F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 15/TFN – SD del 24 Luglio 2025 (motivazioni) – Michele Pellegrini – Reg. Prot. 4/TFN-SD

Decisione/0015/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0004/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella – Presidente

Serena Callipari – Componente

Giammaria Camici – Componente

Valeria Ciervo – Componente

Andrea Fedeli - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 24 luglio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 363/898pf24- 25/GC/PM/ep del 3 luglio 2025, depositato il 4 luglio 2025, nei confronti del sig. Michele Pellegrini, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 363/898pf24-25/GC/PM/ep del 3 luglio 2025, depositato il 4 luglio 2025, nei confronti del sig. Michele Pellegrini (all’epoca dei fatti, Osservatore Arbitrale della Sezione A.I.A. di Albenga) per rispondere della violazione dell’art. 42, comma 1 e 3, lett. c) e i) del vigente Regolamento A.I.A. sia in via autonoma sia in riferimento agli artt. 5, commi 2 e 6, e 6.1, punto 3, del vigente Codice Etico A.I.A., per avere lo stesso, in sede di colloquio all'esito della gara Elledì FC - Pordenone Calcio del 15.2.2025, valevole per il campionato di Serie A2 di Calcio a 5, comunicato verbalmente agli arbitri della stessa, sigg.ri Emilio Viviani, Alessandro Desogus e Andrea Cultrera, una valutazione "sufficiente" della loro prestazione per poi riportare nella propria relazione una valutazione "insufficiente".

L’accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e  il sig. Michele Pellegrini hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e udito in udienza l’Avv. Enrico Liberati in rappresentanza della Procura Federale, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica al sig. Michele Pellegrini la sanzione di mesi 2 (due) di sospensione.

Dichiara la chiusura del procedimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 24 luglio 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Fedeli                                                         Amedeo Citarella

 

Depositato in data 24 luglio 2025.

  

IL SEGRETARIO

Marco Lai

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it