F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 5/TFN – SD del 14 Luglio 2025 (motivazioni) – Michele Massimo Tavella, Marcello Mirotti, Marco Masi – Reg. Prot. 239/TFN-SD
Decisione/0005/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0239/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Amedeo Citarella - Vice Presidente
Valentina Ramella - Vice Presidente (Relatore)
Giammaria Camici - Componente
Gaia Golia - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 luglio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30342/696pf2425/GC/SA/fm del 13 giugno 2025, depositato il 17 giugno 2025, nei confronti dei sigg. Michele Massimo Tavella, Marcello Mitrotti e Marco Masi, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto Prot. 30342/696pf24-25/GC/SA/fm del 13.6.2025, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
1) il sig. TAVELLA Michele Massimo, all’epoca dei fatti Osservatore arbitrale appartenente alla Sezione A.I.A. di Molfetta, per rispondere della violazione degli artt. 42 commi 1 e 3 lett. c) del Regolamento A.I.A., nonché degli artt. 5 e 6 del Codice Etico dell’A.I.A., per avere in qualità di osservatore arbitrale in organico alla CON5, sull’applicazione telefonica messaggistica “Whatsapp” di una c.d. chat di gruppo di cui faceva parte, denominata TAVELLA capitano, creata in data 9/11/2023 dal sig. Ruggiero RIZZI ed utilizzata da una decina di arbitri appartenenti al CRA Puglia, dileggiato la signora Giusy MOLINARO, arbitro effettivo della sezione Aia di Lamezia Terme Can 5, inviando in data 14.01.2025 vari messaggi con cui ironizzava reiteratamente in danno della medesima;
2) il sig. MITROTTI Marcello, all’epoca dei fatti Osservatore arbitrale appartenente alla Sezione A.I.A. di Brindisi, per rispondere della violazione degli artt. 42 commi 1 e 3 lett. c) del Regolamento A.I.A., nonché degli artt. 5 e 6 del Codice Etico dell’A.I.A., per avere in qualità di osservatore arbitrale in organico alla CON5, sull’applicazione telefonica messaggistica “Whatsapp” di una c.d. chat di gruppo di cui faceva parte, denominata TAVELLA capitano, creata in data 9/11/2023 dal sig. Ruggiero RIZZI ed utilizzata da una decina di arbitri appartenenti al CRA Puglia, dileggiato la signora Giusy MOLINARO, arbitro effettivo della sezione Aia di Lamezia Terme Can 5, inviando in data 14.01.2025 vari messaggi con cui ironizzava reiteratamente in danno della medesima;
3) il sig. MASI Marco, all’epoca dei fatti Osservatore arbitrale appartenente alla Sezione A.I.A. di Brindisi, per rispondere della violazione degli artt. 42 commi 1 e 3 lett. c) del Regolamento A.I.A., nonché degli artt. 5 e 6 del Codice Etico dell’A.I.A., per avere in qualità di osservatore arbitrale in organico alla CON5, sull’applicazione telefonica messaggistica “Whatsapp” di una c.d. chat di gruppo di cui faceva parte, denominata TAVELLA capitano, creata in data 9/11/2023 dal sig. Ruggiero RIZZI ed utilizzata da una decina di arbitri appartenenti al CRA Puglia, dileggiato la signora Giusy MOLINARO, arbitro effettivo della sezione Aia di Lamezia Terme Can 5, inviando in data 14.01.2025 vari messaggi con cui ironizzava reiteratamente in danno della medesima.
La fase istruttoria
L’indagine, avente ad oggetto “Accertamenti in ordine al contenuto di una conversazione WhatsApp intercorsa tra alcuni associati del CRA Puglia.”, traeva origine dalla trasmissione, ad opera del Responsabile della sezione Aia di Lamezia Terme Can 5, di un esposto, a firma della signora Giusy Molinaro, arbitro effettivo della predetta sezione, che lamentava il carattere offensivo della propria persona di alcuni scambi via whatsapp ad opera di colleghi arbitri, tra i quali gli odierni deferiti, avvenuti in una chat di cui era venuta in possesso.
Nel corso delle indagini venivano sentiti in merito ai fatti in contestazione gli odierni deferiti e gli ulteriori protagonisti della chat in questione, oltre all’autrice dell’esposto. Venivano altresì acquisiti gli atti di un definito procedimento disciplinare subito dalla Molinaro a seguito di una relazione a firma dell’Osservatore Caracozzi, anch’egli sottoposto ad indagini nell’ambito del presente procedimento, definito ex art. 126 C.G.S.
Notificata la Comunicazione di Conclusione Indagini, tutti gli odierni incolpati presentavano memoria difensiva, lamentando violazioni processuali e contestando gli addebiti.
All’esito delle indagini veniva emesso il deferimento.
La fase predibattimentale
Fissato il dibattimento, tutti i deferiti depositavano separate memorie difensive ribadendo le eccezioni e le argomentazioni svolte nella fase d’indagine.
Il dibattimento
All’odierna udienza, tenutasi in modalità videoconferenza, sono comparsi l’avv. Debora Bandoni per la Procura Federale e i deferiti personalmente.
Il rappresentante della Procura si è riportato all’atto di deferimento e ha concluso, contestando le memorie difensive, per l’affermazione della responsabilità di tutti gli incolpati e l’irrogazione delle sanzioni di cui al verbale d’udienza. Tutti i deferiti hanno dispiegato le proprie difese, riportandosi alle conclusioni di cui alle memorie in atti.
La decisione
Il Tribunale, letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva.
Va preliminarmente valutata l’eccezione di nullità dell’avviso della conclusione delle indagini avanzata dai deferiti nelle proprie memorie, pressoché identiche sul punto, per cui in detto atto la Procura Federale non avrebbe declinato il fatto oggetto di incolpazione specificamente per ciascun indagato, con ciò incorrendo nella nullità denunciata.
L’eccezione è palesemente infondata.
Ci si limita sul punto a rilevare che secondo il disposto dell’art. 123, comma 2, C.G.S., l’avviso della conclusione delle indagini deve contenere unicamente “una sommaria enunciazione del fatto per il quale si intende procedere, la data e il luogo nel quale è stato commesso e le norme che si assumono violate”, sicché davvero non si comprende – anche alla luce delle ampie difese svolte sin dalla fase delle audizioni in atti e nel corso delle indagini da tutti gli odierni deferiti con ampie memorie – quale possa essere la carenza dell’atto.
Anche le ulteriori questioni processuali sollevate, pur in assenza di specifiche conclusioni, nelle memorie depositate per il dibattimento si palesano infondate.
Quanto alla presunta violazione del segreto istruttorio che sarebbe stata commessa dal delegato alle indagini con l’ostensione della copia cartacea della chat “incriminata”, rileva il Tribunale come, contrariamente a quanto lamentato dagli incolpati, nessuna irregolarità risulta commessa. Al contrario, la condotta del collaboratore della Procura Federale, in ossequio ai principi generali dell’ordinamento, si è sostanziata nell’ostensione degli elementi acquisiti sui quali tutti gli odierni deferiti sono stati posti nelle condizioni di esercitare appieno il proprio diritto di difesa.
Del resto, anche ai sensi dell’art. 329 c.p.p. gli atti delle indagini preliminari sono coperti da segreto “fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza” ed il momento principe nel quale tale conoscenza si può verificare è certamente la contestazione, in sede di interrogatorio, degli elementi acquisiti a carico dell’indagato.
Da ultimo, di nessun pregio e del tutto inconferenti rispetto al thema decidendum risultano le considerazioni relative alla presunta inattendibilità del soggetto che risulta aver fornito copia della chat all’autrice dell’esposto. Ciò per la basilare ragione che il deferimento si fonda non già sulle dichiarazioni del medesimo, ma sulla prova documentale costituita dall’estrapolazione della chat più volte richiamata.
Venendo al merito della vicenda, ritiene il Tribunale insussistenti gli addebiti.
Dall’esame dei contenuti versati in atti, quanto attribuibile ai singoli deferiti si risolve in alcune emoticon, di per sé non offensive né volgari (faccine soprese o sorridenti), e in un commento anch’esso privo di profili di dileggio, costituito dal riferimento all’attività lavorativa della Molinaro (vigile urbano) senza alcuna accezione (tantomeno ironica) alla circostanza che – nel frattempo – la Molinaro avesse assunto la funzione di Comandante la Polizia Municipale del Comune di Marina di Gioiosa. Tantomeno offensivi o dileggianti sono i riferimenti alla storia sentimentale tra la Molinaro e il sig. Gianfranco Marangi; né lo è la frase “Lo arresta ah ah ah” palesemente scherzosa già nella sua formulazione. I contenuti contestati risultano a parere del Tribunale privi di quel grado minimo di offensività che solo può fondare un addebito disciplinare. Ciò a maggior ragione ove si consideri l’ambito, ristretto e amicale, delle conversazioni in discorso avvenute in un gruppo ironicamente dedicato proprio ad uno degli odierni deferiti.
I deferiti vanno in conclusione prosciolti dagli addebiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 3 luglio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentina Ramella Carlo Sica
Depositato in data 14 luglio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai