CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 61 del 14/07/2025 – Club Milano S.S.D. a r.l. / FIGC / Polisportiva Ciliverghe di Mazzano A.S.D.,
Decisione n. 61
Anno 2025
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente
Giuseppe Musacchio - Relatore
Anna Cusimano
Angelo Maietta
Enzo Paolini - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 67/2024, presentato, in data 6 dicembre 2024, dalla Club Milano S.S.D. a r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Scalco,
nei confronti
della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio,
e
della Polisportiva Ciliverghe di Mazzano A.S.D., rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Antonio Ghirardi,
della Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituitasi in giudizio,
e
del Dipartimento Interregionale LND, non costituitosi in giudizio,
avverso
la decisione della Corte Sportiva di Appello Nazionale della FIGC n. 0035/CSA-2024-2025, Registro procedimenti n. 0035/CSA/2024-2025 del 7 dicembre 2024, riferita al dispositivo n. 0032/CSA-2024-2025 del 24 ottobre 2024, nella parte in cui è stato respinto il reclamo della odierna ricorrente e, per l’effetto, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 30 del 3 ottobre 2024, con la quale, nel respingere il ricorso della Club Milano S.S.D. a r.l., è stato omologato il risultato della gara Pol. Ciliverghe – Club Milano del 14 settembre 2024, conclusasi con il risultato di 2-0; nonché avverso ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato, antecedente e conseguente.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 21 gennaio 2025, il difensore della parte ricorrente - Club Milano S.S.D. a
r.l. - avv. Andrea Scalco; l’avv. Carlo Antonio Ghirardi, per la resistente Polisportiva Ciliverghe di Mazzano ASD, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Thomas Martone, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giuseppe Musacchio.
Premesso in fatto
1. Con ricorso del 6 dicembre 2024, la Club Milano S.S.D. a r.l. (d’ora in poi anche solo il Club Milano) ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello Nazionale della FIGC n. 0035/CSA-2024-2025, Registro procedimenti n. 0035/CSA/2024-2025 del 7 dicembre 2024, riferita al dispositivo n. 0032/CSA- 2024-2025 del 24 ottobre 2024, nella parte in cui è stato respinto il reclamo della suddetta ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 30 del 3 ottobre 2024, con cui è stato omologato il risultato della gara Pol. Ciliverghe - Club Milano del 14 settembre 2024, conclusasi con il risultato di 2-0, nonché avverso ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato, antecedente e conseguente.
La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della partita Polisportiva Ciliverghe - Club Milano, disputata in data 14 settembre 2024, valevole per il Campionato Nazionale di Serie D, Girone B, e conclusasi con il risultato di 2-0, in ordine all'impiego nel suddetto incontro, da parte della Polisportiva Ciliverghe Mazzano, del calciatore [omissis], asseritamente in posizione irregolare per difetto di tesseramento.
L’odierna ricorrente adiva il Giudice Sportivo Territoriale ritenendo che, considerato che il calciatore citato aveva assunto in precedenza lo status di professionista, per poi esser tesserato con l’odierna resistente con contratto di prestazione volontaria (in data 2 agosto 2024), il medesimo non avrebbe potuto prender parte alla gara de qua, atteso che l’effettiva autorizzazione, da parte della Lega di competenza, era intervenuta in data successiva alla medesima (in data 18 settembre 2024), ai sensi dell’art. 103 NOIF e del comma 14 del C.U. n. 226/A del 24 maggio 2024.
1.1. Il Giudice Sportivo riteneva infondato il reclamo, rilevando che “con dichiarazione del 30 settembre 2024, inoltrata su richiesta di codesto Giudice sportivo, l’ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti chiaramente afferma che il calciatore [OMISSIS], nato il [omissis], risulta essere tesserato per la POL. CILIVERGHE MAZZANO dal 2 agosto 2024”, e confermando, per l’effetto, il risultato maturato sul campo. Proponeva, dunque, reclamo l’odierna ricorrente sostenendo: i) che, a fronte della richiesta di tesseramento del sig. [omissis] da parte della società Ciliverghe in data 2 agosto 2024, l’autorizzazione della Lega era intervenuta solo il 18 settembre 2024; ii) che il medesimo calciatore, in quanto c.d. “volontario”, era soggetto alla disposizione di cui all’art. 39, comma 4, NOIF, a mente del quale “l’utilizzo del calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, in ambito dilettantistico, è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa”; iii) che, a seguito della modifica introdotta dall’art. 103, NOIF, circa la possibilità dei trasferimenti temporanei tra società professionistiche e dilettantistiche, il calciatore [omissis], già tesserato per la società professionistica Brescia Calcio, pur a seguito del trasferimento temporaneo alla società dilettantistica Ciliverghe, avrebbe mantenuto lo status di professionista ed il relativo tesseramento sarebbe stato pertanto soggetto alla disposizione di cui al punto 14 del C.U. n. 226/A del 24 maggio 2024, ai sensi della quale “la decorrenza è stabilita dalla data di deposito della documentazione presso la Lega competente, parchè venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, mentre l’utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo a quello della data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività da parte della Lega di competenza”; iv) che, conseguentemente, il calciatore [omissis] avrebbe potuto essere legittimamente utilizzato dalla società Ciliverghe solo dopo aver conseguito l’autorizzazione federale il 18 settembre 2024, successivamente cioè alla gara del 14 settembre 2024; v) che, infine, il tesseramento era da considerarsi comunque irregolare, a fronte della divaricazione tra la data di sottoscrizione del “modulo di prestazione di natura volontaria per i calciatori maggiorenni” (30 luglio 2024) e la data di emissione del documento, come risultante dalla apposizione della “marca temporale” apposta sul documento medesimo (1 agosto 2024).
1.2. Decidendo sul gravame interposto, la Corte Sportiva di Appello, con la decisione quivi impugnata, lo respingeva sulla base delle seguenti considerazioni in diritto.
“Pur nel contesto di una non sempre chiara normativa di riferimento e di prassi applicative non univoche, il Giudice Sportivo ha correttamente valorizzato la dichiarazione, resa in linea con la suddetta normativa, con la quale la Lega Nazionale Dilettanti ha confermato la decorrenza del tesseramento del calciatore [omissis] dal 2.8.2024. Nel caso di specie, non essendo contestata la posizione di quest’ultimo come “volontario”, entrambe le società concordano (dandone tuttavia una differente interpretazione) sull’applicazione del novellato art. 39, comma 3, quarto cpv., N.O.I.F., ai cui sensi “l’utilizzo del calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, in ambito dilettantistico, è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa”. Ebbene, nella suddetta disposizione da un lato manca ogni riferimento ad un visto di “esecutività” (previsto solo dal precedente terzo capoverso in relazione alla necessaria verifica circa l’esistenza di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato), dall’altro “l’autorizzazione della FIGC”, ove prevista, è chiaramente da riferire solo alle varie ipotesi previste e disciplinate dal successivo art. 40 N.O.I.F. (ad es., il tesseramento dei giovani calciatori), non certo ai controlli che la Lega deve effettuare sulla regolarità della documentazione prodotta all’atto della richiesta di tesseramento. Anche per tale motivo, si appalesa improprio il richiamo, invocato dalla reclamante, al C.U. n. 226/A del 24.5.2024. E difatti, ferma restando l’intervenuta modifica dell’art. 103 N.O.I.F., il cui comma 9 ha introdotto la possibilità del trasferimento temporaneo del calciatore professionista ad una società partecipante a competizioni non professionistiche (che “non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria”), è agevole rilevare che il suddetto C.U. stabilisce “i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2024/2025, per le società di Serie A, Serie B e Serie C maschili”: dunque, a prescindere dallo “status” del singolo calciatore, venendo in rilievo solo la partecipazione della società che richiede il tesseramento ad uno dei suddetti tre campionati professionistici. Nel caso del calciatore [omissis], peraltro, a seguito del suo tesseramento in favore della società dilettantistica Ciliverghe (ed in quanto destinato a svolgere la propria attività sportiva esclusivamente in ambito dilettantistico), è anche lecito dubitare della permanenza in capo al medesimo dello “status” di professionista. In definitiva, la società Ciliverghe ha legittimamente “utilizzato” il suddetto calciatore in occasione della gara del 14.9.2024, in quanto tesserato per la suddetta società sin dal 2.8.2024 (giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento), come peraltro attestato dalla Lega Nazionale Dilettanti con la c.d. “autorizzazione” (non a caso datata 2.8.2024 e, come tale, evidentemente riferita alla decorrenza del tesseramento) e con ultroneo riferimento (stante l’assenza di alcun vincolo contrattuale) alla “esecutività” del tesseramento medesimo. Tale attestazione rende altresì giustizia della pretesa irregolarità formale della richiesta, così come eccepita dalla società reclamante, in quanto “ritenuta conforme alle vigenti norme regolamentari in materia di tesseramento””.
2. Ha proposto ricorso al Collegio il Club Milano, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto.
I. “Illogica e/o erronea motivazione della decisione impugnata con riferimento all’ art. 39 comma 3 IV cpv. N.O.I.F.”.
Secondo la prospettazione del ricorrente, trattandosi di calciatore che, mantenuto lo status di professionista, è stato tesserato in via temporanea da una società dilettantistica con un rapporto di “volontariato”, è necessario richiamarsi all’art. 39, comma 3, IV cpv. In particolare, si rientrerebbe, nel caso di specie, nell’ipotesi prevista al n. iii) della predetta disposizione (che consente l’utilizzo del calciatore privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, “per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto all’autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo alla data di rilascio della stessa”). Sarebbe, pertanto, illegittima l’interpretazione fornita dalla CSA volta a limitare l’applicazione dell’art. 39, comma 3, IV cpv, lett. iii), NOIF ai soli casi previsti dall’art. 40 NOIF.
II. “Illogica e/o erronea motivazione della decisione impugnata con riferimento al C.U. 226/A del 24 maggio 2024”.
La CSA avrebbe erroneamente ritenuto non pertinente il richiamo al citato C.U., in ragione del fatto che il C.U. n. 244/A del 14 giugno 2024, al punto 4bis, rubricato Trasferimenti temporanei di calciatori professionisti, “apprendisti prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a Società partecipanti a competizioni non professionistiche, precisa che, “Ai sensi dell’art. 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di un calciatore professionista o “apprendista prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a una Società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini previsti dal C.U. n. 226/A del 24 maggio 2024…”.
Il C.U. indicato in rubrica dispone, al Punto 1, che “Il calciatore può essere utilizzato dal giorno successivo a quello della data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività da parte della Lega di competenza” e, al Punto 14, che “la decorrenza è stabilita dalla data di deposito della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo a quello della data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività da parte della Lega di competenza”. Ne consegue che, trattandosi di una casistica riconducibile all’art. 39, comma 3, IV cpv, lett iii), NOIF, da leggere ed interpretare di concerto con l’art. 103, comma 9, NOIF, il quale, a propria volta, richiama il C.U. 244/A, che, all’art. 4bis, riposta i limiti del C.U. 224/A FIGC, l’autorizzazione della FIGC per il tesseramento e l’utilizzo del sig. [omissis] era necessaria ed imprescindibile, tanto che il suo utilizzo, come statuito da tutte le norme in esame, era possibile solo dal giorno seguente alla concessione dell’autorizzazione e, quindi, dal 19 settembre 2024. Parimenti erronea sarebbe l’affermazione per cui sia lecito dubitare che, a seguito del trasferimento temporaneo dal Brescia Calcio al Ciliverghe del calciatore [omissis], quest’ultimo possa ancora definirsi professionista. Ed infatti, il trasferimento temporaneo del calciatore professionista non determinerebbe in capo a quest’ultimo la perdita dello status da professionista, posto che il contratto sportivo professionistico viene meramente “congelato” per la durata del tesseramento temporaneo e ritorna a decorrere nel momento in cui il calciatore rientra alla società cedente. D’altronde, tale assunto risulta pacifico e provato per tabulas dallo stesso estratto che si ricava dal portale federale, ove il calciatore [omissis] è riportato con lo “status da professionista con trasferimento in prestito – s.s. ripescata (approvazione postuma)”.
III. “Violazione del principio di parità di trattamento”.
Secondo la ricostruzione del sodalizio ricorrente, a seguire il ragionamento operato dalla CSA si arriverebbe a creare una disparità di trattamento tra i calciatori che sottoscrivono un contratto di lavoro sportivo e coloro che sottoscrivono una dichiarazione di prestazione volontaria. Nello specifico, l’art. 39, comma 3, III cpv. citato, prevede che l’utilizzo del/della calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito sempre dal giorno successivo alla autorizzazione della Federazione; al contrario, seguendo la decisione impugnata, l’art. 39, comma 3, IV cpv., prevede che l’utilizzo del/della calciatore/calciatrice privo di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito sempre dal giorno successivo alla richiesta di tesseramento. In questo modo, di fatto, si consentirebbe alle società di scegliere deliberatamente quale strada intraprendere e, soprattutto, di eludere la normativa di cui all’art. 39, comma 3, III cpv., NOIF.
2.1. Si è costituita in giudizio la Polisportiva Ciliverghe, concludendo per l’inammissibilità e, in ogni caso. per il rigetto del ricorso.
2.2. Il contraddittorio processuale si è ulteriormente articolato mediante il deposito di memoria ex art. 60, c. 4, CGS CONI da parte della ricorrente, con la quale ha insistito nel ribadire quanto già dedotto nel ricorso introduttivo.
All’udienza del 21 gennaio 2025, la difesa della ricorrente ha insistito nell’accoglimento del ricorso, il difensore della resistente ha insistito per l’inammissibilità e, comunque, per il rigetto del ricorso; la Procura Generale dello Sport presso il CONI ha concluso rimettendosi alle valutazioni del Collegio.
Considerato in diritto
Il ricorso, per quanto ammissibile, è, comunque, infondato.
1. Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente Polisportiva Ciliverghe di Mazzano ASD; infatti, al netto della titolazione dei motivi di ricorso, dal contenuto degli stessi emerge evidente la censura del provvedimento gravato sotto il profilo dell’erronea interpretazione/applicazione degli artt. 39, comma 3, e 103, comma 9, delle NOIF, nonché del C.U. n. 224/A del 14 giugno 2024 e del C.U. n. 226/A del 24 maggio 2024.
2. Il legislatore Federale, con il comma 9 dell’art. 103 delle NOIF, ha introdotto la possibilità del trasferimento, a titolo temporaneo, di un calciatore/calciatrice professionista, “apprendista prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a una società partecipante a competizione non professionistiche.
La stessa norma chiarisce che il trasferimento non comporta la cessione del contratto, il quale resta sospeso per riacquistare efficacia al termine del tesseramento con la società partecipante alla competizione non professionistica.
L’art. 28 delle NOIF, che recepisce quanto già in origine sancito dall’art. 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, stabilisce che possono definirsi professionisti i calciatori e le calciatrici che esercitano l’attività sportiva: a titolo oneroso; con carattere di continuità; che sono tesserati per società associate alle Leghe professionistiche e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile e che il rapporto sia costituito mediante la stipulazione di un contratto.
Mentre, il successivo art. 29 delle stesse NOIF, definisce “non professionisti” i/le calciatori/calciatrici che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella LND, svolgono attività di Calcio a 5, svolgono attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati non professionistici di Calcio Femminile.
Quindi, lo status di calciatore professionista e di non professionista è dato in primis dal tesseramento o meno con una società partecipante ad una delle Leghe professionistiche e, quanto allo specifico status di calciatore professionista, che abbia stipulato un contratto con carattere di continuità.
La circostanza, quindi, che con il trasferimento temporaneo ad una società partecipante ad una competizione non professionistica, con conseguente sospensione del contratto da professionista, l’atleta venga tesserato con una società non professionistica, fa perdere, sebbene per il solo periodo del trasferimento, lo specifico status di professionista e tanto perché la sospensione comporta anche il momentaneo venir meno degli effetti dello stesso e, quindi, per quanto di interesse in questa sede, della (momentanea) sussistenza di almeno due presupposti essenziali per l’acquisto ed il mantenimento dello status, ovvero il tesseramento con una società partecipante ad una competizione professionistica e la stipula di un contratto con quest’ultima.
Pertanto, al fine della verifica della necessità o meno del visto di esecutività della Lega, del Comitato Regionale LND o della Divisione di Calcio Femminile competente e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, per l’utilizzo del/della calciatore/calciatrice da parte della società partecipante al campionato non professionistico, occorre verificare esclusivamente se il/la calciatore/calciatrice sia titolare o meno di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato.
Escludendo, quindi, la necessità del preventivo visto per il caso in cui non sia stato stipulato un contratto di lavoro sportivo.
Orbene, nel caso che ci occupa, il calciatore in questione non ha stipulato alcun contratto di lavoro sportivo, ragion per cui trova applicazione il disposto di cui all’art. 39, terzo comma, quarto periodo, (romanino i), a mente del quale, appunto, l’utilizzo è consentito in ambito dilettantistico dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento.
E tanto, si ripete, perché il contratto in essere con la società cedente è da considerarsi sospeso ed improduttivo di effetti giuridici nel periodo di sospensione, ivi compresi quelli attinenti allo status di professionista del calciatore, e perché il calciatore non ha sottoscritto nessun altro contratto con la società cessionaria.
Per gli effetti, ai sensi dell’art. 39, comma 3, delle NOIF, ci sarebbe stata la necessità del preventivo visto per l’utilizzo, indipendentemente dallo status del calciatore, soltanto nell’ipotesi in cui quest’ultimo avesse sottoscritto con la società cessionaria un contratto di prestazione di lavoro sportivo.
Il fatto, poi, che il legislatore Federale abbia voluto dettare distinte discipline per specifiche casistiche non determina, neanche astrattamente, alcuna disparità di trattamento.
2. La necessità del preventivo visto per l’utilizzazione del calciatore nemmeno la si può ritenere operante mediante il richiamo del C.U. 226/A del 24 maggio 2024, operato nel C.U. n. 244/A del 14 giugno 2024, in quanto detto richiamo è limitato alla individuazione dei periodi di trasferimento. Infatti, come rilevato dalla Corte Sportiva d’Appello, che ha fatto buon governo dei principi ermeneutici, è chiaro ed evidente che il punto 4bis del C.U. n. 244/A, che specificamente disciplina i trasferimenti temporanei di calciatori professionisti a titolo temporaneo ad una società partecipante a competizioni non professionistiche, opera due rinvii, il primo all’art. 103, comma 9, delle NOIF, quanto ai limiti ed alle condizioni per i trasferimenti, ed al C.U. n. 226/A, quanto alle sole finestre temporali durante le quali i trasferimenti sono possibili.
Ed il sol fatto che il legislatore federale abbia voluto omogeneizzare i periodi temporali nei quali i trasferimenti sono possibili non può far ritenere che si sia voluto operare un rinvio generalizzato alla normativa prevista per i trasferimenti temporanei ad una società partecipante a competizioni professionistiche e tanto ancor di più in ragione del fatto che, si ripete, il legislatore ha ritenuto di disciplinare i trasferimenti a società partecipanti a competizioni non professionistiche con una chiara e specifica norma speciale.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente Polisportiva Ciliverghe di Mazzano A.S.D..
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 gennaio 2025.
Il Presidente Il Relatore
F.to Vito Branca F.to Giuseppe Musacchio
Depositato in Roma, in data 14 luglio 2025.
Il Segretario
F.to Alvio La Face