  Sport  e contestuale trasmissione al ricorrente”;

(iii)      all’art. 60, comma 4, che “nel termine di dieci giorni prima dell’udienza, le parti hanno facoltà di presentare memorie, contenenti in ogni caso le conclusioni o istanze di cui, nel caso  di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti all’organo di giustizia che l’ha emessa, domandano l’accoglimento”.

24.       Per effetto di tali disposizioni, la parte intimata e le altre parti destinatarie della comunicazione di cui al comma 1 dell’art. 59 del CGS hanno, dunque, la facoltà di presentare memorie difensive nel termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso, possono proporre eventuale ricorso incidentale non oltre dieci giorni prima dell’udienza (se non siano già decadute da tale facoltà) e, sempre nel termine di dieci giorni prima dell’udienza, hanno facoltà (così come le altre parti processuali) di presentare memorie o istanze conclusive.

25.       Quanto alla natura dei termini per  il compimento degli adempimenti processuali ivi disciplinati, le Sezioni Unite di questo Collegio (ex multis, v. la decisione n. 11/2025, richiamata dalla decisione della Sez. I, n. 14/2025) hanno affermato che:

“a) il termine di cui all’art. 59, comma 5, previsto per la proposizione del ricorso incidentale, sia perentorio, trattandosi di un termine per la proposizione di una azione (anche se tale azione è proposta a seguito della proposizione del ricorso principale), con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile un ricorso incidentale proposto oltre il suddetto termine;

b)         il termine di cui all’art. 60, comma 4, previsto per la presentazione di memorie e istanze conclusive, ha natura decadenziale, nel senso che non è consentito alle parti di presentare memorie o istanze ulteriori a partire dal termine di 10 giorni dalla data fissata per la trattazione in udienza della questione, con la conseguenza che il collegio giudicante non può tenere conto di eventuali memorie o istanze tardive;

c)         il termine di cui all’art. 60, comma 1, previsto per la costituzione in giudizio della parte intimata, essendo posto per la presentazione di atti puramente difensivi (non in prossimità dell’udienza di trattazione del merito) e a garanzia delle stesse parti intimate (per evitare che prima del suo decorso siano compiuti atti per le stesse pregiudizievoli), può essere considerato, invece, un termine ordinatorio, perché il suo mancato rispetto non determina un danno non rimediabile all’interesse della parte istante, con la conseguenza che non può ritenersi inammissibile la costituzione in giudizio tardiva della parte intimata, fermo restando il termine per la proposizione del ricorso incidentale di cui alla precedente lettera a) e fermo restando il rispetto del termine ultimo per la presentazione di memorie e istanze stabilito dall’art. 60, comma 4”.

26.       L’applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite al caso di specie induce questo Collegio a giudicare ammissibile, in quanto rituale e tempestiva, la memoria prodotta dalla FIGC ai sensi dell’art. 60, comma 4, del CGS, in ragione del carattere ordinatorio del termine di cui all’art. 60, comma 1, del CGS; nonché della possibilità, di cui si è avvalsa la FIGC, di svolgere le attività di difesa, mediante deposito di memorie, entro il termine perentorio di cui all’art. 60, comma 4, del CGS.

27.       Passando all’esame del ricorso, questo Collegio osserva come l’impugnazione della decisione assunta dalla CFA debba essere rigettata in quanto, a prescindere dai profili di inammissibilità eccepiti dalla FIGC e dalla Procura Generale dello Sport, il gravame proposto dal Ricorrente è infondato.

28.       Al riguardo occorre anzitutto considerare che, come già ricordato, la CFA ha accertato che il Ricorrente ha “esercitato, in un primo tempo, l’attività di allenatore dei portieri della squadra Primavera 2 e, successivamente, della prima squadra” (pag. 15).

29.       In questo modo, però, il Ricorrente ha violato l’art. 23 delle NOIF, il quale dispone che:  “1. Le società possono avvalersi soltanto dei tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico.

2. I tecnici sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel Regolamento del Settore Tecnico e di tutte le altre norme federali.”.

Come correttamente affermato dalla CFA, infatti, l’art. 23 delle NOIF obbliga le società ad avvalersi soltanto di tecnici abilitati; ed impone a questi ultimi l’osservanza di tutte le norme federali e, in particolare, delle norme contenute nel Regolamento, la cui obbligatorietà è sancita in modo esplicito proprio dalla disposizione delle NOIF testé richiamata (in tal senso,

v. anche l’art. 37, comma 1, del Regolamento, secondo cui: “I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali”).

29.       La violazione del citato art. 23 delle NOIF (oltre che delle norme del Regolamento di seguito richiamate) è dipesa, in particolare, dall’avere il Ricorrente esercitato l’attività di allenatore dei portieri senza essere né abilitato, né iscritto negli specifici Albi degli Allenatori dei portieri di cui all’art. 16 del Regolamento. Ci si riferisce, in particolare, agli Albi:

-           UEFA GK (Goalkeeping) A;

-           UEFA GK (Goalkeeping) B;

-           Allenatori dei Portieri (ad esaurimento).

30.       In proposito, occorre considerare che:

(i)        “[i]l conseguimento dell'abilitazione da parte del Settore Tecnico, secondo le norme Regolamento, è condizione per l'iscrizione all'Albo dei Tecnici  per  Allenatori  e Preparatori atletici” (art. 17, comma 2, Regolamento);

(ii)       “[g]li Allenatori dei Portieri sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di ogni tipo e categoria” (art. 26, comma 1, del Regolamento);

(iii)      “[g]li Allenatori UEFA GK A sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di ogni tipo e categoria” (art. 26bis, comma 1, del Regolamento);

(iv)      “Gli Allenatori UEFA GK B sono abilitati alla preparazione … di squadre giovanili (comprese quelle Primavera)  di  società  appartenenti  …  alla  Lega  Nazionale Professionisti Serie B” (art. 26ter, comma 1, del Regolamento);

(v)       la preparazione dei portieri delle squadre dilettanti e  giovanili,  a  eccezione  della Primavera, deve essere espletata da  Allenatori  dei  Portieri  Dilettanti  e  di  Settore Giovanile a ciò abilitati (art. 27 del Regolamento);

(vi)      l’art. 37, comma 1, del Regolamento, dispone che “I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali”;

(vii)     l’art. 39 definisce gli obblighi cui sono sottoposti gli allenatori dei portieri e ribadisce: alla lett. Ha.1) che “[l]a preparazione dei portieri delle squadre di Serie A, Serie B, Serie C… deve essere affidata ad un Allenatore dei Portieri di cui all’art. 26 e all’art. 26bis”; alla lett. Hc) che “[l]e Società che svolgono attività di Settore Giovanile o di Base devono tesserare almeno un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26, 26bis, 26ter e 27”; alla lett. Hd), che “in caso di esonero o di rinuncia all'incarico degli allenatori di cui alle lettere Ha), Hb) e Hc), la società dovrà sostituirli con altro allenatore dei portieri”.

31.       Dal complesso delle disposizioni sopra elencate deriva che:

-           lo svolgimento dell’attività di preparazione dei portieri può essere svolto esclusivamente dagli allenatori che, dopo aver conseguito l’abilitazione, siano iscritti negli specifici albi sopra menzionati;

-           l’assenza di abilitazione e/o di iscrizione all’albo è, in assoluto, ostativa alla possibilità di svolgere l’attività di preparazione dei portieri.

32.       L’abilitazione e la successiva iscrizione all’albo, quindi, hanno valenza “costitutiva” dello status di allenatore dei portieri: trattasi di adempimenti richiesti necessariamente dalla disciplina tecnica federale, attraverso i quali il singolo interessato acquista il diritto allo svolgimento di una attività (quella di allenatore dei portieri) che, altrimenti, non potrebbe essere esercitata.

33.       Quanto precede si evince, sia dalla inequivoca formulazione letterale delle previsioni del Regolamento sopra menzionate; sia dalla finalità (insindacabile, nel merito, da parte di questo Collegio) cui tali previsioni sono preordinate, la quale, come correttamente affermato dalla CFA, è posta “a presidio non solo del leale e corretto svolgimento delle competizioni sportive, ma anche di specifici interessi meritevoli di particolare attenzione”, specie se rapportata al delicato ruolo cui è preposto l’allenatore dei portieri nel settore giovanile, laddove è richiesta “la conoscenza e la pratica di metodiche di allenamento mirate alle prestazioni specifiche del ruolo e il conseguimento dell’abilitazione vale appunto ad attestare il possesso delle competenze teoriche e tecniche necessarie per una corretta preparazione dei portieri, specie se delle serie giovanili obbligatoria soltanto per la prima squadra e non anche per le squadre dell’universo giovanile” (p. 12 Decisione CFA).

34.       Per completezza, questo Collegio ritiene, altresì, necessario precisare che:

-           l’abilitazione e l’iscrizione negli albi previsti dagli artt. 16, 17, 26, 26bis, 26ter, 27 e 39 del Regolamento è necessaria per lo svolgimento dell’attività di preparazione dei portieri a prescindere dal fatto che la stessa avvenga durante il riscaldamento pre-gara. Nessuna di tali disposizioni, infatti, prevede deroghe di sorta. Inoltre, e come condivisibilmente affermato dalla CFA, “non può dubitarsi che anche la specifica attività di riscaldamento pre

– gara dei portieri debba essere svolta alla presenza di un tecnico in possesso dell’abilitazione prevista dagli articoli 26 e 26 -bis del Regolamento del Settore tecnico della FIGC, trattandosi di attività addestrativa, finalizzata a consentire ai portieri di poter svolgere nel modo migliore la prestazione sportiva in occasione della gara”. Da ciò consegue l’infondatezza di quanto affermato nella parte del Ricorso in cui si afferma che “alcun addebito può essere mosso all'odierno ricorrente per essersi occupato, in autonomia, di allenare gli stessi portieri prima dello svolgimento di alcune gare del campionato di Serie B … in quanto non esiste una norma endofederale che preveda la presenza obbligatoria dell'Allenatore dei Portieri (in questo caso del Sig. [omissis]) durante il riscaldamento pre- gara” (pag. 7);

-           parimenti infondata è l’ulteriore argomentazione con cui il Ricorrente censura la decisione assunta dalla CFA sostenendo che le norme dell’ordinamento FIGC si limiterebbero a prevedere “l’obbligo di tesserare “almeno un allenatore dei portieri …”, il quale non potrebbe “allenare tutti i portieri militanti in tutte le squadre del settore giovanile di tale società” (p. 8); e che non vi sarebbe “all’interno federale, una disposizione che preveda che la preparazione dei portieri di squadre appartenenti al Settore Giovanile – come era la Primavera 2 della [omissis], di cui si discute – debba essere riservata ai soli tecnici in possesso di specifica abilitazione” (p. 8). Anche in questo caso, infatti, la doglianza del Ricorrente deve essere respinta, ostando al suo accoglimento le norme del Regolamento testé elencate, le quali sono chiare nel prescrivere espressamente che l’attività di allenatore dei portieri debba essere svolta soltanto da tecnici abilitati e iscritti nei su richiamati albi, non solo per la prima squadra, ma anche per le squadre Primavera e le squadre giovanili.

35.       Per tutte queste ragioni questo Collegio ritiene che il Ricorso proposto avverso la decisione della CFA - Sezioni Unite, n. 96/CFA-2023-2024 sia infondato.

36.       Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore

della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 aprile 2025.

Il Presidente               Il Relatore

F.to Attilio Zimatore  F.to Giorgio Vercillo

Depositato in Roma, in data 20 giugno 2025.

 Il Segretario

F.to Alvio La Face

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