F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 2/TFN – SD del 4 Luglio 2025 (motivazioni) – Mocanu Florentin Ovidiu – Reg. Prot. 234/TFN-SD
Decisione/0002/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0234/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
Carlo Sica – Presidente
Amedeo Citarella - Vice Presidente
Valentina Ramella - Vice Presidente
Giammaria Camici - Componente (Relatore)
Gaia Golia - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 luglio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 29870/766pf 24-25/GC/PM/fm, depositato in data 11 giugno 2025, nei confronti del sig. Mocanu Florentin Ovidiu, la seguente
DECISIONE
Con atto del giorno 10 giugno 2024, depositato il giorno successivo, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale il sig. Mocanu Florentin Ovidiu, all’epoca dei fatti arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Crema, per rispondere della violazione dell’art. 42, comma 1 e 3, lett. a) e c), e comma 4, lett. e), del vigente Regolamento A.I.A. sia in via autonoma che in riferimento agli artt. 5, comma 1, e 6.1, punto 4, del vigente Codice Etico A.I.A., per avere questi condiviso sul proprio profilo del social network "Instagram", in data 15 gennaio 2025, una fotografia dell'A.E. Luca Pairetto della Sezione A.I.A. di Nichelino, apponendovi sopra la scritta "NON DEVI MAI PIÙ VEDERE UN CAMPO DA CALCIO IN VITA TUA", e violando in tal modo i principi comportamentali che sovraintendono i rapporti tra colleghi.
La fase istruttoria
In data 25.02.2025 la Procura Federale, a seguito di una nota del 28.01.2025 inviatale dal Presidente della Sezione AIA di Crem a, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 766pf24-25 avente ad oggetto “Segnalazione del Presidente della Sezione AIA di Crema avente ad oggetto la pubblicazione da parte dell'AE Ovidiu Florentin Mocanu di una foto dal contenuto disciplinarmente rilevante”.
Con la richiamata nota il Presidente della Sezione AIA di Crema faceva rimessa, alla Procura Federale, dello screenshot di una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, il 15 gennaio 2025, dall'AE Mocanu Florentin Ovidiu. Quanto estratto consisteva in una foto dell'A.E. Luca Pairetto, della Sezione A.I.A. di Nichelino, con sovrascritto "NON DEVI MAI PIÙ VEDERE UN CAMPO DA CALCIO IN VITA TUA".
L’attività istruttoria dell’Organo inquirente era limitata all’udizione del sig. Ovidiu il quale ammetteva l’addebito spiegando che la storia in esame era stata postata dopo che lo steso aveva assistito, quale tifoso, alla partita Inter – Bologna del 15.01.2025 e che non era assolutamente sua intenzione quella di offendere il collega arbitro ma solo esprimere una critica sull’operato del Direttore di gara che non gli era sembrato all’altezza di un arbitro di serie “A”.
All’esito dell’attività istruttoria, la Procura Federale, in data 6.05.2025, notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando al sig. Mocanu Florentin Ovidiu quanto riportato nel suddetto atto.
Nessuna difesa veniva svolta dall’avvisato di talché l’Organo requirente, con atto del 10 giugno 2025, deferiva il sig. Mocanu Florentin Ovidiu innanzi a questo Tribunale ascrivendo allo stesso la contestazione di cui si è detto in precedenza
La fase predibattimentale
In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 3.07.2025. Nessuna delle parti depositava memoria.
L’udienza del 3.07.2025
Alla ridetta udienza, svoltasi in modalità videoconferenza come da decreto del Presidente del Tribunale dell’1.07.2025, era presente l’Avv. Debora Bandoni in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno era presente per il deferito.
Il Presidente, verificata la regolarità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione al sig. Ovidiu, dava la parola al rappresentante della Procura Federale. Questi, illustrato brevemente il deferimento e richiamatone il contenuto, concludeva con la richiesta di irrogazione al sig. Mocanu Florentin Ovidiu della sanzione di mesi due di sospensione.
La decisione
Il Tribunale rileva come non sia in discussione, perché pacificamente ammesso dal sig. Mocanu Florentin Ovidiu, che lo stesso, all’epoca dei fatti arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Crema, in data 15 gennaio 2025 abbia postato, sul proprio profilo Instagram, la foto dell'A.E. Luca Pairetto, della Sezione A.I.A. di Nichelino, con sovrascritto "NON DEVI MAI PIÙ VEDERE UN CAMPO DA CALCIO IN VITA TUA". Residua dunque da valutare se l’uso, da parte di un associato AIA, della fotografia dell’A.E. Luca Pairetto, la sovrascrizione della frase anzidetta e la divulgazione del tutto per il tramite di un conosciutissimo social network possano concretizzare la violazione dell’art. 42, comma 1 e 3, lett. a) e c), e comma 4, lett. e), del vigente Regolamento A.I.A. sia in via autonoma che in riferimento agli artt. 5, comma 1, e 6.1, punto 4, del vigente Codice Etico A.I.A..
Ritiene il Collegio che la risposta debba essere affermativa.
Non v’è chi non veda come l’espressione incriminata, usata da un associato AIA nei confronti di un collega, peraltro sovrascritta su una fotografia che lo ritrae, non lasci spazio a equivoci ed esuli indubbiamente dal mero diritto di critica integrando palese violazione del precetto contenuto nell’art. 42, comma 3 lett. c), del regolamento AIA (… ad improntare il loro comportamento,anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale) e di quello di cui all’art. 6.1, punto 4, del Codice Etico AIA (Gli Associati devono mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti).
Per sovrammercato l’art. 42, comma 4 lett. e), del Regolamento vieta esplicitamente, tra l’altro, l’uso di social network per “… rilasciare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma attinenti ogni aspetto tecnico ed associativo dell’AIA … eventuali dichiarazioni non rientranti nei predetti divieti devono essere rilasciate nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti nonché dei principi fissati dal presente articolo e, in particolare, di quelli indicati nei capi b) e c) del precedente comma”.
Le altre norme citate nel capo di incolpazione (art. 42, comma 1, Regolamento AIA e 5, comma 1, Codice Etico) dettano regole di carattere generale e comportamentale e risultano indiscutibilmente violate dal comportamento tenuto dal Sig. Ovidiu.
Sotto il profilo sanzionatorio ritiene il Tribunale di doversi discostare dalle richieste formulate in udienza dalla Procura Federale per un duplice ordine di motivi. Il primo, di ordine quantitativo, in quanto, alla luce del comportamento processuale del Sig. Ovidiu che ha immediatamente ammesso l’addebito, rammostrandosi assai dispiaciuto per l’accaduto lasciando intendere che si era lasciato prendere dall’animo del tifoso senza nessuna volontà di offendere, appare eccessiva la richiesta sanzionatoria formulata. In secondo luogo la sanzione richiesta dalla Procura, così come formulata, alla luce del periodo di assoluta inattività dei campionati, anche volendone rispettare la pur non condivisa quantificazione, appare assolutamente priva di qualsivoglia valore sanzionatorio. In ragione di ciò, si provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Mocanu Florentin Ovidiu la sanzione di mesi 1 (uno) di sospensione con decorrenza dal 1° ottobre 2025.
Così deciso nella Camera di consiglio del 3 luglio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Giammaria Camici Carlo Sica
Depositato in data 4 luglio 2025
IL SEGRETARIO
Marco Lai