F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 15/TFN – SD del 24 Luglio 2025 (motivazioni) – Michele Pellegrini – Reg. Prot. 4/TFN-SD
Decisione/0015/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0004/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Amedeo Citarella – Presidente
Serena Callipari – Componente
Giammaria Camici – Componente
Valeria Ciervo – Componente
Andrea Fedeli - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 24 luglio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 363/898pf24- 25/GC/PM/ep del 3 luglio 2025, depositato il 4 luglio 2025, nei confronti del sig. Michele Pellegrini, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 363/898pf24-25/GC/PM/ep del 3 luglio 2025, depositato il 4 luglio 2025, nei confronti del sig. Michele Pellegrini (all’epoca dei fatti, Osservatore Arbitrale della Sezione A.I.A. di Albenga) per rispondere della violazione dell’art. 42, comma 1 e 3, lett. c) e i) del vigente Regolamento A.I.A. sia in via autonoma sia in riferimento agli artt. 5, commi 2 e 6, e 6.1, punto 3, del vigente Codice Etico A.I.A., per avere lo stesso, in sede di colloquio all'esito della gara Elledì FC - Pordenone Calcio del 15.2.2025, valevole per il campionato di Serie A2 di Calcio a 5, comunicato verbalmente agli arbitri della stessa, sigg.ri Emilio Viviani, Alessandro Desogus e Andrea Cultrera, una valutazione "sufficiente" della loro prestazione per poi riportare nella propria relazione una valutazione "insufficiente".
L’accordo ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Michele Pellegrini hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di accordo e udito in udienza l’Avv. Enrico Liberati in rappresentanza della Procura Federale, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica al sig. Michele Pellegrini la sanzione di mesi 2 (due) di sospensione.
Dichiara la chiusura del procedimento.
Così deciso nella Camera di consiglio del 24 luglio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Andrea Fedeli Amedeo Citarella
Depositato in data 24 luglio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai