F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 3/TFN – SD del 7 Luglio 2025 (motivazioni) – Massimo Giagnorio e ASD Femminile Molfetta – Reg. Prot. 233/TFN-SD
Decisione/0003/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0233/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Valentina Aragona – Componente
Leopoldo Di Bonito - Componente (Relatore)
Valentino Fedeli - Componente
Salvatore Priola - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 1° luglio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 29629/698pf24-25 GC/PM/mg del 6 giugno 2025, depositato il 10 giugno 2025, nei confronti del sig. Massimo Giagnorio e della società ASD Femminile Molfetta, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale con provvedimento n. 29629/698pf24-25 GC/PM/mg del 6 giugno 2025 ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- il sig. Massimo Giagnorio, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Femminile Molfetta, per rispondere:
a) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF per non aver provveduto, entro i termini e le scadenze previste, al pagamento di quanto dovuto alla calciatrice sig.ra De Souza Oselame Gabriela (Vertenza N. 54 – 2024/2025), all’epoca dei fatti tesserata per la A.S.D. Femminile Molfetta; tanto in forza del lodo irrituale inappellabile ed immediatamente esecutivo reso dal Collegio Arbitrale A.I.C. in data 4.12.2024 e notificato alle parti in data 5.12.2024, il quale prevedeva la corresponsione della somma complessiva di euro 6.500,00 in numero tre rate mensili di uguale importo entro e non oltre le date del 20.12.2024, 31.1.2025 e 15.2.2025;
b) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF per non aver provveduto, entro i termini ivi previsti, al pagamento di quanto dovuto alla calciatrice sig.ra Giuseppina De Marco (Vertenza N. 95/20245), all’epoca dei fatti tesserata per la società A.S.D. Femminile Molfetta, in forza del lodo irrituale inappellabile ed immediatamente esecutivo reso dal Collegio Arbitrale A.I.C. in data 13.1.2025 e notificato alle parti in data 17.1.2025;
c) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF per non aver provveduto, entro i termini ivi previsti, al pagamento di quanto dovuto alla calciatrice sig.ra De Souza Amanda Cristina (Vertenza N. 135/2024-25), all’epoca dei fatti tesserata per la società A.S.D. Femminile Molfetta, in forza del lodo irrituale inappellabile ed immediatamente esecutivo reso dal Collegio Arbitrale A.I.C. in data 5.2.2025 e notificato alle parti in data 9.2.2025;
- la società A.S.D. Femminile Molfetta a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto ascritto al sig. Massimo Giagnorio all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della predetta società.
La fase istruttoria
Il procedimento traeva origine da alcune segnalazioni con le quali veniva comunicato che la società A.S.D. Femminile Molfetta:
- non ha provveduto al pagamento degli importi dovuti alla calciatrice De Souza Oselame Gabriela entro i termini previsti dal Lodo Arbitrale Irrituale del Collegio Arbitrale A.I.C., il quale prevedeva il pagamento della somma complessiva di euro 6.500,00 in numero tre rate mensili di uguale importo, la prima da corrispondersi entro e non oltre la data del 20.12.2024;
- non ha provveduto entro il termine normativamente previsto di giorni 30 (trenta) al pagamento dell’importo dovuto alla calciatrice Giuseppina De Marco in forza del lodo Arbitrale Irrituale inappellabile ed immediatamente esecutivo reso dal Collegio Arbitrale A.I.C. e notificato alle parti in data 17.1.2025;
- non ha provveduto entro il termine normativamente previsto di giorni 30 (trenta) al pagamento dei residui compensi dovuti alla calciatrice De Souza Amanda Cristina in forza del Lodo Arbitrale Irrituale inappellabile ed immediatamente esecutivo reso dal Collegio Arbitrale A.I.C. e notificato alle parti in data 10.2.2025.
Esperita l’attività di indagine, la Procura Federale notificava la Comunicazione di Conclusione delle Indagini contestando: - al sig. Massimo Giagnorio, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Femminile Molfetta:
a) la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF per non aver provveduto, entro i termini e le scadenze previste, al pagamento di quanto dovuto alla calciatrice sig.ra De Souza Oselame Gabriela (Vertenza N. 54 – 2024/2025), all’epoca dei fatti tesserata per la A.S.D. Femminile Molfetta; tanto in forza del lodo irrituale inappellabile ed immediatamente esecutivo reso dal Collegio Arbitrale A.I.C. in data 4.12.2024 e notificato alle parti in data 5.12.2024, il quale prevedeva la corresponsione della somma complessiva di euro 6.500,00 in numero tre rate mensili di uguale importo entro e non oltre le date del 20.12.2024, 31.1.2025 e 15.2.2025;
b) la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF per non aver provveduto, entro i termini ivi previsti, al pagamento di quanto dovuto alla calciatrice sig.ra Giuseppina De Marco (Vertenza N. 95/20245), all’epoca dei fatti tesserata per la società A.S.D. Femminile Molfetta, in forza del lodo irrituale inappellabile ed immediatamente esecutivo reso dal Collegio Arbitrale A.I.C. in data 13.1.2025 e notificato alle parti in data 17.1.2025;
c) la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF per non aver provveduto, entro i termini ivi previsti, al pagamento di quanto dovuto alla calciatrice sig.ra De Souza Amanda Cristina (Vertenza N. 135/2024-25), all’epoca dei fatti tesserata per la società A.S.D. Femminile Molfetta, in forza del lodo irrituale inappellabile ed immediatamente esecutivo reso dal Collegio Arbitrale A.I.C. in data 5.2.2025 e notificato alle parti in data 9.2.2025;
- alla società A.S.D. Femminile Molfetta la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto ascritto al sig. Massimo Giagnorio all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della predetta società.
A seguito della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, nessuna attività difensiva è stata svolta dai soggetti indagati. La Procura, quindi, ritenendo sussistente la violazione contestata, ha notificato il deferimento in oggetto.
La fase predibattimentale
In vista dell’udienza, nessuna attività è stata compiuta dai deferiti.
Il dibattimento
All’udienza del 01.07.2025 è comparso l’Avv. Tropepi, in rappresentanza della Procura Federale, il quale si è riportato integralmente all'atto di deferimento, illustrandone i contenuti e le evidenze probatorie, chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- al sig. Massimo Giagnorio, mesi 9 (nove) di inibizione;
- alla società ASD Femminile Molfetta, punti 3 (tre) di penalizzazione nella classifica del campionato di competenza, da scontarsi nella stagione sportiva 2025-2026.
Nessuno è comparso in rappresentanza dei deferiti.
La decisione
Dal compendio probatorio acquisito è emerso, come dato pacifico, che la società A.S.D. Femminile Molfetta non ha provveduto al pagamento degli importi dovuti alla calciatrice De Souza Oselame Gabriela entro i termini di cui al Lodo Arbitrale Irrituale del Collegio Arbitrale A.I.C., che aveva disposto il pagamento della somma complessiva di euro 6.500,00 in numero tre rate mensili di uguale importo, la prima da corrispondersi entro e non oltre la data del 20.12.2024. Risulta agli atti del procedimento, unicamente un bonifico bancario relativo alla prima rata, tuttavia effettuato dalla debitrice in data 28.01.2025, ben oltre la scadenza stabilita.
Inoltre, la società A.S.D Femminile Molfetta non ha ottemperato al Lodo Arbitrale Irrituale del Collegio Arbitrale A.I.C., notificato alle parti in data 17.1.2025, relativo al disposto pagamento in favore della calciatrice sig.ra Giuseppina De Marco della somma complessiva di Euro 4.325,00, a seguito del mancato adempimento del contratto intervenuto tra le parti per la stagione sportiva 2023 – 2024;
Infine, la medesima Società si è resa inadempiente anche nei confronti della calciatrice sig.ra De Souza Amanda Cristina, omettendo di provvedere, entro i termini previsti, al pagamento delle somme dovute in forza del lodo irrituale inappellabile ed immediatamente esecutivo reso dal Collegio Arbitrale A.I.C. in data 5.2.2025.
Tali inadempimenti - documentalmente accertati e non contestati dai deferiti - integrano la violazione dell’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF, di cui rispondono il sig. Massimo Giagnorio e la A.S.D. Femminile Molfetta a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto ascritto al sig. Massimo Giagnorio, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della predetta società.
Sotto il profilo sanzionatorio, esaminate tutte le circostanze del caso, in applicazione dell’articolo 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, il Collegio ritiene congruo irrogare la sanzione dell’inibizione di mesi 9 (nove) a carico del sig. Massimo Giagnorio e la sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica del campionato di competenza nei confronti della società ASD Femminile Molfetta, da scontare - in applicazione del principio di afflittività - nella prima stagione sportiva utile a decorrere dalla 2025-2026.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Massimo Giagnorio, mesi 9 (nove) di inibizione;
- società ASD Femminile Molfetta, punti 3 (tre) di penalizzazione nella classifica del campionato di competenza da scontarsi nella prima stagione sportiva utile a decorrere dalla 2025-2026.
Così deciso nella Camera di consiglio del 1° luglio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Leopoldo Di Bonito Carlo Sica
Depositato in data 7 luglio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai